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PDL 2352

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2352



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

REINA, LO MONTE

Aggregazione dei comuni di Castel di Judica, Raddusa e Ramacca al circondario del tribunale di Caltagirone

Presentata il 13 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Attraverso la presente proposta di legge si disciplina il passaggio dei comuni di Castel di Judica, Raddusa e Ramacca, oggi ricompresi nel circondario del tribunale di Catania, alla competenza territoriale del tribunale di Caltagirone.
      Si intende in tal modo dare una risposta ad esigenze largamente avvertite tra i cittadini residenti nei citati comuni.
      L'obiettivo perseguito è quello di contribuire a una razionalizzazione dell'estensione territoriale dei due circondari di tribunale limitrofi, idonea a risolvere una situazione di sofferenza del sistema giudiziario, riducendo il carico di lavoro gravante su taluni uffici, permettendo una più funzionale distribuzione delle competenze sul territorio, adeguando la rete giudiziaria alle mutate esigenze, valorizzando convenientemente tutte le potenzialità già presenti.
      L'attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie, risalente nel tempo, è da sempre indicato come una delle cause che concorrono a determinare la grave crisi della giustizia. Un assetto che, tranne interventi sporadici, non si è adeguato alla numerose e incisive trasformazioni sociali, economiche, demografiche e di costume che si sono verificate in maniera incessante. Eppure da tempo sono stati riconosciuti e valorizzati i legami tra «servizio giustizia» e territorio.
      Se è vero, come si sostiene, che al dovere di rendere giustizia corrisponde il diritto dei cittadini a pretenderla, appare necessario rendere tale diritto effettivo e consentire, pertanto, che possa essere esercitato con la certezza di ricevere una
 

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risposta in tempi ragionevoli e con modalità agevoli.
      In caso contrario si rischia di perpetuare una giustizia meramente apparente, rafforzando la sfiducia verso l'istituzione e favorendo una fuga dei cittadini alla ricerca di sostitutivi estranei al circuito della giurisdizione. Da qui nasce l'esigenza di creare una rete giudiziaria che, tenendo conto del numero degli abitanti, delle condizioni socio-economiche, del flusso dei procedimenti e del tasso di criminalità comune e organizzata, nonché delle esigenze proprie della giurisdizione, possa garantire uffici giudiziari adeguati rispetto alla effettiva domanda di giustizia della comunità e tali da assicurare un'efficiente ed efficace risposta.
      Sorge, perciò, pressante la necessità di dimensionare gli uffici giudiziari secondo modelli che diano garanzie di maggiore funzionalità.
      Il Consiglio superiore della magistratura, in più di un'occasione, ha rappresentato l'esigenza di «puntare su tribunali medi, che possono assicurare una migliore produttività».
      È in questa direzione che si collocano la legislazione in materia di tribunali metropolitani e la recente istituzione di diversi uffici in funzione deflattiva di confinanti realtà giudiziarie, così grandi da risultare inefficienti e ingovernabili.
      Autorità, istituzioni, sindaci e amministrazioni interessate, nonché gli ordini professionali e le categorie socio-economiche, che rappresentano il tessuto connettivo del calatino sud Simeto, concordano sulla necessità e sull'urgenza di una razionalizzazione delle risorse e insieme di un potenziamento degli uffici giudiziari, in modo che essi possano far fronte a una crescente domanda rivolta a una amministrazione della giustizia più snella ed efficiente.
      La distanza dei tre comuni rispetto alla città di Catania, presso cui l'utenza oggi è costretta a recarsi per poter accedere agli organi di giustizia civile e penale di primo e di secondo grado, rende disagevole l'accesso al «servizio giustizia», essendosi peraltro il capoluogo di provincia dimostrato vieppiù inadeguato a porsi, anche per problemi esogeni (traffico, collocazione degli uffici, difficoltà dei collegamenti eccetera), quale efficiente polo giudiziario.
      Egualmente difficile è l'accesso alla sezione distaccata di Paternò, alla quale fanno capo, per quanto attiene alla giurisdizione monocratica, i comuni in argomento, sia sotto il profilo della distanza e dei tempi di percorrenza sia per quel che attiene alla rapidità e alla funzionalità del servizio giustizia.
      Si consideri, ancora, l'insufficiente rete di congiunzione viaria, anche sotto il profilo della sicurezza, tra i comuni di Castel di Judica, Raddusa e Ramacca, da una parte, e quelli di Paternò e Catania, dall'altra.
      Tutti questi elementi rendono ancor più difficile l'accesso agli uffici giudiziari attualmente competenti.
      Di contro, la città di Caltagirone è raggiungibile in tempi più ridotti, e con l'impareggiabile vantaggio di accedere non già a una sezione distaccata, e quindi alla sola giurisdizione monocratica, bensì alla sede principale.
      La disfunzione dell'amministrazione della giustizia, che già nel quadro generale nazionale presenta profili di oggettiva preoccupazione, si acuisce, dunque, in circoscrizioni che sono di notevole ampiezza e complessa articolazione, in special modo se ricadenti su territori ove la presenza di ampie sacche di criminalità genera una situazione di pericolo per l'ordine pubblico.
      L'avvertita esigenza di assicurare una maggiore prossimità delle strutture giudiziarie scaturisce vieppiù dalla necessità di maggiori e più incisive azioni di controllo e di repressione della criminalità.
      Senza dire che la poca conoscenza da parte del giudice di luoghi e di ambienti troppo lontani dalla sua sede di lavoro non gli consente di avere un'adeguata percezione dei fatti e delle circostanze sulle quali dovrà pronunciarsi.
      I comuni di Castel di Judica, Raddusa e Ramacca, per ragioni storiche, culturali, economico-sociali, hanno sempre gravitato
 

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nell'area di Caltagirone, nella cui circoscrizione giudiziaria erano ricompresi e dalla quale vennero ingiustificatamente rimossi nel 1963.
      Per tutti questi motivi, sia il consiglio comunale di Caltagirone sia le giunte dei comuni di Raddusa (deliberazione 23 aprile 2003, n. 15) e Ramacca (deliberazione 4 agosto 2003, n. 82), appena sollecitati dal locale ordine forense, hanno auspicato l'ampliamento del circondario in argomento nei termini di cui alla presente proposta di legge.
      L'ordine degli avvocati di Caltagirone, in forte sinergia con queste municipalità, ha avallato e rafforzato anch'esso tale richiesta con delibera assembleare assunta all'unanimità.
      Queste ultime iniziative avevano, poi, potato alla presentazione di un disegno di legge, avente analogo contenuto (atto Senato n. 3267), comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica il 22 gennaio 2005, ma il ridotto margine temporale e l'enorme carico di lavoro ne impedirono la calendarizzazione e la trattazione nella XIV legislatura.
      Per le ragioni esposte la presente proposta di legge vuole regolare in via normativa le legittime aspirazioni dei cittadini, dei professionisti, degli enti locali e delle altre istituzioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Accorpamento dei comuni di Castel di Judica, Raddusa e Ramacca al circondario del tribunale di Caltagirone).

      1. I comuni di Castel di Judica, Raddusa e Ramacca, già compresi nel circondario del tribunale di Catania, passano al circondario del tribunale di Caltagirone.

Art. 2.
(Trasferimento della competenza territoriale dell'ufficio del giudice di pace di Ramacca).

      1. L'ufficio del giudice di pace di Ramacca, già compreso nel circondario del tribunale di Catania, passa al circondario del tribunale di Caltagirone.

Art. 3.
(Disposizioni relative al personale).

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a provvedere con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della dotazione dei ruoli del Ministero, all'adeguamento degli organici e del personale occorrenti per il funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificata dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.

 

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Art. 4.
(Disposizione transitoria).

      1. Gli affari civili e penali pendenti dinanzi al tribunale di Catania e appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio del tribunale di Caltagirone sono devoluti a tale ufficio, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali nei quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento.

Art. 5.
(Invarianza finanaziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


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