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PDL 2383

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2383



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DATO

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Istituzione e disciplina del Comitato di garanzia per il diritto d'autore

Presentata il 15 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a rendere coerente e attuale un meccanismo già presente nell'impianto della legge 22 aprile 1941, n. 633, rafforzando il ruolo del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, rendendone più agile la struttura e meno burocratica, alla stregua di un vero e proprio organismo di garanzia interna, tanto più in considerazione dei compiti di mediazione affidati a tale organismo dalla legge vigente.
      Il numero dei componenti è ridotto a nove, garantendone un'elevata specializzazione professionale, ma è contestualmente ampliata la possibilità di istituzione di meccanismi aperti all'insieme dei soggetti istituzionali o privati di volta in volta interessati.
      Si tratta, cioè, di rimarcarne le funzioni indipendenti di garanzia sia nella composizione dei conflitti, sia nell'individuazione di soluzioni compositive che tengano conto in modo aperto e consapevole della realtà dell'evoluzione tecnologica, al di fuori delle spinte di gruppi di interesse o di pressione e con particolare attenzione alla situazione europea e internazionale.
      Viene ad essere così istituito un autorevole centro istituzionale di riferimento che sia in grado di rispondere nel modo più qualificato alle molteplici esigenze di tutela provenienti dalle categorie interessate mantenendo tuttavia un approccio sistematicamente coerente a un ruolo che non può essere funzionale a logiche burocratiche o di settore e che diviene, così, aperto alla comunità scientifica e, soprattutto, in grado di interloquire positivamente con le amministrazioni interessate, secondo un modello agile e dinamico, in
 

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modo tale da poter individuare soluzioni e metodologie di tutela il più possibile condivise e quindi più efficaci.
      A tale fine è prevista la soppressione del Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di cui all'articolo 19 della legge n. 248 del 2000, organismo superato dall'istituzione dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, di cui all'articolo 1-quater decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, le cui funzioni sono conseguentemente estese, anche prevedendo un suo coordinamento con l'istituendo Comitato di garanzia per il diritto d'autore.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:

      «Art. 190. - 1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Comitato di garanzia per il diritto d'autore, di seguito denominato "Comitato".
      2. Il Comitato opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è consultato sul contenuto delle leggi e degli atti del Governo aventi forza di legge nelle materie attinenti il diritto d'autore e i diritti connessi. Il Comitato provvede inoltre a:

          a) studiare le questioni giuridiche attinenti al diritto d'autore e alla sua protezione, con particolare riguardo all'evoluzione delle tecnologie digitali e interattive;

          b) esprimere pareri, a richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, su schemi di atti normativi e amministrativi generali;

          c) esprimere pareri e raccomandazioni sulle questioni relative al diritto d'autore che sono ad esso sottoposte dal Ministro per i beni e le attività culturali, nonché da Autorità indipendenti o da altre amministrazioni o enti pubblici;

          d) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate dalla presente legge o da altre leggi e regolamenti vigenti in materia di diritto d'autore e dei diritti connessi;

          e) esperire i tentativi di conciliazione o di mediazione previsti dalle disposizioni della presente legge o eventualmente richiesti

 

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dalle parti interessate in merito a problemi riguardanti la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi;

          f) assumere ogni iniziativa per l'organizzazione di specifiche attività di comunicazione istituzionale volte ad assicurare la più efficace garanzia del diritto d'autore e dei diritti connessi, in conformità ai princìpi della Costituzione e dell'ordinamento comunitario;

          g) proporre apposite convenzioni di ricerca con università e con centri di ricerca per lo studio di soluzioni tecniche o giuridiche di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, in coerenza con l'evoluzione tecnologica e normativa del settore»;

        b) l'articolo 191 è sostituito dal seguente:

      «Art. 191. - 1. Il Comitato è composto:

          a) dal presidente, scelto tra magistrati ordinari e amministrativi o avvocati dello Stato o professori universitari di ruolo con qualificate e comprovate esperienze in materia di diritto d'autore e di tecnologie interattive dell'informazione;

          b) da otto esperti in materia di diritto d'autore, scelti in base a specifiche e qualificate competenze in materia di diritto d'autore e di proprietà intellettuale o di tecnologie interattive dell'informazione, tra le categorie di cui alla lettera a).

      2. I componenti del Comitato di cui al comma 1 sono nominati con decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali, durano in carica un quinquennio e possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato anche in deroga alle norme previste dai rispettivi ordinamenti»;

          c) l'articolo 192 è sostituito dal seguente:

      «Art. 192. - 1. Il Comitato può essere convocato in riunione plenaria o in commissioni

 

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speciali o in singoli gruppi di lavoro. Ove occorra, sono nominate commissioni arbitrali per la definizione dei contenziosi o dei tentativi di conciliazione previsti dalla presente legge.
      2. Le commissioni speciali di cui al comma 1, composte da un coordinatore delegato e da due membri, sono costituite per l'effettuazione delle procedure di mediazione e di conciliazione di cui alla presente legge o per lo studio di determinate questioni, di volta in volta individuate con provvedimento del presidente del Comitato, ovvero quali gruppi di lavoro o referenti od osservatori istituzionali aperti alla presenza di esperti esterni designati dalle categorie consultate o dalle amministrazioni interessate.
      3. Il presidente del Comitato può invitare alle riunioni, anche stabilmente, esperti esterni designati dalle categorie interessate e rappresentanti di pubbliche amministrazioni, aventi esperienze qualificate o particolari competenze nelle questioni da esaminare. Possono inoltre essere istituiti appositi gruppi di lavoro, con la partecipazione di esperti esterni o di rappresentanti di amministrazioni indipendenti, di istituti o di centri di ricerca di particolare qualificazione nelle materie del diritto d'autore e delle tecnologie della comunicazione, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

      4. La segreteria amministrativa del Comitato è affidata a unità di personale e a un'apposita struttura amministrativa individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
      5. Ai membri del Comitato sono corrisposti gettoni di presenza per ogni giornata di riunione, ai sensi delle disposizioni vigenti per le commissioni insediate presso il Ministero per i beni e le attività culturali»;

          d) la rubrica del titolo VII è sostituita dalla seguente: «Comitato di garanzia per il diritto d'autore»;

          e) all'articolo 204 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La SIAE, sentito il Comitato, può esercitare attività di intermediazione volontaria

 

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a favore degli autori e dei titolari dei diritti connessi mediante apposite convenzioni quadro relativamente ad ogni forma di sfruttamento multimediale a distanza delle opere creative protette ai sensi della presente legge attraverso tecnologie informatiche e di telecomunicazione. La SIAE riconosce e garantisce la libertà di uso da parte degli autori di licenze aperte creative commons e può stipulare apposite convenzioni per verificare e controllare abusi o usi commerciali non consentiti di contenuti ad accesso libero».

Art. 2.

      1. L'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, è abrogato. Le funzioni già esercitate dal Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, istituito dal citato decreto 19 della legge n. 248 del 2000, sono svolte dall'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che a tale fine si coordina con il Comitato di garanzia per il diritto d'autore, istituto dall'articolo 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della presente legge.


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