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PDL 2239

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2239



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DANIELE FARINA, COGODI

Modifica all'articolo 28 del codice penale in materia di interdizione dai pubblici uffici

Presentata l'8 febbraio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - I diritti civili e politici sono universali; fra i diritti politici, in primo luogo, vi è il diritto all'elettorato attivo. L'esclusione di coloro che sono in esecuzione penale, a volte anche dopo molti anni dal «fine pena», ossia sino a che non intervenga la riabilitazione, configura un'ingiustificata preclusione all'esercizio di uno dei diritti fondamentali dell'individuo.
      La presente proposta di legge prevede l'eliminazione della privazione del diritto di elettorato attivo dall'elenco delle pene accessorie. La complessiva serie di effetti che conseguono alla condanna, quali le pene accessorie, continuano a rispecchiare un'ottica di esclusione dal contesto sociale e democratico, e comunque non di aiuto al recupero sociale della persona che, pur avendo sbagliato e scontato la sua pena, si trova privato di importanti diritti, quali il diritto di elettorato attivo.
      Tale limitazione non può che costituire uno scoglio insormontabile ai fini di un effettivo reinserimento sociale: per tale motivo, è dunque auspicabile un intervento legislativo in un campo che da tempo non ha subìto modifiche migliorative e che, invece, avrebbe effetti positivi proprio sulla base di quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione («Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»).
      La presente proposta di legge, che scaturisce dalla riflessione e dall'impegno dell'associazione «Antigone» sulle problematiche del carcere, è quindi tesa ad eliminare la privazione del diritto di elettorato attivo dal novero delle pene accessorie, e in particolare dalle limitazioni attualmente riconducibili all'interdizione dai pubblici uffici, previste all'articolo 28 del codice penale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

          «1) del diritto di elettorato passivo in qualsiasi comizio elettorale».


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