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PDL 1000

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1000



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CHICCHI

Disposizioni in favore del settore turistico

Presentata il 7 giugno 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 29 marzo 2001, n. 135, di riforma della legislazione nazionale del turismo, oltre a occuparsi di fornire un moderno quadro di riferimento per il settore pubblico e privato, contiene numerose norme finalizzate a semplificare e a sburocratizzare l'attività delle imprese turistiche. Tra queste ultime, le più rilevanti sono le modifiche apportate all'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con lo scopo di semplificare fortemente le procedure di registrazione degli ospiti nelle diverse attività ricettive; la modifica della normativa riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere di albergo, che colloca in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la disciplina delle medesime; l'abrogazione di disposizioni contenute in vecchi regi decreti e nello stesso testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che ancora determinano le procedure autorizzative delle attività turistiche secondo ottiche del tutto estranee a quelle imprenditoriali; la trasformazione della licenza per l'esercizio dell'attività alberghiera in autorizzazione comunale, seguendo lo schema attualmente vigente per i pubblici esercizi; l'estensione al settore turistico della disciplina dello sportello unico recata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
      Certamente l'evento di maggiore rilievo è però costituito dal superamento della vecchia legge quadro, con la restituzione alle regioni della piena potestà legislativa, finalmente liberata dalle norme assai rigide del precedente quadro nazionale dalla complessiva opera di delegificazione che affida alle linee-guida, adottate di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la disciplina di tutte quelle materie per le quali si ravvisa la necessità di precisi standard uniformi per tutto il territorio nazionale. La riforma contiene anche la costituzione di un fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, che rappresenta una scelta forte per incentivare la creazione di sistemi di imprese.
      Inoltre, importanti disposizioni a favore del turismo sono state introdotte nel corso
 

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della XIII legislatura. In particolare si è provveduto ad estendere al settore del turismo le agevolazioni previste dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; a riformare la disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli (ora, imposta sugli intrattenimenti), con l'intento di superare la onerosità e la disorganicità della disciplina fiscale connessa alle attività di spettacolo; a introdurre incentivi fiscali, nella forma del credito d'imposta, a favore delle imprese turistiche che acquistino beni strumentali; ad abolire la tassa annuale sulla licenza per la vendita di prodotti alcolici; a prorogare fino al 2002 i termini per completare l'adeguamento alle normative antincendio per le attività ricettive con oltre 25 posti letto.
      Purtroppo il bilancio della XIV legislatura è stato negativo dal punto di vista delle attività turistiche; rimangono aperte molte questioni che la presente proposta di legge intende affrontare, con lo scopo di sfoltire ulteriormente norme superate e di introdurre norme più eque e moderne, per un settore che solo negli anni più recenti si è visto riconoscere pari dignità rispetto ad altri settori economici.
      È infatti auspicabile, per il settore turistico, vissuto per lungo tempo ai margini del mondo dell'impresa, l'acquisizione di un orizzonte compiutamente imprenditoriale. Questa, d'altra parte, è la sfida di modernizzazione che impone una competizione internazionale sempre più agguerrita.
      Anche in Italia perciò, nel momento in cui si scommette sul settore, sono necessarie una serie di misure che hanno lo scopo di spingere anche l'impresa turistica su un percorso che le consenta di uscire dal sommerso e da formule gestionali esclusivamente di tipo familiare, per acquisire, a tutti gli effetti, un orizzonte di impresa.
      Il capo I contiene alcuni interventi per l'ammodernamento e la riqualificazione delle imprese turistiche. In particolare, con l'articolo 1 si prevede l'applicazione alle imprese del settore delle norme dell'articolo 4 della legge n. 383 del 2001, in materia di detassazione degli utili reinvestiti, anche per gli investimenti realizzati nei periodi di imposta 2006 e 2007. Rispetto alla disciplina allora dettata, peraltro, si prevede l'estensione della detassazione anche all'acquisto di beni immobili detenuti in locazione ovvero facenti parte dell'azienda detenuta in affitto, da parte delle piccole imprese turistiche. Al fine di agevolare esclusivamente le piccole imprese è stabilito che possano accedere alla detassazione esclusivamente le aziende che nell'anno 2005 hanno conseguito un volume di ricavi non superiore a 5 milioni di euro. Infine, viene stabilito un limite massimo di spesa rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione in commento. La norma interviene su un grave problema del settore ricettivo, ove gli investimenti sono spesso ostacolati dai rapporti con la proprietà delle strutture immobiliari ovvero dall'incertezza della durata dei rapporti di affitto.
      Con gli articoli 2 e 3 vengono poi previste alcune disposizioni che hanno lo scopo di favorire un processo di acquisizione da parte degli operatori della struttura immobiliare nella quale esercitano l'attività alberghiera, un impegno decisivo per qualificare l'offerta italiana. Sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, come è già stato ricordato, infatti, la ricettività nel nostro Paese appare complessivamente inadeguata a rispondere alle nuove tendenze del mercato e il preponderante regime di affitto con il quale sono gestite le strutture ricettive rappresenta un potente ostacolo al processo di qualificazione.
      Nel caso in cui la struttura immobiliare sia già di proprietà dell'imprenditore ma non sia stata inserita nel patrimonio d'impresa, viene favorito con apposita norma (articolo 2) l'inserimento dei beni nel patrimonio d'impresa dando così la possibilità agli imprenditori di «sterilizzare» le plusvalenze latenti con la rivalutazione dei beni al valore normale e il contemporaneo pagamento di una imposta sostitutiva, di procedere alla riqualificazione delle strutture ricettive nonché, eventualmente, ad accorpamenti
 

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tra strutture diverse usufruendo dei benefìci di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358. In questo caso l'erario può contare sull'immediato incasso dell'imposta sostitutiva, sull'emersione del «nero» per le spese effettuate sulle strutture, nonché sulle plusvalenze realizzate dopo l'inserimento in contabilità in caso di successiva cessione dell'immobile o dell'azienda (precedentemente non tassate). Il gettito per l'erario si può ipotizzare in circa 62 milioni di euro nel 2007; 31 milioni di euro nel 2008; 10,3 milioni di euro nel 2009. Si tratta di un gettito calcolato in termini prudenziali; la norma avrebbe tra l'altro un effetto redistributivo a favore degli imprenditori che più sono interessati a riqualificarsi.
      Un'ulteriore norma tende invece a prorogare di un anno l'agevolazione concernente la deducibilità in quote costanti in tre periodi d'imposta (articolo 3), ai fini delle imposte sui redditi, delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili ammortizzabili posseduti. La proroga si rende necessaria avendo l'articolo introdotto specifiche norme che favoriscono l'acquisto dell'immobile strumentale per l'attività alberghiera; infatti, la breve durata dei contratti di affitto d'azienda (tipologia contrattuale tipica nel settore), non permetteva, di fatto, l'operatività della disposizione agevolativa già introdotta dall'articolo 14 della legge n. 449 del 1997.
      Infine viene incentivato un processo di acquisizione, da parte degli operatori, della struttura in cui esercitano la propria attività, attraverso norme di durata temporanea, fino al 31 dicembre 2008:

          riducendo l'aliquota dell'imposta di registro dall'8 al 4 per cento;

          stabilendo che le imposte ipotecaria e catastale siano pagate in misura fissa (lire 250.000) anziché, come accade attualmente, applicando un'aliquota del 3 per cento;

          riducendo al 4 per cento anche l'imposta sul valore aggiunto (IVA), corrispondentemente alla riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro.

      L'articolo 4, senza modificare le vigenti disposizioni in materia di rilascio degli immobili adibiti ad uso non abitativo, si limita ad introdurre per il settore alberghiero un'ulteriore modalità di stipula e di rinnovo dei contratti. Tale modalità consente al locatore di poter usufruire di agevolazioni fiscali e al locatario di usufruire di una durata del contratto pari a sette anni rinnovabile per altri cinque anni. Nel caso in cui l'imprenditore alberghiero si trovi in regime di locazione dell'immobile o dell'impresa, può accadere che la breve durata del contratto, spesso annuale, limiti fortemente la volontà di investire in innovazione e qualificazione dell'impresa, visto l'alto livello di investimenti richiesti in questo particolare settore. La norma intende quindi favorire, senza alcuna coercizione, un regime rispondente alle esigenze di stabilità dell'impresa alberghiera.
      L'articolo 5 modifica l'articolo 109 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'articolo 8 della citata legge n. 135 del 2001 ha introdotto, infatti, significative modifiche al citato articolo 109. Nella nuova versione dell'articolo 109 sono stati abrogati, rispetto al testo precedentemente in vigore, i commi 4 e 5 che riportavano l'indicazione di specifiche sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo (sanzioni amministrative del pagamento di una somma da 1 a 6 milioni delle vecchie lire). L'abrogazione dei predetti commi ha determinato il fatto che le violazioni agli obblighi previsti dall'articolo 109, come sostituito dall'articolo 8 della legge n. 135 del 2001, vengano punite con le sanzioni previste dall'articolo 17 del citato testo unico, che prevedono, tra l'altro, l'arresto fino a tre mesi. La conseguenza di tale intervento del legislatore, è stata, pertanto, quella di «ripenalizzare» una violazione a suo tempo depenalizzata. È stata, infatti, di nuovo configurata come reato penale un'infrazione precedentemente sanzionata solo a livello amministrativo.

 

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      Con l'articolo 6 si introducono disposizioni in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale operanti nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1260 del 1999. La norma prevede la defiscalizzazione degli oneri sociali a favore delle aziende stagionali che protraggono il periodo di apertura e un prolungamento, sia pure di misura inferiore, degli sgravi qualora le aziende decidano, al termine dei tre anni di agevolazioni, di passare da stagionali ad annuali. Lo scopo di tale provvedimento è duplice: da un lato tende ad abbassare il costo del lavoro nelle aziende stagionali per permettere alle stesse di praticare prezzi concorrenziali rispetto ad altre zone turistiche europee ed extraeuropee, in modo da utilizzare l'ampia disponibilità di posti letto anche nel periodo che va da novembre a febbraio; dall'altro favorisce, grazie al carattere transitorio dei benefìci proposti, il passaggio dalla stagionalità ad un'attività alberghiera che copra i dodici mesi dell'anno.
      L'articolo 7 è volto a modificare le attuali modalità di godimento del riposo settimanale, prevedendo il diritto a un giorno di riposo ogni sei giorni di lavoro anziché dopo sei giorni di lavoro. In particolare, la disciplina vigente stabilisce che il riposo settimanale deve cadere dopo non oltre sei giorni di lavoro, in modo che qualsiasi periodo di sette giorni, comunque calcolato, non risulti privo di un giorno di riposo. La norma, pur mantenendo immutato il diritto del lavoratore al godimento di un giorno di riposo per ogni sei giornate lavorate, conferisce alle aziende ed ai lavoratori gli spazi di manovra utili ad adattare meglio i turni di lavoro alle rispettive esigenze. La soluzione si basa sull'estensione di norme già applicate ad altri settori produttivi, alcuni dei quali affini al turismo.
      Il capo II contiene disposizioni in materia fiscale. L'articolo 8 estende il credito d'imposta introdotto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e rinnovato fino al 31 dicembre 2006 dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, anche ai datori di lavoro del settore turismo che nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 e il 31 dicembre 2007 rinnovino i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato, con lo scopo di fornire strumenti in grado di evitare il più possibile una crisi significativa di occupati nel settore.
      Con l'articolo 9, comma 1, si prevede, per le sole imprese turistiche, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuendo così ad esse un credito d'imposta per l'acquisto di determinati beni strumentali, funzionali all'esercizio dell'impresa, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007.
      L'articolo 9, comma 2, prevede la deducibilità delle quote di ammortamento per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento di immobili adibiti ad attività turistica per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007. La disposizione consente quindi di ammortizzare le spese indicate in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi, anziché in sei.
      Con l'articolo 10 si consente alle imprese di dedurre l'IVA sui costi sostenuti per i cosiddetti «viaggi di affari». Nell'ambito della creazione di un regime definitivo IVA, dovrà essere approvata una modifica alla direttiva 77/388/CEE, del Consiglio del 17 maggio 1977, avente per oggetto la disciplina normativa del diritto alla detrazione dell'IVA. Diversi studi internazionali hanno dimostrato l'elevata elasticità dei prezzi dei servizi alberghieri e della ristorazione: ciò vuol dire che, a fronte di una riduzione di prezzo dell'1 per cento, si ha un aumento della domanda di tali servizi sicuramente superiore all'1 per cento. Introdurre la detraibilità dell'IVA per il «turismo di affari» vorrebbe dire aumentare le spese alberghiere e di ristorazione delle imprese, equiparandole a tutte le altre spese sostenute per l'esercizio di un'attività economica. Il mancato gettito derivante dall'introduzione della detraibilità IVA sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione verrebbe
 

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compensato da un aumento del fatturato delle aziende operanti nel settore del turismo. Risvolti positivi si avrebbero anche in materia di occupazione, in quanto il turismo è un settore che, al contrario di altri comparti dell'economia italiana, ha continuato a incrementare il numero degli occupati e ha la capacità di espandersi nel futuro.
      L'articolo 11, comma 1, contiene invece una norma tesa a chiarire in via definitiva che le case e gli appartamenti per vacanze devono essere considerati strutture ricettive anche ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento. Secondo quanto già previsto dal decimo comma dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le case e gli appartamenti per vacanze sono immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi. Alcuni organi locali dell'Amministrazione finanziaria hanno considerato le case e gli appartamenti per vacanze come attività immobiliari, con IVA al 20 per cento, e non strutture ricettive, cui si applica l'IVA al 10 per cento; tutto questo, inoltre, generando un regime disomogeneo sul territorio nazionale. La norma intende dunque specificare che a queste imprese, considerate ricettive anche ai sensi della legge n. 135 del 2001, si applica il regime IVA previsto per le imprese turistiche e ricettive, e cioè l'aliquota del 10 per cento.
      L'articolo 11, comma 1, si occupa anche di modifiche all'IVA per il settore degli stabilimenti balneari, considerati a tutti gli effetti quali imprese turistiche dalla legge n. 135 del 2001. Il settore può essere considerato come il fulcro dell'offerta turistica del Paese, ma a differenza degli altri segmenti imprenditoriali coinvolti nel fenomeno (alberghi, campeggi, villaggi turistici, pubblici esercizi, eccetera) che scontano un'aliquota IVA del 10 per cento, viene assoggettato a un'aliquota IVA pari al 20 per cento. Un principio che appare discriminante e, soprattutto, il cui peso condiziona in negativo i prezzi dei servizi di spiaggia che i concessionari delle località balneari interessate dalle correnti straniere (Rimini, Viareggio, riviera ligure, penisola sorrentina, Sicilia, eccetera), non riescono più a mantenere competitivi nell'ambito del mercato europeo. Alla parificazione dell'aliquota IVA degli stabilimenti balneari a quella di tutte le altre attività turistiche, nella misura del 10 per cento, seguirebbe una diminuzione dei prezzi delle imprese balneari, con un aumento del volume di affari superiore al 20 per cento e, quindi, un corrispondente incremento occupazionale.
      Il comma 2 dell'articolo 11 si occupa dell'aliquota IVA applicata alle esecuzioni musicali, effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo, assoggettando dette esecuzioni all'aliquota del 10 per cento. Secondo la previsione contenuta nel numero 123) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi le opere liriche, il balletto, la prosa, l'operetta, la commedia musicale, eccetera, sono assoggettati all'aliquota IVA nella misura del 10 per cento.
      Sono altresì, assoggettati all'IVA con la ridotta aliquota del 10 per cento i concerti vocali e strumentali, mentre i medesimi e altre esecuzioni musicali, se effettuati in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo, sono soggetti al tributo con l'aliquota del 20 per cento.
      Il capo III reca norme per l'adeguamento di canoni e tariffe per le imprese turistiche. L'articolo 12 in particolare affronta una annosa questione relativa al differenziale tra le tariffe del gas metano, in quanto alle imprese alberghiere è stata applicata una tariffa superiore a quella riservata alle imprese industriali ed artigianali. La norma tende a rimodulare le tariffe del gas metano a favore delle attività turistiche. Alle imprese alberghiere è stata applicata la tariffa T3, generando così una disparità di trattamento economico (costi superiori a parità di volumi di gas consumati) rispetto alla tariffa T4, riservata alle piccole imprese industriali e artigianali. La discriminazione riguarda
 

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quindi i consumi oltre 100.000 metri cubi annui e oltre 200.000 metri cubi annui per i quali sono state previste tariffe fortemente agevolate per l'industria e l'artigianato sia per la componente di costo che per quella fiscale. L'accettazione del principio dell'invarianza della tariffa a parità di consumi deve costituire un principio non derogabile degli interventi della competente Autorità, in previsione delle ristrutturazioni tariffarie. L'applicazione di meccanismi di indicizzazione tipo price cap produce ulteriori effetti distorsivi se applicata a tariffe base disomogenee.
      La norma stabilisce che alle imprese turistiche si applichi la tariffa agevolata per l'erogazione di gas metano prevista per le imprese artigianali e industriali dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, recante «Adeguamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana».
      L'articolo 13 modifica una norma sui canoni radiotelevisivi introdotta nella legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999), un nuovo sistema per la determinazione dei canoni speciali dovuti alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa da alberghi, strutture ricettive e pubblici esercizi, che, purtroppo, presenta contraddizioni tali da impedire una leale e corretta concorrenza tra imprese omogenee. In particolare, secondo un interpretazione sostenuta dalla RAI, esclude i pubblici esercizi che detengono un solo apparecchio dal pagamento del canone nella misura ridotta di 155 euro. Per quanto riguarda le attività stagionali, peraltro, la citata legge finanziaria per il 2000 non riconosce alcuna riduzione alle stesse comportando una situazione di forte sperequazione.
      L'articolo 14 reca disposizioni in materia di canoni demaniali ad uso turistico-ricreativo, prevedendo la sospensione degli aumenti dei medesimi canoni fino al 31 dicembre 2006 e misure per la lotta all'evasione fiscale in questo campo.
      Sul piano della copertura finanziaria, è da rilevare che, per quanto riguarda gli articoli 2 e 3, le minori entrate per l'erario derivanti dall'introduzione delle norme contenute nell'articolo 3 possono essere compensate dal maggiore gettito previsto dall'introduzione delle norme contenute nell'articolo 2.
      Le minori entrate per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), causate dall'introduzione delle agevolazioni contributive previste dall'articolo 6, verrebbero compensate dal mancato esborso da parte dello stesso INPS dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori stagionali ai quali verrebbe prolungato il rapporto di lavoro stagionale.
      Per quanto riguarda l'articolo 10, la copertura è prevista per il solo primo anno, in quanto si ritiene che lo sviluppo del settore dei congressi, trainato dalla possibilità di detrazione dell'imposta relativa a prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari, abbia come conseguenza maggiori introiti per le casse dello Stato tali da compensare i minori introiti generati dalle detrazioni medesime.
      Per quanto riguarda l'articolo 12 non è prevista copertura in quanto la diminuzione delle tariffe del gas metano a favore delle imprese turistiche è compensata con l'aumento delle medesime tariffe a carico dei settori industriale ed artigianale.
      L'articolo 15 reca, pertanto, la copertura delle disposizioni recate dagli articoli 1, 8, 9, 10, 11, 13 e 14, effettuata con l'istituzione di nuovi giochi ed estrazioni settimanali del lotto.
      In particolare, si stabilische che, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, sia riservata in favore del Ministero dello sviluppo economico una quota di utili derivanti da nuovi giochi ed estrazioni del lotto non superiore a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli richiamati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE TURISTICHE

Art. 1.
(Utili reinvestiti)

      1. Le disposizioni dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si applicano alle imprese turistiche anche per gli investimenti ivi previsti realizzati nei periodi d'imposta 2006 e 2007.
      2. In deroga a quanto stabilito al comma 4 del citato articolo 4 della legge n. 383 del 2004, per le imprese turistiche che hanno conseguito nell'anno 2005 un ammontare di ricavi non superiore a 5 milioni di euro, l'investimento immobiliare può consistere anche nell'acquisto dell'immobile detenuto in locazione ovvero facente parte dell'azienda detenuta in affitto. In tale caso non si tiene conto della spesa eccedente 2,5 milioni di euro.

Art. 2.
(Norme in materia di conferimento di beni immobili alle imprese turistiche e proroga di termini).

      1. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2006 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche non iscritti tra le attività relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, può procedere alla loro iscrizione, con effetto dal 1o gennaio 2007, nell'inventario redatto ai sensi dell'articolo 2217 del codice

 

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civile, ovvero, per i soggetti indicati nell'articolo 66 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nel registro dei beni ammortizzabili.
      2. In deroga alle disposizioni stabilite dall'articolo 77, comma 3-bis, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è riconosciuto, ai fini fiscali, un costo pari al valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, se viene pagata una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura del 2 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo costo fiscalmente riconoscibile ai sensi del citato articolo 77, comma 3-bis.
      3. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2006 utilizza beni immobili strumentali per l'esercizio di attività turistiche, già iscritti tra le attività relative all'impresa, può procedere alla loro rivalutazione nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2006 se viene pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.
      4. Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche con riferimento a quote o diritti sui medesimi beni immobili.
      5. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 deve essere corrisposta entro il 31 luglio 2007. Se l'importo da pagare supera 2.500 euro, l'eccedenza può essere versata in due rate uguali con scadenza al 30 novembre 2007 e al 31 luglio 2008 con il contestuale versamento degli interessi nella misura del 5 per cento annuo. L'imposta sostitutiva può essere compensata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. In caso di tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
      6. L'imprenditore individuale che alla data del 30 settembre 2006 ha concesso
 

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in affitto l'unica azienda può avvalersi delle disposizioni del presente articolo a condizione che riprenda l'esercizio dell'attività turistica entro il 30 novembre 2007 e che corrisponda, entro la medesima data, l'imposta sostitutiva di cui al comma 2.
      7. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, trovano applicazione nei confronti dei soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma anche nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1o gennaio 2006.

Art. 3.
(Agevolazioni per il conferimento di beni immobili alle imprese turistiche).

      1. All'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria delle aziende turistiche, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-sexies): 4 per cento».

          b) nelle note, è aggiunta, in fine, la seguente:

      «II-sexies) L'agevolazione opera qualunque sia la natura giuridica con la quale viene esercitata l'impresa ed a condizione che il trasferimento sia effettuato a favore dell'imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la propria azienda».

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007.
      3. Nella nota all'articolo 1 della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre

 

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1990, n. 347, le parole: «quarto e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto, quinto e undicesimo periodo».
      4. Dopo il numero 41-quater) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

      «41-quinquies) cessioni di beni immobili destinati ad essere utilizzati come beni strumentali nell'attività propria di aziende turistiche individuali, se effettuate in esercizio d'impresa».

      5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano ai trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2008.

Art. 4.
(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili e delle aziende adibiti ad uso ricettivo).

      1. I contratti di locazione di immobili e di aziende adibiti ad uso ricettivo, di seguito denominati «contratti di locazione», sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di tali contratti di locazione è richiesta la forma scritta.
      2. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a sette anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di cinque anni, fatti salvi i casi in cui il locatore, nel rispetto della disciplina in materia di vincolo di destinazione d'uso, intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui al comma 6, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo comma 6. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra parte

 

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almeno diciotto mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro due mesi dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intende scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
      3. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 2, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e delle associazioni turistiche.
      4. Per favorire la diffusione dei contratti di cui al comma 2, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione o rinnovano il contratto di immobili ad uso turistico alle condizioni di cui al medesimo comma 2. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte.
      5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per cinque anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui al comma 6, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità previste dal medesimo comma 6. Alla scadenza del periodo di proroga quinquennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'altra parte almeno diciotto mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
 

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      6. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 2, il locatore, nel rispetto della disciplina in materia di vincolo di destinazione d'uso, può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno diciotto mesi, per i seguenti motivi:

          a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

          b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto, intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità e offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore stesso abbia la piena disponibilità;

          c) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debbano essere assicurate la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di lavori indispensabili;

          d) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;

          e) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non utilizzi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;

          f) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi; in tale caso al conduttore sono riconosciuti il diritto di prelazione e il diritto di riscatto, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

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      7. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 6, lettere c) e d), il possesso della concessione o dell'autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori ivi indicati è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli indicati al comma 6, sul quale la disdetta è fondata.
      8. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'immobile a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a sessanta mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
      9. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
      10. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell'immobile e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdetto o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 8.
      11. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di ventiquattro mesi.
      12. Il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 2 e nel rispetto della disciplina dettata dal comma 6, è

 

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ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.
      13. Il locatore, per usufruire dei benefìci di cui al comma 12, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Art. 5.
(Modifica all'articolo 109 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito dall'articolo 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, è aggiunto il seguente:

      «3-bis. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 3.000 euro».

Art. 6.
(Disposizioni in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale).

      1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, previste dal numero 48 dell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti nei territori rientranti negli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che hanno assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga

 

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alle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.
      2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile anche in favore delle aziende che anticipano l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.
      3. La data di apertura, determinata ai sensi dei commi 1 e 2, e il periodo di chiusura di cui al comma 6 sono assunti a riferimento per l'intero triennio successivo ai sensi del comma 8.
      4. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è applicabile ai rapporti di lavoro in atto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. Restano a carico del datore di lavoro l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed a carico del lavoratore la quota di contribuzione a favore dell'INPS.
      6. I benefìci di cui al comma 1 competono esclusivamente per un periodo di paga non superiore a centoventi giorni a quelle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi.
      7. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1 devono far pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, una dichiarazione dalla quale risulti la decisione di restare in esercizio per un periodo di almeno sessanta giorni, corredata da un elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione
 

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anticipata, con indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.
      8. Le aziende di cui al comma 1 possono usufruire dei benefìci di cui al presente articolo per un triennio.
      9. Alla scadenza del periodo di cui al comma 8, nel caso in cui l'azienda, in ognuno dei tre anni compresi nel periodo stesso, abbia differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività; in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della propria attività; in tale caso essa non può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva.
      10. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione delle agevolazioni contributive di cui al presente articolo.
      11. Il rimborso all'INPS, di cui al comma 10, è calcolato tenendo conto:

          a) dei risparmi conseguiti dall'Istituto in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto delle agevolazioni contributive di cui al comma 1;

          b) dei relativi contributi a favore dell'Istituto stesso, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del comma 1.

      12. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando

 

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l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      13. Con provvedimento legislativo di variazione di bilancio, gli eventuali incrementi delle entrate relative all'IRPEF, derivanti, nel triennio 2006-2008, dalla proroga dei rapporti di lavoro di cui al comma 1, possono, in deroga alle disposizioni contabili vigenti, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 12.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Modalità di godimento del giorno di riposo).

      1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, dopo le parole: «commessi viaggiatori» sono inserite le seguenti: «, ai lavoratori del settore del turismo».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 8.
(Credito d'imposta).

      1. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, in materia di incentivi alle assunzioni, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 e il 31 dicembre 2007 rinnovano contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato.

 

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Art. 9.
(Applicazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le imprese turistiche, si applicano anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007.
      2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera f) del medesimo comma, si applicano anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007. In tale caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.

Art. 10.
(Norme in materia di detrazione dell'IVA relativa a prestazioni alberghiere concernenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari).

      1. Per gli anni 2007 e 2008, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di esclusione o detrazione per alcuni beni e servizi, è ammessa in detrazione l'IVA relativa:

          a) a prestazioni alberghiere concernenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;

          b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o nei locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione

 

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di congressi, convegni ed eventi similari;

          c) a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, quantificato in 25,83 milioni di euro per l'anno 2007 e in 15,5 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Norme sull'applicazione delle aliquote IVA alle imprese turistiche).

      1. Dopo il numero 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «120-bis) case e appartamenti per vacanze, definiti ai sensi dell'accordo recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, e successive modificazioni;

      120-ter) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».

 

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      2. Al numero 123) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «concerti vocali e strumentali» sono inserite le seguenti: «ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, anche non dal vivo e anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo».

Capo III
ADEGUAMENTO DI CANONI E TARIFFE PER LE IMPRESE TURISTICHE

Art. 12.
(Norme in materia di adeguamento delle tariffe del gas metano).

    1.  Alle imprese turistico-ricettive, come definite ai sensi dell'accordo recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002, e successive modificazioni, si applica, per l'erogazione di gas metano, la tariffa T4 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996, relativa allo scaglione oltre 100.000 metri cubi/anno, come prevista per le imprese artigianali e industriali.

Art. 13.
(Canoni radiotelevisivi).

      1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 16. - (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al

 

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servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

          a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.165;

          b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.550;

          c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore dieci; residenze turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti pari o superiore a venticinque; esercizi pubblici di lusso; sportelli bancari: euro 775;

          d) alberghi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi con 2 e 1 stella; residenze turistico-alberghiere con 3 stelle con un numero di appartamenti inferiore a venticinque; residenze turistico-alberghiere con 2 stelle; affittacamere; esercizi pubblici non di lusso; navi non di lusso; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 310;

          e) campeggi e villaggi turistici con ricettività superiore a 1.500 ospiti: euro 1.550; campeggi e villagi turistici con ricettività fino a 1.500 ospiti: euro 775;

          f) le categorie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 155.

 

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      2. Per la detenzione degli apparecchi radiofonici non è dovuto alcun canone.
      3. Per le attività ricettive e i pubblici esercizi ad apertura stagionale gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di effettiva apertura.
      4. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa».

Art. 14.
(Disposizioni in materia di canoni demaniali ad uso turistico ricreativo).

      1. Gli aumenti dei canoni demaniali per finalità turistico-ricreative previsti dall'articolo 32, commi 21 e 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 296, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono sospesi fino al 31 dicembre 2006. Entro la predetta data i comuni, in collaborazione con le regioni, accertano l'evasione dovuta al mancato pagamento totale o parziale dei canoni di cui al presente comma per gli anni 2004 e 2005. I canoni concessori oggetto di evasione sono aumentati del 50 per cento, a titolo di sanzione, rispetto ai valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
      2. La maggiore quota di risorse derivanti dalla riscossione delle sanzioni relative all'accertamento di cui al comma 1 è destinata per il 50 per cento alla regione e per il restante 50 per cento al comune interessati. Le predette risorse sono utilizzate esclusivamente per la riqualificazione ambientale e turistica del demanio con finalità turistico-ricreative. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, previo parere della competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di trasferimento alle regioni e ai comuni di ogni dato o documentazione, comprese le aerofotogrammetrie delle zone demaniali interessate, al fine di agevolare l'accertamento dell'evasione.

 

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      3. Concluso, entro il 31 dicembre 2006, il procedimento istruttorio e determinati gli incassi provenienti dall'accertamento dell'evasione dei canoni per gli anni 2004 e 2005, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, è convocato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, un tavolo tecnico cui partecipano le regioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, per procedere all'adeguamento della tabella A allegata alla presente legge, prevedendo la diminuzione o l'aumento percentuale di ogni singola voce allo scopo di assicurare le maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro previste dall'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 269, e successive modificazioni.

Art. 15.
(Copertura finanziaria).

      1. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni settimanali del lotto.
      2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, è riservata in favore del Ministero dello sviluppo economico una quota di entrate, derivanti dall'attuazione delle norme di cui al comma 1, non superiore a 200 milioni di euro, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 8, 9, 10, 11, 13 e 14.

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Tabella A
(articolo 14)

ZONA DEMANIALE MISURA CANONE
ALTA VALENZA
TURISTICA
(EURO/MQ)
MISURA CANONE
NORMALE VALENZA
TURISTICA
(EURO/MQ)
Fino a mq. 1000 2,00 1,40
Da 1001 a 3000 mq 1,80 1,30
Da 3001 a 5000 mq 1,70 1,20
Da 5001 a 50.000 mq 1,60 1,10
Oltre 50.000 mq 1,50 1,00


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