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PDL 3285

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3285


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCHIETROMA

Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari

Presentata il 4 dicembre 2007

      

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Onorevoli Colleghi! - La riforma dello stato giuridico della docenza universitaria è oggi percepita come una vera e propria urgenza. I profondi cambiamenti che, negli ultimi anni, hanno riguardato i percorsi formativi universitari e l'offerta didattica degli atenei italiani rendono non più differibile la revisione organica dello status dei docenti universitari, dei loro doveri e dei loro diritti, nonché delle regole che governano il loro reclutamento (anche recentemente riviste con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164). Tale esigenza di riforma, peraltro, appare largamente condivisa: nelle sedi istituzionali, dalle diverse parti politiche le quali, nelle ultime legislature, si sono confrontate su numerose iniziative legislative; dallo stesso mondo dell'università che, anzi, la sollecita, giustamente rivendicando alla scienza e alla ricerca un ruolo fondamentale nel progresso della società. Tuttavia, non può essere sottaciuto il fatto che la riforma complessiva della docenza universitaria, per il suo carattere pervasivo e per la rilevanza degli effetti che è destinata a produrre, richiede una riflessione approfondita, la quale, pur iniziata da tempo e giunta a un buon grado di evoluzione, non sembra apparire matura per una definizione parlamentare in tempi rapidi.
      Appare assolutamente necessario, pertanto, e non meno urgente, in attesa dell'auspicata riforma complessiva della docenza universitaria, portare a soluzione singole questioni controverse sulle quali già da molti anni si registra un generale consenso, che coinvolge le diverse parti politiche e le istituzioni universitarie, in ordine alle soluzioni da adottare. Una di tali questioni, tra le più urgenti a parere del proponente, perché investe profili, di rilevanza costituzionale, che attengono alla tutela della dignità del lavoro, riguarda il riconoscimento ai ricercatori universitari della funzione docente, con l'istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari. Come è ormai ampiamente
 

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noto, i ricercatori universitari da molti anni, in verità già all'indomani della loro istituzione, con la legge 21 febbraio 1980, n. 28, svolgono funzioni di docenza, con titolarità di corsi di insegnamento per supplenza o affidamento. Tuttavia, a partire dalla fine degli scorsi anni novanta, con il crescente aumento dell'offerta didattica delle università, il coinvolgimento dei ricercatori universitari nell'attività di docenza ha trovato ulteriore ampliamento, fino a divenire assolutamente essenziale al fine di assicurare i percorsi formativi proposti dall'ateneo. La situazione attuale è tale che quasi tutti i ricercatori universitari svolgono, ormai ordinariamente, funzioni di docenza: ciò, peraltro, ha trovato riscontro normativo nelle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, le quali prevedono che ai ricercatori universitari (e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento) sono affidati corsi e moduli di insegnamento, con attribuzione (per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli) del titolo di professore aggregato. L'affidamento per «aggregazione» di corsi di insegnamento è idoneo a «spostare» permanentemente i ricercatori universitari nell'area della docenza: tanto è vero che con l'aggregazione le facoltà sono esonerate dall'espletare (per gli insegnamenti aggregati) onerose procedure di supplenza e di affidamento dei corsi. Risulta ben evidente, pertanto, come lo stato attuale del sistema della docenza universitaria (anche alla luce delle ultime, richiamate disposizioni legislative), caratterizzato, come detto, da una figura di ricercatore chiamato a svolgere organicamente funzioni docenti, abbia determinato, nei fatti, il capovolgimento dell'impostazione normativa dei compiti dei ricercatori universitari, per i quali, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (ancora vigente), l'attività didattica assume connotazioni solo di carattere integrativo dei corsi di insegnamento (essendo limitata alle esercitazioni e alla collaborazione con gli studenti per ricerche attinenti la tesi di laurea) e l'attività di docenza si presenta come del tutto accidentale.
      In ragione delle evidenziate evoluzioni del sistema, diviene assolutamente necessario, per ragioni di equità, di giustizia e di tutela della dignità del lavoro (rispetto alle quali si è formata una sensibilità comune, che attraversa le diverse parti politiche), procedere, in attesa della riforma complessiva della docenza universitaria, alla registrazione normativa - anche nell'interesse degli atenei - del rinnovato ruolo svolto dai ricercatori nelle università, con l'istituzione della terza fascia di docenza. La qual cosa, peraltro, non comporta una indifferenziata assimilazione dei docenti universitari, il cui diverso grado di maturità e di responsabilità scientifica rimane ben cristallizzato nella previsione di tre diverse fasce di docenza (cui si ricollegano, ovviamente, anche tre diversi livelli retributivi), né costituisce una promozione ope legis dei ricercatori universitari, trattandosi, invece (come detto), del giusto riconoscimento di funzioni già sistematicamente svolte da soggetti (secondo le disposizioni della presente proposta di legge) già permanentemente e definitivamente incardinati nel sistema universitario.
      Pertanto, l'istituzione della terza fascia della docenza - peraltro auspicata, in più occasioni, dalle stesse istituzioni universitarie (dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, ad esempio) - si appalesa come un provvedimento urgente, in grado, da un lato, di dare una risposta concreta all'accresciuto fabbisogno di docenza degli atenei e, da un altro lato, idoneo a costituire il necessario riconoscimento delle funzioni di docenza da anni costantemente svolte dalla maggior parte dei ricercatori universitari. Deve essere evidenziato che tutto questo si riesce a realizzare senza alcun aggravio economico per il bilancio dello Stato e delle università (le quali, anzi, potranno risparmiare delle risorse, ovvero quelle annualmente destinate ad affidamenti e supplenze): infatti, come è precisato nella presente proposta di legge, a coloro che saranno inquadrati nella terza fascia dei professori universitari continueranno ad applicarsi le norme
 

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rispettivamente vigenti per i ricercatori universitari di ruolo e per gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in materia di trattamento economico e di stato giuridico.
      La presente proposta di legge, pur tenendo conto del dibattito parlamentare che ha riguardato (nella XIII e nella XIV legislatura) le numerose iniziative legislative (provenienti dalle diverse parti politiche) volte a dare istituzione alla terza fascia della docenza universitaria, propone una soluzione della questione che vuole riuscire a realizzare gli obiettivi evidenziati (in particolare, in relazione al riconoscimento delle funzioni docenti effettivamente svolte dai ricercatori universitari) senza scardinare gli assetti giuridici vigenti (peraltro, recentemente definiti) - i quali dovranno essere sottoposti a revisione complessiva con la più volte auspicata riforma organica della docenza universitaria - e, comunque, considerando le osservazioni che sono venute dagli operatori del settore (senza, tuttavia, subirne passivamente resistenze e radicalità), nella convinzione che questa sia l'unica strada da percorrere se si vuole davvero provare a portare a compimento una riforma importante (socialmente, oltre che dal punto di vista ordinamentale), utile e (e non è poco) senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato - peraltro esplicitamente enunciata nel programma con il quale l'Unione si è presentata agli elettori - portando a frutto l'ampia convergenza di principio registrata, sulla questione, in Parlamento.
      Sotto il profilo tecnico, la presente proposta di legge, che si compone di tre articoli, prevede, all'articolo 1, comma 1, l'istituzione della terza fascia della docenza universitaria. L'elemento di novità, introdotto rispetto alle altre iniziative di legge presentate sull'argomento, è costituito dal fatto che alla terza fascia accedono (come previsto al comma 2), a domanda, i ricercatori universitari confermati, quei ricercatori, cioè, che hanno superato (ovvero, nel momento in cui supereranno) il giudizio di conferma previsto all'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel quale si dispone, appunto, che i ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti a un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale (composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato) che valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta da ricercatore. Posto che tutti i ricercatori universitari devono essere sottoposti al giudizio di conferma e che solo il superamento di tale giudizio determina l'appartenenza «definitiva» del ricercatore stesso al ruolo (la norma citata, infatti, stabilisce che in seguito all'esito sfavorevole del giudizio di conferma, che può essere ripetuto una sola volta, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo), la disposizione di cui all'articolo 1 della presente proposta di legge riesce, da un lato, ad assicurare che l'accesso alla docenza (alla terza fascia) possa avvenire quando il ricercatore abbia raggiunto un sufficiente grado di maturità scientifica - la qual cosa trova garanzia nella circostanza che il soggetto ha superato due concorsi a carattere nazionale, uno per divenire ricercatore e un altro per superare il giudizio di conferma - mentre, da un altro lato, permette l'accesso alla docenza universitaria al ricercatore che (con il superamento del giudizio di conferma) ha fatto ingresso «definitivo» nel ruolo.
      Al comma 2 dell'articolo 1 è, inoltre, previsto, a ulteriore presidio del raggiungimento di un sufficiente grado di maturità scientifica e didattica, che per i ricercatori confermati che al momento della domanda non hanno svolto almeno tre anni di insegnamento, l'accesso alla terza fascia è condizionato al superamento di una prova didattica che deve essere svolta secondo le modalità stabilite dalla facoltà di appartenenza (e che, in caso di esito sfavorevole, può essere ripetuta ogni anno).
      Al comma 3 dell'articolo 1, definita la denominazione di professori di terza fascia o semplicemente, di professori, si precisa che a coloro che saranno inquadrati nella terza fascia della docenza continueranno
 

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ad essere applicate le norme vigenti in materia di trattamento economico e di stato giuridico («salvo quanto previsto dalla presente legge») dei ricercatori universitari: la qual cosa esclude, come detto, che dalla riforma possano derivare oneri a carico del bilancio dello Stato e delle università. Al comma 4 dell'articolo 1 si dispone che il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento. Il livello iniziale di accesso al sistema di docenza universitaria diventa la terza fascia dei professori universitari. I ricercatori universitari che non dovessero essere inquadrati subito nella terza fascia (perché ancora non confermati) sono destinati ad accedervi gradualmente, con il superamento del giudizio di conferma e, nei casi previsti, della prova didattica (mentre, nell'ipotesi di mancato superamento del giudizio di conferma, ai sensi dell'articolo 31, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, cesseranno dal ruolo). A garanzia dei diritti e dello status acquisiti è, inoltre, stabilito che i ricercatori universitari che non dovessero riuscire ad accedere alla terza fascia (perché non ne fanno domanda o per altre ragioni previste dalla presente proposta di legge) conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.
      L'articolo 2 della presente proposta di legge dispone in ordine ai compiti e ad alcune prerogative dei professori universitari di terza fascia: ad essi (comma 1) le strutture didattiche della facoltà di appartenenza attribuiscono, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di corsi di insegnamento e agli stessi si applicano (comma 2) le disposizioni vigenti per i professori di prima e di seconda fascia in materia di verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica, di trasferimenti, di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca, di congedi per attività didattiche e scientifiche e di accesso ai fondi di ricerca. Al comma 3 si stabilisce che i professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle che riguardano le persone dei professori di prima e di seconda fascia. Al comma 4 si precisa che ai professori di terza fascia spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche, mentre il loro elettorato passivo è rimesso alla disciplina statutaria dei singoli atenei, con esclusione della possibilità di essere eletti rettori, presidi di facoltà e direttori di dipartimento.
      All'articolo 3 della presente proposta di legge, in fine, si fissano alcuni princìpi generali in ordine alle modalità di reclutamento dei professori universitari di terza fascia, precisando che continua ad applicarsi la procedura di valutazione comparativa prevista per il reclutamento dei ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, integrata dallo svolgimento di una prova didattica. Sono, inoltre, indicati alcuni titoli da ritenere preferenziali nell'espletamento delle procedure di reclutamento dei professori di terza fascia (il dottorato di ricerca, le attività svolte in qualità di assegnisti e di contrattisti, nonché di borsisti post-dottorato). Sono anche stabilite (commi 2 e 3) alcune norme di coordinamento tra le disposizioni vigenti e la nuova disciplina proposta. Ad esempio, è modificato il comma 22 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, il quale, nella nuova formulazione, precisa che gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono abrogati solo in relazione al reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia. È inoltre introdotto l'articolo 12-bis della legge 19 novembre 1990, n. 341, che permette l'attribuzione, in affidamento o supplenza, di ulteriori corsi ai professori, trattandosi di uno strumento che garantisce agli atenei una cera elasticità nella copertura integrale degli insegnamenti. Le norme di tale articolo riproducono, in sostanza, quelle già previste dall'articolo 12 della stessa legge n. 341 del 1990, abrogato dal citato comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005.
      Le disposizioni della presente proposta di legge si applicano anche agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, i quali, da tempo, sono stati equiparati ai ricercatori universitari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Professori universitari di terza fascia).

      1. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, è istituita la terza fascia del ruolo dei professori universitari. Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

          a) professori ordinari e straordinari o professori di prima fascia;

          b) professori associati o professori di seconda fascia;

          c) professori o professori di terza fascia.

      2. Nella terza fascia dei professori universitari sono inquadrati, a domanda, da presentare alla facoltà di appartenenza, i ricercatori universitari di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato il giudizio di conferma di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento. Gli altri ricercatori universitari di ruolo e coloro che sono immessi in tale ruolo a seguito di procedure di reclutamento con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prima della data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, a domanda, nella terza fascia del ruolo dei professori universitari in seguito all'esito favorevole del giudizio di conferma di cui al citato articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I ricercatori confermati e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che al momento della presentazione della domanda non hanno svolto almeno tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,

 

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o dell'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono inquadrati nella terza fascia del ruolo dei professori universitari in seguito all'esito favorevole di una prova didattica da svolgere con le modalità stabilite dalla facoltà di appartenenza, entro tre mesi dalla presentazione della domanda. In caso di esito sfavorevole della prova didattica, la domanda di inquadramento nella terza fascia dei professori universitari può essere ripresentata ogni anno.
      3. I soggetti inquadrati nella terza fascia del ruolo dei professori universitari assumono la denominazione di professori o di professori di terza fascia. A coloro che sono inquadrati nella terza fascia del ruolo dei professori universitari continuano ad applicarsi le norme rispettivamente vigenti per i ricercatori universitari di ruolo e per gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in materia di trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto previsto dalla presente legge.
      4. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento. Salvo quanto previsto dalla presente legge, i ricercatori universitari di ruolo e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno.

Art. 2.
(Altre disposizioni sui professori universitari di terza fascia).

      1. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa, e in coerenza con le relative esigenze, nonché assicurando la piena utilizzazione del corpo docente, le strutture didattiche della facoltà di appartenenza attribuiscono ai professori di terza fascia, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di corsi di insegnamento non coperti da professori di prima o di seconda fascia, ovvero regolari attività di insegnamento funzionali agli obiettivi

 

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formativi dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di dottorato di ricerca e degli altri percorsi formativi.
      2. Ai professori di terza fascia si applicano le disposizioni vigenti per i professori di prima e di seconda fascia in materia di verifiche periodiche dell'attività didattica e scientifica, di trasferimenti, di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca, di congedi per attività didattiche e scientifiche, nonché di accesso ai fondi di ricerca.
      3. I professori di terza fascia sono componenti degli organi accademici e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle concernenti le procedure per la nomina in ruolo di professori di prima e di seconda fascia, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni per la valutazione comparativa per la copertura di posti di prima e di seconda fascia e, in generale, quelle relative alle persone dei professori di prima e di seconda fascia.
      4. Ai professori di terza fascia spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche. Il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei, con esclusione dell'elettorato passivo per le cariche di rettore, preside di facoltà e direttore di dipartimento.

Art. 3.
(Accesso alla terza fascia del ruolo dei professori universitari e norme di coordinamento).

      1. Per il reclutamento dei professori universitari di terza fascia si applica la procedura di valutazione comparativa prevista per il reclutamento dei ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, integrata con lo svolgimento di una prova didattica. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e di contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre

 

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1997, n. 449, e successive modificazioni, di borsisti post-dottorato, ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230. L'assunzione di professori universitari di terza fascia a tempo indeterminato ai sensi del presente comma è subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal citato articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, per la copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia.
      2. All'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 7 è abrogato;

          b) al comma 22, le parole da: «. Relativamente» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «, e successive modificazioni, relative al reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia».

      3. Dopo l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis. - (Disposizioni in materia di affidamento e supplenza di corsi o moduli). - 1. Le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.
      2. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università

 

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e della ricerca, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

      4. Nelle procedure di valutazione per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale a professore universitario di prima e di seconda fascia previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, i professori universitari di terza fascia sono esonerati dalla prova didattica.
      5. Sono portate a compimento le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori universitari indette con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prima della data di entrata in vigore della presente legge.


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