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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1161 |
1) una definizione dell'oggetto «prodotto erboristico»; una definizione diretta, non per adversum, indicando ciò che tale prodotto «non è»;
2) una definizione puntuale dell'elemento personale: chi è l'erborista e quali titoli accademici occorrono a formarne la professionalità;
3) una definizione precisa dell'elemento ambientale: quale luogo può essere definito «erboristeria».
1. La presente legge disciplina:
a) le attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio delle piante officinali, loro parti, droghe e relativi derivati che, per loro natura, trovano motivo d'uso con la denominazione di «prodotto erboristico»;
b) la presentazione del prodotto erboristico al fine di garantire al consumatore sia i livelli qualitativi sia la corretta conoscenza della destinazione d'uso;
c) la formazione professionale dell'erborista e il riconoscimento della sua idoneità ad esercitare l'attività di raccolta, di trasformazione e di commercializzazione del prodotto erboristico;
d) l'attività commerciale al dettaglio definita come «erboristeria».
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «piante officinali» o «piante» le specie e le varietà, destinate alla produzione del prodotto erboristico, che non sono ricomprese nell'elenco di cui all'allegato I annesso alla presente legge;
b) per «parti di piante officinali» o semplicemente «parti» le sezioni definite secondo la nomenclatura convenzionale della botanica;
c) per «droga» la porzione di pianta cui si riconosce la primarietà di apporto in
d) per «derivati» le forme di presentazione con le quali è possibile proporre i fitocomplessi comunque ottenuti dalle piante officinali;
e) per «prodotto erboristico» ogni preparazione a base di piante officinali diverse da quelle elencate nell'allegato I annesso alla presente legge destinata a stimolare le naturali difese dell'organismo umano, animale o vegetale o ad agire favorevolmente sulle funzioni fisiologiche degli organismi stessi e in tale senso definibile come «integratore delle attività fisiologiche» o «integratore fisiologico» ovvero «integratore funzionale».
2. Costituiscono prodotto erboristico:
a) le piante eventualmente anche intere, vendute allo stato di prodotto essiccato;
b) le parti separate e selezionate e vendute allo stato di prodotto essiccato;
c) le droghe selezionate e vendute allo stato di prodotto essiccato;
d) le miscele di piante o di parti o di droghe ottenute anche estemporaneamente o preconfezionate industrialmente;
e) i derivati proposti singolarmente o in miscela in tutte le forme di preparazione estemporanea o di preconfezionamento industriale.
3. Il prodotto erboristico è:
a) privo di potere nutritivo o impiegato a scopo non nutritivo;
b) proposto anche in miscela con i prodotti di libera vendita, impiegati al fine di consentirne il carattere di derivato, elencati nell'allegato II, sezione 1, annesso alla presente legge;
c) eventualmente addizionato con prodotti di sintesi o di emisintesi solo funzionalmente per consentirne la produzione
4. Per «erboristeria» si intende l'attività di commercio al dettaglio presso la quale opera almeno un professionista tra quelli riconosciuti idonei a tale funzione dalla presente legge e nella quale vengono distribuiti i prodotti erboristici sia allo stato sfuso che in condizione di prodotto confezionato.
5. L'attività commerciale di erboristeria è caratterizzata dalla denominazione che le è propria ed esclusiva e che è subordinata:
a) alla presenza di un professionista fra i soggetti indicati all'articolo 11, al quale solo è riservata la competenza della distribuzione del prodotto erboristico;
b) alla gestione dei prodotti compresi nell'allegato II, sezione 2, annesso alla presente legge, e che sono caratteristici di tale attività, anche se non tutti esclusivi.
6. L'attività commerciale di erboristeria è denominata «comparto di erboristeria» quando è inserita nell'esercizio della farmacia.
7. I prodotti erboristici non possono essere ottenuti o comunque preparati con piante geneticamente modificate.
1. Le piante, in specie e varietà, e le loro parti da cui non è consentito ottenere i prodotti erboristici sono elencate nell'allegato I annesso alla presente legge. Detto
1. Al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione della produzione nazionale di piante officinali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere:
a) la costituzione, anche nell'ambito e con la partecipazione di istituti universitari e di ricerca pubblici e privati, di centri di assistenza e di documentazione:
1) sulle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle che utilizzano metodi di coltura ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220;
2) sulla lavorazione delle piante officinali, in grado di fornire informazioni e notizie relative all'acclimatamento, alla produzione di semi e di altro materiale riproduttivo, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla difesa della biodiversità, alla sperimentazione agrotecnica, all'analisi e ai controlli sulle medesime piante;
b) iniziative volte a incentivare la coltivazione di piante officinali di qualunque specie, adeguando gli interventi alle peculiarità dei terreni, con priorità per quelli montani e svantaggiati, individuati dalle regioni e dalle province autonome. Per le finalità di cui alla presente lettera, le regioni disciplinano i contributi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati per:
1) l'attuazione di piani di sviluppo specifici per la coltivazione di piante officinali di qualunque specie, nonché di programmi per la tutela, la valorizzazione e la promozione commerciale dei prodotti;
2) la realizzazione e la gestione di centri per la raccolta, la conservazione e la prima lavorazione delle piante officinali di qualunque specie e delle loro parti.
1. Le piante, le loro parti, le droghe e i derivati inclusi nell'allegato I annesso alla presente legge, per quanto da essa non diversamente disposto, sono soggetti alla disciplina in materia di medicinali per uso umano prevista dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e, in particolare, alle disposizioni concernenti i medicinali di origine vegetale recate dal medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006.
2. L'esercizio della raccolta delle piante officinali spontanee è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria provinciale. Tale autorizzazione è personale, può riguardare solo le figure riconosciute dall'articolo 11 ed è suscettibile di controllo da parte degli organi a ciò abilitati.
3. La trasformazione e la lavorazione delle piante, delle loro parti, delle droghe e dei loro derivati che non sono elencate nell'allegato I annesso alla presente legge e negli aggiornamenti all'allegato stesso, ai fini della produzione di prodotti erboristici preconfezionati, sono soggette ad autorizzazione del Ministero della salute.
1. Per le finalità di cui al presente articolo, per laboratorio annesso all'esercizio di vendita si intende l'ambito, convenientemente separato dall'area destinata alla vendita al dettaglio e da quella destinata a magazzino delle scorte, coincidente, nel caso delle farmacie, con il laboratorio in dotazione per l'esercizio dell'attività disciplinata dal capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nel quale possono essere eseguite tutte le lavorazioni volte alla miscelazione e ad altre operazioni elementari condotte impiegando come materia prima le piante, le loro parti, le droghe e i loro derivati, non compresi nell'allegato I annesso alla presente legge, necessari per la produzione di prodotti erboristici destinati ad essere ceduti al consumatore finale nell'ambito dello stesso esercizio e trattati con le seguenti modalità:
a) preparati in confezioni preincartate;
b) etichettati ai sensi dell'articolo 8, comma 2;
c) eventualmente accompagnati da documentazione illustrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 6.
2. L'attività di preparazione dei prodotti erboristici, di cui al comma 1 del presente articolo, non comporta gli obblighi previsti dall'articolo 10, né gli oneri di notifica del prodotto al Ministero della salute.
3. L'esercizio dell'attività di preparazione svolta nel laboratorio annesso all'esercizio di vendita, di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'organo regionale competente secondo il rispettivo ordinamento, previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie commisurate alla dimensione dell'esercizio e ai quantitativi di materia prima che vi sono gestiti, nonché dei requisiti tecnici di cui all'articolo 5,
1. I titolari dell'autorizzazione alla produzione di medicinali ovvero dell'autorizzazione alla produzione dei prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e successive modificazioni, o di preparati galenici, nonché di materie prime per i farmaci, che intendono produrre, trasformare o confezionare prodotti erboristici, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della presente legge, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero della salute, non oltre il sessantesimo giorno precedente a quello dell'inizio dell'attività.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 sono indicati:
a) il nome e il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede legale del titolare dell'autorizzazione;
b) la sede dello stabilimento di produzione;
c) la descrizione dei locali;
d) l'identità e il titolo del responsabile del controllo di qualità e la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico.
3. Le modifiche ai dati di cui al comma 2 sono comunicate al Ministero della salute.
1. I prodotti erboristici possono essere venduti sia come prodotti preconfezionati, sia come prodotti preincartati, sia allo
a) il nome della pianta o delle piante miscelate, con l'indicazione di genere e specie;
b) la ragione sociale e l'indirizzo dell'esercizio commerciale cedente;
c) la data di vendita;
d) la data di scadenza.
3. I prodotti erboristici di cui all'articolo 2, comma 2, destinati ad essere venduti allo stato sfuso ed esposti nei locali di vendita in idonei contenitori, devono recare, sui contenitori stessi, le seguenti indicazioni in lingua italiana:
a) la denominazione comune e il nome botanico della pianta secondo la denominazione botanica internazionale, seguito dall'indicazione della parte della pianta contenuta;
b) l'indicazione dell'eventuale pericolo, ai sensi della normativa vigente sull'etichettatura dei prodotti pericolosi.
1. I prodotti erboristici preconfezionati devono riportare sulle confezioni o sulle etichette, in lingua italiana e con caratteri indelebili e leggibili, le indicazioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c),
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a) la dizione «prodotto erboristico» con funzione di denominazione legale di vendita;
b) le indicazioni relative alla denominazione comune e alla denominazione botanica della pianta secondo il sistema binomiale del linguaggio scientifico di classificazione, quando nella presentazione del prodotto è fatto riferimento ad una pianta specifica o quando la denominazione di fantasia, se usata, determina il medesimo risultato, seguite eventualmente dall'indicazione della parte di pianta utilizzata.
2. I prodotti erboristici preconfezionati possono essere identificati anche da denominazioni di fantasia.
3. La denominazione comune, la dizione «prodotto erboristico» e l'eventuale denominazione di fantasia, sulle confezioni dei prodotti erboristici preconfezionati, possono essere riportate anche in carattere braille.
4. Le indicazioni degli ingredienti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono riportate in ordine decrescente di quantità presente riferita al peso o al volume, specificando:
a) la parte della pianta che è stata utilizzata;
b) quando conosciuta, la titolazione di princìpi attivi significativi riconosciuti da una delle farmacopee ufficiali di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) in caso di estratti, il tipo di estratto e i valori di concentrazione percentuale dello stesso presenti nel prodotto.
5. Le indicazioni di cui al comma 4 valgono altresì per gli ingredienti che compongono i prodotti erboristici derivanti da miscele.
6. Le indicazioni relative alle proprietà specifiche del prodotto erboristico, le eventuali modalità per l'utilizzazione da parte
1. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 6, commi 1 e 2, della presente legge, che intendono immettere in commercio prodotti erboristici preconfezionati trasmettono al Ministero della salute, prima dell'immissione in commercio, il modello delle etichette ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1998, n. 131, la documentazione relativa al pagamento dei diritti e delle tariffe dovuti ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, nonché ogni altra documentazione illustrativa fornita in accompagnamento.
2. Decorsi i termini previsti dalle disposizioni citate al comma 1 senza che gli organi competenti abbiano espresso il loro parere, il prodotto può essere messo in commercio applicandosi il principio del silenzio-assenso.
1. L'esercizio dell'attività commerciale dei prodotti erboristici al dettaglio è soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, ed è riservato a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in farmacia, o in chimica e tecnologie farmaceutiche, o in farmacognosia, o del diploma di specializzazione in scienza e tecnica
1. La vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di vendita dei prodotti erboristici all'ingrosso e al dettaglio spetta alle regioni, che la esercitano mediante le aziende sanitarie locali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
1. L'importazione di prodotti erboristici preconfezionati dagli Stati non appartenenti all'Unione europea è soggetta ad autorizzazione del Ministero della salute, che verifica la rispondenza di tali prodotti ai requisiti previsti dalla presente legge.
2. Il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con proprio decreto, le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.
1. La pubblicità dei prodotti erboristici non deve indurre in errore l'acquirente circa le caratteristiche del prodotto e non
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano l'attività di trasformazione e di lavorazione delle piante, delle loro parti, delle droghe e dei loro derivati ai fini della produzione di prodotti erboristici preconfezionati e che non si trovano in una delle condizioni previste dall'articolo 7, possono proseguire le medesime attività a condizione che, entro sei mesi dalla medesima data, presentino al Ministero della salute la domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 5.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente in qualità di gestore responsabile di negozio o di commesso anche operante con rapporto a tempo parziale, le attività previste dagli articoli 6 e 11, o le attività di lavorazione delle piante, delle loro parti, delle droghe e dei loro derivati, propedeutiche alla ulteriore lavorazione, o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio, e che sono in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o del diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia o del diploma universitario in tecniche erboristiche istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, ovvero di un diploma di laurea di primo grado nel cui titolo compaiono le qualificazioni di «erboristica»
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, nomina una commissione tecnico-scientifica composta da undici membri, compreso il presidente.
2. La commissione è presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità o da un funzionario dello stesso Istituto da lui delegato ed è composta:
a) da tre membri, esperti in discipline attinenti alle valutazioni che sono tenuti ad esprimere, al fine di informare scientificamente la decisione di ascrivere le varietà officinali all'allegato I annesso alla presente legge. Tali membri sono designati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministro dello sviluppo economico;
b) da due membri esperti nelle stesse discipline previste per i tre membri di cui alla lettera a), designati dai presidi delle facoltà universitarie che organizzano e gestiscono i corsi di laurea di primo grado in tecniche erboristiche;
c) da cinque membri esperti nelle medesime discipline previste per gli altri membri di cui alle lettere a) e b), designati, rispettivamente:
1) dagli importatori di piante officinali o di prodotti erboristici;
2) dai produttori di prodotti erboristici;
3) dagli erboristi che esercitano la gestione del commercio al dettaglio dei prodotti erboristici, attraverso le due associazioni
4) dai farmacisti che, in farmacia, esercitano il commercio del prodotto erboristico al dettaglio.
3. Tutti i componenti della commissione durano in carica due anni e sono rinnovabili per non più di due incarichi successivi. L'istituzione e il funzionamento della commissione non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
4. La commissione svolge funzioni consultive e di proposta nei confronti del Ministro della salute, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1.
1. Nell'ambito dei programmi di ricerca finalizzata del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore di sanità e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nei limiti delle risorse ad essi attribuite in base alla normativa vigente, sono finanziati specifici progetti volti allo studio e alla valorizzazione delle piante officinali e delle relative tecniche di coltivazione e di trasformazione.
2. Le regioni informano il Ministero dell'università e della ricerca dei progetti aventi gli obiettivi previsti dal comma 1 da esse finanziati.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni disciplinano la protezione della flora prevedendo i limiti quantitativi di specie e i limiti temporali entro i quali sono consentiti:
a) la libera raccolta da parte dei raccoglitori erboristi diplomati e degli altri
b) la libera raccolta da parte di singoli delle piante officinali spontanee, per uso e consumo personali.
1. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi programmi informativo-educativi relativi al settore della gestione del sistema sanitario, possono promuovere, attraverso i comuni, le aziende sanitarie locali e gli istituti scolastici, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria degli erboristi e dell'Ordine dei farmacisti, la conoscenza delle piante officinali indigene ed esotiche utilizzabili per la preparazione di prodotti erboristici, assicurando la corretta formazione per il loro riconoscimento, il corretto orientamento per il loro uso anche con riferimento alle tradizioni popolari, nonché la necessaria cultura per la protezione e lo sviluppo del patrimonio vegetale naturale indigeno quale risorsa biologica per il benessere umano, animale e vegetale.
1. La presente legge si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e con l'osservanza dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, è punito
1. Sono abrogati:
a) la legge 6 gennaio 1931, n. 99;
b) il regolamento di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793;
c) il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772;
d) la legge 9 ottobre 1942, n. 1421;
e) gli articoli 1, 2 e 3 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, 14, 21 e 22 si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato I
(articolo 2, comma 1)
Specie Varietà | |||||||||||||||||||||
ABRUS PRECATORIUS Lin.
| Semen
ACOKANTHERA OUABAIO Cath.
| Lignum, semen
| ACOKANTHERA SCHIAMPERI Benth et Hook
| Fructus, lignum
| ACONITUM ANTHORA Lin.
| Flos, herba, radix
| ACONITUM CHASMANTHUM Stap.
| Radix
| ACONITUM FEROX Wall.
| Radix
| VISCUM ALBUM Lin.
| Fructus
| VOACANGA AFRICANA Stapf.
| Semen
| VOACANGA THOUARSII Roem-Schu.
| Semen
| XANTHIUM STRUMARIUM Lin.
| Folium, fructus, herba, radix
| XYSMALOBINUM UNDULATUM L.R. Brown
| Radix
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Allegato II
(articolo 2, commi 3 e 5)
1. Piante officinali, loro parti separate, loro droghe, distribuite:
a) intere, nei vari tagli, o in polvere essiccata;
b) in forma sfusa o confezionate;
c) come singole varietà o miscelate in modo estemporaneo.
2. Compresse, opercoli, tavolette, capsule, gellule, microgranuli o altre forme analoghe attuali o di futura ideazione, contenenti parti di piante officinali in dimensioni incoerenti comunque idonee a consentire le forme individuate al numero 1.
3. Derivati:
a) succhi spremuti da frutti di piante officinali, diluiti, concentrati, disidratati o liofilizzati;
b) estratti acquosi di frutti di piante officinali, concentrati, disidratati o liofilizzati;
c) polpe di frutti di piante officinali essiccate o liofilizzate, in polvere o in granulato incoerente;
d) estratti acquosi o idroalcoolici dalla droga o da altre parti di pianta:
1) idrolati;
2) idroliti;
3) estratti fluidi;
4) estratti molli;
5) estratti secchi, in polveri anche liofilizzate, o in granulati incoerenti;
e) estratti da solventi non acquosi proposti ottenuti dalla droga o da altre parti di pianta:
1) alcolati;
2) alcolaturi;
3) elisir;
4) enoliti;
5) tinture;
6) gemmoderivati;
7) olî non volatili;
8) olî essenziali;
9) essenze e loro diluizioni;
f) acque distillate;
g) melliti;
h) aromi distribuiti in forma sfusa o confezionati, come varietà singole o miscelate.
1. Prodotti apiari:
a) mieli e loro derivati e combinazioni con altri prodotti vegetali;
b) pappa reale fresca, o diversamente presentata e confezionata;
c) pollini;
d) propoli;
e) cera allo stato puro e raffinato e loro derivati e manufatti.
2. Argille e derivati.
3. Carboni vegetali.
4. Manna e mannite.
5. Prodotti dell'alimentazione ordinaria esclusivamente in confezione originale:
a) aceti di frutta;
b) cereali integrali e loro derivati primi (farine, semole, granulati, eccetera) derivanti esclusivamente da agricoltura biologica;
c) cereali e legumi da coltura biologica, loro derivati primi, derivanti esclusivamente da agricoltura biologica;
d) confetture e marmellate ottenute da frutta di coltura biologica;
e) confetture da frutti di piante officinali;
f) derivati vegetali comunemente denominati «Latte di...»;
g) derivati vegetali a base proteica;
h) grassi vegetali non idrogenati e non miscelati;
i) legumi e loro derivati primi (farine);
l) lieviti integrati e/o arricchiti;
m) liquori da erbe officinali;
n) olî vegetali;
o) pastigliaggi e caramellaggi a base di erbe officinali in confezione o sfusi;
p) prodotti da forno diversi dal pane comune e dai dolciari freschi;
q) sale diverso dal sale comune;
r) sciroppi a base di piante officinali per l'ottenimento di bibite estemporanee;
s) spezie;
t) surrogati vegetali del caffè;
u) zuccheri diversi dal saccarosio raffinato e zuccheri di frutta.
6. Prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare:
a) alimenti senza glutine;
b) integratori e complementi;
c) prodotti da forno asodici;
d) prodotti da forno senza saccarosio;
e) oligoelementi.
7. Prodotti cosmetici a base vegetale.
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