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PDL 3373

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3373



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FERRIGNO, JANNONE

Istituzione del Registro della stampa, delle radio e delle televisioni di informazione e cultura italiana all'estero e contributi in favore dei programmi radiotelevisivi in lingua italiana prodotti o trasmessi all'estero

Presentata il 25 gennaio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge, che si compone di nove articoli, si propone di elevare il contributo statale in favore dell'editoria italiana all'estero e di introdurre il beneficio in favore delle emittenti radio e televisive gestite dai cittadini italiani che operano fuori dall'Italia e contribuiscono allo sviluppo e alla diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo.
      Si tratta di dare un piccolo aiuto ai concittadini che per necessità o per varie vicissitudini sono stati costretti ad emigrare all'estero, spesso in Paesi lontani, per lavorare e crearsi un futuro.
      Dopo la seconda guerra mondiale molti italiani espatriarono.
      Solo nel decennio 1954-1964 oltre due milioni e cinquecentomila lavoratori sono emigrati facendo arrivare in Italia miliardi di valuta pregiata attraverso le loro preziose rimesse, che hanno rappresentato una delle poche voci attive della nostra bilancia dei pagamenti e un volano per la nostra economia.
      Anche se non esiste un'anagrafe certa degli italiani all'estero, secondo le stime del Ministero degli affari esteri, aggiornate al 7 dicembre 2004, sono oltre quattro milioni i connazionali nei vari continenti.
      Essi vivono tra popolazioni diverse, immersi in una società e in una cultura diverse da quelle di origine e moltissimi interessi affettivi, culturali, economici e sociali li legano ancora all'Italia.
      Spesso essi devono affrontare pressanti problemi sociali, soprattutto in alcuni Stati dell'America latina.
      Molti sono tornati a vivere in Italia, altri vorrebbero rientrare ma sono impossibilitati
 

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a farlo per le precarie condizioni economiche in cui versano.
      Per aiutare questi concittadini enormemente penalizzati il legislatore deve tenere conto delle diverse situazioni che l'emigrazione ha creato tra gli italiani residenti nella Repubblica e quelli che hanno dovuto emigrare, emanando norme adeguate.
      Oggi ci troviamo dinanzi ad una situazione paradossale: nel momento in cui accogliamo nel nostro Paese milioni di immigrati da ogni angolo del mondo, che si apprestano ad acquisire la cittadinanza italiana e molti benefìci, gli italiani costretti ad emigrare sono penalizzati.
      In applicazione dell'articolo 47 della Costituzione che favorisce l'accesso al risparmio e alla proprietà, la presente proposta di legge prevede contributi economici (articolo 1) in favore dei soggetti residenti all'estero che si occupano della diffusione della lingua e della cultura italiane a mezzo della stampa, della radio e della televisione.
      L'articolo 2 prevede, in attuazione dei princìpi di libertà e di eguaglianza sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 3, 35 e 38, il diritto ad usufruire di contributi statali.
      Con questo articolo si vuole eliminare un'ingiustizia riconoscendo i contributi in favore della stampa anche ai produttori radiofonici e televisivi.
      Si pensi a tutti gli emigrati che sono costretti a vivere in Paesi lontani e che con tanto amore e dedizione si adoperano a diffondere la cultura e la lingua italiane nel mondo.
      In un momento storico in cui si evidenziano una preoccupante stagnazione e un generale rallentamento dell'economia mondiale, con la presente proposta di legge si vogliono introdurre delle agevolazioni in favore dei cittadini italiani residenti all'estero che tanto lustro hanno dato e continuano a dare all'Italia.
      A tale proposito, con l'articolo 3 è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Registro della stampa, delle radio e delle televisioni di informazione e cultura italiana all'estero (RSRT).
      Per usufruire dei benefìci previsti dalla legge, l'articolo 4 prevede come requisiti essenziali l'essere iscritti al RSRT e dimostrare di avere prodotto, nell'ultimo anno solare, almeno 40 ore di programmi di informazione e cultura italiana trasmessi da emittenti radiofoniche o televisive legalmente riconosciute dallo Stato estero nel quale hanno la sede tali emittenti.
      Le domande di iscrizione al RSRT, ai fini di cui agli articoli 2 e 4, devono essere presentate su carta libera al Ministero degli affari esteri tramite la competente rappresentanza consolare o diplomatica italiana documentando i requisiti richiesti. Le stesse rappresentanze sono tenute a compiere i necessari accertamenti e a trasmettere le richieste, unitamente al loro parere, al Ministero degli affari esteri nonché a tenere un elenco aggiornato con i dati personali dei richiedenti e con le date di decorrenza dei provvedimenti di iscrizione del RSRT.
      Per l'attuazione delle finalità della legge è previsto un contributo annuo (articolo 6) di 10 milioni di euro da parte del Ministero degli affari esteri.
      Il Ministro degli affari esteri è tenuto ad emanare appositi decreti per regolamentare e aggiornare il RSRT e per fissare le modalità per l'accertamento e per la sussistenza dei requisiti per usufruire dei contributi statali (articolo 7).
      Per quanto riguarda la copertura finanziaria, l'articolo 8 prevede una spesa annua per il 2008 e il 2009 di 10 milioni di euro, da reperire mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, utilizzando in parte l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      Ci si augura che la presente proposta di legge sia approvata dal Parlamento in tempi brevi e che il Governo provveda a dare adeguata informazione della nuova normativa ai nostri connazionali residenti all'estero.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge reca disposizioni in favore della stampa, delle radio e delle televisioni di informazione e cultura italiana all'estero.

Art. 2.

      1. In attuazione dei princìpi di libertà e di eguaglianza previsti dalla Costituzione agli articoli 2, 3, 35 e 38, e in parziale deroga alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la presente legge prevede la concessione di contributi da parte dello Stato, oltre a quelli già previsti in favore della stampa, anche ai produttori di programmi radiofonici e televisivi in lingua italiana prodotti o trasmessi all'estero.

Art. 3.

      1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Registro della stampa, delle radio e delle televisioni di informazione e cultura italiana all'estero (RSRT).

Art. 4.

      1. Requisiti essenziali per usufruire dei contributi previsti dall'articolo 2 sono:

          a) essere iscritti al RSRT;

          b) dimostrare di avere prodotto, nell'ultimo anno solare, almeno 40 ore di programmi di informazione e cultura italiana trasmessi da emittenti radiofoniche o televisive legalmente riconosciute dallo Stato estero nel quale hanno la sede tali emittenti.

 

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Art. 5.

      1. Le domande di iscrizione al RSRT devono essere presentate su carta libera al Ministero degli affari esteri tramite la competente rappresentanza consolare o diplomatica italiana del Paese ospitante, da parte di singoli individui, associazioni e società che producono informazione e cultura italiana a mezzo stampa, radio o televisione all'estero, allegando la relativa documentazione.
      2. Le rappresentanze consolari o diplomatiche italiane di cui al comma 1, compiuti i necessari accertamenti, trasmettono la richiesta al Ministero degli affari esteri, unitamente al proprio parere, predisponendo un apposito elenco recante i dati personali dei richiedenti e le date di decorrenza dei provvedimenti di iscrizione al RSRT.

Art. 6.

      1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge è previsto un contributo statale annuo di 10.000.000 di euro da parte del Ministero degli affari esteri.

Art. 7.

      1. Con appositi decreti del Ministro degli affari esteri sono determinate le modalità per la regolamentazione e per l'aggiornamento annuale del RSRT nonché le modalità per l'accertamento e per la sussistenza dei requisiti prescritti per usufruire dei contributi statali di cui all'articolo 2.

Art. 8.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10.000.000 di euro annui per il biennio 2008-2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente

 

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dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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