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PDL 3372

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3372



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FERRIGNO, JANNONE

Istituzione del Consiglio di rappresentanza degli italiani all'estero

Presentata il 25 gennaio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge, che si compone di diciotto articoli e di un allegato, si intende sopprimere il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito e regolato dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni.
      Il CGIE, nato dall'esigenza di fare partecipare attivamente alla vita politica italiana i cittadini italiani residenti all'estero, per quasi due decenni ha rappresentato un punto di riferimento costante e importantissimo per quanto riguarda l'attività legislativa e programmatica in materia di emigrazione.
      Oggi, prima con la legge costituzionale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005, approvata dalle Camere ma non entrata in vigore, e poi con la legge 21 dicembre 2005, n. 270, che ha ulteriormente regolamentato l'elezione dei parlamentari eletti all'estero, l'esigenza di mantenere in vita il CGIE viene meno.
      I compiti svolti dal CGIE sono compiti consultivi e di proposta al Governo e ai singoli parlamentari che, a loro volta, devono farsi promotori delle iniziative politiche e legislative proposte dal CGIE.
      I membri del CGIE sono dei rappresentanti di secondo livello, non eletti direttamente dal popolo ma dai Comitati degli italiani residenti all'estero (Comites), senza poteri di iniziativa legislativa diretta.
      I parlamentari, eletti direttamente dal popolo, rispondono politicamente, personalmente e direttamente agli elettori del loro operato.
      Istituzionalmente essi si fanno promotori e portavoci delle esigenze dei cittadini residenti all'estero.
 

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      Essi si possono inoltre avvalere della collaborazione e dei preziosi suggerimenti dei Comites locali.
      I parlamentari, quindi, in particolare quelli eletti all'estero, per il loro ruolo istituzionale assorbono tutte le funzioni svolte dal CGIE.
      Per non disperdere l'esperienza maturata, il notevole lavoro svolto e il rilevante contributo di idee che il CGIE ha elaborato fino ad oggi e per continuare ad avvalersi della preziosa collaborazione di quanti, tra gli italiani residenti all'estero, hanno partecipato e continueranno ad attivarsi in tutte le parti del mondo per migliorare le condizioni di vita e l'economia dei nostri concittadini residenti all'estero, con la presente proposta di legge, oltre a proporre la soppressione del CGIE, si vuole contestualmente istituire un nuovo soggetto politico composto da tutti i parlamentari eletti all'estero e da sessantacinque membri eletti direttamente dai Comites: il Consiglio di rappresentanza degli italiani all'estero (CRIE).
      Il CRIE vuole essere un soggetto politico più snello, attivo e incisivo del CGIE.
      Depurandolo dalla burocrazia e dagli organi interni superflui, si vuole dare impulso al nuovo soggetto politico istituendo delle delegazioni regionali, con sede nei capoluoghi di regione, che saranno a contatto diretto con i cittadini residenti in Italia e con quelli residenti all'estero.
      Le delegazioni regionali si attiveranno e faranno da tramite tra lo Stato e le regioni.
      Esse porteranno all'attenzione del Governo e del Parlamento le esigenze regionali e locali e si faranno garanti dell'applicazione delle leggi e delle iniziative statali sul territorio per quanto riguarda gli italiani residenti all'estero.
      In questo modo essi potranno capire meglio le esigenze dei cittadini e farsi promotori delle opportune iniziative politiche e legislative.
      Il CRIE avrà, al suo interno, un comitato di presidenza snello nella sua struttura e con ampi poteri.
      Faranno parte del comitato di presidenza soltanto undici componenti, compreso il presidente, che di diritto è il Ministro degli affari esteri. Ne faranno, altresì, parte due vice presidenti e altri otto componenti.
      I due vice presidenti e gli altri otto componenti del comitato di presidenza saranno eletti direttamente dai componenti del CRIE.
      In caso di assenza del presidente, il comitato di presidenza sarà presieduto dal vice presidente più anziano per età.
      Un vice presidente e quattro membri del comitato di presidenza saranno eletti tra i parlamentari componenti del CRIE.
      Il CRIE ha la stessa durata temporale della legislatura durante la quale è eletto.
      Entro trenta giorni dall'insediamento del nuovo Parlamento deve essere nominato il nuovo CRIE.
      Tutti i parlamentari eletti all'estero fanno parte di diritto del CRIE finché restano in carica.
      Essi saranno sostituiti in caso di cessazione dalla carica di parlamentare in base alla normativa vigente.
      Gli altri sessantacinque membri eletti dai Comites, in caso di cessazione dalla carica, saranno sostituiti dai primi dei non eletti.
      All'onere economico per l'istituzione e il funzionamento del CRIE si provvede con i risparmi di spesa derivanti dalla soppressione del CGIE.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il Consiglio di rappresentanza degli italiani all'estero (CRIE).
      2. Il CRIE è l'organo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che interessano le medesime comunità.
      3. Il CRIE promuove e agevola lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro componenti, cura il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, tutela i diritti degli italiani all'estero e promuove il mantenimento dell'identità culturale e linguistica.
      4. Il CRIE favorisce, altresì, l'integrazione degli italiani all'estero nei Paesi ospitanti e la loro partecipazione alla vita delle comunità locali, promuovendo e sviluppando iniziative commerciali, industriali, artigianali, agricole e altre forme associative dell'imprenditoria italiana.

Art. 2.

      1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, il CRIE:

          a) promuove la tutela delle condizioni di vita e di lavoro dei singoli italiani all'estero e delle comunità italiane all'estero, cura la loro formazione scolastica e professionale e promuove il reinserimento lavorativo e sociale di coloro che decidono di tornare in Patria;

          b) promuove iniziative, studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane all'estero, collaborando all'elaborazione degli stessi;

          c) verifica e promuove i processi di integrazione delle comunità italiane nelle

 

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strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e si occupa di valorizzare l'identità nazionale delle comunità italiane all'estero;

          d) formula proposte e si fa promotore di iniziative dello Stato e delle regioni, di accordi internazionali e di normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

          e) presenta una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta nel corso dell'anno e un programma triennale sulle iniziative da attuare.

Art. 3.

      1. Il CRIE esprime parere obbligatorio al Governo e alle regioni sulle seguenti materie:

          a) stanziamenti a carico del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

          b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale e previdenziale delle comunità italiane all'estero;

          c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione che svolgono una concreta attività di sostegno e di promozione sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

          d) informazioni e programmi radiotelevisivi per le comunità italiane all'estero;

          e) linee di riforma dei servizi consolari scolastici e sociali;

          f) ogni altra questione di interesse per le comunità italiane all'estero.

Art. 4.

      1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente

 

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e compiutamente le informazioni loro richieste dal CRIE nelle materie di competenza del medesimo Consiglio.
      2. Il CRIE ha diritto di accesso, presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 5.

      1. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CRIE ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), trasmettendo copia della motivazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 6.

      1. Il CRIE è composto da ottantatre membri: ne fanno parte di diritto i diciotto parlamentari, deputati e senatori, eletti nella circoscrizione Estero e sessantacinque membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero.
      2. Requisiti essenziali per l'eleggibilità al CRIE sono la residenza almeno da tre anni nel rispettivo Paese ospitante, la maggiore età e il possesso della cittadinanza italiana.
      3. I membri del CRIE rappresentanti delle comunità italiane all'estero sono eletti da un'assemblea formata per ciascun Paese ospitante dai componenti dei Comitati degli italiani residenti all'estero (Comites) regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane all'estero, in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei Comites per i Paesi membri dell'Unione

 

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europea e al 45 per cento per gli altri Paesi esteri.
      4. Nei Paesi in cui non sono costituiti i Comites, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge per la nomina dei membri del CRIE assegnati ad ogni Paese.

Art. 7.

      1. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei sessantacinque membri elettivi del CRIE rappresentanti delle comunità italiane all'estero, si provvede alla sostituzione, entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo l'esito delle votazioni. Qualora vi siano candidati che non possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.
      2. Le rappresentanze diplomatiche dei Paesi interessati provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione effettuata ai sensi del comma 1 agli interessati e al Ministero degli affari esteri.

Art. 8.

      1. I membri del CRIE rimangono in carica per tutta la durata della legislatura durante la quale sono stati eletti.
      2. Le elezioni per il rinnovo dei membri elettivi del CRIE rappresentanti delle comunità italiane all'estero devono essere indette entro trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo Parlamento.

Art. 9.

      1. Il CRIE è presieduto dal Ministro degli affari esteri o, in sua assenza, dal vice presidente più anziano per età anagrafica del medesimo Consiglio.

 

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      2. Tutti i componenti del CRIE eleggono il comitato di presidenza, composto da undici membri, compresi il presidente e due vice presidenti eletti.
      3. Uno dei vice presidenti e quattro membri del comitato di presidenza devono essere scelti tra i parlamentari facenti parte di diritto del CRIE ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
      4. Per le elezioni di cui al comma 3 ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per i vice presidenti e un nome per gli altri quattro componenti del comitato di presidenza.
      5. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo scrutinio.
      6. In caso di uguale numero di voti riportati è eletto il più anziano per età anagrafica.
      7. Nel comitato di presidenza devono essere rappresentate, da almeno un membro, tutte le cinque aree geografiche indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 10.

      1. Il CRIE si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del presidente o entro venti giorni dalla richiesta della maggioranza assoluta dei suoi membri.
      2. Il comitato di presidenza si riunisce almeno sei volte l'anno, con le modalità di cui al comma 1.

Art. 11.

      1. Le riunioni del CRIE si tengono a Roma presso il Ministero degli affari esteri, salva diversa decisione del comitato di presidenza.

Art. 12.

      1. In ogni regione è istituito un ufficio regionale del CRIE, con sede nel capoluogo.
      2. L'ufficio regionale di cui al comma 1 è presieduto da un membro del CRIE appositamente delegato dallo stesso Consiglio.

 

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Art. 13.

      1. Il CRIE e gli uffici regionali di cui all'articolo 12 si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, allo scopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
      2. La segreteria del CRIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata a un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.
      3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria di cui al presente articolo non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione.

Art. 14.

      1. Il CRIE può avvalersi della partecipazione di esperti e di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato, di enti pubblici e di associazioni aventi specifico interesse nelle questioni da trattare.
      2. Il CRIE può altresì avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.

Art. 15.

      1. I membri del CRIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio documentate, secondo le modalità stabilite per i dipendenti dello Stato, nonché ad un rimborso forfetario, per le spese di vitto e di alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a 260 euro giornalieri.

 

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      2. Ai membri di cui al comma 1 spetta inoltre un rimborso forfetario, pari a 1.100 euro annui, aumentato a 1.600 euro annui per i componenti del comitato di presidenza, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfetari non sono dovuti ai parlamentari membri del CRIE.
      3. I membri del CRIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia ed infortuni durante i periodi di riunione.

Art. 16.

      1. La legge 6 novembre 1985, n. 368, e successive modificazioni, è abrogata e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla medesima legge, è soppresso.

Art. 17.

      1. All'onere economico per l'istituzione e il funzionamento del CRIE si provvede con i risparmi di spesa derivanti dalla soppressione del CGIE prevista dall'articolo 16.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

      1. La presente legge entra in vigore dopo trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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ALLEGATO 1
(Articolo 6, comma 3)

Tabella di ripartizione geografica dei membri del CRIE rappresentanti delle comunità italiane all'estero

EUROPA:
    Belgio 4
    Francia 5
    Germania 5
    Regno Unito 3
    Lussemburgo 1
    Paesi Bassi 1
    Spagna 1
    Svezia, Danimarca, Norvegia 1
    Svizzera 5
                        Totale Europa 26                

AFRICA:
    Algeria, Nigeria, Egitto, Libia 1
    Sud Africa 2
                        Totale Africa 3                

AMERICA DEL NORD:
    Canada 5
    Stati Uniti d'America 5
    Messico e Centro-America 1
                        Totale America del Nord 11                

AMERICA DEL SUD:
    Argentina 8
    Brasile 4
    Cile 2
    Colombia 1
    Perù 1
    Uruguay 2
    Venezuela 3
                        Totale America del Sud 21                

OCEANIA: 4
                        Totale Oceania 4                

                        Totale generale 65                


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