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PDL 2353

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2353



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FOTI, SAGLIA, GASPARRI, CASTELLANI

Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di immatricolazione e registrazione delle proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e istituzione della carta del veicolo

Presentata il 13 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende promuovere una significativa razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi riguardanti il settore automobilistico.
      L'attuale sistema di gestione delle pratiche automobilistiche, basato sullo sportello telematico dell'automobilista (STA), istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, pur avendo arrecato numerosi benefìci agli utenti interessati e alla pubblica amministrazione in termini di semplificazione, presenta infatti ulteriori margini di miglioramento, in particolare con riferimento al persistente coinvolgimento nei procedimenti di settore di due strutture e di due sistemi informativi - quello del Ministero dei trasporti e quello dell'Automobile Club d'Italia (ACI) - e alla duplicità di documenti del veicolo - carta di circolazione e certificato di proprietà.
      Alla luce di ciò, le definitive razionalizzazione e semplificazione del settore delle pratiche automobilistiche possono essere ottenute mediante l'affidamento all'ACI della funzione di immatricolazione dei veicoli.
      L'ACI, infatti, in quanto ente pubblico non economico strumentale dello Stato nel settore automobilistico, istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo: appare quindi la sede più naturale e logica alla quale ricondurre tutti gli adempimenti amministrativi concernenti
 

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i veicoli, superando definitivamente ogni inutile sovrapposizione e frammentazione delle procedure.
      L'immatricolazione, peraltro, costituisce soltanto una parte del più ampio procedimento di registrazione dei veicoli già realizzato dall'ACI attraverso il pubblico registro automobilistico (PRA) e rappresenta un adempimento amministrativo, impropriamente affidato a una struttura tecnica quale il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti (DTT), che nella fattispecie, peraltro, non svolge alcuna funzione rispetto alle caratteristiche tecniche e alla sicurezza dei veicoli.
      In sede di immatricolazione il DTT si limita, di fatto, a un mero riscontro dei dati contenuti nel certificato di conformità rilasciato dalle case costruttrici, senza esercizio alcuno di discrezionalità amministrativa.
      L'immatricolazione si sostanzia, in definitiva, in un'acquisizione di dati, oltretutto privi di valenza giuridica, già preesistenti e validati nell'ambito del procedimento di iscrizione dei veicoli nel PRA.
      Conseguentemente, si prevede l'istituzione di un unico documento di circolazione e di proprietà del veicolo (la «carta del veicolo»), nonché l'introduzione della targa personale, con una significativa riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi a carico degli automobilisti.
      L'iniziativa prospettata è realizzabile senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. Non si rende necessario, infatti, alcun investimento di risorse finanziarie pubbliche, né per il sistema informativo dell'ACI - che già oggi gestisce, attraverso il proprio «polo telematico», circa l'84 per cento delle formalità espletate tramite lo STA - né sotto il profilo organizzativo e del personale degli uffici dell'ACI, tenuto conto della già evidenziata valenza residuale degli ulteriori compiti che sarebbero affidati alla struttura.
      La comunità beneficerebbe, in tale modo, di numerosi vantaggi sotto il profilo della semplificazione e della riduzione degli adempimenti, senza alcun correlativo onere.
      Con il nuovo assetto, infine, il Ministero dei trasporti sarebbe finalmente affrancato da compiti meramente operativi, con la conseguente valorizzazione del ruolo di struttura di indirizzo e di pianificazione del DTT e con il potenziamento delle funzioni tecniche tipiche dello stesso Dipartimento.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nell'ambito delle proprie funzioni statutarie, l'Automobile Club d'Italia (ACI), ente strumentale dello Stato che istituzionalmente rappresenta e tutela gli interessi dell'automobilismo, gestisce gli adempimenti amministrativi relativi all'immatricolazione e alla reimmatricolazione dei veicoli, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraverso gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico (PRA), che vi provvedono anche avvalendosi delle imprese o società di consulenza automobilistica previste dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, collegati in via telematica al sistema informativo del medesimo ACI, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni.
      2. I procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo e quelli di iscrizione e di trasferimento della proprietà dei veicoli, previsti dagli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono unificati in un solo procedimento di registrazione presso il PRA.
      3. È istituita la carta del veicolo, sostitutiva della carta di circolazione e del certificato di proprietà previsti dal titolo III, capo III, sezione III, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contenente i dati tecnico-costruttivi e quelli giuridico-patrimoniali del veicolo e conforme alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, e successive modificazioni.
      4. La targa di immatricolazione è personale ed è trattenuta dal titolare in caso di trasferimento della proprietà o di cessazione

 

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della circolazione del veicolo. La targa è strettamente legata al titolare ed è applicabile solo al veicolo al quale è abbinata in base ai dati registrati nel PRA.
      5. Il PRA alimenta l'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiornandone le risultanze sulla base delle registrazioni effettuate ai sensi della presente legge.
      6. Gli emolumenti e i diritti di competenza del Ministero dei trasporti per le operazioni di immatricolazione e di reimmatricolazione dei veicoli, ivi compresi i proventi derivanti dalla vendita delle targhe, sono destinati al potenziamento delle funzioni tecniche di competenza del Dipartimento per i trasporti terrestri del medesimo Ministero e, in particolare, delle funzioni relative ai controlli sui veicoli per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
      7. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dei trasporti e l'ACI, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
      8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate o soppresse, per la parte incompatibile con la presente legge, le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:

          a) articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12;

          b) articolo 94, commi 2, 5, 6;

          c) articolo 95;

          d) articolo 97, commi 1, 2, 3 e 4;

          e) articolo 101, commi 2, 3 e 4;

          f) articolo 103, comma 1, secondo e terzo periodo;

          g) articolo 225, comma 1, lettera b);

          h) articolo 226, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

 

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      9. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e nell'ordinamento giuridico vigente, le parole: «carta di circolazione» e: «certificato di proprietà», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «carta del veicolo».
      10. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


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