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PDL 929

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 929



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CHIAROMONTE, META

Disposizioni in materia di circolazione delle opere cinematografiche

Presentata il 30 maggio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il settore del cinema, inteso in senso ampio come produzione, distribuzione ed esercizio cinematografici, vive in questi ultimi anni una fase di particolare importanza. Per un verso, infatti, può dirsi superato il periodo di maggiore crisi, che si è manifestato anche visivamente con la chiusura di numerose sale cinematografiche; per altro verso, la ripresa del settore, favorita anche dalle misure legislative adottate in particolare nella seconda metà degli anni novanta e nei primissimi anni del duemila, ha creato problemi nella corretta gestione del mercato cinematografico.
      Il problema della circolazione del prodotto cinematografico si presenta, sostanzialmente, con due aspetti:

          a) in primo luogo, non tutti gli esercenti cinematografici sono posti in condizione di parità nell'accesso al prodotto. Il rapporto tra distribuzione ed esercizio, infatti, è a volte falsato dalla scelta della prima di indirizzare determinati prodotti di maggiore richiamo, e quindi di maggiore presumibile incasso, verso un numero selezionato di esercizi con l'effetto di provocare, da un lato, una situazione di privilegio nei confronti di altre sale cinematografiche, e, da un altro lato, un fenomeno di sudditanza di alcuni esercizi cinematografici nei confronti delle imprese di distribuzione, che finiscono per programmare gran parte dell'attività delle sale;

          b) in secondo luogo, i fenomeni distorsivi della distribuzione creano difficoltà per la permanenza in sala del prodotto nazionale ed europeo, e ciò in particolare nelle località con una bassa presenza di schermi.

 

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      A questi aspetti va aggiunto che occorre ovviare per tempo a fenomeni di concentrazione nella proprietà, o comunque nella disponibilità, di sale cinematografiche, e ciò a maggior ragione quando l'attività di esercizio si cumula con quella di distribuzione e di produzione.
      Il fenomeno era stato già oggetto di attenzione da parte del legislatore, che, con l'articolo 13 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, aveva introdotto nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, l'articolo 55-bis recante «Norme sulle operazioni di concentrazione». Tale disposizione, tuttavia, ha, nel corso del tempo, mostrato evidenti limiti ed è stata unanimemente giudicata non idonea a tutelare la concorrenza nel settore della cinematografia. Successivamente, il citato articolo 55-bis è stato abrogato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che, però, all'articolo 26, si è limitato a «riprodurre» in modo fedele le norme precedenti, non rispondendo alle legittime esigenze del mondo della cinematografia.
      Alla luce di queste considerazioni, la presente proposta di legge interviene nuovamente, e per la prima volta organicamente, sulla materia.
      L'intento non è, ovviamente, quello di comprimere la crescita di gruppi imprenditoriali (d'altra parte, nel nostro Paese non sono allo stato presenti dimensioni tali da dover immediatamente incidere su posizioni già costituite), ma quello di adottare una serie di regole che possano essere tenute presenti dagli imprenditori per le loro future scelte; inoltre, il fine è quello di fornire un ausilio alla migliore circolazione del prodotto cinematografico.
      Per raggiungere tali scopi, la proposta di legge si muove fondamentalmente sui seguenti piani:

          a) previsione di limiti massimi alla disponibilità, da parte di un solo imprenditore (o di soggetti ad esso collegati o da esso controllati) di sale cinematografiche. Limiti che divengono via via inferiori qualora alla disponibilità di sale si cumuli anche l'attività di produzione e di distribuzione;

          b) introduzione di limiti massimi alla possibilità di «occupazione» di una stessa sala da parte di uno stesso distributore con i propri prodotti;

          c) previsione di contributi in favore della programmazione di film nazionali, per l'ulteriore presenza in sala dopo un numero predefinito di giornate di programmazione;

          d) definizione di un sistema di controlli e di monitoraggio per rendere efficace l'azione delle politiche pubbliche nel settore cinematografico;

          e) previsione di incentivi e di contributi per la promozione del cinema italiano ed europeo, con particolare riferimento ai nuovi linguaggi espressivi.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disponibilità di schermi cinematografici).

      1. Nel settore dell'esercizio cinematografico, l'effettuazione di una delle operazioni di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che determina la concentrazione in capo a uno stesso soggetto, anche attraverso altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, ovvero l'acquisizione del controllo di fatto, in via diretta o indiretta, di un numero di schermi cinematografici superiore al 20 per cento degli schermi operanti nel territorio nazionale, rappresenta costituzione o rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale e comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ne valuta le conseguenze ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 287 del 1990, accertando eventuali effetti distorsivi della concorrenza in modo sostanziale e durevole.
      2. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 16 per cento nel caso in cui il soggetto, o altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, svolga contestualmente attività di distribuzione di opere cinematografiche.
      3. Costituisce soglia di attenzione per l'accertamento di eventuali effetti distorsivi della concorrenza in modo sostanziale e durevole derivanti dalla costituzione o dal rafforzamento di posizione dominante, ai sensi del comma 1, il superamento delle percentuali di cui ai commi 1 e 2 nelle seguenti misure:

          a) aumentate della metà, con riferimento agli schermi cinematografici presenti nel territorio delle province con una popolazione superiore a 500.000 abitanti;

          b) raddoppiate, con riferimento agli schermi cinematografici presenti nel territorio

 

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delle province con una popolazione compresa tra 200.000 e 500.000 abitanti, ovvero in altri mercati locali costituenti parte rilevante del mercato, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato identifica alla luce delle evoluzioni del sistema cinematografico nazionale.

      4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento a quanto previsto dal presente articolo, provvede ai sensi degli articoli 6, 16, 17, 18 e 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Fuori dei casi indicati ai commi 1, 2 e 3, resta fermo il potere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di verificare la sussistenza di ulteriori casi di costituzione o di rafforzamento di posizione dominante sul mercato nazionale, nel settore dell'esercizio cinematografico. Gli eventuali effetti distorsivi della concorrenza sono analizzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, attraverso una valutazione articolata delle caratteristiche del mercato considerato rilevante, effettuata utilizzando parametri quali: quantità e rilevanza dei concorrenti, condizioni di accesso al mercato, livello di integrazione verticale, quantità e tipologia dei film immessi, anche in considerazione delle specificità del settore e previo eventuale parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione agli aspetti connessi con il pluralismo espressivo e culturale.
      5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, devono essere in ogni caso preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o a controllare direttamente o indirettamente:

          a) in ognuna delle province con una popolazione superiore a 500.000 abitanti, una quota di mercato superiore al 30 per cento dell'incasso cinematografico lordo e, contemporaneamente, al 20 per cento del numero degli schermi cinematografici ivi in attività;

 

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          b) in ognuna delle province con una popolazione compresa tra 200.000 e 500.000 abitanti, ovvero in altri mercati locali costituenti parte rilevante del mercato, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato identifica alla luce delle evoluzioni del sistema cinematografico nazionale, una quota di mercato superiore al 40 per cento dell'incasso cinematografico lordo e, contemporaneamente, al 30 per cento del numero degli schermi cinematografici ivi in attività. In tali casi, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 4.

Art. 2.
(Distribuzione cinematografica).

      1. Nessun soggetto che svolge attività di distribuzione cinematografica, direttamente o a mezzo di altri soggetti da esso controllati o ad esso collegati, ovvero ai quali ha dato mandato anche non in esclusiva, può distribuire per la programmazione un numero di film che occupa una quota superiore al 40 per cento del totale delle giornate annue di programmazione di ciascun complesso cinematografico. Tale limite è elevato all'80 per cento nel caso in cui almeno la metà dei prodotti distribuiti sia di produzione di Paesi membri dell'Unione europea ovvero di Paesi cinematograficamente emergenti identificati dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali. Il presente comma non si applica alle sale cinematografiche monoschermo.
      2. Per i fini di cui al comma 1, la giornata di programmazione è valutata per intero anche nel caso in cui il film abbia ricevuto un numero di proiezioni inferiore a quello complessivamente effettuato nella medesima giornata e non sono computate le giornate di programmazione tra il 1o luglio e il 31 agosto di ciascun anno.
      3. Con decreto avente efficacia triennale, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, il Ministro dei beni e delle attività

 

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culturali, previo parere vincolante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può modificare le percentuali di cui al comma 1.

Art. 3.
(Contributi per la distribuzione cinematografica).

      1. A favore delle imprese che distribuiscono film di interesse culturale nazionale, come definiti all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è concesso dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali, un contributo pari al 30 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato, secondo gli accertamenti effettuati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
      2. A favore delle imprese di distribuzione che dispongono la programmazione dei film dei propri listini nelle sale monoschermo di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 4, comma 3, è concesso dalla direzione generale per il cinema-Ministero per i beni e le attività culturali un contributo pari al 30 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film è stato proiettato, come risultante dagli accertamenti effettuati dalla SIAE.
      3. Le somme destinate all'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono individuate nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, di seguito denominato «Fondo unico per lo spettacolo», con riferimento alla parte di tale Fondo destinata alle attività cinematografiche.

Art. 4.
(Contributi per l'esercizio cinematografico).

      1. A favore degli esercenti cinematografici che proiettano lungometraggi di interesse culturale nazionale che registrano un incasso inferiore alla media

 

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quotidiana dello schermo considerato, calcolata sulla base dell'anno solare antecedente a quello di riferimento, è concesso un contributo equivalente alla differenza tra l'incasso medio quotidiano del film e la citata media annuale, moltiplicata per le giornate di programmazione. Il contributo è erogato dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali, sulla base di un apposito regolamento del Ministro dei beni e delle attività culturali emanato a cadenza trimestrale.
      2. A favore degli esercenti cinematografici che proiettano cortometraggi di nazionalità italiana o europea prima dei lungometraggi e che registrano, nelle giornate di proiezione dei cortometraggi, un incasso inferiore alla media quotidiana dello schermo considerato, calcolata sulla base dell'anno solare antecedente a quello di riferimento e in assenza di proiezioni di cortometraggi, è concesso un contributo equivalente alla differenza tra l'incasso medio quotidiano delle giornate in cui vengono proiettati cortometraggi e la citata media annuale, moltiplicata per le giornate di programmazione dei cortometraggi. Il contributo è erogato dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali, sulla base di un apposito regolamento del Ministro dei beni e delle attività culturali che prevede la liquidazione del contributo a cadenza trimestrale. L'effettiva avvenuta proiezione dei cortometraggi deve risultare nel borderò e deve essere certificata dalla SIAE.
      3. Sono dichiarate di rilevante interesse culturale le sale monoschermo localizzate in province caratterizzate da basso consumo cinematografico che destinano una parte prevalente delle giornate di programmazione a film di qualità di produzione di Paesi membri dell'Unione europea ovvero di Paesi cinematograficamente emergenti identificati dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e ad attività mirate alla diffusione della cultura cinematografica.
      4. Sono dichiarati di rilevante interesse culturale gli schermi localizzati in complessi
 

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cinematografici localizzati in province caratterizzate da basso consumo cinematografico, che destinano una parte prevalente delle giornate di programmazione a film di qualità di produzione dei Paesi membri dell'Unione europea ovvero di Paesi cinematograficamente emergenti identificati dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e ad attività mirate alla diffusione della cultura cinematografica.
      5. Alle sale monoschermo di rilevante interesse culturale di cui al comma 3, situate in edifici o in locali di interesse storico-artistico, sono concessi dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali contributi specifici mirati alla ristrutturazione, conservazione e manutenzione degli edifici o dei locali, in misura non superiore al 30 per cento dei costi annuali documentati.
      6. Ai circuiti cinematografici formati da cinque o più sale monoschermo di rilevante interesse culturale sono concessi dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali contributi mirati a incentivare la diffusione della cultura cinematografica, in misura non superiore al 10 per cento del totale dei costi di gestione annuali documentati. Tali contributi sono distribuiti fra le sale aderenti al circuito in modo proporzionale. Ai circuiti possono aderire altresì schermi cinematografici facenti parte di complessi cinematografici dichiarati di rilevante interesse culturale ai sensi del comma 4.
      7. Le somme destinate all'erogazione dei contributi di cui al presente articolo sono individuate nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, con riferimento alla parte di tale Fondo destinata alle attività cinematografiche.

Art. 5.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge, per la definizione di società o di soggetti controllati o collegati ad altra società, si applicano l'articolo 2359 del codice civile

 

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e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
      2. Ai fini della presente legge, per schermo cinematografico si intende uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibito a pubblico spettacolo cinematografico, svolgente attività annua di programmazione non inferiore a quattro mesi.
      3. Ai fini della presente legge, per complesso cinematografico si intende uno spazio al chiuso dotato di due o più schermi cinematografici.
      4. Ai fini della presente legge, per impresa di distribuzione o di esercizio si intende l'impresa cinematografica avente sede legale e domicilio fiscale in Italia, che svolge in Italia la maggior parte della propria attività rispettivamente nel settore della distribuzione o dell'esercizio cinematografico.

Art. 6.
(Controlli e monitoraggio).

      1. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina introdotta con la presente legge, salvo quanto previsto all'articolo 1, la Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali può disporre accertamenti e verifiche, avvalendosi del servizio ispettivo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153. La medesima Direzione può altresì richiedere ai soggetti interessati la documentazione ritenuta opportuna, nonché dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. Gli esiti dell'attività ispettiva, che può essere promossa anche a seguito di segnalazione di un operatore interessato ovvero di un singolo cittadino, sono comunicati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che istituisce al proprio interno un'apposita commissione speciale di valutazione, di cui fanno parte almeno tre professionisti indipendenti esperti del mercato cinematografico.

 

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      2. Per il fine di cui al comma 1, il Ministro dei beni e delle attività culturali può disporre verifiche, anche per aree limitate del territorio nazionale, avvalendosi dei poteri e delle procedure previsti dagli articoli 141, 141-bis e 142 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
      3. Al fine di monitorare le condizioni del mercato e di valutare l'efficacia complessiva dell'intervento pubblico a favore della cinematografia, la Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali redige una relazione biennale sulla situazione del sistema cinematografico nazionale nel contesto europeo e internazionale, basata su una ricerca di mercato che consenta anche un'articolata valutazione dell'efficacia dell'intervento dello Stato nel settore, attraverso indicatori quantitativi e qualitativi. La relazione annuale è trasmessa al Parlamento, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è pubblicata a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le somme necessarie per la realizzazione della ricerca e per la sua pubblicazione sono individuate nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, con riferimento alla parte di tale Fondo destinata alle attività cinematografiche.
      4. La relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, prevista dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è trasmessa dal Ministro dei beni e delle attività culturali al Parlamento non oltre due mesi dopo la conclusione dell'anno solare. La relazione riporta, in allegato, l'elenco completo dei beneficiari di contributi dello Stato all'attività di spettacolo, con indicazione dettagliata dell'attività sostenuta, della somma accordata, della quantità di spettatori e di altri indicatori quantitativi e qualitativi sintetici.
      5. Per le attività di controllo e di monitoraggio previste dal presente articolo, è riservata, a decorrere dall'anno 2006, una
 

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quota non inferiore all'1 per cento della dotazione complessiva del Fondo unico per lo spettacolo.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Nel caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 2, è disposta una sanzione amministrativa, indicativamente in misura pari all'importo dell'incasso lordo medio mensile del complesso cinematografico in cui si è riscontrata la violazione, calcolato sulla base dell'ultimo anno solare, da dividere in pari quota tra esercente e distributore coinvolti. Nel caso di reiterazione, è disposta la chiusura del complesso cinematografico per un periodo di un mese, da individuare con esclusione del periodo dal 1o luglio al 31 agosto.

Art. 8.
(Abrogazione).

      1. L'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è abrogato.

Art. 9.
(Promozione e sperimentazione).

      1. Ai fini di un'adeguata promozione dei film nazionali ed europei, l'emittente concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo istituisce un rotocalco redazionale di informazione sul cinema, che dedica particolare attenzione ai film nazionali ed europei di imminente programmazione nelle sale, che va in onda nella fascia di maggiore ascolto su almeno una delle sue reti, con frequenza almeno quindicinale e per una durata di almeno 15 minuti.
      2. Ai fini di un'adeguata promozione dei film nazionali ed europei, l'emittente concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo trasmette quotidianamente, nella fascia oraria di maggiore ascolto, su

 

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ognuna delle sue reti, a titolo gratuito, uno spazio promozionale di un minuto dedicato alla presentazione di lungometraggi cinematografici nazionali ed europei in circolazione o di imminente uscita nelle sale. Lo spazio riservato alla promozione del cinema europeo non rientra nel computo degli affollamenti previsti dalla normativa vigente in materia di limiti alla pubblicità teletrasmessa.
      3. Gli spot di lungometraggi cinematografici italiani ed europei trasmessi a titolo gratuito da emittenti televisive private non rientrano nel computo degli affollamenti previsti dalla normativa vigente in materia di limiti alla pubblicità teletrasmessa.
      4. Al fine di promuovere nuovi linguaggi espressivi nonché l'attività di nuovi autori, produttori e altre professionalità nel settore audiovisivo, propedeutiche all'attività cinematografica, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo speciale per la formazione e la sperimentazione audiovisive, finalizzato alla concessione di contributi per la produzione di opere audiovisive su supporto elettronico, di qualsiasi durata e di qualsiasi genere. Il fondo ha una dotazione annua di 10 milioni di euro ed è gestito da una commissione istituita presso la Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali. Il contributo non può comunque superare il limite di 25.823 euro per ogni ora realizzata. L'avere prodotto o realizzato opere audiovisive finanziate attraverso il fondo costituisce titolo di merito ai fini della valutazione di richieste di intervento per iniziative produttive nel settore cinematografico. Le somme destinate all'erogazione dei contributi di cui al presente comma sono individuate nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, con riferimento alla parte di tale Fondo destinata alle attività cinematografiche.


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