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PDL 3439

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3439



 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA  DEL  CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

Presentata il 17 marzo 2008


      

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Onorevoli Deputati! - La presente proposta di legge al Parlamento fa seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 401 del 2007, con la quale sono stati decisi i ricorsi promossi da quattro regioni (fra cui la Toscana) avverso il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di seguito denominato «codice».
      In tale sentenza l'intera disciplina dei contratti pubblici è stata sostanzialmente ricondotta alle competenze legislative esclusive dello Stato nelle materie dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza. Viene quindi confermata pressoché interamente la legittimità costituzionale della ripartizione di competenze operata dagli articoli 4 e 5 del codice.
      A seguito di tale pronunzia, il legislatore toscano è intervenuto tempestivamente sulla recente legge regionale di attuazione del codice (legge regionale n. 38 del 2007), al fine di risolvere i profili di contrasto che essa presentava rispetto agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale.
      Contestualmente, si è ritenuto di proporre alcune disposizioni ad integrazione e modifica del codice, al fine di migliorare e rendere più compiuta la disciplina nazionale, attribuendo nel contempo rilievo all'esigenza - universalmente avvertita - di
 

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snellimento e semplificazione degli adempimenti prescritti dalle procedure di gara.
      In questo contesto, attraverso la presente proposta di legge:

          a) all'articolo 1 si propone l'integrazione dell'articolo 86 del codice in modo da prevedere per le stazioni appaltanti la facoltà di evitare la presentazione generalizzata delle giustificazioni da parte di tutti gli offerenti e di richiederle unicamente nel caso di verifica di anomalia. L'intento è quello di semplificare gli adempimenti posti a carico delle imprese per la partecipazione alle gare, divenuti oggi talmente gravosi da indurre alcune imprese alla rinunzia a presentare un'offerta, con effetti negativi sulla concorrenza. A tutela del lavoro e in particolare dei diritti retributivi dei lavoratori, il comma 2 impegna la stazione appaltante, nelle ipotesi in cui non si effettua valutazione di anomalia, a verificare comunque la congruità dell'offerta sul piano dell'incidenza dei costi del lavoro;

          b) all'articolo 2 si propone un miglioramento della progettazione in tema di sicurezza, attraverso la prescrizione di sviluppare i relativi contenuti nei tre livelli di progetto previsti dal codice, stimando i conseguenti oneri. La finalità è quella di assicurare fin dall'avvio della progettazione un'adeguata attenzione agli aspetti della sicurezza, sia per orientare le scelte progettuali che per garantire congrua copertura agli oneri connessi;

          c) all'articolo 3 si propone di introdurre, quali cause di risoluzione del contratto pubblico, le ipotesi di gravi violazioni degli obblighi contributivi, assicurativi e retributivi del personale impiegato nell'appalto, nonché il ricorso a manodopera irregolare. La disposizione intende rafforzare la tutela della regolarità del lavoro;

          d) all'articolo 4 si propone di estendere ai servizi e alle forniture l'istituto del subentro, già presente nell'ordinamento relativamente ai lavori pubblici. La norma ha finalità di semplificazione e di omogeneizzazione del sistema degli appalti nei tre settori, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal codice;

          e) all'articolo 5 si propone di rendere obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996 per tutti i contratti di lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto legislativo, qualora si evidenzino una o più categorie di lavori scorporabili, superando la limitazione attuale della presenza di due o più imprese nel cantiere. La disposizione tende a potenziare la sicurezza sul lavoro, nelle ipotesi in cui la presenza di opere scorporabili rende in concreto possibile l'interferenza fra più imprese nel cantiere;

          f) all'articolo 6 si propone di introdurre una specifica causa di risoluzione del contratto di lavori pubblici, per gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, per la mancata cooperazione fra queste nell'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro. La norma persegue la finalità di rafforzare l'impegno delle imprese al rispetto di tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori.

 

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

      1. Dopo il comma 5 dell'articolo 86 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominato «decreto legislativo n. 163 del 2006», sono aggiunti i seguenti:

      «5-bis. Nei contratti di forniture e di servizi le stazioni appaltanti possono prevedere, nel bando di gara o nella richiesta di preventivo, che le giustificazioni di cui al comma 5 non siano presentate da tutti i partecipanti in allegato all'offerta, bensì da parte dei soli offerenti da assoggettare a verifica di anomalia, a seguito di specifica richiesta.

      5-ter. Ove l'offerta risultata provvisoriamente aggiudicataria non sia soggetta alla valutazione di anomalia di cui ai commi precedenti, le stazioni appaltanti valutano comunque la congruità dell'incidenza dei costi del lavoro, determinati ai sensi del comma 3-bis. Qualora tali costi non risultino congrui, le stazioni appaltanti non procedono all'aggiudicazione definitiva».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

      «2-bis. Il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, è accompagnato da un

 

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equivalente livello di definizione con riferimento alla pianificazione della sicurezza, comprensivo della stima degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo posto a base della gara conseguente».

Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 115-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006).

      1. Dopo l'articolo 115 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

      «Art. 115-bis. - (Cause di risoluzione del contratto). - 1. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, costituiscono cause di risoluzione del contratto:

          a) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;

          b) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione».

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 119-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006).

      1. Dopo l'articolo 119 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

      «Art. 119-bis. - (Subentro di altra impresa nel corso dell'esecuzione del contratto). - 1. Nel bando di gara per l'affidamento di servizi o forniture, le stazioni appaltanti hanno facoltà di prevedere, nelle ipotesi di fallimento dell'appaltatore e di risoluzione del contratto previste dal presente codice, il ricorso alla procedura di cui all'articolo 140».

 

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Art. 5.
(Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 2006).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

      «2-bis. La redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, è obbligatoria per tutti i contratti di lavori rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto legislativo, qualora si evidenzino una o più categorie di lavori scorporabili».

      2. Al comma 3 dell'articolo 131 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo le parole: «Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,» sono inserite le seguenti: «nonché ai sensi del comma 2-bis,».

Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 136-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006).

      1. Dopo l'articolo 136 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è inserito il seguente:

      «Art. 136-bis. - (Risoluzione per violazione di disposizioni in materia di sicurezza). - 1. La stazione appaltante, qualora accerti gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul lavoro nonché il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e di protezione dai rischi, può procedere alla risoluzione del contratto».


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