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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3432 |
a) istituisce il Comitato intergovernativo, con il compito di assicurare l'effettiva esecuzione delle disposizioni convenzionali;
b) introduce il regime della «protezione rafforzata» (accanto a quelli della «protezione generale» e della «protezione speciale») per i beni di maggiore importanza per l'umanità, che non possono soddisfare alle condizioni richieste per l'applicazione del «regime di protezione speciale» (ad esempio beni che si trovano in città storiche vicino a autostrade, superstrade, stazioni eccetera), e che devono essere iscritti in una «lista internazionale ad hoc», sotto la supervisione del Comitato stesso;
c) definisce la nozione di necessità militare imperativa, come giustificazione di eventuali attacchi contro i beni culturali soggetti a protezione rafforzata, nonché quella di obiettivo militare;
d) attribuisce ai comandi militari la responsabilità delle relative decisioni;
e) introduce la responsabilità individuale, in materia di responsabilità delle parti in conflitto, in caso di danneggiamento o distruzione ingiustificati dei beni culturali, e prevede le relative sanzioni;
f) istituisce, infine, un fondo di contribuzione, con contributi volontari e non obbligatori.
Di seguito si illustrano sinteticamente le disposizioni più salienti del Protocollo.
Nel capitolo 1 (Introduzione, articoli da 1 a 4), dopo avere enunziato le definizioni dei termini utilizzati nel Protocollo (articolo 1), si chiarisce il carattere integrativo dello stesso rispetto alla Convenzione del 1954 (articolo 2), confermando in tal modo tutti gli impegni in virtù di quella già assunti. In particolare viene confermata, all'articolo 3, l'applicabilità di tutte le norme del Protocollo anche nei casi di
a) deve avere un'importanza di grandissimo rilievo per l'umanità;
b) deve già godere di un elevato livello di protezione legislativa e amministrativa nazionale, in virtù del suo eccezionale valore storico e culturale;
c) non deve essere utilizzato, su dichiarazione dello Stato Parte che ne ha il controllo, per scopi militari.
L'articolo 11 indica la procedura per assoggettare al regime della protezione rafforzata uno o più beni culturali:
1) ogni Paese sottopone al Comitato intergovernativo ad hoc istituito un elenco dei beni culturali per i quali intende richiedere la protezione rafforzata: deve trattarsi di beni che possiedono tutti i tre requisiti indicati all'articolo 10;
2) la decisione di includere un bene nella lista di quelli soggetti a protezione rafforzata (di cui all'articolo 27) è poi presa dalla maggioranza di almeno quattro quinti dei membri presenti e votanti del Comitato, dopo aver ascoltato l'eventuale parere di tutti gli Stati Parte del Protocollo.
In casi eccezionali, qualora lo Stato richiedente non sia in grado di offrire al bene che necessita di protezione rafforzata adeguate misure di protezione nazionale [articolo 10, lettera b)], il Comitato può accettare di iscrivere il bene nella lista, purché si richieda per lo stesso un regime di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 32 del Protocollo.
La richiesta di protezione rafforzata può essere presentata dallo Stato anche dopo lo scoppio di un conflitto. In questo caso può essere concessa una «protezione rafforzata provvisoria», sempre a maggioranza dei quattro quinti dei membri presenti e votanti del Comitato. La protezione rafforzata è provvisoria finché non si svolge la procedura per definire l'applicazione regolare del regime particolare.
L'elenco dei beni iscritti nella lista di quelli sottoposti a regime di protezione rafforzata è tempestivamente comunicato dal Direttore generale dell'UNESCO al Segretario generale dell'ONU e a tutti gli Stati Parte del Protocollo.
L'articolo 12 dispone l'immunità per il patrimonio culturale sottoposto a protezione rafforzata, che deve essere garantita dai singoli Stati durante il conflitto mediante l'astensione dal considerare i suddetti beni e il territorio ad essi limitrofo alla stregua di un obiettivo militare.
Gli articoli 13 e 14 prevedono le ipotesi in cui il bene culturale perde il diritto alla protezione rafforzata e quelle in cui la protezione rafforzata è sospesa o cancellata.
Il capitolo 4 è dedicato alla definizione delle responsabilità penali in caso di violazione delle norme previste dal Protocollo (articoli da 15 a 21). In particolare, l'articolo 15 introduce il principio della responsabilità individuale in caso di danneggiamento o distruzione ingiustificati di beni culturali, e spiega la necessità che ogni Stato adotti misure interne volte a inserire i reati in questione nella categoria degli illeciti penali. L'articolo 16 stabilisce l'obbligo dei singoli Stati di adottare misure legislative atte a definire la giurisdizione nazionale in materia. L'articolo 17 introduce il principio aut dedere aut judicare, riferito ai reati previsti nell'articolo 15. L'articolo 18 definisce le ipotesi di estradizione, considerando reati che danno luogo a estradizione quelli previsti nei trattati di estradizione applicabili tra i Paesi interessati. L'articolo 19 prescrive l'obbligo per le Parti di garantirsi reciproca assistenza nell'applicazione del Protocollo. L'articolo 20 introduce la clausola di depoliticizzazione, già prevista in altre convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, per i reati previsti dal Protocollo.
Il capitolo 5 (articolo 22) estende l'applicazione del Protocollo ai conflitti armati non internazionali che sorgono sul territorio di uno degli Stati Parte.
Il capitolo 6 individua gli organi istituzionali chiamati a dare applicazione al Protocollo, nonché le loro funzioni (articoli da 23 a 29). La riunione delle Parti (articolo 23) ha luogo in concomitanza con la Conferenza generale dell'UNESCO. Le sue principali funzioni sono: eleggere i membri del Comitato intergovernativo di cui all'articolo 24; convalidare le direttive stabilite dal Comitato; vigilare sull'uso del Fondo di contribuzione da parte del Comitato. Il Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (articolo 24) è composto dai rappresentanti di dodici Parti, che assicurino un'equa rappresentanza delle varie regioni e civiltà del mondo; si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria e ogni volta che necessita in sessione straordinaria; i suoi membri hanno un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta (articolo 25); esso adotta le proprie decisioni a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti (articolo 26). Le sue funzioni principali sono (articolo 27): redigere le linee guida per l'attuazione del Protocollo; redigere e controllare la lista dei beni sottoposti a regime di protezione rafforzata; determinare le modalità di utilizzo del Fondo.
Il Segretariato del Protocollo è garantito dal Segretariato dell'UNESCO, che ha il compito di assistere il Comitato intergovernativo e di preparare i documenti e l'agenda degli incontri (articolo 28).
L'articolo 29 istituisce il Fondo volontario per la protezione dei beni culturali in
1) la formula «patrimonio culturale che riveste la massima importanza per l'umanità», riportata nella lettera a) del citato articolo 10, essendo dettata al fine di circoscrivere l'ambito di applicabilità oggettiva delle misure di protezione rafforzata, non deve, ovviamente, intendersi come riferita in modo particolare all'insieme dei siti italiani riconosciuti dall'UNESCO quale patrimonio dell'umanità. Nel nostro Paese, infatti, quei siti rappresentano soltanto una parte minima del patrimonio culturale degno di essere conservato e tramandato alle future generazioni;
2) il richiamo all'eccezionalità del valore culturale dei beni protetti dall'ordinamento interno, di cui alla lettera b) del medesimo articolo 10, ai fini della loro tutela rafforzata, se può valere quale criterio generale e astratto di applicazione, utile al fine di evitare che si reclami speciale protezione per beni di scarsissimo o inesistente interesse culturale, nel caso dell'Italia non può essere letto nella sua puntuale accezione letterale. Nel nostro Paese, infatti, il parametro in base al quale si stabilisce il valore culturale del bene al fine di sottoporlo allo speciale regime di protezione conosce più di una soglia: si passa infatti dal semplice interesse per i beni culturali di proprietà pubblica, all'interesse particolarmente importante per i beni privati, all'interesse eccezionale per le sole collezioni, a prescindere dalla proprietà. Si tratta, però, di differenti soglie d'ingresso nell'area della tutela, alle quali non corrispondono differenti trattamenti sul piano della salvaguardia. In altre parole, accertato nella cosa l'interesse previsto in astratto dalla legge per la categoria cui essa appartiene, e formalizzato questo accertamento in un atto che attribuisce alla cosa la qualità di bene culturale (eccezion fatta per le collezioni pubbliche, riconosciute quali beni culturali ope legis), tale bene è sottoposto ad un unico regime di tutela, che ne garantisce il massimo livello di protezione a prescindere dalla proprietà, dalla natura e dalla dislocazione del medesimo.
Risulta evidente, allora, che nel caso dell'Italia, il requisito dell'eccezionalità va interpretato alla luce della normativa vigente, altrimenti sarebbe possibile assicurare la protezione rafforzata di matrice
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il disegno di legge in esame autorizza il Capo dello Stato a ratificare il II Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e rende esecutive in Italia le disposizioni ivi contenute. Detto Protocollo è aggiuntivo, modificativo e integrativo della Convenzione base firmata all'Aja il 14 maggio 1954, recepita nell'ordinamento italiano con l'ordine d'esecuzione contenuto nella legge di autorizzazione alla ratifica 7 febbraio 1958, n. 279, la quale non dettava alcuna norma di adattamento.
B) Analisi del quadro normativo.
Quadro normativo nazionale.
Nell'ordinamento italiano non esiste una normativa specifica relativa alla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati. Sono, tuttavia, in vigore leggi e decreti, che contengono disposizioni incidenti o connesse alla materia oggetto dei due atti internazionali in esame che si indicano qui di seguito.
La normativa organica della materia riguardante i beni culturali è contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tale codice detta una definizione onnicomprensiva dei beni culturali, ne attribuisce la tutela al competente Ministero, individua gli organi e gli uffici titolari delle funzioni attinenti alla tutela e prevede il procedimento per la catalogazione di detti beni.
Va, peraltro, tenuto presente che la normativa qui richiamata si riferisce ai fatti e alle attività che si svolgono sul territorio nazionale.
Altre leggi che hanno attinenza con la materia in esame sono le norme di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, che prevedono misure di sicurezza contro i rischi di incendio per una serie di edifici di interesse artistico e storico, nonché le leggi 1o marzo 1975, n. 44, e 27 maggio 1975, n. 176, che individuano gli organi investiti di poteri, anche d'urgenza, per la realizzazione di opere e di impianti antincendio.
La disciplina nazionale non copre alcune fattispecie penali e relative sanzioni contemplate dagli articoli 15 e 21 del Protocollo. Il disegno di legge di ratifica introduce, pertanto, sei nuove fattispecie, applicabili nel corso di conflitti armati e di missioni internazionali. Diverso è il caso delle disposizioni del Protocollo in materia di
Quadro normativo internazionale.
La Convenzione dell'Aja, concernente le leggi e gli usi di guerra terrestre, del 29 luglio 1899, e il relativo regolamento di esecuzione, e la Convenzione concernente il bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra, del 18 ottobre 1907, e il relativo regolamento, nonché il patto di Washington del 15 aprile 1935 per la protezione di istituzioni artistiche e scientifiche e di monumenti storici si considerano modificati e completati dalla Convenzione del 14 maggio 1954 nei rapporti tra gli Stati che sono Parti contemporaneamente delle prime e dell'ultima. In ogni caso l'Italia non ha mai ratificato tali Convenzioni.
Due importanti convenzioni che contengono norme in materia di protezione di beni culturali in caso di conflitti armati sono il I e il II Protocollo addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, adottati l'8 giugno 1977 e resi esecutivi dall'Italia con la legge 11 dicembre 1985, n. 762.
Infatti l'articolo 53 del I Protocollo sui conflitti armati internazionali vieta atti di ostilità contro monumenti e opere d'arte, l'utilizzo di tali beni in appoggio allo sforzo militare e le azioni dirette a farne oggetto di rappresaglie; il successivo articolo 85 definisce infrazioni gravi gli attacchi indiscriminati contro beni di carattere civile e contro monumenti storici e opere d'arte, coperti da protezione speciale in base a accordi particolari e che non siano in prossimità di obiettivi militari, mentre l'articolo 16 del II Protocollo, relativo ai conflitti armati internazionali, contiene una previsione analoga al citato articolo 53.
Le disposizioni menzionate devono intendersi del tutto superate dalla disciplina specifica contenuta nei due atti internazionali oggetto della presente analisi, ovviamente per quanto attiene alla materia dei beni culturali.
Altre convenzioni internazionali che hanno per oggetto la tutela dei beni culturali sono la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972 (resa esecutiva in Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 184), la Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (resa esecutiva in Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689) e la Convenzione UNESCO del 2 novembre 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (per la quale è in corso la procedura interna di autorizzazione alla ratifica) che, peraltro, non contengono alcuna disposizione interferente con la materia oggetto del presente provvedimento.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il Protocollo in oggetto è conforme alla Costituzione, laddove, all'articolo 9, dispone che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. In esso, infatti, s'impone
D) Analisi delle compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Non esistono atti di diritto comunitario relativi alla materia oggetto del provvedimento.
E) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Le norme contenute nel Protocollo non incidono sulle competenze delle regioni a statuto ordinario, bensì su quelle delle regioni a statuto speciale.
Infatti gli statuti delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta attribuiscono alla regione potestà legislativa su musei e biblioteche d'interesse locale, lo statuto del Trentino-Alto Adige indica la tutela e la conservazione del patrimonio storico e artistico tra le materie di competenza legislativa propria e, in via subordinata, delle due province, mentre lo statuto della Regione siciliana e le relative norme di attuazione attribuiscono alla regione la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del patrimonio culturale.
Pertanto, dette regioni dovranno integrare le loro normative interne, prevedendo disposizioni specifiche per la tutela dei beni culturali in vista e nel corso di conflitti armati.
F) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Non sono pendenti in Parlamento atti legislativi che abbiano attinenza con la materia qui trattata.
A) Ambito dell'intervento.
Con la stipulazione del Protocollo in parola si è voluto perfezionare e rafforzare la disciplina internazionale dettata dalla precedente Convenzione del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, estendendola anche a quelli non internazionali.
B) Destinatari diretti e indiretti.
Destinatari del Protocollo sono direttamente gli Stati e indirettamente le amministrazioni statali preposte, in base all'ordinamento vigente, ad adottare le misure di tutela e di salvaguardia, anche in via preventiva, del patrimonio culturale.
Una categoria particolare di destinatari indiretti del Protocollo (destinatari diretti delle norme di esecuzione) è rappresentata dai comandanti militari che, in forza della loro posizione gerarchica e dei poteri di cui sono investiti, sono tenuti a rispettare gli obblighi sanciti dal Protocollo sulla conduzione delle operazioni militari, sia d'attacco che di difesa, nonché i divieti posti a carico delle forze occupanti sul territorio di Stati esteri nelle operazioni di peace-keeping.
Destinatari diretti delle norme di esecuzione sono le amministrazioni dello Stato e tutti i soggetti indicati nell'articolo 6 del disegno di legge.
Ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del Protocollo, le autorità competenti dovranno adottare gli atti amministrativi necessari in tempo di pace, soprattutto in termini di pianificazione di misure preventive e di collocazione dei beni culturali rispetto agli obiettivi militari.
L'articolo 10 del Protocollo indica i tre requisiti che i beni culturali devono possedere per poter essere sottoposti a protezione rafforzata. L'articolo 11 spiega la procedura per ottenere, da parte del Comitato intergovernativo ad hoc istituito (articolo 24), l'iscrizione di beni nazionali nella lista internazionale di quelli assoggettati al regime di protezione rafforzata (ai sensi dell'articolo 27).
C) Obiettivi e risultati attesi.
Lo scopo fondamentale del Protocollo è quello di preservare dalla distruzione e dai danneggiamenti derivanti da fatti di guerra, nella misura possibile, i beni culturali situati nel territorio degli Stati Parte e in quello di Paesi coinvolti in vicende belliche.
D) Valutazione dell'impatto sulla pubblica amministrazione.
La legge di esecuzione del Protocollo precisa, ove non siano già individuate dall'ordinamento vigente, le autorità nazionali preposte agli adempimenti previsti dal Protocollo stesso.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto all'Aja il 26 marzo 1999.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 43 del Protocollo stesso.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «Convenzione»: la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, resa esecutiva con legge 7 febbraio 1958, n. 279;
b) «Protocollo»: il II Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmato all'Aja il 26 marzo 1999, di cui la presente legge autorizza la ratifica;
c) «illecitamente»: in violazione del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale;
d) «beni culturali»: i beni culturali di cui all'articolo 1 della Convenzione, ovunque essi si trovino;
e) «protezione rafforzata»: il sistema di protezione stabilito dagli articoli 10 e 11 del Protocollo.
1. Ai fini dell'adozione delle misure propedeutiche di salvaguardia dei beni culturali ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'articolo 5 del Protocollo, si applicano:
a) le norme riguardanti l'obbligo di catalogazione dei beni culturali previsto dalle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio;
b) le norme tecniche dettate dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi;
c) le disposizioni regolamentari di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali che individuano gerarchicamente e territorialmente le strutture competenti in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, nell'ambito delle cui attribuzioni sono da intendere comprese le attività di salvaguardia dei beni culturali in caso di conflitto armato;
d) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che individuano enti e strutture cui sono attribuite competenze in materia di sicurezza e tutela del patrimonio culturale.
1. Nell'ambito dei beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale, sottoposti alle misure di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano a chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali.
2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresì quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali:
a) il fatto è commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero;
b) i fatti previsti dagli articoli 7, comma 2, 8, comma 2, e 9 sono commessi dallo straniero in danno di beni situati in territorio estero, sempre che lo straniero si trovi nel territorio dello Stato.
1. Chiunque attacca un bene culturale protetto dalla Convenzione è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.
3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue la distruzione del bene.
1. Chiunque utilizza un bene culturale protetto dalla Convenzione ovvero la zona circostante a sostegno di un'azione militare è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da due a sette anni.
3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue la distruzione del bene.
1. Chiunque commette fatti di devastazione ai danni di beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
2. Le pene stabilite dal comma 1 si applicano anche a chiunque saccheggia beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo.
1. Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la disponibilità, se ne appropria, ovvero lo distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile, è punito con la reclusione da due a otto anni.
2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel corso delle attività di cui all'articolo 6, esporta, rimuove o trasferisce illecitamente la proprietà di beni protetti dalla Convenzione o dal Protocollo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena stabilita dal comma 1 è aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel corso delle attività di cui all'articolo 6, altera o modifica arbitrariamente l'uso di un bene protetto dalla Convenzione, ovvero illecitamente effettua scavi archeologici, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. La pena stabilita dal comma 1 è aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.
1. Non è punibile chi commette i fatti di cui agli articoli 7 e 8 per esservi costretto da una necessità militare imperativa ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo.
1. I reati di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono reati militari. Si applica l'articolo 27, primo comma, del codice penale militare di pace.
1. Le disposizioni della presente legge si osservano anche quando è disposta l'applicazione del codice penale militare di guerra, salvo che questo preveda sanzioni più gravi.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 8.980 per l'anno 2008, di euro 4.890 per l'anno 2009 e di euro 8.980 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nel fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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