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PDL 2615

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2615



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TOLOTTI

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico

Presentata il 9 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - Il patrimonio storico motoristico che i collezionisti italiani hanno conservato e restaurato rappresenta un loro sicuro punto di merito. Ancora una volta gli appassionati nazionali, pur se partiti in ritardo rispetto ad altri collezionisti stranieri, sono riusciti a recuperare il tempo perduto e a mettere insieme un parco veicolare che, per il rispetto dell'originalità e la cura profusa nella conservazione e nel restauro dei mezzi, è oggi considerato all'avanguardia.
      A tale positivo risultato hanno saputo significativamente contribuire gli oltre 200.000 appassionati italiani, per la metà raccolti in 240 club federati all'Automotoclub storico italiano (ASI), con sede a Torino, ente riconosciuto dalla Federazione internazionale dei veicoli antichi (FIVA). In modo altrettanto positivo hanno operato i tre registri storici che rappresentano le marche nazionali Alfa Romeo, Fiat e Lancia, nonché, per i motoveicoli, la Federazione motociclistica italiana.
      Come vigorosamente sollecitato dagli enti associativi indicati, si ritiene però che il motorismo storico italiano meriti un ulteriore e più strutturale supporto legislativo, oltre a quanto già laboriosamente - anche se talvolta disorganicamente - ottenuto nel corso degli anni.
      La presente proposta di legge - in parte modificativa e integrativa di norme esistenti, in parte recante ulteriori disposizioni - intende pertanto eliminare le lacune riscontrate, con il duplice obiettivo di mettere il motorismo storico italiano in condizioni di parità con quello degli altri Paesi e di portarlo all'altezza della nostra tradizione industriale.
 

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      L'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento.
      L'articolo 2 contiene le necessarie modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il codice della strada, fra le quali quelle in materia di:

          a) competizioni sportive (articolo 9);

          b) definizione di veicolo di interesse storico o collezionistico (articolo 60);

          c) revisioni (articolo 80);

          d) formalità di immatricolazione e reimmatricolazione (articolo 93).

      L'articolo 3 provvede a equiparare i veicoli in questione ai veicoli «Euro 4» ai fini delle limitazioni della circolazione disposte per motivi ambientali.
      L'articolo 4 risolve due profili tributari rimasti aperti:

          a) l'estensione delle agevolazioni in materia di tassa di circolazione e di imposta provinciale di trascrizione a tutti i veicoli di interesse storico o collezionistico, quali definiti nel novellato articolo 60;

          b) l'esclusione dal «redditometro» sia dei veicoli di interesse storico o collezionistico, sia dei veicoli d'epoca, al fine di superare le pregiudizievoli oscillazioni giurisprudenziali finora riscontrate (da ultimo, la sentenza n. 1294 del 22 gennaio 2007 della sezione tributaria della Corte di cassazione).

      L'articolo 5 reca, infine, la copertura finanziaria.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha la finalità di favorire la conservazione e il corretto stato di funzionamento dei veicoli a propulsione meccanica di interesse storico o collezionistico.

Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle competizioni riservate ai veicoli di interesse storico o collezionistico, per le quali è prevista una velocità media inferiore a 50 kmh»;

          b) al comma 1 dell'articolo 47 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

      «n-bis) veicoli di interesse storico o collezionistico;

      n-ter) veicoli d'epoca»;

          c) il comma 5 dell'articolo 60 è sostituito dal seguente:

      «5. Sono veicoli di interesse storico o collezionistico quelli costruiti da oltre venticinque anni e come tali certificati dall'ASI e dai registri storici dell'Alfa Romeo, della Fiat e della Lancia, in quanto delegati dalle rispettive case costruttrici, nonché, per i soli motoveicoli, dalla FMI. La certificazione di cui al

 

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primo periodo, volta ad accertare l'autenticità e l'originalità del veicolo, è effettuata in base al regolamento emanato dall'ASI, depositato presso il Ministero dei trasporti. I veicoli di cui al presente comma possono circolare sulle pubbliche strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal citato regolamento»;

          d) dopo il comma 4 dell'articolo 80 è inserito il seguente:

      «4-bis. Per i veicoli di interesse storico o collezionistico, la revisione deve essere effettuata ogni quattro anni nel rispetto delle norme in vigore all'epoca della loro costruzione»;

          e) dopo il comma 6 dell'articolo 93 sono inseriti i seguenti:

      «6-bis. Per i veicoli di interesse storico o collezionistico l'immatricolazione e la reimmatricolazione sono effettuate dietro presentazione del titolo, anche autocertificato, di proprietà e della certificazione delle caratteristiche tecniche rilasciata dalla casa costruttrice o da uno degli enti di cui all'articolo 60, comma 5.
      6-ter. In caso di reimmatricolazione dei veicoli di cui al comma 6-bis già iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta dell'ultimo proprietario iscritto, ad esclusione di quelli che risultano demoliti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contributi statali alla rottamazione, al richiedente sono rilasciati le targhe e il libretto di prima immatricolazione al P.R.A.».

Art. 3.
(Limitazioni della circolazione).

      1. Con riferimento alle limitazioni della circolazione disposte per motivi di compatibilità ambientale, i veicoli di interesse storico o collezionistico sono equiparati ai veicoli omologati ai sensi della normativa comunitaria «Euro-4».

 

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Art. 4.
(Disposizioni tributarie).

      1. Le disposizioni dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, salvo che nel caso di utilizzazione sulla pubblica strada, e di determinazione forfetaria dell'imposta provinciale di trascrizione si applicano a tutti i veicoli di cui alle lettere n-bis) e n-ter) del comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotte dall'articolo 2 della presente legge, come tali certificati dall'Automotoclub storico italiano o, per i motoveicoli, dalla Federazione motociclistica italiana.
      2. La proprietà di un veicolo di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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