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PDL 2103

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2103


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato EVANGELISTI

Introduzione dell'insegnamento dell'«educazione ai diritti umani» nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore

Presentata il 21 dicembre 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - Tsunesaburo Makiguchi, pedagogista giapponese vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, sosteneva che «l'educazione deve fare in modo che all'apatia di un sistema caratterizzato da egocentrismo e disimpegno sociale si sostituisca un consapevole meditato impegno verso la società»; affermava, inoltre, che «sviluppare il carattere necessario a diventare membri attivi e creativi di una società è lo scopo verso cui tende il sistema educativo. Per portarlo a termine occorre (...) far sì che la coscienza dell'individuo si spinga oltre l'orizzonte limitato dei diritti e dei privilegi privati fino ad includere i doveri e le responsabilità della vita collettiva» (T. Makiguchi «L'educazione creativa», La Nuova Italia, Scandicci, 2000).
      La presente proposta di legge muove dalle consapevolezza che l'obiettivo primario della scuola italiana - quello di educare i cittadini al rispetto degli altri e alla convivenza basata sull'uguaglianza dei diritti e dei doveri dell'uomo nel rispetto dell'autonomia personale di ogni individuo - viene costantemente disatteso o relegato all'interno di altre discipline.
      Come recita l'articolo 26, paragrafo 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: «L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali».
      Inoltre, la raccomandazione dell'UNESCO del 19 novembre 1974, adottata nell'ambito della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
 

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la scienza e la cultura, riunitasi a Parigi dal 17 ottobre al 23 novembre 1974, enuncia «come princìpi direttivi della politica dell'educazione:

          a) una dimensione internazionale e una prospettiva mondiale dell'educazione a tutti i livelli e in ogni sua forma;

          b) la comprensione e il rispetto di tutti i popoli, delle loro civiltà, dei loro valori e dei loro modelli di vita, comprese le culture delle etnie nazionali e quelle delle altre nazioni;

          c) la consapevolezza della crescente interdipendenza mondiale dei popoli e delle nazioni;

          d) la capacità di comunicare con gli altri;

          e) la consapevolezza non solo dei diritti, ma anche dei doveri che gli indi vidui, i gruppi sociali e le nazioni hanno gli uni verso gli altri;

          f) la comprensione della necessità della solidarietà e della cooperazione internazionali;

          g) la volontà degli individui di contribuire a risolvere i problemi delle loro comunità, dei loro Paesi e del mondo».

      La stessa raccomandazione invita gli Stati membri ad adottare disposizioni legislative allo scopo di «assicurare l'educazione di tutti per l'avveramento della giustizia, della libertà, dei diritti umani e della pace». Per queste ragioni, pur essendo stati attuati in numerose scuole vari tipi di sperimentazione, è convinzione del proponente che, per un apprendimento sistematico della materia relativa alla «educazione ai diritti umani», occorra un intervento legislativo che ne preveda l'obbligatorietà.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'insegnamento dell'«educazione ai diritti umani» è introdotto come materia di studio obbligatoria nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore.
      2. Per l'insegnamento di cui al comma 1 è istituita una nuova classe di concorso denominata «educazione ai diritti umani».
      3. Sono abilitati all'insegnamento di cui al comma 1 i laureati in discipline umanistiche e giuridiche assunti in seguito a pubblico concorso ai sensi della normativa vigente in materia.
      4. L'orario di cattedra dell'insegnamento di cui al comma 1 è articolato su diciotto ore complessive settimanali, suddivise in due ore di insegnamento per ogni classe.

Art. 2.

      1. I programmi didattici dell'insegnamento di cui all'articolo 1 sono stabiliti da un'apposita commissione, istituita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e devono assicurare la trattazione delle seguenti questioni:

          a) l'uguaglianza dei diritti di tutti i popoli e il diritto dei popoli all'autodeterminazione;

          b) le azioni per il mantenimento della pace; i vari tipi di guerra, le loro cause e i loro effetti; il disarmo, l'inammissibilità dell'impiego della scienza e della tecnica ai fini di guerra e l'utilizzazione di esse al servizio della pace e del progresso; la natura e gli effetti dei rapporti economici, culturali e politici tra Paesi e l'importanza del diritto internazionale umanitario per il mantenimento della pace;

          c) l'azione mirante ad assicurare l'esercizio e il rispetto dei diritti umani, compresi quelli dei rifugiati; il razzismo e

 

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la sua eliminazione; la lotta contro la discriminazione nelle sue varie forme;

          d) la crescita economica e lo sviluppo sociale e i loro rapporti con la giustizia sociale; le modalità di aiuto ai Paesi in via di sviluppo; la lotta contro l'analfabetismo, la malattia e la fame, per una migliore qualità della vita e per un livello di salute più elevato possibile; la crescita della popolazione e i problemi ad essa relativi;

          e) l'utilizzazione, la gestione e la conservazione delle risorse naturali;

          f) la salvaguardia del patrimonio culturale dell'umanità;

          g) il ruolo e le modalità dell'azione esercitata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) allo scopo di risolvere i problemi di cui al presente comma, nonchè gli interventi per rafforzare e favorire l'azione dell'ONU.

      2. I docenti abilitati all'insegnamento ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si attivano al fine di costruire idonei percorsi interdisciplinari e di incentivare i rapporti con le varie organizzazioni locali, nazionali e internazionali che operano nell'ambito del volontariato e della tutela dei diritti umani.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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