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PDL 2594

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2594



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARTELLA

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Presentata il 3 maggio 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di modificare la disciplina in vigore per l'elezione della Camera dei deputati del Senato della Repubblica: ciò si rende necessario dopo l'esperienza negativa maturata con l'applicazione dell'attuale normativa approvata nel corso della precedente legislatura (legge 21 dicembre 2005, n. 270). Inoltre, la richiesta in itinere di promuovere un referendum abrogativo per alcune parti del testo vigente rende ancora più urgente una revisione radicale dell'attuale sistema elettorale. Infatti non può sicuramente essere soddisfacente, in presenza di un eventuale pronunciamento favorevole al quesito referendario, la norma che risulterebbe dopo la consultazione, in particolare per i limiti intrinsechi a un procedimento che legifera per sola abrogazione, come è il caso del referendum.
      I giudizi negativi, generalmente condivisi, sulla riforma del 2005 portano a considerare di buon senso un ritorno, in assenza di un nuovo largo accordo, alla disciplina già in vigore dal 1993. I limiti che anche quella riforma mostrò sono incomparabilmente meno gravi di quelli sopraggiunti con la nuova disciplina. In particolare, quella legge elettorale fu il frutto di un largo accordo parlamentare e come tale conserva una legittimità politica sicuramente più forte di quella derivante dal solo voto di maggioranza con cui è
 

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stata approvata la legge 21 dicembre 2005, n. 270. In ogni caso, nel ripristinare il testo previgente, come si prefigge la presente proposta di legge, si affrontano alcuni di quei limiti e se ne indica una soluzione. In particolare, si risolve con un altro sistema l'attribuzione dei seggi della quota proporzionale della Camera dei deputati; inoltre, si elimina la possibilità per un candidato di presentarsi in più di un collegio elettorale. La presente proposta di legge, in definitiva, risolve positivamente il quesito che fu oggetto di una consultazione referendaria sulla quota proporzionate nel 1999, che mancò il quorum per pochissimi voti, introducendo anche per la Camera dei deputati un sistema di attribuzione dei seggi esattamente identico a quello previsto per il Senato della Repubblica.
      Gli effetti che ne deriverebbero si possono così riassumere: per il Senato riprenderebbe vigore il sistema dell'elezione con collegio uninominale con recupero proporzionale e scorporo, e per l'elezione ella Camera dei deputati verrebbe introdotto un sistema del tutto identico, con la sola differenza di avere le ventisei circoscrizioni elettorali al posto delle venti regioni previste per l'elezione dei senatori.
      Il sistema garantisce il bipolarismo tra gli schieramenti a confronto e nello stesso tempo riconsegna all'elettore un potere più forte di oggi nella scelta del parlamentare del suo collegio, come fu già positivamente sperimentato nelle elezioni svoltesi secondo la normativa del 1993.
      L'articolo 1 della proposta di legge modifica alcuni articoli del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e in particolare: l'articolo 1, nella parte relativa all'elezione dei deputati per la quota proporzionale; l'articolo 77, relativamente al procedimento di attribuzione dei seggi; l'articolo 83, che è abrogato; l'articolo 84, in relazione alle modalità di attribuzione dei seggi della quota proporzionale in ogni circoscrizione elettorale.
      L'articolo 2 prevede invece l'abrogazione della citata legge n. 270 del 2005 e fa rivivere le disposizioni previgenti del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, con le modifiche apportate.
      L'approvazione della presente proposta di legge richiederà un coordinamento, mediante decreto legislativo, della parte restante del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (coordinemento che, in particolare, dovrà riguardare la presentazione dei candidati, il procedimento di voto, le schede elettorali, la propaganda elettorale), in modo da renderlo coerente con la nuova disciplina di attribuzione dei seggi prevista dalla presente legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

          «Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
      2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.
      3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
      4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito proporzionalmente tra i gruppi dei candidati con il medesimo contrassegno concorrenti nei collegi uninominali a norma degli articoli 77 e 84»;

          b) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

      «Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati

 

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accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

          b) procede all'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione non assegnati nei collegi uninominali. Procede, con l'assistenza del cancelliere e alla presenza dei rappresentanti dei gruppi di candidati, alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e alla cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi della lettera a).

      2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati con il medesimo contrassegno è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della circoscrizione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera a) del comma 1. La cifra individuale dei singoli candidati è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato, non risultato eletto ai sensi della lettera a) del comma 1, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio»;

          c) l'articolo 83 è abrogato;

          d) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

      «Art. 84. - 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, tre, quattro..., sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere, scegliendo fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.
      2. L'ufficio elettorale circoscrizionale proclama quindi eletti, in corrispondenza

 

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ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra elettorale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 77, comma l, lettera a).
      3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati, e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

Art. 2.

      1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, è abrogata.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 270 del 2005, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione degli articoli 1, 77, 83 e 84.
      3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad apportare al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla presente legge, le ulteriori modifiche strettamente conseguenti a quanto previsto dalla medesima legge.


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