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PDL 2102

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2102


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato EVANGELISTI

Disposizioni in materia di scomparsa di persone
in caso di gravi calamità naturali

Presentata il 21 dicembre 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si occupa degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici conseguenti alla scomparsa di persone in caso di gravi calamità naturali. La normativa vigente (articolo 60, numero 3), del codice civile), prevede che si possa procedere alla dichiarazione di morte presunta, quando qualcuno è scomparso per un infortunio, dopo due anni dalla scomparsa o, qualora tale data non sia nota, al massimo dopo due anni dalla fine dell'anno in cui la scomparsa è avvenuta.
      Nel frattempo (articolo 48 del codice civile), è possibile far nominare, in caso di necessità, un curatore dello scomparso, per svolgere alcune attività cautelari e conservative del patrimonio.
      In sé, la normativa sembrerebbe semplice, ma nella pratica i due anni, in situazioni nelle quali uno o più parenti scompaiono, ad esempio nel caso di un'alluvione, senza che il corpo sia mai rintracciato, sono inutilmente lunghi.
      Inoltre, il termine iniziale è ulteriormente allungato dalla necessità di depositare il ricorso e di pubblicare per due volte successive su alcuni quotidiani e nella Gazzetta Ufficiale il ricorso stesso e il decreto per estratto, nonché di attendere altri sei mesi (articolo 727 del codice di procedura civile) dalla data di tali pubblicazioni per poter presentare l'istanza per la nuova fissazione dell'udienza di comparizione degli interessati dinanzi al giudice (con nuova notifica e termine per comparire) e con successiva emanazione della sentenza (articolo 728 del codice di procedura civile).
      In pratica, per tutte queste formalità passano ancora almeno un altro anno e mezzo o due, dopo i due anni di dilazione
 

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iniziali (salvo che non vi siano ulteriori ritardi burocratici) prima che l'atto di morte presunta possa essere trascritto presso l'ufficio dello stato civile, e si apra così per i parenti la possibilità di presentare la denunzia di successione e di azionare i diritti che spettavano al defunto.
      Il tutto comporta una definizione complessiva dell'iter nell'arco di quattro o cinque anni dalla morte.
      L'aspetto beffardo di queste vicende è costituito dal fatto che le procedure sono gravate da imposte di bollo e da spese di iscrizione a ruolo; richiedono normalmente l'intervento di un avvocato e, soprattutto, impongono la pubblicazione di estratti dei provvedimenti per almeno tre volte nella Gazzetta Ufficiale, con una spesa di circa 400 euro, e la pubblicazione per almeno sei volte su giornali quotidiani, con un onere complessivo che può arrivare a superare i 6.000 euro, per ogni persona scomparsa.
      In sostanza una spesa totale di 7.000-8.000 euro, che grava su persone già colpite da una grave perdita.
      Dall'Alta Versilia a Sarno, il dissesto idrogeologico del Paese fa temere purtroppo che tali disastri siano destinati a ripetersi; sarebbe dunque utile prevedere le seguenti modifiche normative:

          a) l'applicazione, nei casi di scomparsa di persone coinvolte in calamità naturali, dell'articolo 78 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che consentirebbe di considerare tali persone morte «senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri» e di procedere a formare e trascrivere negli atti dello stato civile il certificato di morte, previa procedura di rettificazione effettuata a seguito del decreto emesso dal tribunale su azione promossa dal procuratore della Repubblica. Rimane comunque necessario esemplificare una casistica, e le modalità di accertamento, per evitare che di fatto questa possibilità sia vanificata in sede di applicazione;

          b) ridurre il termine biennale, nel caso di fatti di conclamata evidenza, a sei mesi (articolo 60, numero 3), del codice civile);

          c) ridurre l'ulteriore termine semestrale previsto (articolo 727 del codice di procedura civile) tra la pubblicazione e l'istanza a due mesi;

          d) stabilire un termine perentorio non oltre il quale il giudice fissa l'udienza di comparizione e le eventuali successive udienze istruttorie (due mesi per ciascun adempimento);

          e) consentire che possano essere richiesti e utilizzati, da parte dell'ufficio giudicante, i rapporti giudiziari che riguardano gli eventi calamitosi, per la parte connessa alla scomparsa e alle altre circostanze relative;

          f) esonerare i predetti procedimenti da imposte e da oneri di qualsiasi tipo (bollo, iscrizione a ruolo, registrazione);

          g) porre a carico dello Stato gli oneri per la pubblicazione della domanda nella Gazzetta Ufficiale e sulla stampa prevista dall'articolo 727 del codice di procedura civile;

          h) prevedere la detraibilità degli ulteriori costi dalle eventuali imposte di successione.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Accertamento della scomparsa di persone in caso di gravi calamità naturali).

      1. In caso di scomparsa di persone coinvolte in calamità naturali, si applica l'articolo 78 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e si procede a formare e a trascrivere nei relativi atti dello stato civile il certificato di morte, previa procedura di rettificazione effettuata a seguito del decreto emesso dal procuratore della Repubblica.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e le modalità di accertamento della scomparsa della persona, che deve essere comunque effettuato dalle autorità competenti entro e non oltre il termine di un mese dalla denuncia della scomparsa.

Art. 2.
(Applicazione delle norme del codice civile in materia di morte presunta).

      1. Il termine di cui anni di cui all'articolo 60, numero 3), del codice civile è ridotto a sei mesi nel caso di scomparsa di persone coinvolte in calamità naturali, la cui scomparsa è accertata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
      2. Il termine di sei mesi di cui all'articolo 727, primo comma, del codice di procedura civile, è ridotto a due mesi nel caso previsto dal comma 1 del presente articolo.
      3. Ai fini della dichiarazione di morte presunta delle persone di cui al comma 1, il giudice fissa l'udienza di comparizione e

 

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le eventuali udienze istruttorie successive entro il termine perentorio di due mesi per ciascun adempimento.
      4. L'ufficio giudicante può richiedere e utilizzare i rapporti giudiziari che riguardano gli eventi calamitosi, per la parte connessa alla scomparsa di persone in essi coinvolte e alle altre relative circostanze.

Art. 3.
(Oneri a carico della pubblica amministrazione).

      1. I procedimenti di cui alla presente legge sono esenti da imposte di bollo, di iscrizione a ruolo, di registrazione e da ogni altro tipo di imposte e di oneri.
      2. Nei casi di persone scomparse di cui alla presente legge, gli oneri per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sulla stampa della domanda prevista dall'articolo 727 del codice di procedura civile sono posti a carico dello Stato.
      3. Le eventuali spese legali sostenute dai parenti delle persone scomparse di cui alla presente legge sono detraibili dalle imposte di successione o dalle imposte sul reddito dei legittimi eredi.
      4. Una quota parte, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse stanziate dallo Stato nei casi di calamità naturale è destinata alla copertura delle spese derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3.


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