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PDL 1585

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1585


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RAVETTO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di trasparenza dei servizi bancari a fini di tutela del risparmio

Presentata il 3 agosto 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - Il sistema bancario italiano non gode di molta fiducia tra i risparmiatori, anche perché numerosi cittadini sono stati penalizzati dal comportamento disinvolto di primari istituti di credito. In questo quadro si collocano vari episodi deprecabili: dai titoli argentini, alle emissioni obbligazionarie della Cirio e della Parmalat, alle vicende della Banca Popolare Italiana e dell'UNIPOL. Una situazione certamente non positiva che ha determinato nel corso degli ultimi anni un progressivo deterioramento del rapporto di reciproca fiducia e trasparenza tra le banche e i risparmiatori.
      In tale contesto problematico interviene la presente proposta di legge diretta a rendere più chiara e incisiva la normativa sulla trasparenza delle condizioni dei servizi bancari inerenti alla pubblicità, ai contratti, alle comunicazioni periodiche alla clientela e ai controlli, novellando alcuni articoli del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
      La proposta di legge è così articolata: l'articolo 1 modifica l'articolo 116 del predetto testo unico, precisando che le forme di pubblicità prescritte (fra le quali quelle relative ai tassi d'interesse, ai prezzi, alle spese per le comunicazioni alla clientela e a ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi) sono realizzate avendo riguardo alla chiarezza e alla correttezza dell'informazione,
 

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nonché alla comparabilità con le condizioni previste dalle altre banche, secondo quanto definito a norma del comma 3 del suddetto articolo 116. Un'ulteriore disposizione prevede che le informazioni di cui al comma 1 del predetto articolo siano rese note da parte della banca anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet. Inoltre, fra i diversi compiti che spettano al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), è previsto che esso stabilisca i criteri di chiarezza, correttezza e comparabilità da osservarsi nelle forme di pubblicità prescritte dal novellato comma 1.
      L'articolo 2 della proposta di legge interviene modificando il comma 4 dell'articolo 117 del testo unico per quanto riguarda i contratti, aggiungendo alle disposizioni già previste quelle concernenti le modalità per la comunicazione delle variazioni contrattuali e prescrivendo inoltre che al contratto sia allegato un prospetto contenente in forma sintetica le informazioni indicate dal comma 1 dell'articolo 116. È previsto inoltre che il CICR determini i criteri di redazione del prospetto di cui al predetto comma 4. Un'ulteriore disposizione dell'articolo 2 della proposta di legge stabilisce che il recesso da un contratto non pregiudica il mantenimento degli altri rapporti contrattuali con la banca. All'atto del recesso la banca segnala al cliente la possibilità di mantenere gli altri rapporti in essere, indicando le modificazioni contrattuali a questo fine necessarie. In ogni caso non devono essere imputate al cliente maggiori spese senza giustificato motivo.
      L'articolo 3 novella il comma 1 dell'articolo 119 del testo unico, in materia di comunicazioni periodiche alla clientela, stabilendo che, nei contratti di durata, i soggetti di cui all'articolo 115 forniscono periodicamente e comunque almeno due volte l'anno le comunicazioni analitiche sull'andamento del rapporto. In ogni comunicazione inoltre devono essere indicati il tasso d'interesse e le altre condizioni in vigore. Il CICR stabilisce gli eventuali ulteriori elementi da indicare e determina le modalità di comunicazione. Il medesimo articolo 3 dispone inoltre che, fermo restando quanto previsto all'articolo 118 del testo unico, le comunicazioni delle variazioni delle condizioni contrattuali devono essere segnalate con immediata evidenza nel caso siano previste modificazioni durante il periodo di riferimento, indicandone la motivazione. Una ulteriore modifica all'articolo 119 stabilisce una maggiore garanzia nei confronti del cliente il quale può, in mancanza di opposizione, richiedere chiarimenti, effettuati per iscritto, per l'approvazione degli estratti conto o delle altre comunicazioni periodiche alla clientela inviate dalla banca.
      Infine, con l'articolo 4 si modifica il comma 5 dell'articolo 128 del testo unico in materia di controlli, nel caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità, inserendo la disposizione che prevede anche gli obblighi di trasparenza, correttezza e comparabilità, come definiti ai sensi dell'articolo 116.
      In definitiva, la presente proposta di legge mira a migliorare l'efficienza della trasparenza e della pubblicità delle condizioni contrattuali esistenti tra il sistema bancario e i risparmiatori, troppe volte caratterizzata da una reciproca diffidenza e da una regolamentazione ambigua, al fine di permettere che la trasparenza bancaria costituisca una vera e propria forma di tutela per il cliente, consentendo, oltre che di rendere chiari e precisi i termini del contratto, soprattutto di informare preventivamente in modo che il cliente, prima della costituzione del rapporto, possa fare le proprie scelte con cognizione di causa.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385).

      1. All'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le forme di pubblicità prescritte dal presente comma sono realizzate avendo riguardo alla chiarezza e alla correttezza dell'informazione nonché alla comparabilità con le condizioni previste dalle altre banche o intermediari finanziari, secondo quanto definito a norma del comma 3»;

          b) dopo il comma 1, come modificato dalla lettera a) del presente comma, è inserito il seguente:

      «1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese note da parte della banca anche mediante pubblicazione nel proprio sito internet»;

          c) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

      «d-bis) stabilisce i criteri di chiarezza, correttezza e comparabilità da osservarsi nelle forme di pubblicità prescritte dal comma 1».

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 117 del testo unico).

      l. All'articolo 117 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le modalità

 

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per la comunicazione delle variazioni delle condizioni contrattuali. Al contratto è allegato un prospetto contenente in forma sintetica le informazioni indicate al comma 1 dell'articolo 116»;

          b) dopo il comma 4, come modificato dalla lettera a) del presente comma, è inserito il seguente:

      «4-bis. Il CICR determina i criteri per la redazione del prospetto di cui al secondo periodo del comma 4»;

          c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

      «7-bis. Il recesso da un contratto non pregiudica il mantenimento degli altri eventuali rapporti contrattuali con la banca o con l'intermediario finanziario. All'atto del recesso la banca o l'intermediario finanziario segnala al cliente la possibilità di mantenere gli altri rapporti in essere, indicando le modificazioni contrattuali a questo fine eventualmente necessarie. In ogni caso non devono essere imputate al cliente maggiori spese, senza giustificato motivo».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 119 del testo unico).

      1. All'articolo 119 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

      «1. Nei contratti di durata i soggetti di cui all'articolo 115 forniscono al cliente periodicamente, e comunque almeno due volte all'anno, comunicazioni analitiche sull'andamento del rapporto. In ogni comunicazione sono indicati il tasso di interesse e le altre condizioni in vigore. Il CICR stabilisce gli eventuali ulteriori elementi da indicare e determina le modalità della comunicazione.

      1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 118, le comunicazioni ivi pre

 

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viste segnalano con immediata evidenza le modificazioni intervenute nelle condizioni contrattuali durante il periodo di riferimento, indicandone la motivazione»;

          b) al comma 3, la parola: «scritta»; è sostituita con le seguenti: «o di richiesta di chiarimenti, effettuate per iscritto».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 128).

      All'articolo 128, comma 5, del testo unico, dopo le parole: «In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità», sono inserite le seguenti: «nonché quelli di chiarezza, correttezza e comparabilità, come definiti ai sensi dell'articolo 116, commi 1 e 3, lettera d-bis),».


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