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PDL 3032

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3032


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GERMANÀ

Disposizioni concernenti il trattamento tributario degli utili da partecipazioni percepiti dai soggetti nei cui confronti si applica la riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601

Presentata il 12 settembre 2007

      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge qui illustrata intende sterilizzare le maggiori imposte sul reddito gravanti sui soggetti che godono dell'applicazione della aliquota ridotta dell'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
      Tali maggiori imposte sono dovute in conseguenza dell'abrogazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'introduzione, con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, del nuovo regime di tassazione dei redditi delle società ed enti diversi dalle persone fisiche (IRES), nell'ambito del quale si prevedono, tra i soggetti passivi del tributo, oltre alle società di capitali, anche gli enti che non svolgono attività commerciale.
      Giova premettere che con il sistema di tassazione in vigore sino al periodo d'imposta 2003, per evitare la doppia tassazione dei redditi (prima in capo alla società partecipata e poi in capo al socio), esisteva il meccanismo del cosiddetto «credito d'imposta sugli utili» spettante al socio (pari ai 9/16 degli utili distribuiti e comunque variabile in relazione all'aliquota d'imposta), che concretamente consentiva di parametrare il prelievo fiscale sui redditi prodotti dalla società partecipata alle imposte previste in funzione della situazione giuridica propria del soggetto partecipante (nel caso in esame la fondazione).
      Appare utile raffrontare mediante un esempio le due situazioni. Analizziamo prima l'ipotesi di una fondazione che con il vecchio regime deteneva delle partecipazioni
 

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in società di capitali. Il carico fiscale era così determinato (nell'ipotesi di un'identica aliquota del 33 per cento):

società partecipata Alfa

reddito imponibile euro    1.000,00

IRPEG 33 per cento euro      330,00

reddito distribuibile euro      670,00

      Ipotizzando, per semplificare l'esempio, che la società Alfa avesse avuto come unico socio una fondazione legittimata ad applicare l'aliquota IRPEG ridotta alla metà, ai sensi della normativa citata, il carico fiscale sui dividendi percepiti dalla fondazione era così determinato:

fondazione Beta

dividendi percepiti euro      670,00

+ credito d'imposta euro      330,00

imponibile IRPEG euro    1.000,00

IRPEG 16,5 per cento euro      165,00

- credito d'imposta euro      330,00

imposta a credito euro      165,00

      Come si evince chiaramente dall'esempio, il credito d'imposta consentiva di annullare l'incidenza dell'IRPEG assolta dalla società sugli utili distribuiti e di sottoporre gli stessi a tassazione in capo ai soci secondo le rispettive aliquote.
      L'IRPEG assolta dalla società costituiva, quindi, un acconto dell'imposta che avrebbero dovuto versare i soci. E nel caso in cui l'aliquota del socio fosse stata inferiore a quella della società, come per le fondazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, si aveva diritto al rimborso, o al riporto a nuovo, della maggiore somma pagata a titolo di acconto dalla società partecipata.
      Con l'introduzione dell'IRES, a decorrere dal 1o gennaio 2004, è stato soppresso il credito d'imposta per la partecipazione in società di capitali, e, al fine di evitare la doppia tassazione degli utili societari, prima in capo alla società partecipata e successivamente in capo al socio, ed è stato inserito il regime dell'esenzione dei dividendi e delle plusvalenze (cosiddetta «participation exemption»).
      L'adozione di questo nuovo sistema di tassazione ha comportato che il prelievo fiscale sui redditi prodotti dalla società partecipata è rimasto svincolato dalla situazione soggettiva del soggetto partecipante, con inevitabili conseguenze negative per quest'ultimo che ha, in concreto, perso la possibilità di godere dell'applicazione di una eventuale aliquota agevolata sui redditi derivanti da dividendi.
      Vi è da aggiungere che il carico fiscale per il soggetto partecipante (qualora sia una persona fisica o un ente non commerciale) è ulteriormente aggravato per effetto della prevista imponibilità, a titolo di reddito di capitale, del 40 per cento degli utili percepiti.
      Nel caso specifico dei soggetti che godono della riduzione alla metà dell'aliquota IRES, come le fondazioni con personalità giuridica che operano nel settore culturale, l'aggravio d'imposta può essere così rappresentato:

società partecipata Alfa

reddito imponibile euro    1.000,00

IRES 33 per cento euro      330,00

reddito distribuibile euro      670,00

      Ipotizzando che la società Alfa abbia come unico socio una fondazione legittimata ad applicare l'aliquota IRES ridotta alla metà, il carico fiscale sui dividendi percepiti dalla fondazione è così determinato:

fondazione Beta

dividendi percepiti euro    670,00

dividendi imponibili
40 per cento euro    268,00

IRES 16,5 per cento euro      44,22

Appare evidente dall'esempio che, a parità di utili percepiti (euro 670), la fondazione subisce un aggravio fiscale, rispetto al precedente regime, pari all'IRES che oggi deve versare, cioè euro 44,22, e alla perdita dell'imposta a credito di euro 165.

 

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      L'aggravio fiscale complessivo, conseguente all'introduzione dell'IRES, in relazione a un dividendo percepito pari a euro 670, è quindi di euro 209,22.
      Ciò vuol dire che, con il precedente regime, in relazione ad una partecipazione in una società che produceva utili per euro 1.000,00, la fondazione beneficiava di euro 670, sotto forma di dividendi, e di euro 165, sotto forma di credito d'imposta, per un valore complessivo di euro 835.
      Con il nuovo regime, invece, in relazione ad una partecipazione in una società che produce utili per euro 1.000, la fondazione beneficia di euro 670, sotto forma di dividendi, ma deve versare su questo reddito un'imposta (IRES) pari a euro 44,22, di talché il ritorno economico per l'ente si riduce a euro 625,78.
      In buona sostanza, mentre prima il carico fiscale complessivo era di euro 165 ora è di euro 374,22, con un aumento delle imposte dovute pari al 126,8 per cento, un livello tale da distruggere qualsiasi possibilità di proseguire nelle attività meritorie che l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 ha inteso tutelare.
      Per tali motivi si chiede di approvare con sollecitudine la presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Esclusione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate dalla formazione del reddito).

      1. All'articolo 143 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito del seguente:

      «2-bis. Per i soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del presente testo unico, in società ed enti soggetti all'imposta non concorrono alla formazione del reddito».

Art. 2.
(Esclusione dell'imposta sostitutiva sugli utili relativi a partecipazioni non qualificate).

      1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Per i soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento prevista dai commi 1 e

 

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2 del presente articolo in relazione agli utili derivanti da partecipazioni non qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società».

Art. 3.
(Istituzione di un credito d'imposta).

      1. I soggetti ammessi a godere della riduzione alla metà dell'imposta sul reddito delle società ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, possono usufruire di un credito d'imposta per la partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società. Il credito d'imposta è stabilito nella misura del 25 per cento dell'ammontare degli utili percepiti, sui quali il soggetto che li ha distribuiti abbia corrisposto l'imposta sul reddito con aliquota ordinaria.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni della presente legge, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data della sua entrata in vigore.


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