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PDL 2009

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2009


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SALERNO

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché al codice penale e al codice di procedura penale

Presentata il 30 novembre 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno della criminalità «di importazione», in particolare quella derivante da immigrazione irregolare, è in continua crescita nel nostro Paese. Lo testimoniano, in maniera inequivocabile, non solo i rapporti periodicamente forniti dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura, ma anche i dati che l'Amministrazione penitenziaria ha fornito relativamente alla presenza di cittadini stranieri nelle nostre carceri.
      Si evidenzia, a titolo di esempio, che, per quel che riguarda gli ingressi in carcere, dal 1987 al 2001 l'incidenza degli stranieri è passata dal 12,3 per cento al 35,8 per cento, per poi attestarsi al 39 per cento nel 2004 e addirittura al 45 per cento nello scorso anno, con una previsione di ulteriore crescita, in mancanza di adeguati interventi, per il futuro. Il numero sempre crescente di stranieri che fanno ingresso nelle nostre carceri ha determinato, fisiologicamente, anche un mutamento della composizione della popolazione carceraria. Sempre secondo i dati dell'Amministrazione penitenziaria, nel primo semestre del 2006, l'incidenza degli stranieri, rispetto al numero complessivo dei detenuti, è pari al 33 per cento.
      Tale fenomeno rappresenta, ovviamente, soltanto un aspetto di quello più ampio riconducibile all'immigrazione in generale, materia, questa, la cui disciplina normativa è contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come successivamente modificato, in particolare, dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
 

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      Con quest'ultimo, significativo intervento normativo, si è cercato di porre un freno al crescente flusso migratorio verso l'Italia, affrontando in particolare l'emergenza derivante dai numerosi ingressi, spesso fuori da ogni controllo, di immigrati sul nostro territorio. In tale ottica, al centro dell'attenzione è stato posto, giustamente, l'istituto del permesso di soggiorno, con le relative modalità di concessione, rinnovo, rifiuto o revoca. Sono state così introdotte, tra le altre, misure più restrittive per la concessione del permesso di soggiorno stesso, la quale già è subordinata alla presenza, in capo al richiedente, di determinati requisiti non previsti dalla precedente normativa.
      La realtà di ogni giorno ci dimostra, però, che c'è un ulteriore aspetto del «fenomeno immigrazione» che deve essere affrontato e risolto. Dopo aver, infatti, regolamentato le procedure per l'ingresso, bisogna ora riflettere sul tema, non meno importante, della permanenza dello straniero sul territorio italiano, con la connessa possibilità di sottoporlo a controlli quando necessario.
      Lo straniero che entra in Italia, una volta varcate le frontiere, è in grado, infatti, di sfuggire, in diversi modi, ai controlli delle Forze dell'ordine. Allo stato delle cose, il vero problema che non permette di arginare con efficacia la criminalità di importazione è rappresentato, infatti, più che dalle modalità di concessione del permesso di soggiorno, da alcune lacune esistenti nel nostro ordinamento che impediscono un fattivo e adeguato controllo degli immigrati dopo il loro ingresso in Italia.
      Sono, infatti, diverse le forme di elusione delle norme vigenti poste in essere da soggetti criminali allo scopo di sottrarsi ai controlli delle Forze dell'ordine, garantendosi così la duplice opportunità di evitare sanzioni di ogni genere e di continuare, impuniti, a svolgere attività illecite.
      Tra queste, quella più diffusa e che crea i maggiori problemi alle Forze dell'ordine è l'utilizzo di false generalità da parte dello straniero che delinque, che ne rendono impossibile l'identificazione.
      In generale, l'uso di plurime e false generalità ha, di fatto, consentito a delinquenti abituali di ottenere svariate sospensioni condizionali della pena, patteggiamenti e scarcerazioni fondati sulla formale (erronea) incensuratezza dell'indagato che, con altri nomi, ha, in realtà, già commesso numerosi reati e, in molti casi, è anche titolare di un regolare permesso di soggiorno.
      All'esigenza dell'identificazione ha già dato una prima risposta la cosiddetta «legge Bossi-Fini» (la citata legge n. 189 del 2002), che, all'articolo 5, comma 1, introduce, tra gli altri, due nuovi commi all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, prevedendo, per lo straniero che chiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, l'obbligo di sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici.
      Sebbene tale norma abbia posto un serio argine al problema delle false generalità, permettendo, con tutta evidenza, la certezza dell'identificazione di un soggetto, una nuova forma di elusione dei controlli si è, nel frattempo, sviluppata.
      Si tratta della pratica, sempre più diffusa tra la criminalità di importazione, della mutilazione o alterazione dei polpastrelli delle dita delle mani, al fine di rendere impossibili i rilievi dattiloscopici.
      È ovviamente un espediente nuovo, che coinvolge una percentuale ancora non altissima di soggetti, destinato però, se non si dovesse intervenire per tempo, a una diffusione capillare negli ambienti criminali.
      La presente proposta di legge si prefigge, quindi, di arginare il fenomeno della criminalità di importazione, facendo fronte alle nuove esigenze venutesi a creare nel corso degli anni con opportune modifiche alla normativa vigente in materia di immigrazione e con la previsione di nuove fattispecie penali.
      L'articolo 1, comma 1, in particolare, reca alcune modifiche al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introducendo, alla lettera a), due
 

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nuovi commi all'articolo 5 del suddetto testo unico, con lo scopo di limitare la concessione del permesso di soggiorno e di provvedere, in determinati casi, alla revoca dello stesso. Il nuovo comma 9-bis dell'articolo 5 prevede, più precisamente, l'impossibilità di concedere o di rinnovare il permesso di soggiorno allo straniero che, nei cinque anni precedenti la richiesta, è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
      Con la lettera b) si dispone, invece, la soppressione del terzo periodo dell'articolo 9, comma 3, del citato testo unico, con lo scopo di non permettere la permanenza in Italia dello straniero resosi responsabile di determinati reati.
      Da ultimo, la lettera c) prevede un inasprimento delle pene per coloro che favoriscono l'immigrazione clandestina, in particolare se si tratta di attività svolta in concorso con altre persone ovvero che riguarda un numero di immigrati superiore alle cinque unità.
      L'articolo 2 si occupa, invece, di modificare il codice penale. Per quanto sopra detto, si rende necessaria l'introduzione di un nuovo tipo di reato, quello della fraudolenta alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o altrui, mediante il quale si renderebbe certamente più difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'occultamento della propria identità personale. Tutto ciò favorirebbe, quindi, anche la concreta possibilità di una preventiva verifica dell'eventuale passato criminale dello straniero che richiede il permesso di soggiorno, senza cadere nella trappola delle false generalità e dell'impossibilità di effettuare un controllo tramite rilievi dattiloscopici, esigenza, questa, connessa alla possibilità di non concedere il permesso di soggiorno allo straniero penalmente condannato nei cinque anni antecedenti la richiesta.
      La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 prevede, quindi, l'introduzione del nuovo articolo 495-bis del codice penale, relativo al reato descritto. Con le lettere a) e c), sono, invece, apportate modifiche agli articoli 495 e 496 del codice penale, al fine di aumentare le pene nei confronti di chi si renda colpevole di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, così da rendere sempre meno allettante il ricorso a tali espedienti.
      Infine, l'articolo 3 della presente proposta di legge introduce alcune modifiche al codice di procedura penale, per armonizzarlo con le norme introdotte dagli articoli 1 e 2.
      In particolare, la lettera d) del comma 1 introduce nell'articolo 449 del codice di procedura penale un nuovo comma 6-bis secondo cui, quando vi è connessione di reati, alcuni dei quali da giudicare con rito direttissimo e altri con rito ordinario, e non è possibile procedere separatamente, prevale il primo nel caso in cui il reato per il quale è richiesto il giudizio direttissimo risulti connesso con quelli previsti dagli articoli 495 e 495-bis del codice penale.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «9-bis. Il permesso di soggiorno non può essere concesso o rinnovato allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta è stato condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per taluno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
      9-ter. Nei riguardi dello straniero titolare di permesso di soggiorno, condannato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per taluno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, il permesso di soggiorno è revocato»;

          b) al comma 3 dell'articolo 9, il terzo periodo è soppresso;

          c) al comma 5 dell'articolo 12, le parole da: «è punito» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di euro 5.160 per ogni straniero di cui ha favorito la permanenza nel territorio dello Stato. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Art. 2.

      1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma dell'articolo 495, le parole: «con la reclusione fino a tre

 

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anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a sei anni»;

          b) dopo l'articolo 495 è inserito il seguente:

      «Art. 495-bis. - (Fraudolenta alterazione, obliterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, in modo fraudolento, altera, oblitera o, comunque, mutila, anche solo in parte, le creste papillari dei polpastrelli delle dita delle proprie o delle altrui mani o altre parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento della propria o dell'altrui identità o dello stato o di altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni»;

          c) all'articolo 496, le parole da: «è punito» fino alla fine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a due anni».

Art. 3.

      1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 dell'articolo 66 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero quando la stessa, in modo fraudolento, ha impedito la propria identificazione»;

          b) al comma 4 dell'articolo 349, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;

          c) al comma 2 dell'articolo 381, dopo la lettera m-bis) sono aggiunte le seguenti:

          «m-ter) falsa attestazione o dichiarazione sull'identità o su qualità personali proprie o di altri prevista dall'articolo 495 del codice penale;

          m-quater) fraudolenta alterazione o mutilazione delle creste papillari dei polpastrelli

 

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delle dita delle mani o di altre parti del corpo utili per consentire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali proprie o di altri prevista dall'articolo 495-bis del codice penale»;

          d) dopo il comma 6 dell'articolo 449 è aggiunto il seguente:

          «6-bis. Le disposizioni previste dal comma 6 non si applicano qualora il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulti connesso con taluno dei reati di cui agli articoli 495 e 495-bis del codice penale. Se la riunione è indispensabile prevale in ogni caso il rito direttissimo».


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