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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 929 |
a) in primo luogo, non tutti gli esercenti cinematografici sono posti in condizione di parità nell'accesso al prodotto. Il rapporto tra distribuzione ed esercizio, infatti, è a volte falsato dalla scelta della prima di indirizzare determinati prodotti di maggiore richiamo, e quindi di maggiore presumibile incasso, verso un numero selezionato di esercizi con l'effetto di provocare, da un lato, una situazione di privilegio nei confronti di altre sale cinematografiche, e, da un altro lato, un fenomeno di sudditanza di alcuni esercizi cinematografici nei confronti delle imprese di distribuzione, che finiscono per programmare gran parte dell'attività delle sale;
b) in secondo luogo, i fenomeni distorsivi della distribuzione creano difficoltà per la permanenza in sala del prodotto nazionale ed europeo, e ciò in particolare nelle località con una bassa presenza di schermi.
A questi aspetti va aggiunto che occorre ovviare per tempo a fenomeni di concentrazione nella proprietà, o comunque nella disponibilità, di sale cinematografiche, e ciò a maggior ragione quando l'attività di esercizio si cumula con quella di distribuzione e di produzione.
Il fenomeno era stato già oggetto di attenzione da parte del legislatore, che, con l'articolo 13 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, aveva introdotto nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, l'articolo 55-bis recante «Norme sulle operazioni di concentrazione». Tale disposizione, tuttavia, ha, nel corso del tempo, mostrato evidenti limiti ed è stata unanimemente giudicata non idonea a tutelare la concorrenza nel settore della cinematografia. Successivamente, il citato articolo 55-bis è stato abrogato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che, però, all'articolo 26, si è limitato a «riprodurre» in modo fedele le norme precedenti, non rispondendo alle legittime esigenze del mondo della cinematografia.
Alla luce di queste considerazioni, la presente proposta di legge interviene nuovamente, e per la prima volta organicamente, sulla materia.
L'intento non è, ovviamente, quello di comprimere la crescita di gruppi imprenditoriali (d'altra parte, nel nostro Paese non sono allo stato presenti dimensioni tali da dover immediatamente incidere su posizioni già costituite), ma quello di adottare una serie di regole che possano essere tenute presenti dagli imprenditori per le loro future scelte; inoltre, il fine è quello di fornire un ausilio alla migliore circolazione del prodotto cinematografico.
Per raggiungere tali scopi, la proposta di legge si muove fondamentalmente sui seguenti piani:
a) previsione di limiti massimi alla disponibilità, da parte di un solo imprenditore (o di soggetti ad esso collegati o da esso controllati) di sale cinematografiche. Limiti che divengono via via inferiori qualora alla disponibilità di sale si cumuli anche l'attività di produzione e di distribuzione;
b) introduzione di limiti massimi alla possibilità di «occupazione» di una stessa sala da parte di uno stesso distributore con i propri prodotti;
c) previsione di contributi in favore della programmazione di film nazionali, per l'ulteriore presenza in sala dopo un numero predefinito di giornate di programmazione;
d) definizione di un sistema di controlli e di monitoraggio per rendere efficace l'azione delle politiche pubbliche nel settore cinematografico;
e) previsione di incentivi e di contributi per la promozione del cinema italiano ed europeo, con particolare riferimento ai nuovi linguaggi espressivi.
1. Nel settore dell'esercizio cinematografico, l'effettuazione di una delle operazioni di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che determina la concentrazione in capo a uno stesso soggetto, anche attraverso altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, ovvero l'acquisizione del controllo di fatto, in via diretta o indiretta, di un numero di schermi cinematografici superiore al 20 per cento degli schermi operanti nel territorio nazionale, rappresenta costituzione o rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale e comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ne valuta le conseguenze ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1990, accertando eventuali effetti distorsivi della concorrenza in modo sostanziale e durevole.
2. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 16 per cento nel caso in cui il soggetto, o altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, svolga contestualmente attività di distribuzione di opere cinematografiche.
3. Costituisce soglia di attenzione per l'accertamento di eventuali effetti distorsivi della concorrenza in modo sostanziale e durevole derivanti dalla costituzione o dal rafforzamento di posizione dominante, ai sensi del comma 1, il superamento delle percentuali di cui ai commi 1 e 2 nelle seguenti misure:
a) aumentate della metà, con riferimento agli schermi cinematografici presenti nel territorio delle province con una popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) raddoppiate, con riferimento agli schermi cinematografici presenti nel territorio
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, provvede ai sensi degli articoli 6, 16, 17, 18 e 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Fuori dei casi indicati ai commi 1, 2 e 3, resta fermo il potere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di verificare la sussistenza di ulteriori casi di costituzione o di rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale, nel settore dell'esercizio cinematografico. Gli eventuali effetti distorsivi della concorrenza sono analizzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, attraverso una valutazione articolata delle caratteristiche del mercato considerato rilevante, effettuata utilizzando parametri quali: quantità e rilevanza dei concorrenti, condizioni di accesso al mercato, livello di integrazione verticale, quantità e tipologia dei film immessi, anche in considerazione delle specificità del settore e previo eventuale parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione agli aspetti connessi con il pluralismo espressivo e culturale.
5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono essere in ogni caso preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o a controllare direttamente o indirettamente:
a) in ognuna delle province con una popolazione superiore a 500.000 abitanti, una quota di mercato superiore al 30 per cento dell'incasso cinematografico lordo e, contemporaneamente, al 20 per cento del numero degli schermi cinematografici ivi in attività;
b) in ognuna delle province con una popolazione compresa tra 200.000 e 500.000 abitanti, ovvero in altri mercati locali costituenti parte rilevante del mercato, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato identifica alla luce delle evoluzioni del sistema cinematografico nazionale, una quota di mercato superiore al 40 per cento dell'incasso cinematografico lordo e, contemporaneamente, al 30 per cento del numero degli schermi cinematografici ivi in attività. In tali casi, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 4.
1. Nessun soggetto che svolge attività di distribuzione cinematografica, direttamente o a mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, ovvero ai quali ha dato mandato anche non in esclusiva, può distribuire per la programmazione un numero di film che occupa una quota superiore al 40 per cento del totale delle giornate annue di programmazione di ciascun complesso cinematografico. Tale limite è elevato all'80 per cento nel caso in cui almeno la metà dei prodotti distribuiti sia di produzione di Paesi membri dell'Unione europea ovvero di Paesi cinematograficamente emergenti identificati dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali. Il presente comma non si applica alle sale cinematografiche monoschermo.
2. Per i fini di cui al comma 1, la giornata di programmazione è valutata per intero anche nel caso in cui il film abbia ricevuto un numero di proiezioni inferiore a quello complessivamente effettuato nella medesima giornata e non sono computate le giornate di programmazione tra il 1o luglio e il 31 agosto di ciascun anno.
3. Con decreto avente efficacia triennale, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, il Ministro dei beni e delle attività
1. A favore delle imprese che distribuiscono film di interesse culturale nazionale, come definiti all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è concesso dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali, un contributo pari al 30 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato, secondo gli accertamenti effettuati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
2. A favore delle imprese di distribuzione che dispongono la programmazione dei film dei propri listini nelle sale monoschermo di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 4, comma 3, è concesso dalla direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali un contributo pari al 30 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato, come risultante dagli accertamenti effettuati dalla SIAE.
3. Le somme destinate all'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono individuate nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, di seguito denominato «Fondo unico per lo spettacolo», con riferimento alla parte di tale Fondo destinata alle attività cinematografiche.
1. A favore degli esercenti cinematografici che proiettano lungometraggi di interesse culturale nazionale che registrano un incasso inferiore alla media
1. Ai fini della presente legge, per la definizione di società o di soggetti controllati o collegati ad altra società, si applicano l'articolo 2359 del codice civile
1. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina introdotta con la presente legge, salvo quanto previsto all'articolo 1, la Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali può disporre accertamenti e verifiche, avvalendosi del servizio ispettivo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153. La medesima Direzione può altresì richiedere ai soggetti interessati la documentazione ritenuta opportuna, nonché dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Gli esiti dell'attività ispettiva, che può essere promossa anche a seguito di segnalazione di un operatore interessato ovvero di un singolo cittadino, sono comunicati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che istituisce al proprio interno un'apposita commissione speciale di valutazione, di cui fanno parte almeno tre professionisti indipendenti esperti del mercato cinematografico.
1. Nel caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 2, è disposta una sanzione amministrativa, indicativamente in misura pari all'importo dell'incasso lordo medio mensile del complesso cinematografico in cui si è riscontrata la violazione, calcolato sulla base dell'ultimo anno solare, da dividere in pari quota tra esercente e distributore coinvolti. Nel caso di reiterazione, è disposta la chiusura del complesso cinematografico per un periodo di un mese, da individuare con esclusione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto.
1. L'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è abrogato.
1. Ai fini di un'adeguata promozione dei film nazionali ed europei, l'emittente concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo istituisce un rotocalco redazionale di informazione sul cinema, che dedica particolare attenzione ai film nazionali ed europei di imminente programmazione nelle sale, che va in onda nella fascia di maggiore ascolto su almeno una delle sue reti, con frequenza almeno quindicinale e per una durata di almeno 15 minuti.
2. Ai fini di un'adeguata promozione dei film nazionali ed europei, l'emittente concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo trasmette quotidianamente, nella fascia oraria di maggiore ascolto, su
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