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PDL 2328

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2328



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LICANDRO, DILIBERTO, SGOBIO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, GALANTE, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

Modifica all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n.53, in materia di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio

Presentata il 6 marzo 2007


      

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Onorevoli Colleghi! -La nostra legislazione prevede una serie di norme a tutela della maternità e della paternità, al fine di venire incontro alle esigenze dei genitori e di assicurare una opportuna assistenza ed educazione ai figli, soprattutto durante i primi anni di vita.
      Già la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, aveva introdotto una serie di misure importanti a tutela delle lavoratrici madri, tutelando la donna sia durante la gestazione sia nei mesi immediatamente successivi alla nascita del figlio. Si è trattato di un importante passo avanti nell'attuazione del dettato costituzionale, che all'articolo 37 stabilisce che «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione».
      Misure altrettanto importanti sono state introdotte dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, che per la prima volta si è posta come obiettivo la tutela, oltre che della maternità, anche della paternità. Con quest'ultima legge, tra l'altro, si è inteso riconoscere il diritto del genitore, a prescindere dal fatto che si tratti del padre o della madre, di astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio nei suoi primi otto anni di vita. All'articolo 4 si è anche previsto il diritto del lavoratore o della lavoratrice a un permesso retribuito di tre
 

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giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, del parente entro il secondo grado e del convivente.
      Si è trattato di una serie di conquiste importanti per le lavoratrici e per i lavoratori, che tuttavia devono sempre essere verificate e migliorate.
      Sia la legge n. 1204 del 1971 sia la legge n. 53 del 2000 nulla prevedono, infatti, a tutela del lavoratore uomo cui nasca un figlio. In genere, nei giorni immediatamente successivi al parto, i lavoratori, per poter stare vicini alla compagna e al bambino in una fase così bella ma anche delicata del loro rapporto, sono soliti chiedere dei giorni di ferie: questi ultimi hanno tuttavia una ratio differente, dacché sarebbero finalizzati al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore.
      Per venire incontro alle esigenze dei lavoratori e consentire loro di vivere in modo pieno e completo questo momento fondamentale della loro esistenza e del loro rapporto affettivo, è opportuno che il Parlamento intervenga estendendo anche al lavoratore uomo cui nasca un figlio il diritto a usufruire di un permesso retribuito di tre giorni lavorativi.
      L'articolo 1 di questa proposta di legge interviene proprio su questa materia, introducendo per il lavoratore il suddetto diritto, tramite una modifica dell'articolo 4 della legge n. 53 del 2000.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

          «1-bis. Ha altresì diritto al permesso retribuito di tre giorni lavorativi il lavoratore al cui coniuge o convivente nasca un figlio».


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