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PDL 3376

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3376



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FERRIGNO, JANNONE

Disposizioni in materia di corresponsione della pensione sociale ai cittadini italiani residenti all'estero

Presentata il 25 gennaio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge, che si compone di otto articoli, si intende introdurre la pensione sociale minima in favore di quei cittadini italiani che per necessità o per varie vicissitudini sono stati costretti ad emigrare all'estero, spesso in Paesi lontani, per lavorare e crearsi un futuro e che non hanno avuto fortuna.
      Dopo la seconda guerra mondiale molti italiani espatriarono.
      Solo nel decennio 1954-1964 oltre due milioni e cinquecentomila lavoratori sono emigrati facendo arrivare in Italia miliardi di valuta pregiata attraverso le loro preziose rimesse, che hanno rappresentato una delle poche voci attive della nostra bilancia dei pagamenti e un volano per la nostra economia.
      Anche se non esiste un'anagrafe certa degli italiani residenti all'estero, secondo le stime del Ministero degli affari esteri, aggiornate al 7 dicembre 2004, sono oltre quattro milioni i connazionali nei vari continenti.
      Essi vivono tra popolazioni diverse, immersi in una società e una cultura differenti da quelle di origine e moltissimi interessi affettivi, culturali, economici e sociali li legano ancora all'Italia.
      Spesso essi devono affrontare pressanti problemi sociali, soprattutto in alcuni Stati dell'America latina.
      Molti sono tornati a vivere in Italia, altri vorrebbero rientrare ma sono impossibilitati a farlo per le precarie condizioni economiche in cui versano.
      Per aiutare questi concittadini poco fortunati ed enormemente penalizzati, il legislatore deve tenere conto delle diverse situazioni che l'emigrazione ha creato tra gli italiani residenti nella Repubblica e
 

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quelli che hanno dovuto emigrare, emanando norme adeguate.
      Oggi ci troviamo innanzi ad una situazione paradossale: nel momento in cui accogliamo nel nostro Paese milioni di immigrati da ogni angolo del mondo, che si apprestano ad acquisire la cittadinanza italiana e molti benefìci, gli italiani costretti ad emigrare sono penalizzati.
      In applicazione dell'articolo 47 della Costituzione che favorisce l'accesso al risparmio e alla proprietà, la presente proposta di legge introduce la pensione sociale minima in favore dei cittadini italiani, come definiti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, residenti all'estero (articolo 1).
      L'articolo 2 prevede, in attuazione dei princìpi di libertà e di eguaglianza sanciti dalla Costituzione agli articoli 2, 3, 35 e 38, il diritto a percepire la pensione sociale prevista dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, per tutti i cittadini italiani residenti all'estero che hanno compiuto i sessantacinque anni di età o che sono totalmente e permanentemente inabili al lavoro.
      Con questo articolo si vuole eliminare un'ingiustizia e favorire tutti quei connazionali che vivendo all'estero sono costretti a vivere in miseria e che sono penalizzati rispetto ai cittadini che vivono in Italia.
      Si pensi a tutti gli emigrati che sono costretti a vivere in Paesi lontani in uno stato di miseria.
      Ciò comporta, e comporterà sempre più, una disparità di trattamento a danno di chi è costretto a vivere lontano da casa.
      In un momento storico in cui si evidenziano una preoccupante stagnazione e un generale rallentamento dell'economia mondiale, con la presente proposta di legge si vogliono introdurre delle agevolazioni in favore dei cittadini italiani residenti all'estero che potrebbero ritornare in Patria e contribuire a fare ripartire l'economia italiana.
      Per usufruire dei benefìci previsti dalla legge, l'articolo 3 prevede i seguenti requisiti essenziali: essere in possesso della cittadinanza italiana ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, essere residente all'estero, essere iscritto nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), avere compiuto i sessantacinque anni di età o essere totalmente e permanentemente inabili al lavoro, avere un reddito familiare non superiore a quello individuato come soglia di povertà da un apposito decreto del Ministro degli affari esteri da adottare annualmente entro due mesi dall'inizio dell'anno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
      Le domande di ammissione al trattamento della pensione sociale, ai sensi dell'articolo 4, devono essere presentate su carta libera all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tramite la competente rappresentanza consolare o diplomatica italiana, documentando il reddito e i mezzi di sussistenza inferiori alla soglia di povertà.
      Le competenti rappresentanze consolari o diplomatiche sono tenute a compiere i necessari accertamenti, a trasmettere le richieste, unitamente al loro parere, all'INPS e a tenere un elenco aggiornato con i nominativi richiedenti e con la data di decorrenza dei provvedimenti di concessione della pensione.
      Il diritto alla pensione è personale, non pignorabile e non trasmissibile (articolo 5).
      Lo stesso articolo 5 regola i casi di cessazione dai benefìci: perdita, rinuncia o revoca della cittadinanza italiana, accertamento dell'inesistenza dei requisiti previsti dalla legge o di false dichiarazioni rese dal beneficiario, nonché morte dello stesso.
      Presso l'INPS è istituito un apposito fondo (articolo 6) che è alimentato annualmente dallo Stato.
      Per quanto riguarda la copertura finanziaria, l'articolo 7 prevede una spesa annua per il 2008 e il 2009 di 100 milioni di euro, da reperire mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, utilizzando in parte l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      Ci si augura che la presente proposta di legge sia approvata dal Parlamento in tempi brevi e che il Governo provveda a dare adeguata informazione della nuova normativa ai nostri connazionali residenti all'estero, anche allo scopo di incentivarli a ritornare in Patria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge si applica ai cittadini italiani, definiti e riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni, residenti all'estero.

Art. 2.

      1. In attuazione dei princìpi di libertà e di eguaglianza previsti dalla Costituzione agli articoli 2, 3, 35 e 38, la presente legge riconosce ai cittadini italiani residenti all'estero, che hanno compiuto i sessantacinque anni di età o che sono totalmente e permanentemente inabili al lavoro, il diritto a percepire la pensione sociale prevista dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni.

Art. 3.

      1. Requisiti essenziali per la concessione della pensione sociale prevista dall'articolo 2 sono:

          a) essere in possesso della cittadinanza italiana, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni;

          b) essere residente all'estero;

          c) essere iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

          d) avere compiuto i sessantacinque anni di età o essere totalmente e permanentemente inabili al lavoro;

          e) avere un reddito familiare non superiore a quello individuato come soglia di povertà, stabilito con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, da adottare annualmente entro due mesi

 

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dall'inizio dell'anno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

      1. Le domande per l'ammissione al trattamento della pensione sociale devono essere presentate su carta libera all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tramite la competente rappresentanza consolare o diplomatica italiana del Paese ospitante, documentando il reddito e i mezzi di sussistenza inferiori alla soglia di povertà individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e).
      2. Le rappresentanze consolari o diplomatiche italiane di cui al comma 1, compiuti i necessari accertamenti, trasmettono la richiesta, unitamente al proprio parere, all'INPS e predispongono un apposito registro recante i dati personali del richiedente e la data di decorrenza del provvedimento di corresponsione della pensione sociale.

Art. 5.

      1. La pensione sociale ha carattere personale, non è trasmissibile e non può essere data a garanzia di qualunque obbligazione.
      2. La corresponsione della pensione sociale cessa al verificarsi delle seguenti circostanze:

          a) morte del beneficiario;

          b) perdita, rinuncia o revoca della cittadinanza italiana, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni;

          c) accertamento dell'inesistenza dei requisiti necessari per l'ammissione al trattamento;

          d) accertamento di false dichiarazioni rese dal beneficiario.

 

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Art. 6.

      1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge è istituito, presso l'INPS, un apposito fondo per le pensioni sociali in favore dei cittadini italiani residenti all'estero.

Art. 7.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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