|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2102 |
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si occupa degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici conseguenti alla scomparsa di persone in caso di gravi calamità naturali. La normativa vigente (articolo 60, numero 3), del codice civile), prevede che si possa procedere alla dichiarazione di morte presunta, quando qualcuno è scomparso per un infortunio, dopo due anni dalla scomparsa o, qualora tale data non sia nota, al massimo dopo due anni dalla fine dell'anno in cui la scomparsa è avvenuta.
a) l'applicazione, nei casi di scomparsa di persone coinvolte in calamità naturali, dell'articolo 78 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che consentirebbe di considerare tali persone morte «senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri» e di procedere a formare e trascrivere negli atti dello stato civile il certificato di morte, previa procedura di rettificazione effettuata a seguito del decreto emesso dal tribunale su azione promossa dal procuratore della Repubblica. Rimane comunque necessario esemplificare una casistica, e le modalità di accertamento, per evitare che di fatto questa possibilità sia vanificata in sede di applicazione;
b) ridurre il termine biennale, nel caso di fatti di conclamata evidenza, a sei mesi (articolo 60, numero 3), del codice civile);
c) ridurre l'ulteriore termine semestrale previsto (articolo 727 del codice di procedura civile) tra la pubblicazione e l'istanza a due mesi;
d) stabilire un termine perentorio non oltre il quale il giudice fissa l'udienza di comparizione e le eventuali successive udienze istruttorie (due mesi per ciascun adempimento);
e) consentire che possano essere richiesti e utilizzati, da parte dell'ufficio giudicante, i rapporti giudiziari che riguardano gli eventi calamitosi, per la parte connessa alla scomparsa e alle altre circostanze relative;
f) esonerare i predetti procedimenti da imposte e da oneri di qualsiasi tipo (bollo, iscrizione a ruolo, registrazione);
g) porre a carico dello Stato gli oneri per la pubblicazione della domanda nella Gazzetta Ufficiale e sulla stampa prevista dall'articolo 727 del codice di procedura civile;
h) prevedere la detraibilità degli ulteriori costi dalle eventuali imposte di successione.
1. In caso di scomparsa di persone coinvolte in calamità naturali, si applica l'articolo 78 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e si procede a formare e a trascrivere nei relativi atti dello stato civile il certificato di morte, previa procedura di rettificazione effettuata a seguito del decreto emesso dal procuratore della Repubblica.
2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e le modalità di accertamento della scomparsa della persona, che deve essere comunque effettuato dalle autorità competenti entro e non oltre il termine di un mese dalla denuncia della scomparsa.
1. Il termine di cui anni di cui all'articolo 60, numero 3), del codice civile è ridotto a sei mesi nel caso di scomparsa di persone coinvolte in calamità naturali, la cui scomparsa è accertata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
2. Il termine di sei mesi di cui all'articolo 727, primo comma, del codice di procedura civile, è ridotto a due mesi nel caso previsto dal comma 1 del presente articolo.
3. Ai fini della dichiarazione di morte presunta delle persone di cui al comma 1, il giudice fissa l'udienza di comparizione e
1. I procedimenti di cui alla presente legge sono esenti da imposte di bollo, di iscrizione a ruolo, di registrazione e da ogni altro tipo di imposte e di oneri.
2. Nei casi di persone scomparse di cui alla presente legge, gli oneri per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sulla stampa della domanda prevista dall'articolo 727 del codice di procedura civile sono posti a carico dello Stato.
3. Le eventuali spese legali sostenute dai parenti delle persone scomparse di cui alla presente legge sono detraibili dalle imposte di successione o dalle imposte sul reddito dei legittimi eredi.
4. Una quota parte, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse stanziate dallo Stato nei casi di calamità naturale è destinata alla copertura delle spese derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3.
|