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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2616 |
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1299, di conversione del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio;
premesso che:
in sede di indagine conoscitiva delle questioni attinenti all'attuazione della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in data 13 settembre 2006, la Commissione Finanze e tesoro ha ascoltato in audizione i rappresentanti dell'Assofiduciaria, le cui istanze sono state unanimemente ritenute condivisibili;
conseguentemente, nel parere reso l'8 novembre 2006 dalle Commissioni riunite
tale sollecitazione non è stata accolta dal Governo, in quanto la materia dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento dovrà formare oggetto di riesame organico in sede di attuazione della direttiva MiFID;
considerato che permangono le esigenze già rappresentate nei sopra ricordati pareri parlamentari dell'8 e del 15 novembre 2006,
ad inserire, in sede di attuazione della direttiva MiFID (direttiva n. 2004/39) la modifica dell'articolo 199 del Testo unico della finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998), nel senso che le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, siano abilitate a svolgere i servizi di investimento previsti dal TUF alle medesime condizioni delle altre SIM, purché:
i criteri di delega della direttiva MiFID consentano la modifica dell'articolo 199 del Testo unico della finanza nel senso sopra richiamato;
siano costituire in forma di SpA, destinino allo svolgimento dei servizi di investimento uno specifico patrimonio ai sensi dell'articolo 2447-bis, lettera a), del codice civile, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo, si iscrivano in una speciale sezione dell'albo delle SIM, siano sottoposte esclusivamente alle norme del TUF per lo svolgimento dei servizi di investimento;
siano adottate le misure necessarie ad evitare che con l'estensione dell'autorizzazione alle fiduciarie possono venirsi a creare condizioni discriminatorie o di svantaggio competitivo a danno di altre categorie di intermediari autorizzati, quali le SIM o le società di gestione del risparmio».
1. L'articolo 199 del testo unico della disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
«Art. 199. - (Società fiduciarie). - 1. Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modificazioni, costituite in forma di società per azioni, possono essere autorizzate a svolgere i servizi di investimento di cui al presente decreto alle medesime condizioni previste dall'articolo 19.
2. Le società fiduciarie autorizzate devono introdurre nella denominazione sociale la denominazione di "società di intermediazione mobiliare" o "SIM" e destinare all'esercizio dei servizi di investimento un patrimonio ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, anche in deroga ai limiti di cui al secondo comma del medesimo articolo. Si applicano le disposizioni degli articoli da 2447-ter a 2447-nonies del codice civile in quanto compatibili con il presente decreto.
3. Le società fiduciarie autorizzate sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 20.
4. A decorrere dalla data di iscrizione di cui al comma 3, per lo svolgimento dei servizi di investimento le società fiduciarie sono soggette esclusivamente alle norme del presente decreto.
5. Il Ministro dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione del presente articolo».
2. Il regolamento previsto dal comma 5 dell'articolo 199 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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