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PDL 1655

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1655


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LIONELLO COSENTINO

Istituzione del ruolo speciale degli psicologi
dell'Amministrazione della difesa

Presentata il 18 settembre 2006

      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende porre rimedio ad una rilevante anomalia creatasi all'interno dell'Amministrazione della difesa, anomalia che è causa di una ingiustificata lesione dei diritti e delle prerogative della categoria dei professionisti psicologi operanti negli enti della Difesa e che rischia di compromettere il processo di evoluzione già avviato e finalizzato a rendere il nostro sistema di difesa e di sicurezza conforme agli standard degli altri Paesi europei.
      Circa 90 professionisti psicologi regolarmente abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'albo degli psicologi sono convenzionati con l'Amministrazione della difesa ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 304, e da oltre quindici anni svolgono attività specialistica in campo medico e psicologico rivolta al personale delle Forze armate, con particolare riferimento ai momenti della selezione e della formazione oltre che nel campo della prevenzione, riabilitazione e cura. Solo come esempio, indicativo, si ricorda che la loro attività viene svolta nei consultori psicologici degli ospedali militari con attività di counselling, psicoterapia, sostegno a militari di truppa, sottufficiali e ufficiali e loro familiari, e nei centri di selezione e reclutamento con attività di selezione psico-attitudinale degli aspiranti ai ruoli di sottufficiale e di ufficiale delle Forze armate.
      La psicologia militare è oggi una disciplina applicata che valorizza approcci psico-sociali, di intervento clinico e di ricerca sociale. Richiede ai suoi operatori competenze nell'ambito della psicologia dello sviluppo, delle relazioni familiari, della psicologia cognitiva, della psicologia del
 

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lavoro e delle organizzazioni nonché della psicologia a orientamento scolastico e professionale.
      Al rapporto di lavoro di questi professionisti è stato riconosciuto fin dal 1991 il carattere di rapporto a tempo indeterminato, come confermato anche in diversi e successivi atti formali dell'Amministrazione della difesa, tra cui, ultimo, il protocollo di intesa intercorso tra il Ministro della difesa e le associazioni di categoria nel 2002.
      Viceversa, per effetto delle progressive riduzioni di bilancio e, in particolare, del capitolo di spesa 1240 relativo alle spese per il personale convenzionato con la Difesa, l'amministrazione ha proceduto nel corso del 2005 alla revoca di un numero di convenzioni pari alla metà circa del totale. È appena il caso di ricordare che per effetto della recente professionalizzazione dello strumento militare e per l'ormai sistematico invio dei militari italiani in missioni all'estero per effetto dei rapporti e degli accordi derivanti dalla nostra partecipazione alle organizzazioni multinazionali, è oggi richiesta al personale delle Forze armate, sia civile che militare, una maggiore e ben più qualificata capacità operativa e professionale.
      Oggi le Forze armate hanno in particolare un nuovo obiettivo, che si estrinseca essenzialmente nelle operazioni di mantenimento della pace; questo ridefinisce l'organizzazione nei suoi compiti e nei suoi interventi chiamando le sue risorse professionali ad una diversa spendibilità delle proprie competenze.
      Questo contesto vede anche negli psicologi, in virtù delle competenze e delle cognizioni specifiche, i professionisti che, come operatori di processo, possono diventare soggetto attivo di un così profondo cambiamento organizzativo. Oggi, la selezione e la formazione del personale, quest'ultima ormai basata su di un arco temporale prolungato, e soprattutto le funzioni di prevenzione, riabilitazione e cura sono da considerare fattori essenziali per la stessa funzionalità dello strumento militare. Ne consegue la centralità dell'apporto e della funzione degli psicologi operanti negli enti dell'Amministrazione della difesa e la necessità di prevenire possibili disfunzionalità provvedendo ad una organica sistemazione e stabilizzazione dei servizi di supporto di carattere psicologico a favore del personale. La presente proposta di legge, quindi, intende sanare tale disfunzione riqualificando e ricollocando dal punto di vista contrattuale gli psicologi già titolari di convenzione con l'Amministrazione della difesa ai sensi della citata legge n. 304 del 1986, valorizzando competenze e professionalità acquisite, di cui le Forze armate si avvalgono da molti anni.
      La presente proposta di legge, pertanto, prevede l'istituzione di uno specifico ruolo speciale degli psicologi dell'Amministrazione della difesa definendone i volumi organici per le relative posizioni funzionali, nell'area funzionale C. In sede di prima attuazione, l'accesso al ruolo è riservato agli psicologi che hanno già svolto la loro attività professionale a favore delle Forze armate in regime di convenzione con la loro immissione nei ruoli organici del Ministero della difesa attraverso una procedura concorsuale. La configurazione di questo ruolo speciale sottolinea la peculiarità e la rilevanza istituzionali dei compiti svolti da tali figure professionali, la cui attività richiede costante aggiornamento, formazione, e specializzazione professionali assolutamente qualificati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito nell'ambito dell'Amministrazione della difesa il ruolo speciale degli psicologi. In sede di prima attuazione della presente legge l'accesso al ruolo speciale è riservato ai professionisti già titolari di convenzione con la stessa Amministrazione della difesa ai sensi della legge 21 giugno 1986, n. 304.
      2. L'accesso al ruolo speciale di cui al comma 1 è subordinato al possesso di un'anzianità di servizio reso in regime di convenzione con l'Amministrazione della difesa per un periodo non inferiore a dieci anni e avviene a domanda e previo superamento di un apposito corso-concorso disciplinato ai sensi dell'articolo 2.
      3. Il Ministro della difesa, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto i volumi organici del ruolo speciale degli psicologi.
      4. Il personale, all'atto del superamento del corso-concorso di cui al comma 2, è inquadrato, anche in soprannumero, nell'area funzionale C, posizione economica C3, per i professionisti che hanno maturato almeno quindici anni di anzianità nella funzione, e posizione economica C2, per i professionisti che hanno maturato almeno dieci anni di anzianità nella funzione.

Art. 2.

      1. Le modalità e criteri di svolgimento del corso-concorso previsto dall'articolo 1, comma 2, sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, da emanare, sentito il parere delle organizzazioni sindacali degli psicologi maggiormente rappresentative

 

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a livello nazionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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