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PDL 1755

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1755


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VINCENZO DE LUCA

Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale

Presentata il 3 ottobre 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - In questi anni, sia per effetto del patto di stabilità a livello comunitario sia per la ricaduta delle politiche economiche nazionali, i trasferimenti dello Stato alle autonomie locali hanno subìto rilevanti contrazioni. Per i comuni è diventato sempre più difficile garantire ai cittadini i livelli necessari di manutenzioni ordinarie e di opere pubbliche, i servizi essenziali e le politiche sociali in grado di salvaguardare le condizioni di vita per molte famiglie. In tale contesto si è potuto verificare, sulla base della concreta esperienza, che in molte realtà urbane medie e medio-piccole il carattere obbligatorio della costituzione delle circoscrizioni di decentramento, fissato dal vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a partire da 100.000 abitanti, porta a una pura moltiplicazione burocratica e a una dispersione di risorse non bilanciata da un'effettiva partecipazione democratica.
      Di conseguenza, anche seguendo i più recenti orientamenti normativi che, a cominciare dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, intendono valorizzare maggiormente l'autonomia e la sussidiarietà, appare opportuno rendere più flessibile il sistema, rendendo facoltative le circoscrizioni per i comuni compresi fra 30.000 e 200.000 abitanti. In tale modo questi comuni, nei quali la sofferenza per il rigido vincolo normativo è maggiore, sarebbero liberi di scegliere sulla costituzione delle circoscrizioni, valutando caso per caso i pro e i contro.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. I comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. I comuni con popolazione tra i 30.000 e i 200.000 abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal comma 2».


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