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PDL 1521

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1521



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LION, FUNDARÒ

Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento quali animali d'affezione

Presentata il 28 luglio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Durante la XIV legislatura è stato esaminato un provvedimento legislativo volto alla tutela e alla valorizzazione degli equidi. Tale argomento era trattato da numerose proposte di legge, presentate da parlamentari appartenenti a quasi tutte le forze politiche allora rappresentate in Parlamento.
      Nel novero delle proposte di legge presentate vi era anche quella facente capo alla formazione dei Verdi, l'atto Camera n. 4378, recante norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento quali animali d'affezione, di cui era primo firmatario l'onorevole Pecoraro Scanio.
      Nella seduta del 4 novembre 2004 la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati elaborò un testo unificato delle citate proposte di legge, che però deviava eccessivamente sia dal testo ambientalista, sia dagli obiettivi perseguiti dalla nuova normativa proposta.
      Al fine di non disperdere il lavoro pur svolto nella XIV legislatura e di far tesoro dell'esperienza maturata su tale argomento, ma con l'obiettivo di approvare una legge il più possibile convergente con le finalità della citata proposta dei parlamentari Verdi, riteniamo appropriato ripresentare anche nella presente legislatura il medesimo progetto di legge, volto alla tutela degli equini e al loro riconoscimento quali animali d'affezione.
      Scopo del provvedimento è colmare un gravissimo vuoto normativo, che ha lasciato finora i cavalli e gli altri equini
 

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sprovvisti di un adeguato e specifico quadro di tutela, contrariamente a quella sensibilità nei loro confronti che in questi anni è andata diffondendosi e maturando nella nostra società. Dopo millenni di utilizzo degli equini da parte dell'uomo, spesso connaturatosi come vero e proprio sfruttamento, i cittadini hanno cominciato a considerarli in termini affettivi, instaurando con essi un rapporto del tutto nuovo, fondato sull'amicizia, e iniziando a spezzare quella terribile catena «vecchiaia-macello» che ha condannato a questa triste fine migliaia di animali non più idonei all'esecuzione di prestazioni agonistiche e di lavoro in genere, per motivi di malattia o di anzianità.
      In questi ultimi anni, ad esempio, sono sorti in Italia diversi centri di ricovero per soggetti «alla fine della carriera», su iniziativa di privati e di associazioni protezionistiche, allo scopo di venire incontro alla crescente richiesta dei proprietari di elargire una meritata pensione ai propri amici equini, anziché venderli ai macellai.
      Si moltiplicano, inoltre, le iniziative volte alla salvezza di questi animali, che spesso vengono acquistati da persone che hanno il nobile intento di sottrarli alla triste fine del mattatoio. Per non parlare poi degli equini di proprietà dello Stato, la cui vendita all'asta ha sempre suscitato grande indignazione nell'opinione pubblica, tanto da riuscire a farne sospendere diverse nell'ultimo periodo.
      Contestualmente, è aumentato il numero degli appassionati che si sono avvicinati e continuano ad avvicinarsi ai cavalli e agli altri equini per godere semplicemente della loro meravigliosa compagnia, già valorizzata e riconosciuta ampiamente, anche con l'utilizzo di questi animali nella pet therapy.
      Ciò determina la necessità di stabilire norme chiare e precise che possano disciplinare nel modo migliore le loro condizioni di custodia e di impiego negli svariati ambiti di attività, riconoscendo loro lo status, che ormai si sono ampiamente e meritatamente conquistati, di «animali d'affezione»; riconoscimento atteso e auspicato da un vasto movimento di cittadini. Ed è proprio questo il concetto cardine dell'impianto legislativo proposto, come stabilito nell'articolo 1, nel quale - come naturale conseguenza - è previsto il divieto di macellazione di cavalli, asini, muli e bardotti, nonché di vendita e di consumo della loro carne in tutto il territorio nazionale. In esso è, altresì, contemplato il divieto di usarli in spettacoli contrari alla loro natura e in esperimenti scientifici.
      Occorre essere coscienti che questa disposizione potrà incidere sulla produzione di alcuni piatti tradizionali italiani contenenti carne equina; tuttavia, l'evoluzione della sensibilità pubblica verso gli animali d'affezione, e verso i cavalli in particolare, ha assunto tale caratura che va riconosciuta anche a livello giuridico. Questo è uno dei rari casi in cui anche chi da sempre difende i prodotti tipici italiani può richiedere un piccolo sacrificio in nome di una maggiore civiltà e di un maggiore rispetto degli altri esseri viventi.
      Tuttavia, potrebbe essere valutata nell'iter della proposta di legge, per una fase transitoria, ove ce ne fosse una effettiva richiesta, anche la possibilità di consentire alcune importazioni di carni equine dall'estero, ai soli fini effettivi della realizzazione delle specialità tradizionali contenenti tali carni.
      L'articolo 2 riguarda le condizioni di benessere da assicurare ai cavalli e agli altri equini da parte dei proprietari, in ordine alla loro custodia e alla loro cura, anche al fine di evitare situazioni detentive non adeguate ai suddetti criteri (ad esempio tenerli «in posta», ossia in spazi troppo limitati e costantemente legati, cosa che impedisce loro di fatto di sdraiarsi, e dunque di dormire).
      Esso stabilisce anche l'istituzione di un registro anagrafico degli equini, le modalità di addestramento e di utilizzo in funzione della salvaguardia della loro integrità psicofisica (spesso violata con metodi di doma cruenti, con addestramenti che iniziano in tenerissima età o con prestazioni agonistiche troppo rischiose e dannose per la salute e per la vita stessa degli animali). La proposta di legge sancisce, altresì, il divieto di somministrazione
 

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di sostanze dopanti, oggi paradossalmente consentita in assenza di una specifica norma che espressamente la vieti (come dimostra la recente archiviazione nella procura di Milano di un'importante inchiesta che aveva coinvolto numerose persone dell'ippica).
      L'articolo 3 concerne gli equini di proprietà delle Forze armate e di enti pubblici, per i quali è sancita l'abolizione del sistema di vendita all'asta ed è prevista la possibilità di darli in affidamento a privati.
      L'articolo 4 istituisce una commissione tecnica presso il Ministero della salute, composta da rappresentanti nominati dai Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, delle federazioni equestri riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano e delle associazioni maggiormente rappresentative per la tutela degli animali.
      L'articolo 5 prevede la realizzazione, da parte dello Stato, di pensionati pubblici per equini anziani, malati o che i proprietari non possono più tenere, nonché le modalità di affidamento degli animali a privati.
      L'articolo 6 stabilisce le sanzioni per chiunque violi la legge.
      L'articolo 7 riguarda la vigilanza sul rispetto della legge, affidata anche alle guardie particolari giurate volontarie delle associazioni protezionistiche e zoofile, il cui impegno in questi anni ha dato ampi ed encomiabili risultati.
      L'articolo 8 concerne l'istituzione di un fondo per la tutela degli equini.
      L'articolo 9, infine, prevede la copertura finanziaria per l'attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi generali e finalità).

      1. Il cavallo (Equus caballus), l'asino, il mulo e il bardotto (Equus asinus), di seguito denominati «equini», sono riconosciuti quali «animali d'affezione». Lo Stato disciplina la tutela delle loro condizioni di vita, promuove la loro protezione e l'educazione al rispetto nei loro confronti.
      2. Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la macellazione degli equini e la loro esportazione per tale finalità, anche se indiretta, nonché la vendita e il consumo delle loro carni.
      3. È fatto divieto di utilizzare gli equini in spettacoli o in manifestazioni che comportano l'esecuzione di esercizi innaturali, pericolosi, stressanti o contrari alla dignità degli animali stessi.
      4. È fatto divieto di sottoporre gli equini a sfruttamento o imporre ad essi l'esecuzione di prestazioni superiori alle loro capacità fisiche o contrarie alle loro caratteristiche fisiologiche.
      5. È fatto divieto di utilizzare gli equini in esperimenti scientifici, compresi gli esperimenti finalizzati alla clonazione degli stessi animali.
      6. Ai fini della presente legge, i pony rientrano nella categoria degli equini e sono riconosciuti, ai sensi del comma 1, quali «animali d'affezione».

Art. 2.
(Identificazione, custodia e cura degli equini).

      1. Presso le aziende sanitarie locali (ASL) è istituito un registro anagrafico degli equini, tenuto dai servizi veterinari delle stesse ASL, i cui dati sono trasmessi ai competenti uffici dei Ministeri della

 

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salute e delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. Chiunque detiene un equino, a qualunque titolo, è tenuto ad iscriverlo al registro anagrafico di cui al comma 1 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il servizio veterinario della ASL competente per il territorio nel quale l'equino è custodito provvede a contrassegnare l'equino mediante inoculazione di un microchip di identificazione e rilascia un documento dal quale risultano gli estremi identificativi dell'animale, del proprietario, o del detentore se diverso dal proprietario, nonché il luogo di custodia dell'equino. Il proprietario deve notificare al servizio veterinario competente eventuali passaggi di proprietà dell'animale, il trasferimento dell'equino in altra sede, il suo decesso e la nascita di puledri, entro un mese dall'evento.
      4. Gli equini ricoverati in box devono disporre di uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi. A tali fini la misura minima dei box è fissata in 3 per 3 metri per castroni e per cavalle non adibite alla riproduzione e in 4 per 5 metri per stalloni e per fattrici. Ogni box deve essere dotato di beverino per la costante erogazione di acqua fresca e di lettiera realizzata con materiale idoneo, di spessore adeguato e la cui pulizia dove essere effettuata ogni giorno. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate.
      5. Agli equini che vivono all'aperto deve essere fornita una struttura coperta, chiusa su tre lati, atta a ripararli dalle avverse condizioni atmosferiche. All'interno della struttura deve essere garantita l'erogazione di acqua fresca e pulita.
      6. È vietato tenere equini in poste, permanentemente legati nei box o all'aperto e con le pastoie agli arti, nonché esporli a condizioni meteorologiche che possono mettere a rischio la loro salute o stato di benessere. Se ricoverati in box, gli equini devono essere condotti fuori ogni giorno e lasciati in paddock o in idonei recinti. Qualora il proprietario sia impossibilitato ad ottemperare a tale obbligo,
 

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deve dare l'incarico ad altra persona, ovvero dare l'equino in detenzione.
      7. I proprietari e i detentori di equini devono assicurare loro buone condizioni igieniche, assistenza sanitaria, un'adeguata alimentazione costituita da foraggio di buona qualità e da cereali in quantità sufficiente al loro fabbisogno energetico in relazione all'attività svolta, nonché regolari interventi di mascalcia per il pareggio dell'unghia e il ricambio dei ferri da parte di personale qualificato.
      8. I puledri non possono essere separati dalle proprie madri prima del compimento dell'ottavo mese di vita.
      9. È vietato mozzare la coda agli equini, tagliare loro i peli tattili del muso e delle palpebre, sottoporli a marchiatura a fuoco, nonché all'intervento di focatura dei tendini e ad ogni altro intervento che rechi comunque menomazioni all'integrità fisica degli animali.
      10. Sono vietati i metodi di doma o di addestramento coercitivi, violenti o traumatici, di tipo fisico e psichico, nonché le ipersensibilizzazioni e lo sbarramento. È altresì vietato l'uso di frustini, nerbi, pungoli, puntali, speroni e imboccature che producono o possono produrre lesioni o sofferenze agli animali.
      11. È vietato effettuare corse fuori degli ippodromi riconosciuti dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), nelle more dell'attuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'articolo 8 dell'accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003.
      12. È vietato somministrare agli equini, o comunque favorirne l'uso, senza la relativa prescrizione medico-veterinaria, farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, non giustificati da condizioni patologiche e idonei a modificare le condizioni psico-fisiche o biologiche
 

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dell'organismo, ovvero diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. La commissione di cui all'articolo 4, entro tre mesi dalla data della sua istituzione, redige un elenco dei farmaci e delle sostanze vietati ai sensi del presente comma nonché delle pratiche ad essi relative.
      13. La soppressione degli equini è consentita soltanto in caso di malattia grave e incurabile, che procura agli stessi un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente per eutanasia, in anestesia generale, da un medico veterinario, regolarmente iscritto all'Albo professionale, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta al servizio veterinario della ASL competente le motivazioni che hanno reso necessario l'intervento, entro quarantotto ore dalla sua attuazione.

Art. 3.
(Equini di proprietà delle Forze armate e di enti pubblici).

      1. Le vendite, previo incanto o vendita in economia, degli equini riformati di proprietà delle Forze armate e di enti pubblici sono sospese in via definitiva.
      2. Gli equini riformati di cui al comma 1 sono ospitati a vita presso apposite strutture delle Forze armate o degli enti pubblici ovvero presso i pensionati di cui all'articolo 5; essi possono, altresì, essere dati in affidamento ai soggetti privati, alle associazioni o agli enti previsti dal medesimo articolo 5, comma 4.

Art. 4.
(Commissione tecnica per la tutela degli equini).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce una commissione tecnica per la tutela

 

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degli equini, composta da nove membri, dei quali:

          a) un rappresentante nominato dal Ministro della salute, che la presiede;

          b) un rappresentante nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

          c) un rappresentante nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          d) un rappresentante dell'UNIRE;

          e) due rappresentanti delle federazioni equestri riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

          f) tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative per la tutela degli animali.

      2. I rappresentanti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 sono nominati dal Ministro della salute, all'interno di una rosa di candidati proposta dalle organizzazioni interessate.
      3. I membri della commissione tecnica durano in carica due anni e il loro incarico è rinnovabile.
      4. La commissione tecnica si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione del presidente, e ha compiti di attuazione della presente legge e di vigilanza sulla sua applicazione.
      5. La commissione tecnica trasmette entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sull'attuazione della presente legge ai Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, corredata da proposte su eventuali interventi da realizzare.

Art. 5.
(Istituzione di pensionati pubblici per equini).

      1. Lo Stato promuove e finanzia l'istituzione di pensionati pubblici per equini

 

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anziani, malati o che i proprietari non sono più in grado di mantenere.
      2. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 4, stabilisce, con proprio decreto, il numero dei pensionati di cui al comma 1, tenuto conto delle prevedibili richieste, la loro dislocazione sul territorio nazionale secondo criteri di distribuzione, nonché le norme relative alla loro gestione.
      3. I pensionati dei cui al comma 1 devono garantire un orario quotidiano di apertura al pubblico.
      4. Gli equini ospitati nei pensionati pubblici possono essere dati in affidamento solo a soggetti privati, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale e ad enti morali che diano garanzie di buon trattamento degli animali. Ogni mutamento di soggetto affidatario, anche se temporaneo, deve essere comunicato ai competenti servizi veterinari della ASL, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, i quali, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni animaliste, effettuano controlli periodici per accertare le condizioni di custodia degli animali. Nel caso in cui vengono riscontrate violazioni della presente legge, gli equini devono essere sequestrati e riconsegnati ai rispettivi pensionati pubblici di provenienza.
      5. Nelle more dell'istituzione di pensionati pubblici, il Ministro della salute può stipulare apposite convenzioni con strutture private che già svolgono attività di accoglienza di equini anziani e malati e che abbiano i requisiti necessari ai fini della garanzia del loro buon trattamento.

Art. 6.
(Sanzioni).

      1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fermo restando quanto previsto al comma 2, chi viola le disposizioni della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 50.000.

 

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      2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 12, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 3.000 a euro 50.000. La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno per la salute dell'animale o se il fatto è commesso nei confronti di equini destinati ad attività agonistiche, sportive o ludiche. La pena è aumentata, altresì, se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente dell'UNIRE, del CONI, di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI, ovvero da chi esercita una professione sanitaria o da un allevatore di equini.
      3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1 confluiscono nel fondo per la tutela degli equini, di cui all'articolo 8.

Art. 7.
(Vigilanza).

      1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è affidata, oltre che agli organi competenti previsti dalla legislazione vigente in materia, anche alle guardie particolari giurate volontarie delle associazioni protezionistiche zoofile, ai fini e per gli effetti degli articoli 55 e 57, comma 3, del codice di procedura penale.

Art. 8.
(Istituzione del fondo per la tutela degli equini).

      1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute il fondo per la tutela degli equini, la cui dotazione annua è pari a 4 milioni di euro.
      2. Il Ministro della salute, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 4, con proprio decreto, stabilisce entro il 31 dicembre di ogni anno la ripartizione delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 e le modalità del loro utilizzo.

 

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Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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