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PDL

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2513


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato REALACCI

Istituzione del Parco nazionale delle Mura e dei Forti di Verona

Presentata il 12 aprile 2007

      

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Onorevoli Colleghi! - La felice posizione geografica di Verona, situata tra la pianura padana e le Prealpi, all'incrocio tra due importanti direttrici di collegamento, quella verso il nord Europa e quella verso i Paesi dell'est, ha determinato il peso commerciale, culturale e strategico che la città ha mantenuto attraverso i secoli.

      Il luogo, difeso naturalmente dai colli e dall'Adige, assunse rilevanza fin dalla preistoria, tanto da essere rafforzato nel corso dei secoli con mura e fortificazioni durante le molte dominazioni che si susseguirono: romana, scaligera, veneziana, fino alle opere realizzate sotto l'Impero austriaco, ultimo grande costruttore di opere militari. Quello che resta di questo enorme patrimonio storico-monumentale fa di Verona la città fortificata per eccellenza, tanto che nel 2000, ai sensi della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, l'intero centro storico di Verona è stato riconosciuto dall'UNESCO quale sito del Patrimonio mondiale dell'umanità: «Città d'arte e cultura, ha conservato un numero riguardevole di monumenti dell'antichità, del Medioevo e del Rinascimento, e rappresenta un eccezionale esempio di roccaforte militare».

      L'eccezionalità del luogo è data anche dall'articolazione del sistema ambientale e paesaggistico che, godendo degli effetti mitigatori del Lago di Garda, della protezione delle colline a nord e dell'Adige che l'attraversa, possiede una varietà morfologica, climatica e di vegetazione tra le più interessanti del settentrione.

Le mura e i forti: tre sistemi architettonici e ambientali.

      A compimento di una secolare evoluzione storica, dall'età romana al XIX secolo, Verona assume, in epoca asburgica

 

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(1814-1866), il grandioso assetto a piazzaforte che la rese celebre in Europa come cardine del leggendario Quadrilatero (kuk venezianische Festungsviereck).
      La complessa struttura difensiva di Verona, per semplificazione pratica, può essere divisa in tre parti o sistemi di opere fortificate:

          1) la Cinta magistrale o Mura magistrali urbane, a destra e a sinistra dell'Adige;

          2) i Forti collinari, a sinistra dell'Adige;

          3) i Forti di pianura, a destra dell'Adige.

      Ancor oggi, con non trascurabile incidenza figurativa, le fortificazioni imprimono al paesaggio della città un carattere originale, precostituendo, nello stesso tempo, una cospicua riserva di spazi verdi, di speciale connotazione storico-monumentale, disponibili a molteplici utilità di ordine collettivo.

      I tre sistemi di opere fortificate si individuano per la continuità spaziale delle loro strutture, persistenti nell'organismo urbano attuale, nonché per l'omogeneità delle situazioni fisiche e ambientali nelle quali sono inseriti.
      I tre sistemi possono essere così descritti:

          1) Mura magistrali: si tratta della cerchia muraria urbana vera e propria, agganciata alle opposte rive dell'Adige, che delimita il centro storico. Venne restaurata e riedificata, conservando le preesistenze scaligere e venete, dall'Impero d'Austria dopo lo smantellamento napoleonico. L'insieme delle sue opere è ragguardevole per la complessità del sito d'impianto (pianura, fiume, collina), per l'evidenza paesistica e per la varietà architettonica. Qui si raccolgono opere murarie, opere di terra e vuoti prospettici dilatati sugli ampi spazi di pertinenza esterni e interni: opere originate dalle ferree leggi della guerra, oggi divenute un continuum spaziale di «architetture del verde»;

          2) Forti collinari: la complessa e suggestiva orografia collinare a settentrione della città (a sinistra dell'Adige) è costellata da una originale disposizione di piccole opere fortificate (torri casamattate circolari, forti), isolate su posizioni dominanti, in reciproca relazione prospettica e a visibilità illimitata da grande distanza. A oriente della Valpantena il sistema si completa con le due fortificazioni del crinale di Montorio. Il quadro ambientale, naturalistico e fortificatorio appare relativamente poco trasformato rispetto alla condizione originaria;

          3) Forti di pianura: una duplice schiera arcuata di Forti esterni si protendeva nella campagna, da meridione ad occidente della città, sulla riva destra dell'Adige; furono edificati a partire dalla prima metà dell'ottocento. Le architetture fortificate, in sito campestre pianeggiante, erano adattate al terreno con studiati accorgimenti di mimetismo naturalistico e di defilamento balistico. A esclusione del settore nord-occidentale, questo sistema di opere fortificate è stato quasi completamente investito dalla crescita novecentesca della città, che ha assimilato nel tessuto urbano le preesistenze fortificate. I grandi Forti di pianura, con le loro vaste pertinenze demaniali, configurano gli ultimi capisaldi di una «cintura di verde», preziosa per la città, ricomponibile con i frammenti e i lacerti della campagna superstite.

      Nel disegno dei grandi parchi urbani e delle zone ambientali protette, delineato dagli strumenti urbanistici, i tre sistemi delle fortificazioni, qui descritti, simultaneamente spazi verdi e luoghi di speciale suggestione storica e monumentale, si collocano come insostituibili strutture di continuità e di congiunzione tra i distinti ambiti di pregio naturalistico.

      L'istituzione del Parco nazionale delle Mura e dei Forti di Verona potrà salvare dalla distruzione un quadro paesistico irripetibile. Le fortificazioni di Verona, infatti, non sono da osservare come singoli monumenti, oggetti da museo, ma come

 

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parte di un insieme che comprende anche il paesaggio della città, l'Adige, la campagna e la collina.
      Da anni a Verona si discute sulla necessità del recupero del patrimonio delle fortificazioni militari. Negli ultimi tempi qualcosa è stato fatto in parte con l'intervento diretto dell'amministrazione comunale, in parte per merito di Legambiente volontariato che ha coinvolto istituzioni come la prefettura-ufficio territoriale del Governo e la Fondazione Cariverona, ma in rapporto al complesso di opere da recuperare si tratta di poca cosa e appare sempre più evidente che le forze della città non sono sufficienti per intraprendere un lavoro di recupero che dovrebbe essere di respiro nazionale ed europeo.
      Appare infatti un'impresa immane per una città delle dimensioni di Verona gestire un patrimonio di fortificazioni che, solo riferito alle due più recenti dominazioni, quella veneziana nel cinquecento e quella austriaca nell'ottocento, era finanziato e gestito dai governi tra i più potenti e meglio organizzati dell'epoca.

      Un'altra emergenza che induce all'istituzione di un parco unitario delle fortificazioni è riferita all'eccessiva frammentazione della proprietà giuridica delle opere. Diversi, infatti, sono i soggetti proprietari e concessionari: il demanio dello Stato, il demanio pubblico dello Stato, il demanio militare, il comune e anche soggetti privati.

      Il concetto alla base dell'istituzione del Parco nazionale è abbastanza semplice: creare un collegamento tra tutte le opere fortificate dei tre sistemi ambientali del territorio comunale (collina, pianura, fiume) usufruendo di tutti quegli spazi non ancora edificati e comunque non edificabili nelle previsioni urbanistiche. Inoltre i tre sistemi fortificati saranno il tramite di collegamento e di coordinamento tra i parchi naturalistici e gli ambienti protetti già previsti dagli strumenti urbanistici, quali il piano di assetto del territorio comunale (PAT).

      È possibile anche creare nella parte di pianura della città un corridoio naturalistico e chiudere a sud il cerchio delle connessioni ecologiche. Solo in questo modo potrà essere realizzata la compatibilità tra sviluppo urbanistico e ambiente che ci viene richiesta dall'Italia e dall'Europa attraverso: il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la cosiddetta «direttiva habitat», direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 e la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, resa esecutiva dalla legge 9 gennaio 2006, n. 14.

L'ambiente dell'Adige.

      L'Adige scorre fino a Verona con forza e velocità cingendo la città in una doppia ansa. Prima di perdere energia tocca le colline in un solo punto all'altezza di un antico guado, punto di collegamento tra le due direttrici est-ovest e nord-sud e quindi nodo strategico del sistema delle comunicazioni e cuore della città. Luogo oggi diventato simbolo di Verona con un paesaggio che in pochissimo spazio la riassume nei suoi aspetti più spettacolari: la collina, il fiume e la pianura.
      Nelle sue millenarie evoluzioni l'Adige ha cambiato molte volte l'alveo, ha esondato trascinando con sé materiali alluvionali provenienti dalle alte valli trentine e altoatesine, ha modellato il territorio veronese con ampi terrazzamenti di sabbie, ghiaie e ciottoli, materiali che sono stati e sono tuttora indispensabili alla costruzione della città.
      Nel tratto urbano si sono attestate le fortificazioni della cinta magistrale formando un formidabile sistema di protezione integrato fiume - mura che costituisce l'emblema di Verona fortificata.

      L'Adige è interessato da due siti di interesse comunitario (aree SIC): il primo SIC IT3210042 «Fiume Adige tra Verona est e Legnago» si colloca nella zona sud-orientale della città. Il secondo SIC IT3210043 «Fiume Adige tra Belluno veronese e Verona ovest» si trova nel tratto di fiume nord-occidentale a monte del territorio comunale.

      Nel 2005 il consiglio comunale ha istituito ufficialmente il Parco dell'Adige

 

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come «area naturale protetta di interesse locale». Nell'ambito del Parco le rive del fiume hanno conservato una parte della originaria copertura vegetale che fino all'inizio del secolo scorso si estendeva in ampie aree boscate: «Si pensi al Bosco Mantico, di cui si hanno ridottissimi resti e ai boschi fluviali maggiormente estesi a valle del centro cittadino, soprattutto in corrispondenza dell'area ribassata di San Michele» (PAT).

      A valle della città si trovano ancora aree boscate di una certa consistenza, la maggiore delle quali è rappresentata dall'Isola del Pestrino con analoghe presenze vegetali.

L'ambiente delle colline.

      Le colline a nord di Verona appartengono al più ampio complesso delle Prealpi venete che nel veronese prendono il nome di Monti Lessini e qui ne costituiscono la parte più meridionale. Le dolci ondulazioni delle dorsali terrazzate e coltivate a vigne e a ulivi disseminate di ville storiche e di corti rurali segnate dai cipressi si alternano alle praterie aride e a profondi solchi vallivi (vaj) di fondovalle incisi nella roccia e circondati da boschi e da forre.

      La varietà dei panorami, il clima dolce e la presenza di componenti paesaggistiche «minori» (capitelli, lavatoi, orti recintati, muri a secco eccetera) sono percepibili percorrendo una fitta rete di sentieri, alcuni dei quali di antica provenienza. Tra questi occorre menzionare la «Dorsale delle frazioni» che collega le principali località collinari con andamento est-ovest e, più importante ancora, il sentiero europeo E5 che, partendo dal Lago di Costanza con andamento nord ovest- sud est, dopo un percorso di circa 600 chilometri termina a Verona nella frazione di Avesa.

      Tra le aree boscate si trovano ampie zone coltivate, anche se da diversi anni in regresso. Le opere di sistemazione dei versanti, con la costruzione di muri a secco (le marogne), alternate alle coltivazioni di ulivi e, in quantità minore, di vigne e di ciliegi, costituiscono una delle caratteristiche peculiari del paesaggio collinare.

Le unità ecosistemiche dei vaj di Quinzano, Borago e Galina.

      Nell'ambito di questa unità ecosistemica si trova il SIC IT3210012 denominato «Val Galina e Progno Borago», uno dei territori che, per la presenza di specie florofaunistiche di elevato pregio ambientale, l'Unione europea ha ritenuto meritevole di tutela. L'area si estende per 989 ettari nei comuni di Verona, Negrar e Grezzana.

      All'interno dell'area del SIC è stata istituita nel 1993 l'«Oasi naturale del Vajo Galina». In essa vigono tutte le norme di salvaguardia previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, per il rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna selvatica.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale delle Mura e dei Forti di Verona).

      1. È istituito il Parco nazionale storico-naturalistico delle Mura e dei Forti di Verona, di seguito denominato «Parco».
      2. Costituiscono il Parco i beni e le aree demaniali della Cinta magistrale di Verona e dei Forti Parona, Lugagnano, San Procolo, Tomba, Santa Caterina, Preara, Sofia e Torri Massimiliane n. 1-2-3-4.

      3. Il comune di Verona può autonomamente conferire al Parco la gestione dei tratti di sua proprietà della Cinta magistrale e dei Forti Chievo, Dossobuono, Azzano e San Mattia.

      4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il comune di Verona, sono definiti i confini del Parco.

      5. La perimetrazione del Parco, individuata ai sensi del comma 4, può essere modificata, con le modalità disciplinate nello statuto e nel regolamento attuativo del Parco, su proposta degli enti locali interessati sulla base di oggettive valutazioni di ordine storico e naturalistico.

      6. Il Parco è posto sotto la vigilanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali.

Art. 2.
(Finalità e attività del Parco).

      1. Il Parco:

          a) garantisce la tutela e la salvaguardia delle aree verdi, dei beni monumentali

 

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e del paesaggio generato dalla presenza delle opere di fortificazione nelle zone a esso attribuite;

          b) favorisce la connessione tra le aree di pregio naturalistico individuate come siti di interesse comunitario dell'Adige nord, dell'Adige sud e delle colline veronesi;

          c) promuove azioni di valorizzazione ambientale, di restauro monumentale e di recupero e adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nel Parco o funzionali alle sue attività;

          d) promuove il recupero e la conservazione delle opere di fortificazione in muratura e in terra e ne favorisce l'utilizzo per fini ambientali, culturali, formativi e turistici;

          e) promuove e favorisce lo studio, la ricerca e la divulgazione delle conoscenze relative ai beni storici, monumentali e naturalistici;

          f) promuove e sostiene attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali nonché uno sviluppo socio-economico dell'area compatibili con i valori da tutelare, con particolare riguardo alle iniziative delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

          g) promuove il recupero e la conservazione, in particolari strutture museali e archivistiche, del patrimonio documentale, librario, fotografico e multimediale di interesse conoscitivo della storia e della cultura della fortificazione.

Art. 3.
(Organi del Parco).

      1. Sono organi del Parco:

          a) il presidente;

          b) il consiglio di gestione;

          c) il collegio dei revisori dei conti;

          d) il comitato storico-scientifico.

 

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      2. Il presidente del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del sindaco del comune di Verona.

      3. Il consiglio di gestione è composto da:

          a) il presidente del Parco;

          b) tre rappresentanti del comune di Verona;

          c) un rappresentante della provincia di Verona;

          d) un rappresentante della regione Veneto;

          e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          f) un rappresentante della competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali;

          g) un rappresentante delle associazioni di tutela ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

      4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, procede alla nomina dei componenti di cui al comma 3, sulla base delle indicazioni fornite, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai soggetti competenti.

      5. Il consiglio di gestione dura in carica cinque anni. I singoli componenti possono essere rinnovati per un solo ulteriore mandato.

      6. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri che durano in carica cinque anni, di cui:

          a) un membro, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

 

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          b) un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          c) un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali.

      7. Il comitato storico-scientifico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, su indicazione del consiglio di gestione. È composto da cinque membri, ivi compreso il presidente del Parco che lo presiede, scelti tra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari:

          a) un esperto in materie ambientali e naturalistiche;

          b) un esperto in architettura e storia delle fortificazioni;

          c) un esperto in materia di pianificazione territoriale;

          d) un esperto in materie storico-archeologiche e museali.

      8. Il comitato storico-scientifico esprime il proprio parere su ogni questione afferente la gestione del Parco sottopostagli dal presidente o dal direttore generale del Parco di cui all'articolo 4.

Art. 4.
(Direttore generale del Parco).

      1. La gestione amministrativa del Parco è affidata a un direttore generale che è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base di una terna di nominativi, proposta dal consiglio di gestione, di soggetti aventi specifiche capacità tecnico-amministrative maturate in enti di salvaguardia, di valorizzazione e di promozione del patrimonio ambientale, storico e culturale.

 

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      2. Il direttore generale cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione, sovrintende all'attività degli uffici assicurando il coordinamento operativo del Parco ed esercita ogni altro compito ad esso attribuitogli dal consiglio di gestione. Il direttore generale adotta, in caso d'urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dei servizi esercitati all'interno del Parco. Tali provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di gestione nella prima seduta utile.

Art. 5.
(Piano ambientale del Parco).

      1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, il comitato di gestione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta il piano ambientale del Parco, di seguito denominato «piano», volto a:

          a) disciplinare l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o in parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela, con particolare riferimento alla sua funzione di connessione ecologica tra i siti di interesse comunitario;

          b) stabilire gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere;

          c) stabilire gli indirizzi e i criteri per il restauro, il ripristino, l'uso e la manutenzione delle opere di fortificazione in muratura e in terra;

          d) disciplinare i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale, con particolare riguardo a percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili e agli anziani;

          e) disciplinare i sistemi di attrezzature e di servizi per la gestione e la funzione sociale del Parco, quali punti di ristoro, servizi per l'infanzia, centri di aggregazione per anziani, spazi culturali o di spettacolo;

 

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          f) disciplinare i sistemi di attrezzature e di servizi per la promozione culturale e turistica, quali musei, centri visite e uffici informativi;

          g) stabilire gli indirizzi e i criteri per concessioni in uso, comodati o convenzioni per la gestione e la manutenzione di aree, strutture e manufatti del Parco.

      2. Il piano è predisposto e adottato dal consiglio di gestione entro sei mesi dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 3. Esso è depositato per un mese presso la sede del Parco e chiunque può prenderne visione. Entro il mese successivo chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali il consiglio di gestione esprime il proprio parere entro un mese.

      3. Il piano è approvato dalla regione Veneto entro i due mesi successivi alla scadenza del termine per l'espressione del parere del consiglio di gestione di cui al comma 2, terzo periodo, ovvero, in mancanza di osservazioni, alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni ai sensi del medesimo terzo periodo, sentiti gli enti locali interessati. Il piano è modificato con le stesse procedure necessarie per la sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

      4. Qualora il piano non sia approvato entro i termini previsti dal comma 3, alla regione Veneto inadempiente subentra un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, al quale è affidato il compito di procedere all'approvazione.

      5. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale nonché di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione vigente.

      6. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui all'articolo 2 nonché per l'attuazione delle indicazioni del piano

 

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sono stipulati accordi di programma tra i soggetti interessati. Ai sensi degli articoli 31, comma 1, e 32, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, il Parco può prevedere forme e modi per l'utilizzo non oneroso di beni e di immobili da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale per manifestazioni e iniziative temporanee nonché per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

      7. Il Parco è titolare dei diritti di riproduzione multimediale dei beni insistenti sulle aree a esso attribuite e, a tale fine, può procedere alla costituzione di un'apposita società. Le procedure e le modalità di promozione delle produzioni multimediali, da parte del Parco e della suddetta società, ovvero la concessione a società pubbliche private o miste, sono definite con apposito regolamento.

Art. 6.
(Disciplina di tutela).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le competenze e le disposizioni stabilite dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del piano, ogni intervento nell'area del Parco deve essere espressamente motivato e approvato dal consiglio di gestione.

Art. 7.
(Statuto).

      1. Lo statuto del Parco è deliberato, su proposta del presidente, dal consiglio di gestione ed è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Esso definisce l'organizzazione interna e le competenze degli organi previsti dall'articolo 3 in relazione alle esigenze di amministrazione; indica inoltre i princìpi relativi all'organizzazione e al funzionamento

 

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del Parco, nonché i criteri e le procedure di adozione del regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 8.
(Regolamento del Parco).

      1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del medesimo Parco.
      2. Il regolamento del Parco è deliberato dal consiglio di gestione a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è trasmesso alla regione Veneto per il successivo invio al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il regolamento del Parco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 9.
(Gestione finanziaria).

      1. Le risorse finanziarie del Parco sono costituite da:

          a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

          b) i contributi ordinari e straordinari dell'Unione europea, di fondazioni, di enti e di organismi internazionali, della regione Veneto, della provincia e del comune di Verona nonché di altri enti pubblici nazionali e locali;

          c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro;

          d) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;

          e) gli eventuali redditi patrimoniali;

          f) i canoni delle concessioni previsti dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

          g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

          h) gli eventuali proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7;

 

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          i) tutti gli altri proventi acquisiti in relazione all'attività del Parco.

Art. 10.
(Copertura finanziaria).

      1. Per la copertura delle spese di istituzione del Parco è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
(Norma di rinvio).

      1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di Parchi nazionali.


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