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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3000 |
a) la soglia di accesso alla ripartizione dei seggi sia posta al 3 per cento dei voti validi. È prevista, altresì, una seconda soglia, posta all'1 per cento, la quale fa sì che i voti delle liste che hanno conseguito un risultato elettorale inferiore all'1 per cento del totale nazionale non possano concorrere a determinare la cifra elettorale nazionale della coalizione cui eventualmente appartengono. Le soglie di sbarramento proposte rispondono alla necessità, già ricordata, di garantire un livello adeguato di «democraticità in entrata», limitato però ad una soglia del 3 per cento e, quindi, a un livello di rappresentanza accettabile, e contemporaneamente di fare in modo che, per contribuire alla vittoria di uno schieramento politico piuttosto che di un altro, si sia in grado di ottenere almeno la rappresentatività dell'1 per cento dei votanti. Il sistema elettorale predisposto conferma le circoscrizioni esistenti, nel numero di 26 come quelle attuali, ma, ispirandosi al modello regionale, propone che in ciascuna di queste i quattro quinti dei seggi (in totale 494 seggi) siano riservati alla ripartizione proporzionale e un quinto dei seggi (in totale 123 seggi) costituisca la quota da cui attingere per il premio di maggioranza;
b) ai seggi proporzionali sono proclamati prioritariamente i candidati dell'elenco proporzionale secondo la rispettiva cifra individuale (voti di preferenza);
c) ai seggi maggioritari sono proclamati prioritariamente i candidati dell'elenco maggioritario secondo l'ordine di lista;
d) per ottenere il premio di maggioranza la coalizione di liste maggioritaria, o la lista non coalizzata maggioritaria, deve ottenere non meno di 224 seggi (circa il 35 per cento di 630 seggi), altrimenti il premio di maggioranza non è attribuito e la ripartizione resta proporzionale.
Per quanto concerne il sistema elettorale del Senato della Repubblica, la presente proposta di legge mira a introdurre un sistema proporzionale nella ripartizione dei quattro quinti dei seggi in ciascuna regione e l'assegnazione di un eventuale premio di maggioranza, qualora la coalizione o la lista maggioritaria in sede nazionale non ottenga autonomamente il numero di seggi necessario a garantire una maggioranza stabile, individuato nella presente proposta di legge nel numero di 175 seggi.
Il sistema del Senato della Repubblica è mutuato, in ragione del principio del bicameralismo perfetto, dallo stesso modello di quello previsto per la Camera dei deputati. Il sistema elettorale del Senato della Repubblica, per quanto riguarda l'assegnazione del premio di maggioranza, prevede che la coalizione o la lista maggioritaria debba conseguire un minimo di 117 seggi sul totale nazionale per poter ottenere l'intero premio di maggioranza e raggiungere così i 175 seggi previsti per la coalizione o la singola lista risultante vincitrice nella consultazione elettorale.
Se la coalizione o la lista maggioritaria ha ottenuto 175 o più seggi, ovvero ne ha ottenuti meno di 117, sono proclamati soltanto i candidati degli elenchi proporzionali secondo l'ordine di cifra individuale (voti di preferenza).
L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di contribuire alla razionalizzazione del sistema di formazione della rappresentanza parlamentare, riconducendolo, al di là di ogni eventuale scelta ideologica o di parte, ai princìpi generali di rappresentatività e di governabilità.
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in favore di liste di candidati concorrenti nelle circoscrizioni.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, in ciascuna circoscrizione i quattro quinti dei seggi, con arrotondamento all'unità più prossima, sono assegnati in ragione proporzionale a candidati presenti in liste circoscrizionali concorrenti. I seggi residui sono assegnati, in tutto o in parte, fino a concorrenza della maggioranza di 350 seggi, a candidati presenti negli elenchi maggioritari delle liste circoscrizionali della coalizione di liste o della lista che ha riportato il maggiore numero di voti validi ai fini dell'assegnazione dei seggi in sede nazionale. L'Ufficio centrale nazionale ripartisce i seggi in ragione proporzionale tra le liste concorrenti nel collegio unico nazionale e assegna alle circoscrizioni i seggi che spettano a ciascuna lista. Salvo quanto stabilito dal numero 7) del comma 1 dell'articolo 83 per le liste espressione di minoranze linguistiche, alla ripartizione dei seggi concorrono soltanto le liste che ottengono una cifra elettorale nazionale almeno uguale al 3 per cento del totale nazionale dei voti validi»;
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare su proposta del Ministro dell'interno, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Con il medesimo decreto è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero dei seggi che sono attribuiti, nella misura dei quattro quinti, con metodo proporzionale e il numero dei seggi residui ai quali concorrono i candidati presenti negli elenchi maggioritari»;
c) al comma 2 dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, ove presentato, il contrassegno della coalizione cui essa partecipa»;
d) all'articolo 14, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I partiti e i gruppi politici organizzati che dichiarano, con le modalità di cui all'articolo 14-bis, il collegamento in coalizione delle liste circoscrizionali da essi presentate, presentano contestualmente, a tale fine, anche il contrassegno con il quale intendono distinguere la coalizione in tutte le circoscrizioni nelle quali sono presenti una o più liste collegate. Ciascuna coalizione è identificata da un'unica denominazione e da un unico contrassegno. Nell'iscrizione interna comunque composta, il contrassegno reca il nome e il cognome, o questo soltanto, ovvero il nome con il quale è noto, del candidato indicato come capo della coalizione»;
e) i commi 2 e 3 dell'articolo 14-bis sono sostituiti dai seguenti:
«2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito dei contrassegni di cui all'articolo 14. La dichiarazione reca anche il nome del candidato
f) all'articolo 18-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta:» sono sostituite dalle seguenti: «La presentazione delle liste di candidati, composte dai due elenchi di cui al comma 3, deve essere sottoscritta complessivamente:»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da due elenchi di candidati concorrenti, rispettivamente, all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale, detto "elenco proporzionale", e all'assegnazione dei seggi attribuiti per il raggiungimento della maggioranza di 350 seggi, detto "elenco maggioritario". In ogni circoscrizione ciascun elenco comprende un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero totale di seggi stabilito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2. Dell'elenco proporzionale possono far parte anche candidati presenti nell'elenco maggioritario della medesima circoscrizione»;
g) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - 1. A pena di nullità dell'elezione:
a) nessun candidato può essere incluso in elenchi proporzionali con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione;
b) nessun candidato può essere incluso nell'elenco proporzionale con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni;
c) nessun candidato può essere incluso nell'elenco maggioritario in più circoscrizioni; nella medesima circoscrizione le liste appartenenti a una medesima coalizione possono presentare candidati comuni nell'elenco maggioritario, se pure disposti in successione diversa nell'elenco di ciascuna lista;
d) nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;
h) al numero 3) del primo comma dell'articolo 22, le parole: «al comma 2 dell'articolo 18-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3 dell'articolo 18-bis»;
i) all'articolo 24, numero 5), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In ciascuna lista circoscrizionale i candidati dell'elenco maggioritario seguono, separati dall'indicazione della diversa candidatura, i candidati dell'elenco proporzionale»;
l) il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:
«2. La scheda è suddivisa verticalmente in tante parti uguali quante sono sufficienti a contenere le coalizioni di liste e le liste non coalizzate presentate nella circoscrizione. La presentazione delle coalizioni e delle liste non coalizzate è fatta in successione da sinistra a destra secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 24, numero 2), ponendo ciascuna coalizione di liste o ciascuna lista non coalizzata entro un riquadro formato da un rigo più marcato. A ciascuna coalizione o lista non coalizzata è riservato il medesimo spazio sulla scheda, indipendentemente dal numero dei contrassegni che essa contiene. Il riquadro in cui è presente una lista non coalizzata contiene, senza suddivisioni interne, il contrassegno della lista, seguito dal rigo per l'espressione del voto di preferenza. Il riquadro in cui è presente una coalizione è ripartito in due o più
m) il secondo comma dell'articolo 58 è sostituito dal seguente:
«L'elettore esprime il voto per una delle liste circoscrizionali, o il voto per una delle coalizioni, ovvero il voto per entrambe. L'elettore può esprimere anche un voto di preferenza per uno dei candidati presenti nell'elenco proporzionale della lista prescelta. L'elettore deve recarsi in una delle apposite cabine e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, oppure soltanto nel rettangolo contenente il contrassegno della coalizione prescelta, ovvero due segni dei quali uno nel rettangolo che contiene il contrassegno della coalizione prescelta e uno nel rettangolo di una delle liste appartenenti alla coalizione prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. Per l'espressione del voto di preferenza l'elettore scrive nel riquadro dove è compreso il contrassegno, accanto a questo, il cognome e il nome, o il solo cognome, ovvero il nome con il quale è noto, del candidato scelto nella medesima lista per la quale ha espresso il voto. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo
n) all'articolo 59, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il voto espresso per una lista rappresenta anche un voto per la rispettiva coalizione, mentre il voto espresso per la coalizione non è attribuito ad alcuna delle liste che vi appartengono. È nullo il voto espresso per una coalizione e, insieme, per una lista che non appartiene a tale coalizione. Il voto di preferenza correttamente espresso rappresenta un voto per la lista cui appartiene il candidato prescelto, anche in assenza di altro segno nel riquadro. È nullo il voto di preferenza altrimenti espresso ed è nulla la scheda che reca un voto di preferenza per un candidato presente in una lista diversa da quella prescelta. È nulla la scheda che reca il voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nel solo elenco maggioritario di qualsiasi lista»;
o) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, i periodi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista prescelta, il contrassegno della coalizione prescelta quando l'elettore ha espresso soltanto questo voto e, se l'elettore ha espresso il voto di preferenza, il cognome e il nome del candidato al quale esso è stato attribuito. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota separatamente dei voti di ciascuna lista, dei voti espressi soltanto in favore di ciascuna coalizione e dei voti di preferenza di ciascun candidato»;
2) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi»;
p) l'articolo 77 è sostituito seguente:
«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) determina il totale dei voti validi espressi in favore di ciascuna coalizione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi espressi in favore di una coalizione nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Di tale somma non fanno parte i voti validi espressi soltanto in favore delle liste appartenenti alla coalizione;
3) determina la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
4) determina la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;
5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il totale dei voti validi della circoscrizione, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi espressi soltanto per ciascuna coalizione»;
q) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
2) determina il totale nazionale dei voti validi espressi soltanto per ciascuna coalizione; tale totale è dato dalla somma del totale di tali voti determinati in ciascuna circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2);
3) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 1) e dalla somma del totale nazionale dei voti validi espressi soltanto per ciascuna coalizione di cui al numero 2);
4) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore all'1 per cento, arrotondato all'unità più prossima, del totale nazionale dei voti validi; tali liste, salvo quanto stabilito al numero 7), sono escluse dalla ripartizione dei seggi e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nel calcolo relativo alla determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione cui esse eventualmente appartengono e non sono considerate nei calcoli effettuati per l'assegnazione dei seggi;
5) determina la cifra elettorale circoscrizionale delle coalizioni di liste; tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste appartenenti alla coalizione e non escluse ai sensi del numero 4) e dal totale dei voti validi espressi nella circoscrizione soltanto in favore della coalizione; determina inoltre la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di coalizione. Ai fini delle successive operazioni relative all'assegnazione dei seggi è chiamata lista maggioritaria o coalizione maggioritaria, rispettivamente, la lista singola non coalizzata o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
6) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al 3 per cento del totale nazionale dei voti validi; tali liste, salvo quanto stabilito al numero 7), sono escluse dalla ripartizione dei seggi e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali,
7) in deroga a quanto stabilito al numero 4) e al numero 6), sono ammesse alla determinazione della cifra elettorale di coalizione e alla ripartizione dei seggi le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;
8) in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 4), 6) e 7), determina le liste e le coalizioni di liste ammesse alla ripartizione dei seggi e il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste non coalizzate e dalle coalizioni di liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste, determinate ai sensi del numero 5), e delle cifre elettorali nazionali delle liste non coalizzate;
9) procede quindi al riparto proporzionale dei seggi tra le coalizioni e le liste non coalizzate in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide per 617 il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste non coalizzate e dalle coalizioni di liste ammesse; la parte intera del risultato di tale divisione costituisce il quoziente elettorale nazionale delle coalizioni e delle liste non coalizzate ammesse alla ripartizione dei seggi. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità, a quelle che hanno conseguito
10) verifica poi se la lista non coalizzata o la coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, determinata ai sensi, rispettivamente, del numero 1) e del numero 5), ha conseguito almeno 350 seggi;
11) qualora la verifica di cui al numero 10) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 8). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto ai sensi del numero 8) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 9). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio. A ciascuna lista singola non coalizzata sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 9);
12) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o alle liste singole di cui al numero 8). A tale fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste, determinata ai sensi del numero 5), per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 11), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista non coalizzata ammessa
13) salvo quanto disposto dal comma 2, procede, quindi, all'attribuzione, nelle singole circoscrizioni, dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 11) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 12). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista della coalizione. Qualora da tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti le spettano ai sensi del numero 11), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione dei seggi residuali. Gli eventuali seggi eccedenti le sono sottratti, uno per circoscrizione, fino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente
2. Qualora la coalizione di liste o la lista singola che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi espressi ai sensi del numero 3) del comma 1 non abbia già conseguito almeno 350 seggi, ma ne abbia
r) il comma 1 dell'articolo 84 è sostituito dal seguente:
«1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 84, comma 6, proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista
s) le tabelle A-bis e A-ter sono sostituite da quelle riportate nell'allegato I annesso alla presente legge.
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Con il medesimo decreto è determinato per ciascuna regione il numero dei seggi che sono attribuiti, nella
b) all'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'Ufficio centrale nazionale, costituito ai sensi all'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, svolge le funzioni di Ufficio centrale nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica»;
c) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I partiti e i gruppi politici organizzati dichiarano il collegamento in coalizione delle liste circoscrizionali da essi presentate nelle modalità di cui agli
d) i commi 4 e 5 dell'articolo 9 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da due elenchi di candidati concorrenti, rispettivamente, all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale, detto "elenco proporzionale", e all'assegnazione dei seggi attribuiti per il raggiungimento della maggioranza di 175 seggi, detto "elenco maggioritario". In ogni regione ciascun elenco comprende un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1. Dell'elenco proporzionale possono fare parte anche candidati presenti nell'elenco maggioritario della medesima regione. Nelle regioni cui sono assegnati meno di sette seggi, la lista è composta soltanto dall'elenco dei candidati concorrenti all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale.
5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale. A pena di nullità delle stesse, nessuna candidatura può essere presentata in più di una regione. Alla presentazione delle liste dei candidati e della relativa documentazione si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni»;
e) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «I contrassegni di ciascuna lista» sono inserite le seguenti:
«3. La scheda è suddivisa verticalmente in tante parti uguali quante sono sufficienti a contenere le coalizioni di liste e le liste non coalizzate presentate nella regione. La presentazione delle coalizioni e delle liste non coalizzate è fatta in successione da sinistra a destra secondo l'ordine del sorteggio di cui al comma 1, lettera a), ponendo ciascuna coalizione di liste o ciascuna lista non coalizzata entro un riquadro formato da un rigo più marcato. A ciascuna coalizione o lista non coalizzata è riservato il medesimo spazio sulla scheda indipendentemente dal numero dei contrassegni che esso contiene. Il riquadro in cui è presente una lista non coalizzata contiene, senza suddivisioni interne, il contrassegno della lista, seguito dal rigo per l'espressione del voto di preferenza. Il riquadro in cui è presente una coalizione è ripartito in due o più parti verticali: la prima di sinistra, ampia orizzontalmente per la metà di ciascuna delle parti successive, contiene il contrassegno della coalizione; nelle suddivisioni successive sono contenuti i contrassegni delle liste appartenenti alla coalizione e il rigo che accanto a ciascun contrassegno di lista consente l'espressione di un voto di preferenza. Ciascun contrassegno di lista è posto in un apposito riquadro; in ciascuna parte sono posti fino a sei contrassegni. La successione dei contrassegni di lista segue da sinistra a destra e dall'alto in basso quella determinata con il sorteggio di cui all'articolo 24, numero 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - 1. L'elettore esprime il voto per una delle liste regionali, o il voto per una delle coalizioni, ovvero il voto per entrambe. L'elettore può esprimere anche un voto di preferenza per uno dei candidati presenti nell'elenco proporzionale della lista prescelta. L'elettore vota tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, oppure soltanto nel rettangolo contenente il contrassegno della coalizione prescelta, ovvero due segni dei quali uno nel rettangolo che contiene il contrassegno della coalizione prescelta e uno nel rettangolo di una delle liste appartenenti alla coalizione prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. Per l'espressione del voto di preferenza l'elettore scrive nel riquadro dove è compreso il contrassegno, accanto a questo, il cognome e il nome, o il solo cognome, ovvero il nome con il quale è noto, del candidato scelto nella medesima lista per la quale ha espresso il voto.
2. Il voto espresso per una lista rappresenta anche un voto per la rispettiva coalizione, mentre il voto espresso per la coalizione non è attribuito ad alcuna delle liste che vi appartengono. È nullo il voto espresso per una coalizione e, insieme, per una lista che non appartiene a tale coalizione. Il voto di preferenza correttamente espresso rappresenta un voto per la lista cui appartiene il candidato prescelto, anche in assenza di altro segno nel riquadro. È nullo il voto di preferenza altrimenti espresso ed è nulla la scheda che reca un voto di preferenza per un candidato presente in una
g) l'articolo 17 è sostituito seguente:
«Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
2) determina la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
3) determina la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;
4) determina il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione in favore delle liste circoscrizionali; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste, determinate ai sensi del numero 1);
5) individua le liste la cui cifra elettorale circoscrizionale è inferiore al 2 per cento del totale dei voti validi, determinato ai sensi del numero 4); esclude queste liste dalla ripartizione dei seggi ed esclude i voti da esse conseguiti dal computo della cifra elettorale circoscrizionale della coalizione cui la lista sia, eventualmente, collegata e, comunque, da ogni ulteriore calcolo per l'assegnazione dei seggi;
6) individua le liste la cui cifra elettorale circoscrizionale è inferiore al 3 per cento del totale dei voti validi, determinato ai sensi del numero 4); esclude queste liste dalla ripartizione dei seggi;
7) ammette alla ripartizione dei seggi le liste non individuate ai sensi dei numeri 5) e 6);
8) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi espressi in favore della coalizione in tutte le sezioni della circoscrizione escludendo da tale computo i voti ottenuti dalle liste escluse ai sensi del numero 5);
9) ammette alla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste che hanno ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 5 per cento del totale dei voti validi ottenuti dalle coalizioni di liste e dalle liste non coalizzate; il totale dei voti validi delle coalizioni di liste e delle liste non coalizzate è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni determinate ai sensi del numero 8) e delle cifre elettorali delle liste non coalizzate determinate ai sensi del numero 1).
2. L'ufficio elettorale regionale procede ad un'attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste non coalizzate ammesse alla ripartizione dei seggi, in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine determina il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste e delle liste non coalizzate ammesse alla ripartizione dei seggi e divide tale totale per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola.
h) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 17-bis. - 1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale regionale, assegnati i seggi ai sensi dell'articolo 17, procede alle relative proclamazioni»;
i) dopo l'articolo 17-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-ter. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali dagli uffici elettorali regionali, facendosi
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non coalizzata che in almeno una circoscrizione è stata ammessa alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 7). Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; in tale computo sono inclusi i voti validi eventualmente conseguiti dalle medesime liste nelle circoscrizioni Valle d'Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige;
2) determina il totale nazionale dei voti validi espressi per ciascuna coalizione di liste che in almeno una circoscrizione è stata ammessa alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 9); tale totale è dato dalla somma del totale di voti ottenuti dalla coalizione di liste in ciascuna circoscrizione, determinati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 8); in tale computo sono inclusi i voti validi eventualmente conseguiti dalle liste coalizzate nelle circoscrizioni Valle d'Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige;
3) determina la coalizione di liste o la lista non coalizzata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle risultanti ai sensi dei numeri 1) e 2); tale coalizione di liste o lista non coalizzata è denominata, rispettivamente, coalizione di liste maggioritaria o lista maggioritaria;
4) verifica se secondo le attribuzioni di seggi effettuate dagli uffici elettorali regionali ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e se, considerate ai sensi dei numeri 1) e 2) anche le attribuzioni effettuate nelle regioni Valle d'Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige, alla lista non coalizzata maggioritaria, ovvero alle liste coalizzate nella coalizione di liste maggioritaria, sia stato assegnato, complessivamente, un numero di seggi non inferiore a 175;
5) se la verifica di cui al numero 4) dà esito positivo, l'Ufficio centrale nazionale
6) se l'insieme delle liste collegate nella coalizione di liste maggioritaria ovvero la lista non collegata maggioritaria hanno ottenuto un numero di seggi non inferiore a 117, ma inferiore a 175, l'Ufficio centrale nazionale assegna alla coalizione di liste maggioritaria ovvero alla lista non collegata maggioritaria un numero ulteriore di seggi in misura tale che, sommati i seggi conseguiti nelle circoscrizioni, ed eventualmente quelli conseguiti nelle regioni Valle d'Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige, alla coalizione di liste o lista maggioritaria siano assegnati complessivamente 175 seggi;
7) procede quindi ad assegnare i seggi ulteriori attribuiti quale premio di maggioranza, ripartendoli dapprima in sede nazionale tra le liste appartenenti alla coalizione di liste maggioritaria e successivamente, per ciascuna di queste, nelle circoscrizioni, ovvero direttamente nelle circoscrizioni se attribuiti a lista maggioritaria non coalizzata. A tale fine, per la coalizione di liste maggioritaria, determina il totale nazionale dei voti conseguiti da ciascuna delle liste ad essa appartenenti. Ai fini di questa assegnazione di seggi, tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali ottenute dalla lista nelle circoscrizioni nelle quali è stata ammessa alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 7). Da tale somma e dalle successive assegnazioni
8) i seggi ulteriori assegnati a ciascuna lista coalizzata, ovvero i seggi attribuiti alla lista non coalizzata maggioritaria, sono ulteriormente assegnati nelle circoscrizioni. Per ciascuna lista partecipano all'assegnazione dei seggi soltanto le circoscrizioni e le rispettive cifre elettorali circoscrizionali nelle quali la lista è stata ammessa alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 7). Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale determina il totale nazionale delle cifre elettorali circoscrizionali delle circoscrizioni nelle quali la lista è stata ammessa alla ripartizione dei seggi e divide tale totale per il numero di seggi ulteriori assegnati alla lista ai sensi del numero 7), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale della lista. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide ciascuna cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista nelle
9) l'Ufficio centrale nazionale comunica a ciascun ufficio elettorale regionale i seggi assegnati a ciascuna lista circoscrizionale ai sensi dei numeri 6), 7) e 8).
Art. 17-quater. - 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione dell'Ufficio centrale nazionale, procede alle proclamazioni definitive. A tale fine, nei casi previsti dall'articolo 17-ter, comma 1, numero 5), conferma le attribuzioni provvisorie effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 2. Qualora invece l'Ufficio centrale nazionale abbia comunicato l'assegnazione di seggi ulteriori alle liste appartenenti alla coalizione di liste maggioritaria, ovvero alla lista maggioritaria non coalizzata, l'ufficio elettorale regionale assegna a ciascuna lista circoscrizionale il numero di seggi aggiuntivi stabilito dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 1, numero 8), e ripartisce i seggi restanti tra le altre coalizioni di liste e liste non coalizzate. Il numero dei seggi da ripartire è determinato sottraendo dal numero dei seggi da assegnare nella regione la somma dei seggi provvisoriamente assegnati alle liste della coalizione di liste maggioritaria ovvero alla lista maggioritaria non coalizzata e dei seggi ulteriori ad esse assegnati dall'Ufficio centrale nazionale. Alla nuova assegnazione l'ufficio procede ai sensi dell'articolo 17, comma 2.
2. Ai seggi assegnati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, sono proclamati i candidati dell'elenco proporzionale di ciascuna lista circoscrizionale secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali. Ai seggi ulteriori assegnati quale premio di maggioranza dall'Ufficio centrale nazionale sono proclamati i candidati dell'elenco maggioritario di ciascuna lista secondo l'ordine di questa».
ALLEGATO I
[articolo 1, comma 1, lettera s)]
"Tabella A-bis
Tabella A-ter
NOTA: Le schede della votazione per il Senato della Repubblica, con le necessarie variazioni nelle indicazioni della diversa Camera e nelle diverse circoscrizioni, sono del tutto identiche a quelle della Camera dei deputati.
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