Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato

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PDL 3433

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3433



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(D'ALEMA)

e dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

di concerto con il ministro dell'interno
(AMATO)

e con il ministro per le politiche europee
(BONINO)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione stabilita in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, e norme di coordinamento

Presentato il 26 febbraio 2008


      

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Onorevoli Deputati! - La Convenzione conclusa sulla base dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre l997, disciplina la collaborazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea allo scopo di prevenire, accertare e reprimere le violazioni alla normativa doganale.
      Tale Convenzione abroga e sostituisce, dalla data della sua entrata in vigore, la Convenzione tra gli Stati membri per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali del 7 settembre 1967, ratificata dalla Repubblica italiana ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 806, prevedendo, conseguentemente all'abbattimento delle frontiere intracomunitarie, un rafforzamento della cooperazione tra le Amministrazioni
 

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doganali dell'Unione europea con nuovi e più incisivi interventi per le funzioni di prevenzione e di contrasto delle attività illecite e dei traffici fraudolenti, entro i limiti delle competenze ad esse conferite a norma delle disposizioni nazionali, che la Convenzione non modifica.
      Competenti per l'applicazione della Convenzione sono le Amministrazioni doganali degli Stati membri: al riguardo, ai fini della Convenzione, per «Amministrazione doganale» di ciascun Stato membro si intendono l'autorità doganale e le altre autorità competenti per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione medesima.
      Il presente disegno di legge consta di sei articoli e recepisce con chiarezza i punti qualificanti della Convenzione rappresentati, in particolare, dalla previsione di:

          a) un Ufficio centrale di coordinamento con compiti di coordinamento delle iniziative di mutua assistenza e di cooperazione assunte nell'ambito della Convenzione;

          b) forme particolari di cooperazione transfrontaliera che, nei limiti delle disposizioni dell'ordinamento nazionale, consentono ai funzionari dell'Amministrazione doganale di ciascun Stato membro di svolgere nel territorio di un altro Stato membro peculiari attività investigative (inseguimento e sorveglianza transfrontalieri, consegne controllate, operazioni di infiltrazione, squadre investigative speciali comuni) limitatamente alla prevenzione, all'accertamento e al perseguimento di violazioni concernenti i traffici e i commerci indicati all'articolo 19, paragrafo 2, della Convenzione.

      Con l'articolo 1, il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione conclusa sulla base dell'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997.
      L'articolo 2 dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto disposto nell'articolo 32 della Convenzione stessa e cioè novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro avrà notificato l'avvenuto adempimento delle necessarie procedure interne.
      L'articolo 3, comma 1, prevede l'individuazione, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, di un ufficio di livello dirigenziale non generale denominato: «Ufficio centrale di coordinamento» nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre è previsto che con il citato decreto saranno definite la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del menzionato Ufficio centrale di coordinamento.
      Il comma 2 attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di disporre, sentito l'Ufficio centrale di coordinamento, l'attuazione di scambi di funzionari di collegamento, come previsto dall' articolo 6 della Convenzione.
      Il comma 3 attribuisce all'Ufficio centrale di coordinamento l'ulteriore incarico di provvedere al raccordo con gli altri organi e strutture centrali di coordinamento nazionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
      L'articolo 4, comma 1, precisa che le forme di cooperazione previste dal titolo IV della Convenzione - inseguimento e sorveglianza transfrontalieri, consegne controllate, operazioni di infiltrazione, squadre investigative speciali e comuni - sono consentite alle autorità, di cui all'articolo 4, numero 7), della Convenzione, nei limiti delle competenze ad esse conferite e secondo le modalità previste dalle disposizioni nazionali.
      I commi da 2 a 6 dettano disposizioni di dettaglio sulle modalità di esecuzione delle operazioni di cooperazione transfrontaliera, prevedendo, in particolare, che: l'ufficiale di polizia giudiziaria che debba eseguire, omettere o ritardare atti di polizia nello svolgimento di operazioni di cooperazione transfrontaliera deve darne immediato avviso, anche orale, all'autorità

 

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giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto; nel caso di operazioni transfrontaliere di inseguimento, sorveglianza o infiltrazione condotte sul territorio nazionale da funzionari di altri Stati membri, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto; in ogni caso l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente deve trasmettere, senza ritardo, un rapporto motivato all'autorità giudiziaria competente; i funzionari degli altri Stati membri che partecipano nel territorio nazionale a squadre investigative speciali comuni non rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria; l'autorità giudiziaria adita ai sensi dei commi 2 e 3 può disporre diversamente e, nei casi di urgenza, può assumere le proprie determinazioni oralmente, ma in ogni caso il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.
      L'articolo 5 determina la copertura finanziaria del provvedimento.
      L'articolo 6 fissa l'entrata in vigore della legge.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).
 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1.  Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A)  Necessità dell'intervento normativo.

        L'intervento normativo si prefigge di rafforzare la cooperazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri, già disciplinata dalla Convenzione tra gli Stati membri per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali del 7 settembre 1967, ratificata dalla Repubblica italiana ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 806, prevedendo, conseguentemente all'abbattimento delle frontiere intracomunitarie, un rafforzamento della cooperazione tra le Amministrazioni doganali dell'Unione europea con nuovi e più incisivi interventi per le funzioni di prevenzione e di contrasto delle attività illecite e dei traffici fraudolenti, entro i limiti delle competenze ad esse conferite a norma delle disposizioni nazionali, che la Convenzione non modifica.
        Tali nuovi strumenti, nei limiti dell'ordinamento interno vigente, integrano e affinano le forme di mutua assistenza - su richiesta e spontanea - e di cooperazione nell'ambito delle indagini penali concernenti violazioni di disposizioni doganali nazionali e comunitarie.

B)  Analisi del quadro normativo.

        In generale, l'ambito di riferimento è costituito dalle norme che, ai sensi degli articoli 30 e 296 del Trattato istitutivo della Comunità europea, sono lasciate alla competenza intergovernativa e che tutelano, tra gli altri, gli interessi alla salute, alla sicurezza e al patrimonio pubblici nonché quelli economico-finanziari dell'Unione europea e di ogni Stato membro.
        Si tratta, in particolare, delle disposizioni:

          comunitarie che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito e il soggiorno delle merci oggetto di scambi tra gli Stati membri e tra questi e i Paesi terzi. Si fa riferimento anche alle disposizioni comunitarie in materia di accise armonizzate e di imposte sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni;

          legislative, regolamentari e amministrative dello Stato riguardanti il movimento transfrontaliero delle merci soggetto a divieti o restrizioni.

C)   Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        La Convenzione, secondo quanto stabilito all'articolo 2 della stessa, non modifica leggi dello Stato o regolamenti vigenti. Comporta,

 

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tuttavia, l'adozione di disposizioni per regolare il funzionamento dell'intera struttura posta a supporto dell'effettiva cooperazione tra le Amministrazioni doganali.

D)  Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Non si rilevano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. L'iniziativa si colloca nel quadro delle disposizioni contenute nel titolo VI del trattato sull'Unione europea.
        In tale senso, la Convenzione lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli previste da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore tra gli Stati membri.

E)  Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        Le norme proposte non incidono sulle competenze delle regioni, che comunque sono tenute a non ostacolare l'attività ispettiva comunitaria sul loro territorio.

F)  Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Le norme proposte sono coerenti con le fonti legislative primarie e non necessitano di alcun trasferimento di funzioni alle regioni o agli enti locali.

2.  Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A)  Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Il testo non introduce nuove definizioni normative.

B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati.

C)  Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Il provvedimento non introduce modifiche a disposizioni vigenti, effettuabili con la tecnica della novellazione mirata.

 

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D)  Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Il disegno di legge non produce effetti abrogativi su altre leggi nazionali, fatta eccezione per la legge 21 giugno 1971, n. 806, con cui era stata autorizzata la ratifica della Convenzione del 7 settembre 1967.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A)  Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

        L'iniziativa tende a rafforzare la cooperazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri dell'Unione europea, introducendo, altresì, forme di cooperazione particolari.
        Destinatari del provvedimento sono il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle dogane, il Corpo della guardia di finanza e tutte le altre autorità competenti per l'applicazione delle disposizioni doganali comunitarie e nazionali.
        Destinatari indiretti sono, invece:

          a livello istituzionale, gli altri organi dello Stato che in qualche modo possono essere coinvolti nelle forme di cooperazione transfrontaliera;

          a livello generale, qualsiasi soggetto privato, persona fisica o giuridica, a cui è fatto obbligo di rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia doganale.

B)  Obiettivi e risultati attesi.

        Obiettivo generale della Convenzione è il rafforzamento della cooperazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati membri ai fini della prevenzione e dell'accertamento delle violazioni della legislazione doganale nazionale e della repressione delle violazioni della legislazione doganale comunitaria e nazionale.
        Risultato atteso è pertanto il rispetto delle norme poste a tutela della salute, della sicurezza e del patrimonio pubblici, nonché l'esatta percezione dei dazi doganali e degli altri diritti di importazione e di esportazione, anche con evidente impatto positivo sul bilancio comunitario oltre che sul regolare funzionamento dei mercati, falsati dall'offerta di beni e di servizi oggetto di frodi commerciali.

C)  Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

        Il disegno di legge è coerente con il dettato costituzionale e con le linee guida della Convenzione, segnatamente con gli articoli 2, 5 e 6.

D)  Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizione di operatività.

        L'articolo 3 del disegno di legge, per i fini di cui all'articolo 5 della Convenzione, prevede l'individuazione, senza ulteriori oneri a carico

 

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del bilancio dello Stato, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, di un Ufficio centrale di coordinamento, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, che, in condizioni di operatività, sarà in grado di assolvere a compiti di coordinamento delle iniziative intraprese nell'ambito della mutua assistenza, nonché di cooperazione diretta con gli uffici omologhi degli altri Stati membri e con le autorità comunque coinvolte nelle misure di assistenza, così da contribuire alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione delle violazioni della legislazione doganale.
        Il personale impiegato nella struttura dovrà essere in possesso di un'adeguata preparazione di base e di un'esperienza nello specifico settore tali da garantire il buon funzionamento dell'organo e la corretta istruzione delle forme di cooperazione transfrontaliera.

E)  Impatto sui destinatari diretti e indiretti.

        I destinatari diretti dovranno adeguare le proprie strutture alle esigenze della normativa. In ordine agli effetti sui destinatari indiretti si rimanda ai punti precedenti.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione stabilita in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali, con allegati, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, di seguito denominata: «Convenzione».

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della medesima Convenzione.

Art. 3.
(Ufficio di coordinamento).

      1. Per i fini di cui all'articolo 5 della Convenzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è individuato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficio di livello dirigenziale non generale che assume la denominazione di «Ufficio centrale di coordinamento». Resta fermo il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale

 

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non generale del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono definite la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio centrale di coordinamento.
      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'Ufficio di cui al comma 1, dispone l'attuazione degli scambi di funzionari di collegamento ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.
      3. L'Ufficio di cui al comma 1 provvede al necessario raccordo con gli altri organi e strutture centrali di coordinamento nazionali nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 4.
(Norme di coordinamento).

      1. L'esecuzione delle forme di cooperazione previste dal titolo IV della Convenzione è consentita, nei limiti di cui all'articolo 2 della Convenzione medesima, alle autorità indicate nell'articolo 4, numero 7), della stessa Convenzione.
      2. Per lo svolgimento delle forme di cooperazione particolari di cui al titolo IV della Convenzione che comportano l'esecuzione, l'omissione o il ritardo di atti di polizia giudiziaria, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria territorialmente competente, che autorizza con decreto.
      3. Nel caso di esecuzione delle operazioni di cui agli articoli 20 e 21 della Convenzione nel territorio nazionale da parte di funzionari degli altri Stati contraenti, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente dà immediato avviso, anche orale, all'autorità giudiziaria competente, che autorizza con decreto.
      4. In ogni caso, l'ufficiale di polizia giudiziaria procedente trasmette, senza ritardo, motivato rapporto all'autorità giudiziaria competente.
      5. I funzionari degli altri Stati contraenti, che prendono parte nel territorio

 

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nazionale alle squadre investigative costituite ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione, non rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
      6. L'autorità giudiziaria adita ai sensi dei commi 2 e 3 può disporre diversamente e impartire le disposizioni per l'esecuzione dell'operazione richiesta. Nei casi d'urgenza, la stessa autorità giudiziaria può assumere le proprie determinazioni anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.
      7. Nei casi previsti dagli articoli 22 e 23 della Convenzione, le relative operazioni sono eseguite con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
      8. Restano ferme le disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per quanto riguarda la protezione dei dati trattati in attuazione della Convenzione.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 2.078.580 per l'anno 2008, di euro 1.828.410 per l'anno 2009 e di euro 1.828.410 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    

 

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