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PDL 1503

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1503



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASTIELLO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recanti istituzione delle comunità marine costiere

Presentata il 27 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - In parallelo con la costituzione delle comunità montane, elevate a individuale dignità con il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ravvisa la necessità di elaborare uno strumento legislativo ad hoc che riunisca quei comuni che condividono una fascia costiera con caratteristiche morfologiche, ambientali e culturali omogenee. Tali comuni infatti, come anche i comuni montani, sono accomunati da tematiche specifiche e ad essi peculiari, inerenti appunto alla morfologia del loro territorio. La difficoltà di dare una definizione esatta di fascia costiera, problema culturale che attraversa tutto il dibattito del Coastal Zone Management nella comunità scientifica mondiale, costringe a considerare, come fattore discriminante per l'adesione o meno alle comunità marine costiere, la presenza di almeno un tratto di litorale nel territorio comunale, valutazione di tipo congiunto morfologico-amministrativo. Sulla base di tale considerazione, certamente da un lato riduttiva, ma in ogni caso chiarificante, e della crucialità strategica dei sistemi costieri nel nostro Paese, l'erezione di tali comunità, risultanti dall'aggregazione di più comuni, in enti locali speciali diviene importante per la tutela degli interessi di quelle popolazioni (circa 43 milioni di cittadini) che sulle coste risiedono.
      Tematiche come la gestione integrata dei litorali, anche alla luce della raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa, la pesca e le cooperative, la gestione turistico-ricreativa del litorale, la navigazione da diporto e la piccola portualità necessitano infatti di una gestione che non può essere affidata ai singoli comuni costieri, o ad
 

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altre entità amministrative non mirate, bensì a unioni di comuni, le cui caratteristiche siano similari e coincidenti nei fini.
      Si tratta di una ulteriore evoluzione in positivo del processo di decentralizzazione del governo del territorio espresso dal decreto legislativo n. 112 del 1998, attuato mediante un meccanismo di riaggregazione dei poteri a livello locale, che va nella direzione della corretta gestione, a livello locale, degli interessi e delle necessità dei cittadini.
      Alla luce di tali considerazioni, con la presente proposta di legge si introducono gli articoli 28-bis e 28-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che recano l'istituzione delle comunità marine costiere e ne disciplinano le funzioni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 28-bis. - (Comunità marine costiere). - 1. Le comunità marine costiere sono unioni di comuni, enti locali costituiti tra comuni costieri, ovvero che hanno nel territorio comunale un tratto di litorale marino, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone marine e costiere, per l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
      2. La comunità marina costiera ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composto da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità marina costiera sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema dei voto limitato, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
      3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti e le zone omogenee per la costituzione delle comunità marine costiere, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione del mare e della costa e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità marina costiera avviene con provvedimento dal presidente della giunta regionale.
      4. La legge regionale disciplina le comunità marine costiere stabilendo in particolare:

          a) le modalità di approvazione dello statuto;

 

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          b) le procedure di concertazione;

          c) la disciplina dei piani regionali e dei programmi annuali;

          d) i criteri per la ripartizione dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea tra le comunità marine costiere;

          e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

      5. Al comune marino costiero nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità marina costiera sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non marini costieri. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità marina costiera.
      6. Ove in luogo di una preesistente comunità marina costiera vengano costituite più comunità marine costiere, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

      «Art. 28-ter. - (Funzioni). - 1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla regione spetta alle comunità marine costiere. Spetta, altresì, alle comunità marine costiere l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
      2. Spettano alle comunità marine costiere le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per il mare e la costa stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
      3. Le comunità marine costiere adottano piani pluriennali di opere e di interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti

 

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dall'Unione europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
      4. Le comunità marine costiere, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di opere e di interventi di cui al comma 3, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
      5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità marine costiere e approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
      6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità marine costiere e da altri soggetti pubblici a favore della costa sono destinati esclusivamente ai territori classificati come costieri».

      2. La rubrica del capo IV del titolo II della parte I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla seguente: «Comunità montane e comunità marine costiere».


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