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PDL 2002

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2002



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LULLI

Disciplina delle attività di erogazione di servizi professionali amministrativi e costituzione di una rete di sportelli di prossimità delle pubbliche amministrazioni

Presentata il 29 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende assicurare un quadro di riferimento normativo alle attività del terziario che erogano servizi volti a semplificare e ad abbreviare l'iter amministrativo delle pratiche burocratiche, con lo scopo di agevolare e di tutelare le imprese e i cittadini, rappresentandoli presso la pubblica amministrazione.
      Tali attività professionali si svolgono prevalentemente nella forma della piccola e media impresa, nella quale l'apporto umano risulta prevalente. Al fine di comprendere il ruolo oggi svolto dalle «agenzie di pratiche amministrative» occorre principalmente prendere in considerazione, come si dirà più avanti, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L'attività dei soggetti che qui interessa si pone prevalentemente come attività di intermediazione tra i vari operatori del mercato (imprese e cittadini) e gli uffici amministrativi con cui tali soggetti devono dialogare per lo svolgimento della loro attività.
      Da alcuni anni a questa parte tale settore vive una fase di grande trasformazione in conseguenza delle innovazioni introdotte nel rapporto tra pubblica amministrazione e utenti dalle leggi di semplificazione che discendono dalla cosiddetta «legge Bassanini», per arrivare al nuovo codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
      Tale processo ha avuto un'ulteriore accelerazione con l'introduzione di tecnologie informatiche e telematiche che, come ad esempio la firma digitale, consentono non solo l'invio delle pratiche per via telematica al sistema delle camere di commercio, ma anche il deposito dei bilanci societari o la «notifica digitale» al garante per la protezione dei dati personali.
 

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      L'esigenza di dare impulso all'utilizzo delle tecnologie della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione, soprattutto quando tali tecnologie siano mirate a renderla più efficiente e ad avvicinarla al cittadino, ha fatto sì che il novero dei soggetti abilitati all'invio telematico delle pratiche amministrative venisse allargandosi nel corso degli ultimi anni. Ferma restando l'esigenza di attribuire tale competenza a soggetti professionali e imprenditoriali che risultino in vario modo abilitati a svolgere il compito di intermediazione tra la pubblica amministrazione e il cittadino, si tratta oggi di fare un passo avanti individuandoli con precisione. Al momento non esiste invece una disposizione che individui i soggetti abilitati.
      Da ciò consegue l'esigenza di un riconoscimento dal parte dello Stato, il quale è il primo beneficiario dell'opera di tali attività professionali che apportano un grande contributo nel facilitare e rendere più agevole il rapporto tra pubblica amministrazione e imprese, così come tra pubblica amministrazione e cittadini, tanto più in una fase nella quale lo Stato ha indicato tra i propri obiettivi prioritari l'eliminazione definitiva delle odiose, e spesso inutili, file agli sportelli pubblici.
      È in ogni caso evidente che lo sviluppo dell'attività di servizio nei Paesi industrializzati è una delle principali modificazioni strutturali degli ultimi decenni. Tale asserzione è sostenuta dalle tendenze tanto degli investimenti quanto degli addetti del comparto, attualmente in crescita anche grazie a una forma di occupazione stabile. Se il fenomeno è di crescenti proporzioni, esso presenta una complessità e una variabilità che ne rendono difficili la rilevazione aggiornata e la catalogazione.
      Si consideri tuttavia che, per motivi di efficienza economica, le imprese, soprattutto quelle piccole e medie, preferiscono esternalizzare i servizi che fanno capo al rapporto con la pubblica amministrazione, piuttosto che organizzarli al proprio interno. Questa tendenza all'esternalizzazione ha fatto sì che siano sorte negli ultimi decenni numerose attività nel settore dei servizi amministrativi alle imprese e ai cittadini.
      Secondo stime delle associazioni di categoria - mancano statistiche ufficiali in merito - le imprese legali che gestiscono le attività oggetto della presente proposta di legge sono attualmente in Italia circa 9.000, con un numero di addetti, tra titolari, collaboratori e dipendenti, che raggiunge le 50.000 unità. Alle attività ufficiali se ne aggiungono molte abusive, che questa proposta di legge intende far emergere, insieme con l'evasione fiscale e contributiva che ne deriva, per evitare il rischio che il cittadino sia esposto a una bassa qualità del servizio e a una scarsa o assente deontologia professionale. Si calcola che le imprese legalmente operanti svolgano già oggi, pur nei limiti della normativa vigente, circa un milione di pratiche burocratiche e che con l'estensione della figura dell'intermediario alle pratiche amministrative di ogni ordine e tipo, nel giro di pochi anni, con l'avanzare delle nuove tecnologie nella pubblica amministrazione, possano arrivare a produrre un volume di pratiche dieci volte superiore.
      I servizi professionali amministrativi tendono, infatti, a divenire sempre più complessi, con l'introduzione delle nuove tecnologie della comunicazione e della firma digitale, mentre si prevede entro breve tempo il trasferimento di molti servizi amministrativi sul web: di qui la necessità e l'urgenza di favorire la crescita dimensionale delle attività di cui ci si occupa, per consentire l'erogazione di tali servizi in forme d'impresa sempre più organizzate, combattendo le forme di abusivismo, che non tutelano né l'utente né la pubblica amministrazione.
      I servizi amministrativi concorrono a quel processo di innovazione della pubblica amministrazione che si fonda sulla veridicità e sulla trasparenza delle informazioni erogate, sulla efficienza dei procedimenti burocratici richiesti, sulla diffusione delle conoscenze relative a finanziamenti, concorsi, bandi e così via, in uno spirito di stretta collaborazione e non di antagonismo riguardo alle esigenze di innovazione e di promozione della pubblica amministrazione.
 

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Questi servizi possono ricoprire una grande rilevanza nella vita degli utenti, siano essi cittadini o imprese, migliorando, con la propria presenza, il rapporto tra la società civile e la pubblica amministrazione, producendo un grado di efficienza maggiore e un alleggerimento delle attività burocratiche sia dal lato degli utenti che da quello della pubblica amministrazione.
      Le pubbliche amministrazioni, tuttavia, stentano a recepire l'importanza di queste attività anche al fine di ridurre i tempi burocratici di ciascuna pratica e gli stessi tempi di lavoro dei loro dipendenti, utilizzabili più efficacemente nella fase finale del controllo, grazie all'esperienza del prestatore d'opera professionale che funge in primo luogo da consulente verso l'utenza, risparmiando a moltissimi cittadini e imprenditori le code agli sportelli, prima per informarsi, poi per presentare la pratica e successivamente, e ciò accade spesso, per correggere qualche errore od omissione.
      L'attuazione del mercato unico europeo, peraltro, ha creato tutte le condizioni che consentono alle società di servizi di altri Paesi dell'Unione europea di agire anche sul mercato italiano, forti di un'esperienza condotta da anni e di ingenti volumi di risorse e di uomini.
      La presente proposta di legge interviene a sostegno delle predette attività per favorirne il processo di crescita in sintonia con l'innovazione della pubblica amministrazione, senza per questo porre nuovi vincoli, peraltro in conflitto con la normativa comunitaria, favorendo maggiori dimensioni di scala e un adeguato livello di dinamismo nelle attività del comparto. Ciò che però si vuole evitare è che la pubblica amministrazione assegni ad altri soggetti compiti e mansioni che spesso questi non vogliono o non sanno neppure svolgere, discriminando le attività di cui si occupa.
      Anche per questo al comparto devono essere assicurate una legislazione quadro per lo svolgimento di determinate attività nonché certezza in ordine ai soggetti legittimati a svolgerle. È urgente, dunque, attrezzarsi anche nel nostro Paese con una disciplina che, pur non riproponendo l'ormai superata concezione degli albi, consenta in primo luogo il riconoscimento delle attività di cui ci si occupa e, in secondo luogo, garantisca sia gli utenti che la pubblica amministrazione attraverso una normativa che stabilisca per l'accesso al settore alcuni requisiti in grado di attestare l'effettiva professionalità dei servizi erogati.
      La norma principale che deve prendersi in considerazione ai fini di una revisione del quadro normativo che interessa la categoria è l'articolo 115 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Tale articolo recita, al primo comma: «Non possono aprirsi o condursi (...) agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore».
      Ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni e i compiti amministrativi relativi al rilascio delle licenze di cui all'articolo 115 citato sono stati trasferiti ai comuni.
      Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, pertanto, l'esercizio di un'agenzia pubblica può essere svolto in base ad una semplice denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato rivolta al comune competente.
      L'articolo 205 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) integra la previsione dell'articolo 115, specificando, in via esemplificativa, che sotto la denominazione di «agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari» si comprendono «le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta».
      L'articolo 116 del testo unico precisa che il rilascio della licenza può essere subordinato al deposito di una cauzione a garanzia delle obbligazioni inerenti all'esercizio e all'osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza.
 

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      Una norma di particolare interesse per le ricadute pratiche sull'attività di disbrigo di pratiche amministrative è quella dell'articolo 119 del testo unico, che recita: «Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato».
      L'articolo 120 del medesimo testo unico prevede per le agenzie l'obbligo di tenere un registro giornale degli affari nonché di affiggere nei locali la tabella delle tariffe applicate per le operazioni alle quali attendono.
      Infine, il combinato disposto dell'articolo 17-bis e del secondo comma dell'articolo 120 del testo unico sanziona la violazione degli obblighi richiamati.
      Le «agenzie di pratiche amministrative» sono rientrate fino ad oggi nella fattispecie riconducibile alle agenzie di affari di cui all'articolo 115 del testo unico.
      Mentre infatti, il diritto di «visura» degli atti della pubblica amministrazione è riconosciuto a chiunque, il principio generale in materia di accesso agli atti amministrativi è, invece, di segno più restrittivo, in quanto l'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiede comunque che il soggetto che intende accedere ai documenti amministrativi vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Non tutti, pertanto, possono accedere alla documentazione, ma solamente coloro che sono portatori di tale interesse e che dimostrano questa loro posizione giuridica rispetto ai documenti per i quali richiedono l'accesso.
      Ed è proprio su tale differenza che si fonda l'attività delle agenzie di pratiche amministrative.
      Com'è noto, in Italia è stato ormai avviato il processo cosiddetto di «e-Government», il quale prevede l'attuazione di un piano secondo cui le pubbliche amministrazioni dovranno gradualmente porre in essere procedure informatiche per consentire la presentazione di istanze e di altri atti per via telematica da parte dei cittadini. I primi enti ad essersi adeguati a tali nuove modalità di relazione con il pubblico sono stati le camere di commercio.
      Con decreto del Ministro delle attività produttive 20 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2003, nell'autorizzare la sperimentazione dell'invio, per via telematica o su supporto informatico, dei bilanci di esercizio e delle situazioni patrimoniali al registro delle imprese, si chiariva che l'adempimento poteva essere compiuto anche attraverso un soggetto «individuato nella convenzione stipulata con la camera di commercio per la trasmissione delle pratiche per via telematica» (articolo 1, comma 3), associando sul modello di deposito anche la firma digitale di tale soggetto.
      È interessante notare che il legislatore, con l'articolo 2, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, modificativo dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, ha ritenuto necessario inserire in quest'ultimo un'apposita norma (comma 2-quater) al fine di riconoscere espressamente agli iscritti negli albi dei dottori commercialisti nonché dei ragionieri e dei periti commerciali la facoltà di trasmettere gli atti su espresso incarico dei rappresentanti della società. Tale attività, alla luce di quanto esaminato in questa relazione, si pone infatti come vera e propria attività di intermediazione, a cui sarebbero legittimati unicamente i soggetti in possesso di licenza ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'aver dovuto prevedere un'espressa norma per consentirne l'esercizio da parte di soggetti diversi non può che confermare la natura di attività «riservata» posta in capo alle agenzie di pratiche amministrative. Viceversa, si assiste oggi al paradosso che in alcuni casi la pubblica amministrazione ha teso a favorire un rapporto con gli ordini professionali e ad escludere le agenzie di pratiche amministrative, anziché allargare il novero dei soggetti intermediari al fine di dare, grazie anche a questi soggetti privati, ai quali potrebbero aggiungersi
 

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anche le associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, un'ulteriore accelerazione al processo di sviluppo delle tecnologie dell'informazione nei rapporti tra utenza e pubblica amministrazione.
      Di qui discende anche la necessità di meglio precisare l'ambito di attività delle agenzie di pratiche amministrative, non per escludere dall'ambito dell'intermediazione soggetti oggi autorizzati, quanto per render chiara e non più discutibile la figura dell'imprenditore di questo importante settore.
      Nell'ottica di voler meglio disciplinare un settore in crescita, quale è quello delle agenzie di pratiche amministrative, è dunque necessario disciplinare alcuni requisiti e caratteristiche dell'attività che esse pongono in essere.
      Così come sono state emanate leggi particolari per alcune categorie di «agenzie di affari», l'attività delle agenzie di pratiche amministrative deve essere meglio regolamentata, visto il ruolo di maggior peso che esse stanno assumendo nel contesto sociale.
      È evidente, quindi, che sarebbe necessaria una disciplina specifica che ponga delle regole certe per lo svolgimento di tali attività, le quali possono avere ripercussioni sia sulla sfera privata dei soggetti che si affidano all'agenzia, sia sulla sfera pubblica, con riguardo all'efficienza dell'azione amministrativa.
      Tali regole dovrebbero prevedere particolari requisiti, in particolare al fine di garantire l'affidabilità dei soggetti che le svolgono, e degli obblighi formativi per le persone operanti presso le agenzie di pratiche amministrative, al fine di avere certezza sull'aggiornamento delle stesse rispetto all'evolversi delle tecnologie e delle norme che disciplinano le operazioni da compiere, anche rafforzando la posizione dei soggetti che si rivolgono alle medesime agenzie, prevedendo la prestazione di apposite garanzie per lo svolgimento dell'attività in modo da assicurare al cittadino la possibilità di rivalersi in caso di inadempimento degli obblighi di trasmissione. Un aspetto tanto più importante se si considera che il settore è afflitto da forme di abusivismo ormai inaccettabili.
      Infine, la tenuta del «giornale delle operazioni» oggi rappresenta un inutile appesantimento burocratico per queste attività: infatti molte ricerche di informazioni richieste da clienti delle agenzie sono compiute telematicamente, essendo disponibili on line i registri delle amministrazioni pubbliche.
      La presente proposta di legge sana, dunque, un vuoto legislativo particolarmente rilevante, in quanto il settore dei servizi amministrativi è chiamato a contribuire in misura sempre più elevata ai problemi dell'ammodernamento, dell'efficienza e della crescita della pubblica amministrazione.
      In sintesi, l'articolo 1 definisce l'ambito di attività delle imprese che erogano servizi amministrativi nella forma dell'intermediazione con mandato per lo svolgimento di ogni genere di pratica burocratica, presso sportelli pubblici o in via telematica e digitale, in nome e per conto del singolo utente o, in caso di impresa, del titolare, legale rappresentante, committente o altro avente diritto o titolo.
      L'articolo 2 stabilisce i requisiti per l'iscrizione delle imprese che svolgono le attività disciplinate dalla presente proposta di legge nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
      L'articolo 3 prevede che il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 4, determini con proprio decreto i soggetti intermediari abilitati al deposito di ogni genere di atti e istanze presso le pubbliche amministrazioni, in via telematica attraverso i portali internet delle pubbliche amministrazioni o in forma cartacea presso gli sportelli pubblici.
      L'articolo 4 definisce i requisiti delle associazioni del settore abilitate a rappresentare gli iscritti presso la pubblica amministrazione con lo scopo di stipulare apposite convenzioni aventi ad oggetto la
 

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costituzione di una rete di sportelli di prossimità affidati ai soggetti intermediari abilitati, ai sensi dell'articolo 3, allo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente proposta di legge. Lo scopo è quello di avvicinare la pubblica amministrazione all'utenza, ridurre i costi di gestione e sviluppare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione.
      L'articolo 5 introduce un finanziamento, nella forma di un credito d'imposta pari al 20 per cento, con un tetto di 50.000 euro, delle spese sostenute dalle imprese che svolgono attività disciplinate dalla presente proposta di legge e finalizzate alla costituzione degli sportelli di prossimità previsti dall'articolo 4. È previsto inoltre un credito d'imposta pari al 30 per cento e fino a 200.000 euro per le spese volte alla costituzione di consorzi o di società tra imprese del settore, finalizzati alla creazione di servizi alle imprese e ai cittadini tramite internet, per il rilascio della firma digitale e della carta d'identità elettronica.
      L'articolo 6, infine, prevede la disapplicazione delle disposizioni degli articoli da 115 a 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in relazione alle attività disciplinate dalla presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. La presente legge si applica alle attività non altrimenti disciplinate da leggi speciali, precedentemente autorizzate ai sensi degli articoli da 115 a 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che erogano servizi professionali amministrativi.
      2. La licenza per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è rilasciata dai comuni ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      3. Ai fini della presente legge, per settore dei servizi professionali amministrativi si intende il comparto di attività economica caratterizzato da specifiche professionalità volte a fornire a terzi, imprese, cittadini, enti locali ed enti pubblici servizi amministrativi integrati, eseguiti anche con il supporto di tecnologie informatiche e telematiche.
      4. I soggetti che esercitano le attività di cui al comma 1 svolgono, nella forma dell'intermediazione con mandato, ogni genere di pratica amministrativa, presso sportelli pubblici o in via telematica e digitale, in nome e per conto del singolo utente o, in caso di impresa, del titolare, del legale rappresentante, del committente o di altro soggetto avente diritto o titolo.
      5. Il settore dei servizi professionali amministrativi comprende i seguenti campi di attività:

          a) espletamento di pratiche amministrative di ogni genere e tipologia in Italia, nei Paesi membri dell'Unione europea e nei Paesi extracomunitari;

 

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          b) invio telematico di atti, istanze e pratiche amministrative di ogni genere e tipo, compreso il deposito di bilanci, alla pubblica amministrazione nonché ad enti e agenzie pubblici di ogni livello e grado;

          c) invio con firma digitale di atti e di istanze alla pubblica amministrazione;

          d) servizi integrati di consulenza e di assistenza alla pubblica amministrazione inerenti alla semplificazione dei procedimenti riferiti alle pratiche amministrative.

Art. 2.
(Requisiti per l'iscrizione nel registro delle imprese).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che esercitano le attività previste dall'articolo 1, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, devono possedere i seguenti requisiti:

          a) il titolare dell'attività o, nel caso di società, il legale rappresentante o almeno uno dei dirigenti deve dimostrare il possesso di idonei requisiti di qualificazione professionale comprovando di aver effettuato almeno due anni di attività nel settore dei servizi professionali amministrativi, in qualità di titolare o di socio effettivamente impegnato nell'attività, di dipendente o di collaboratore familiare;

          b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), il titolare dell'attività o, nel caso di società, il legale rappresentante o almeno uno dei dirigenti deve avere conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere partecipato ad almeno un corso di formazione, riconosciuto dall'Unione europea, per l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche;

 

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          c) l'oggetto dell'attività deve essere chiaramente definito e conforme a quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

      2. I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono iscritti nel registro delle imprese di cui al comma 1, non possono svolgere attività di intermediazione per conto di terzi presso sportelli pubblici o inviando pratiche per via telematica o digitale.
      3. Le società costituite all'estero e operanti in Italia possono ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese di cui al comma 1 purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dal medesimo comma.

Art. 3.
(Soggetti abilitati al deposito e all'invio degli atti amministrativi in formato cartaceo, telematico e digitale).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell\`economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni di cui all\`articolo 4, determina con proprio decreto i soggetti intermediari abilitati al deposito e all'invio degli atti amministrativi in formato cartaceo, telematico e digitale attraverso gli sportelli pubblici e i portali internet delle pubbliche amministrazioni.
      2. Dall\`attività di intermediazione di cui al comma 1 è esclusa la fase del controllo finale degli atti, che rimane attribuita alla competenza delle pubbliche amministrazioni. Nei casi in cui non è espressamente richiesta l\`autenticazione della firma, il soggetto intermediario può sottoscrivere documenti e istanze in rappresentanza del cliente mandatario. Rimangono ferme le disposizioni relative all'esercizio di competenze riservate a soggetti iscritti ad albi professionali.

 

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      3. Al fine di tutelare le pubbliche amministrazioni e l\`utenza, il rilascio della licenza di cui all\`articolo 1, comma 2, è subordinato al versamento di una cauzione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni concernenti l\`esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, la cui forma e misura sono stabilite con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.
(Associazioni abilitate a costituire sportelli di prossimità delle pubbliche amministrazioni).

      1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono definiti altresì i requisiti delle associazioni di settore abilitate a rappresentare gli iscritti presso le pubbliche amministrazioni con lo scopo di stipulare apposite convenzioni aventi ad oggetto la costituzione di una rete di sportelli di prossimità affidati ai soggetti che esercitano le attività disciplinate dalla presente legge, al fine di avvicinare la pubblica amministrazione all'utenza, ridurne i costi di gestione e sviluppare l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione.
      2. Il decreto di cui al comma 1 deve comunque prevedere il possesso dei seguenti requisiti da parte delle associazioni:

          a) esistenza di uno statuto dell'associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l'ambito dell'attività professionale o di impresa, preveda espressamente come oggetto dell'associazione stessa quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti, l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;

          b) esistenza di un codice deontologico al quale devono aderire gli associati, i cui

 

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princìpi e criteri generali sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1;

          c) disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti e il loro aggiornamento professionale.

Art. 5.
(Agevolazioni).

      1. Al fine di promuovere la riqualificazione del settore disciplinato dalla presente legge, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007 è concesso un credito d'imposta pari al 20 per cento, fino a un importo massimo di 50.000 euro, delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge e finalizzate alla costituzione degli sportelli di prossimità di cui all'articolo 4, comma 1.
      2. Al fine di promuovere l'innovazione del settore disciplinato dalla presente legge, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007 è concesso ai consorzi o alle società costituiti per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 un credito d'imposta pari al 30 per cento, fino a un importo massimo di 200.000 euro, delle spese finalizzate alla creazione di servizi alle imprese e ai cittadini tramite internet e alla diffusione della firma digitale e della carta d'identità elettronica.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

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      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Disapplicazione di norme).

      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le attività da questa disciplinate cessano di avere applicazione le disposizioni degli articoli da 115 a 120 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.


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