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PDL 3400

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3400



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DIOGUARDI, DE SIMONE

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, concernenti l'adozione dei minori da parte delle persone singole e delle coppie conviventi

Presentata il 1o febbraio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge estende alle persone singole e alle coppie conviventi la possibilità di accedere all'adozione di minori.
      I cambiamenti che si sono verificati all'interno della società, nonostante le posizioni più retrive che tendono a minimizzarne la radicalità, sono più profondi di quanto non appaia dal dibattito politico pubblico. Genitori che formano famiglie di fatto con figli, genitori separati o divorziati i cui figli legittimi sono allevati da un solo genitore, genitori single che hanno perduto il coniuge o il convivente, o ancora, genitori che hanno avuto un figlio senza convivere con alcuno, sono tutti casi ampiamente diffusi. E altrettanto diffusa è la loro accettazione non solo da parte di coloro che vivono la propria vita in una prospettiva laica, ma anche da gran parte dei cittadini che si ispirano ai valori cattolici.
      L'omosessualità di uno dei due coniugi è causa di scioglimento del matrimonio. In questi casi, per l'affidamento dei figli, l'omosessualità di un genitore non deve essere ragione di esclusione dall'affidamento, tranne nel caso in cui l'orientamento sessuale del genitore sia elemento di disturbo del carattere e di squilibrio della personalità. Infatti, le capacità genitoriali della persona non esistono in funzione del suo orientamento sessuale. Un genitore che vive la propria sessualità con tranquillità e consapevolezza può trasmettere al figlio affetto, serenità ed equilibrio.
 

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      Tutte queste situazioni rappresentano in se stesse un avanzamento dei costumi e della morale in tema di famiglia e di genitorialità, ridefinendo l'ambito delle relazioni parentali. Da ciò deriva la necessità, fuori da qualsiasi pregiudizio per così dire «ideologico», di aggiornare la normativa vigente allargando la possibilità di adozione di minori ai singoli e alle coppie conviventi, anche indipendentemente dall'orientamento sessuale di questi soggetti. Quando si devono fare delle scelte per garantire a un minore un'educazione e una formazione equilibrata, non possono utilizzarsi regole astratte, che prescindono da una valutazione del singolo caso. In ogni genitore deve essere ricercata la capacità di trasmettere affetto, maturità ed equilibrio. Le regole, dunque, devono prima di tutto rendere applicabile in concreto il principio della maternità e della paternità responsabile che si ispira a tali criteri. L'esclusione pregiudiziale di una fascia di cittadini, che hanno comunque i requisiti previsti dalla legge, non è che un inutile ostacolo alla realizzazione dell'«interesse del minore», ovvero il principio che sta alla base della giurisprudenza in materia di adozioni.
      Va detto inoltre che l'orientamento che le proponenti intendono dare alla legislazione vigente in materia di adozioni non mette in discussione sul piano applicativo il principio dell'«interesse del minore». Resta, infatti, competenza del tribunale per i minorenni, supportato da assistenti sociali e da psicologi, secondo la procedura in vigore, la decisione definitiva riguardo all'adozione in base alla valutazione dei requisiti soggettivi di coloro che si propongono come adottanti.
      Anche la nuova Convenzione europea sull'adozione dei minori, la cui bozza è stata recentemente presentata a Strasburgo da alcuni europarlamentari insieme a Maud de Boer Buquicchio, vice segretario generale del Consiglio d'Europa, estende la possibilità di adottare ai single e alle coppie eterosessuali non sposate e apre anche, pur lasciando la discrezionalità ai singoli Stati, questa possibilità alle coppie dello stesso sesso, in linea con la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato la Francia per aver discriminato una donna per il suo orientamento sessuale. Il nuovo documento è la revisione in chiave innovatrice della Convenzione europea sull'adozione dei minori approvata nel 1967 (ratificata con la legge n. 357 del 1974). Il testo sarà presentato al Comitato dei ministri del 5-6 maggio 2008 per la firma e successivamente aperto alla ratifica dei Paesi membri del Consiglio d'Europa.
      L'obiettivo della nuova Convenzione europea sull'adozione dei minori è armonizzare le leggi nazionali, dando regole minime per l'adozione, e individuare standard che vadano incontro alle nuove esigenze sociali in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
      L'allargamento della platea degli adottanti risponde, infine, anche all'esigenza di ridurre l'inserimento, peraltro molto costoso per lo Stato, dei minori in case famiglia che, nell'interesse prioritario dei ragazzi deve rimanere, a parere delle proponenti, l'ipotesi residuale.
      La presente proposta di legge anticipa dunque le linee della nuova Convenzione europea sull'adozione dei minori riprendendone gli aspetti principali. Essa consta di un unico articolo che, novellando, laddove necessario, gli articoli della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, estende la possibilità di adottare alle persone libere di stato o conviventi, indipendentemente dal loro orientamento sessuale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5 dell'articolo 1, dopo le parole: «nell'àmbito di una famiglia» sono inserite le seguenti: «o di una relazione parentale»;

          b) all'articolo 2:

              1) al comma 1, dopo le parole: «ad una famiglia» sono inserite le seguenti: «o a una coppia convivente»;

              2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2008 mediante affidamento a una coppia o a una persona singola, e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia»;

          c) all'articolo 6:

              1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'adozione è altresì consentita alle coppie conviventi in modo stabile e continuativo per un periodo non inferiore a tre anni, nonché alle persone singole in possesso dei requisiti di cui alla presente legge»;

              2) al comma 2, le parole: «I coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli adottanti»;

              3) al comma 7, la parola: «coniugi» è sostituita dalla seguente: «soggetti»;

          d) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9, le parole: «famiglia affidataria» sono sostituite dalle seguenti: «famiglia o persone affidatarie»;

 

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          e) all'articolo 22:

              1) al terzo periodo del comma 1, la parola: «coniugi» è sostituita dalla seguente: «soggetti»;

              2) al comma 5, dopo le parole: «tra le coppie» sono inserite le seguenti: «e le persone»;

              3) al secondo periodo del comma 6, dopo le parole: «alla coppia» sono inserite le seguenti: «o alla persona»;

          f) all'articolo 25:

              1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «sentiti i coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la coppia o la persona adottante» e al secondo periodo, dopo le parole: «della coppia» sono inserite le seguenti: «o della persona»;

              2) al comma 2, le parole: «da coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «da persone»;

              3) al comma 3, le parole: «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «della persona o della coppia affidataria»;

              4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Se uno dei coniugi o dei componenti della coppia muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge o dell'altro componente della coppia nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge o per il componente della coppia deceduto, dalla data della morte»;

              5) al comma 6, le parole: «ai coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «alla coppia o alla persona adottante»;

          g) al primo comma dell'articolo 27, le parole: «degli adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «della persona o della coppia adottante»;

 

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          h) all'articolo 28:

              1) al comma 1, le parole: «ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni» sono sostituite dalle seguenti: «e la persona o la coppia adottiva vi provvede nei modi e termini che essa ritiene più opportuni»;

              2) al comma 4, le parole: «ai genitori adottivi, quali esercenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona o alla coppia adottiva, quale esercente»;

          i) alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 29-bis, le parole: «aspiranti genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «aspiranti all'adozione»;

          l) al comma 3 dell'articolo 31:

              1) alla lettera d), le parole: «agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il» sono sostituite dalle seguenti: «agli aspiranti all'adozione, informandoli della proposta di incontro con il»;

              2) alla lettera f), le parole: «ai futuri genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «alla coppia o alla persona adottante»;

              3) alla lettera h), le parole: «presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «presso la coppia o la persona affidataria o adottiva»;

              4) alla lettera o), le parole: «dai genitori adottivi» sono sostituite dalle seguenti: «dalla coppia o dalla persona adottiva»;

          m) al comma 2 dell'articolo 34, dopo le parole: «gli affidatari,», sono inserite le seguenti: «il genitore o»;

          n) all'articolo 35:

              1) al primo periodo del comma 4, le parole: «dall'inserimento del minore nella nuova famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «dall'arrivo in Italia del minore»;

              2) al secondo periodo del comma 4, le parole: «permanenza nella famiglia che

 

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lo ha accolto» sono sostituite dalle seguenti: «permanenza presso gli adottanti o l'adottante»;

              3) al comma 6, lettera e), le parole: «nella famiglia adottiva» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli adottanti o l'adottante»;

          o) al comma 1 dell'articolo 37, dopo le parole: «può comunicare» sono inserite le seguenti: «al genitore o»;

          p) al comma 2 dell'articolo 39, le parole: «dei coniugi interessati» sono sostituite dalle seguenti: «degli interessati»;

          q) al comma 2 dell'articolo 39-bis, le parole: «per le coppie» sono sostituite dalle seguenti: «per i soggetti»;

          r) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 39-ter, le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti adottanti»;

          s) al secondo comma dell'articolo 41, le parole: «nella famiglia dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «presso la persona o la coppia affidataria»;

          t) il primo periodo del comma 3 dell'articolo 44 è soppresso;

          u) al primo comma dell'articolo 79 le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti»;

          v) il titolo è sostituito dal seguente: «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori».
    



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