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PDL 3185

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3185



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GARNERO SANTANCHÈ, LA RUSSA

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam

Presentata il 24 ottobre 2007


      

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Onorevoli Colleghi! - La crescente presenza islamica in Italia, anche in relazione al fenomeno migratorio, ha assunto particolare consistenza. Sempre più le istituzioni, così come i cittadini, sentono l'esigenza di promuovere un dialogo con la componente islamica liberale e democratica, volto ad un armonico inserimento di questa «nuova» compagine nella nostra società, nel rispetto dei princìpi della Costituzione e delle leggi della Repubblica. Dialogo che approfondisca la conoscenza dell'Islam presente in Italia, con particolare riferimento alle problematiche dell'integrazione, all'esercizio dei diritti civili, ivi compresi quelli relativi all'esercizio della propria fede religiosa, coniugandoli con la convivenza sicura e pacifica nell'ambito della società italiana e condannando le forme di estremismo, di odio e di discriminazione.
      Con la presente proposta di legge si intende regolamentare sia l'edificazione dei luoghi di culto islamici sia la formazione degli imam.
      Molti Paesi europei hanno già provveduto ad aggiornare la propria legislazione in merito alla regolamentazione dell'edilizia di culto. Nel Regno Unito, ad esempio, dove esistono circa duemila moschee, la loro costruzione e il loro funzionamento come luoghi di preghiera e di educazione alla fede sono subordinati ai requisiti stabiliti dalla Places of Worship Registration Act o dal Town and Country Planning Act, già dal 1971.
      In Spagna, un apposito accordo del 1992 ha stabilito una specifica normativa
 

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in materia di regolamentazione e registrazione degli edifici di culto islamico. In Svezia, i progetti per la costruzione delle moschee sono valutati dal City Planning Office, che ne giudica la conformità ai piani regolatori locali e la concreta realizzabilità, mentre in Romania la costruzione delle moschee è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte di una apposita commissione istituita nel 2001 dal Ministero della cultura e dei culti.
      In Italia i piani regolatori comunali, in conformità alle norme regionali e statali, riservano specifiche aree per la costruzione di luoghi di culto secondo le esigenze religiose della popolazione. La previsione concerne anche le moschee, e la loro costruzione è finanziata, oltre che con i fondi comunali, anche con fondi regionali, indipendentemente dal fatto che l'Islam non ha stipulato intese con lo Stato italiano ex articolo 8 della Costituzione.
      Come si legge nel «Manifesto dell'Islam d'Italia», presentato e approvato presso la Consulta dell'Islam d'Italia, i luoghi di culto islamici possono essere «luoghi di incontro e di dialogo nei quali promuovere una reciproca conoscenza dei valori spirituali che fondano le diverse esperienze religiose. La libertà religiosa e di culto che caratterizzano la società laica italiana ed europea hanno consentito la creazione di moschee e la destinazione di luoghi, pubblici e privati, al culto islamico e alla istituzione di centri culturali islamici. È necessario che questi luoghi restino luoghi aperti alla preghiera e all'incontro, nel rispetto dei contesti locali, e nei quali gli imam limitino la loro predicazione e siano in grado di accompagnare le comunità musulmane praticanti in un processo di crescente integrazione. È altresì necessario un intervento normativo adeguato che regolamenti la piena trasparenza nella gestione finanziaria delle moschee, dei luoghi di culto, dei centri culturali islamici e di tutte le attività collaterali».
      Relativamente alla volontà di regolamentare la figura degli imam, dimostrata da tale proposta, si ricorda che già nel corso delle indagini conoscitive in materia di libertà religiosa, svolte presso la I Commissione di questo ramo del Parlamento, si è più volte sentita tale esigenza. Nell'audizione del 10 gennaio 2007, un membro della Consulta per l'Islam italiano ricordava che formare e organizzare i ministri di culto islamico è utile e quanto mai opportuno. Egli affermava che «agli imam riconosciuti ed inseriti in un apposito albo dovrebbe essere attribuita la responsabilità della gestione delle attività (...). Ciò permetterebbe di disciplinare, regolare e rendere trasparente, almeno per quanto riguarda l'Islam, l'attività degli imam. Il problema è non tanto quello di evitare che ci siano imam "fai da te" ma quello della esistenza, purtroppo, di falsi imam, di predicatori di odio, cioè di persone che utilizzano i sermoni e il titolo di imam per veicolare una propaganda proselitaria, che si autodefinisce religiosa, e per preparare un terreno ideologico che fomenti una rivolta, una società parallela o una rivoluzione ideologica di matrice islamista. Come musulmani, questo noi non lo vogliamo e riteniamo particolarmente importante una regolamentazione e una disciplina degli imam, cui potremmo affidare la responsabilità di isolare le frange più estremiste o ideologicamente connotate».
      Diverso è il discorso, in ambito europeo, relativo alla regolamentazione della formazione degli imam. La normativa sembra essere in lieve fase di stallo, ma questo potrebbe essere un incentivo ulteriore per porre il nostro Paese all'avanguardia rispetto agli altri Paesi europei. Ciò non toglie comunque che la formazione degli imam ha già trovato una propria allocazione legislativa in svariate nazioni. In Portogallo, ad esempio, la legge sulla libertà religiosa (legge n. 16 del 2001) disciplina in modo molto puntuale la figura degli imam, mentre in Spagna la designazione, la formazione e le attività degli imam sono regolate all'interno delle singole comunità islamiche ma necessitano dell'approvazione di un apposito ente, la Commissione islamica di Spagna (CIE). In Svezia, ancora, la Swedish Islamic Academy ha inaugurato un corso di formazione per gli imam in collaborazione con
 

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l'università di Stoccolma, e in Austria gli imam sono formati presso l'Accademia pedagogica religiosa islamica di Vienna, fondata nel 1998.
      Prendendo spunto anche da tali riflessioni, nasce la presente proposta di legge con la quale, per la prima volta in Italia, si vuole regolamentare il crescente fenomeno delle moschee e con la quale, altresì, si vuole finalmente disciplinare la figura dell'imam.
      La proposta consta di undici articoli.
      Dopo l'indicazione delle finalità all'articolo 1, con l'articolo 2 viene istituito il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, presso il Ministero dell'interno. L'iscrizione al registro è condizione per esercitare il culto all'interno della struttura che si vuole registrare. La domanda di registrazione è inoltrata presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto.
      L'articolo 3 definisce i requisiti necessari per la domanda di iscrizione, tutti volti a sottolinearne la trasparenza. La domanda deve contenere, oltre all'indicazione di eventuali finanziatori italiani o esteri, la sottoscrizione del responsabile del luogo di culto e le firme di una percentuale delle persone professanti la religione musulmana residenti nella zona interessata. Deve inoltre essere allegata una relazione in cui vengano specificati i riti, le attività didattiche e i princìpi religiosi cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea. È richiesta, ancora, una dichiarazione bancaria o di altro istituto di credito comprovante l'eventuale consistenza del patrimonio mobiliare messo a disposizione del luogo di culto (comma 3, lettera c).
      L'articolo 4 riserva particolare cura ai controlli svolti dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo circa la verifica della rispondenza alle disposizioni vigenti relative all'igiene, alla sicurezza e all'incolumità pubblica. L'autorità di pubblica sicurezza è altresì tenuta ad esprimere il proprio parere sull'impatto sociale che l'iscrizione della moschea nel Registro avrà nel tessuto cittadino.
      L'articolo 5 detta i requisiti per l'iscrizione delle moschee nel Registro. Il prefetto, accertata la presenza di tutti i requisiti, chiede al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro. Condizione necessaria, dettata dal medesimo articolo, è costituita dal rapporto tra numero degli aderenti al culto e dimensioni dell'edificio, stabilite dal comune.
      L'articolo 6 riguarda gli adempimenti successivi all'iscrizione nel Registro. Ricordando che la prefettura vigila sullo svolgimento delle attività compiute nella moschea, mentre il responsabile del luogo di culto ha l'obbligo di presentare annualmente un bilancio dell'attività economico-finanziaria e l'aggiornamento dell'elenco di eventuali finanziatori italiani o esteri debitamente documentato. Qualora tale documentazione non sia fornita, il prefetto propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione e dispone, in casi di particolare gravità, la chiusura del luogo di culto in attesa della decisione del Ministro. Ciò avviene anche in tutte le altre ipotesi in cui la moschea perda i requisiti necessari per la sua registrazione, ovvero nel caso in cui, mutato il responsabile del luogo di culto, il subentrante non presenti una documentazione che attesti il possesso di tutti i requisiti di legge.
      L'articolo 7 si occupa della regolamentazione dei ministri di culto islamici sul territorio nazionale. L'istituzione di un albo apposito rappresenta uno strumento di tutela per i veri musulmani, oltre che una valida soluzione al problema del riconoscimento della figura del ministro di culto, posto che per la religione islamica la figura del ministro di culto non esiste e l'imam, diversamente da quanto ad esempio accade nel cristianesimo o in altre religioni, è un semplice laico. L'iscrizione ad un apposito albo, invece, istituzionalizza un «interlocutore islamico» garantendo un reale controllo ma anche una reale voce all'identità islamica presente nel nostro Paese. L'articolo in esame indica dei requisiti indispensabili per provvedere all'iscrizione, tra i quali, oltre alla residenza e al domicilio in Italia e oltre alla maggiore età, anche la conoscenza e la
 

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condivisione dei princìpi ispiratori del processo di integrazione della comunità degli immigrati di fede islamica nella comunità nazionale italiana e la conoscenza e condivisione dei diritti-doveri contenuti nella Carta dei valori e della cittadinanza, elaborata dalla Consulta per l'Islam italiano. Sarà poi affidata ad una apposita Commissione, istituita ex articolo 9, presso il Ministero della pubblica istruzione, la cura e la tenuta di tale albo. In particolare, l'istituenda Commissione, composta da personalità nominate per metà dal Ministro della pubblica iscrizione e per metà dal Ministro dell'interno, si occuperà di vagliare l'attendibilità delle domande di iscrizione, dirimere eventuali contestazioni e promuovere le iniziative che, nell'ambito di un dialogo interreligioso, vorranno essere approntate per elevare la qualificazione e l'aggiornamento degli imam iscritti all'albo. Il presidente sarà nominato in seno alla Commissione su proposta del Ministro della pubblica istruzione, mentre spetterà al Ministro dell'interno il potere di scioglimento.
      L'articolo 8 si riferisce agli elementi ostativi all'iscrizione all'Albo. Oltre ai casi di impossibilità assoluta previsti dall'articolo 7 (chi sia stato riconosciuto responsabile di reato o chi abbia procedimento penale in corso, anche nel Paese d'origine, non può fare richiesta di iscrizione. A tal fine sarà l'autorità di pubblica sicurezza ad accertare l'estraneità del richiedente a qualsiasi collegamento terroristico), l'articolo 9 si occupa dei cosiddetti impedimenti successivi, che comportano la cancellazione dall'Albo, richiesta dal prefetto nei casi di imputazione di reato o comportamento che configuri minaccia all'ordine pubblico e alla sicurezza dei cittadini e comunque, in generale, in tutti i casi in cui non siano rispettati i dettami legislativi. La revoca dell'iscrizione comporta la cancellazione immediata dall'Albo e l'impossibilità definitiva per la persona di presentare altra richiesta di iscrizione.
      L'articolo 10 cura la formazione degli imam in Italia, mediante l'istituzione di appositi corsi di formazione e studio, presso le facoltà di lettere e filosofia con specializzazione in storia e civiltà orientali, da progettare presso i principali atenei italiani. Al termine di tali corsi di formazione, l'università provvede al rilascio di un attestato di idoneità all'esercizio della funzione di imam presso le moschee italiane, attestato che, trasmesso alla Commissione per l'Albo degli imam, è altro requisito indispensabile per ottenere l'iscrizione nel Registro degli imam.
      Convivere nel reciproco rispetto e nella pace è possibile, ed è un dovere e un diritto per tutti, in uno Stato, quale il nostro, che da sempre si è dimostrato profondamente tollerante nei riguardi delle diverse esperienze storiche vissute e aperto nell'accettare il principio secondo cui senza un minimo di comunanza non può essere sopportata alcuna diversità. Consci, dunque, che qualsiasi tipo di integrazione necessita sempre del rispetto reciproco per l'identità dei valori culturali, al fine di evitare la perdita del rapporto tra regole politiche e convinzioni religiose, auspichiamo la celere approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo delle moschee e degli imam in Italia, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, nonché per assicurare il rispetto delle esigenze di trasparenza e sicurezza sono istituiti il Registro pubblico delle moschee e l'Albo nazionale degli imam.

Art. 2.
(Registro pubblico delle moschee).

      1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato «Registro».
      2. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata per il tramite della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità prescritte dalla presente legge.
      3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le ulteriori norme necessarie per la sua attuazione.

 

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Art. 3.
(Domanda di iscrizione nel Registro).

      1. La domanda di iscrizione nel Registro, corredata della documentazione edilizia e catastale relativa all'immobile adibito a luogo di culto, del piano economico-finanziario per la sua gestione e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, deve essere sottoscritta, con firma autenticata da un notaio, da chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto ed essere accompagnata dalle firme autenticate di un numero di aderenti al culto nella misura del 5 per cento del numero delle persone professanti la religione musulmana legalmente residenti nella provincia.
      2. La domanda di iscrizione deve contenere, a pena di nullità:

          a) denominazione e sede della moschea;

          b) indicazione della natura giuridica del soggetto che la gestisce;

          c) dichiarazione di chi esercita la funzione di imam o è responsabile della direzione del luogo di culto, attestante il possesso della cittadinanza italiana e il domicilio in Italia;

          d) elenco della documentazione allegata.

      3. Alla domanda sono allegate:

          a) una relazione contenente:

              1) l'esposizione dei princìpi religiosi cui si ispira l'attività svolta all'interno della moschea;

              2) l'indicazione, qualora i princìpi religiosi si estrinsechino oltre che in riti anche in attività di insegnamento (madrasa), delle materie e dei princìpi oggetto dell'insegnamento;

              3) qualora sia prevista la presenza di un soggetto che esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, le generalità del titolare;

 

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              4) l'autorità religiosa da cui l'ente dipende;

              5) l'elenco delle altre sedi italiane ed estere con i nomi dei responsabili;

              6) la consistenza numerica dei fedeli;

          b) copia dell'atto o contratto relativo alla disponibilità della sede. La disponibilità dei locali deve essere garantita per un congruo periodo di tempo;

          c) dichiarazione bancaria comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare eventualmente a disposizione del luogo di culto.

      4. La domanda è soggetta all'imposta di bollo secondo le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Istruttoria sulle domande di iscrizione nel Registro pubblico delle moschee).

      1. La prefettura-ufficio territoriale del Governo cura l'istruttoria della domanda di iscrizione nel Registro di cui all'articolo 2, assumendo i pareri e le informazioni degli organi di pubblica sicurezza.
      2. In particolare, la prefettura, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche:

          a) verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e indica le misure e le cautele eventualmente ritenute necessarie;

          b) verifica la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

          c) esprime parere motivato sull'impatto sociale derivante dall'autorizzazione all'iscrizione nel Registro.

      3. Per i locali aventi capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le

 

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verifiche e gli accertamenti di cui al comma 2 sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza del locale alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 5.
(Requisiti per l'iscrizione nel Registro pubblico delle moschee).

      1. Il prefetto, accertata la regolarità della domanda di iscrizione nel Registro e verificato l'esito favorevole di tutti gli accertamenti prescritti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro.
      2. Il Ministro dell'interno dispone l'iscrizione nel Registro se sono rispettate tutte le condizioni prescritte dalla presente legge e se la moschea è realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata.

Art. 6.
(Adempimenti successivi all'iscrizione nel Registro).

      1. Il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, vigila sullo svolgimento delle attività compiute all'interno della moschea, segnala le variazioni di chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe presso la medesima, e comunica i fatti di particolare importanza al Ministro dell'interno. Cura altresì il controllo periodico sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, segnalando all'autorità competente le eventuali carenze.
      2. Chi esercita la funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto presenta annualmente il bilancio della gestione economico-finanziaria della

 

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moschea e l'aggiornamento dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani ed esteri, debitamente documentato, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, che ne cura la trasmissione al Ministro dell'interno.
      3. Ove per qualsiasi causa cambi il titolare della funzione di imam o il responsabile della direzione del luogo di culto, il subentrante deve presentare al prefetto competente, entro le successive quarantotto ore, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
      4. Il prefetto, qualora la moschea abbia cessato di possedere uno dei prescritti requisiti o non sia stato adempiuto uno degli obblighi previsti dalla presente legge, propone al Ministro dell'interno la revoca dell'iscrizione e, nei casi di particolare gravità, dispone provvisoriamente la chiusura del luogo di culto in attesa della decisione del Ministro.

Art. 7.
(Albo nazionale degli imam).

      1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale degli imam, di seguito denominato «Albo».
      2. Chi intende esercitare la funzione di imam o funzioni analoghe chiede l'iscrizione nell'Albo presentando domanda al Ministro dell'interno per il tramite della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza. L'iscrizione è obbligatoria ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

          a) residenza e domicilio in Italia;

          b) conoscenza della lingua italiana;

          c) maggiore età;

          d) inesistenza di sentenze di condanna definitiva, pronunziate o riconosciute in Italia, per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati;

 

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          e) sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui all'articolo 9 della presente legge;

          f) conoscenza e condivisione dei princìpi ispiratori del processo di integrazione delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana;

          g) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella «Carta dei valori e della cittadinanza» elaborata dalla Consulta per l'Islam italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005;

          h) attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'Albo degli imam, di cui all'articolo 9 della presente legge.

      3. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo, il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, verifica, in particolare, l'estraneità del richiedente ad ogni collegamento con organizzazioni terroristiche o legate o contigue al terrorismo.
      4. In qualsiasi momento il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto nell'Albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto ne informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione nell'Albo.

Art. 8.
(Sospensione o revoca dell'iscrizione nell'Albo degli imam).

      1. Nel caso in cui chi è iscritto nell'Albo sia imputato per un delitto non colposo, punibile con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, il prefetto della provincia in cui è stato commesso il reato chiede al Ministro dell'interno di sospendere l'iscrizione nell'Albo.
      2. Nei casi in cui il comportamento di chi è iscritto nell'Albo costituisca minaccia

 

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per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, tenuto anche conto di eventuali procedimenti penali in corso, il prefetto competente chiede al Ministro dell'interno di revocare l'iscrizione nell'Albo.
      3. La revoca dell'iscrizione comporta l'impossibilità definitiva di presentare nuova richiesta di iscrizione nell'Albo.

Art. 9.
(Commissione per l'Albo degli imam).

      1. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituita la Commissione per l'Albo degli imam, di seguito denominata «Commissione», competente per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'Albo di cui all'articolo 7. La Commissione collabora con le istituzioni e le autorità accademiche delle maggiori università dei Paesi arabi dell'area del Mare Mediterraneo.
      2. La Commissione ha carattere interreligioso ed è composta da dieci membri nominati per metà dal Ministro dell'interno e per metà dal Ministro della pubblica istruzione. Il presidente è eletto dalla Commissione tra i membri nominati dal Ministro della pubblica istruzione. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento della Commissione in caso di impossibilità di funzionamento o per gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite.
      3. La Commissione ha il compito di:

          a) esaminare le domande di iscrizione nell'Albo di cui all'articolo 7 ed esprimere parere su di esse al Ministro dell'interno;

          b) promuovere iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento degli imam iscritti nell'Albo e favorire il dialogo e la collaborazione con i responsabili delle moschee e con le comunità degli immigrati di religione musulmana.

 

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Art. 10.
(Corsi di formazione e studio).

      1. Per chi esercita la funzione di imam o funzioni analoghe, senza essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere e), f), g) e h) dell'articolo 7, e per coloro che intendono esercitare le funzioni di imam, sono istituiti appositi corsi di formazione e studio presso le facoltà di lettere e filosofia delle principali università presso cui esistano corsi di specializzazione in storia e civiltà orientali.
      2. I criteri e le modalità per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi di cui al comma 1, anche con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti e alla qualità dell'offerta didattica, sono determinati ai sensi della legge 19 novembre 1990 n. 341, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 9 della presente legge e in accordo con le università interessate.
      3. Al termine del corso di formazione e studio, l'università trasmette l'attestato di cui all'articolo 6, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990, con l'indicazione delle ore di frequenza e della verifica finale delle competenze acquisite, alla Commissione di cui all'articolo 9 della presente legge, che provvede a rilasciare un attestato con il quale certifica l'idoneità del titolare all'esercizio della funzione di imam nelle moschee italiane.

Art. 11.
(Norma transitoria).

      1. I soggetti ai quali si applica la presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, ed entro sei mesi dalla stessa data adeguano i rispettivi edifici di culto e nominano i responsabili secondo le disposizioni della presente legge.


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