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PDL 3443

XV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3443



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali

Presentato il 9 aprile 2008


      

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Onorevoli Deputati! - L'unito decreto-legge è finalizzato ad assicurare con urgenza la disponibilità minima delle risorse necessarie per garantire, per i primi mesi del 2008, il mantenimento degli attuali livelli dei servizi ferroviari per le regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, attualmente eserciti dalla società Trenitalia Spa in virtù di contratti di servizio scaduti al 31 dicembre 2007, al fine di evitare l'interruzione di una parte significativa degli stessi e i conseguenti gravi disagi per l'utenza.
      Con le disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 1, commi 295 e seguenti), è stata introdotta una riforma strutturale del sistema di finanziamento di tali servizi, che prevede, in attuazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, la soppressione dei trasferimenti statali con l'attribuzione alle regioni di una compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione. In tale modo, il settore potrà contare, in coerenza con quanto già avvenuto per i servizi su gomma e ferroviari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, su una fonte di finanziamento certa e dinamica nel tempo, che consentirà alle regioni a statuto ordinario la stipula dei nuovi contratti di servizio.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        Il completamento del processo di riforma richiede una definizione del fabbisogno effettivo attuale per la realizzazione dei servizi ferroviari regionali, in considerazione del fatto che i trasferimenti statali alle regioni e i corrispettivi erogati dalle stesse alla società Trenitalia Spa non sono stati aggiornati dal 2000, con riferimento sia alla crescita dei costi dei fattori produttivi, sia alla quantità e alla qualità dei servizi erogati.
      Nell'attesa del completamento dei lavori del tavolo tecnico interministeriale a tal fine costituito e del successivo confronto da avviare con le regioni, anche al fine di individuare le modalità di copertura finanziaria del fabbisogno aggiuntivo della quota di compartecipazione delle regioni a tali oneri, tenendo conto anche delle possibili razionalizzazioni dei servizi e della crescita dell'efficienza aziendale, appare indispensabile garantire con urgenza le risorse necessarie per assicurare la continuità dei servizi per i primi mesi del nuovo anno, pari a 80 milioni di euro, anche nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio tra le regioni e Trenitalia Spa.
      L'individuazione delle risorse necessarie allo svolgimento dei servizi appare peraltro preliminare alla ridefinizione dei criteri di riparto delle relative risorse tra le regioni a statuto ordinario. Nelle more della valutazione, condivisa con le regioni, delle nuove modalità di riparto e al fine di garantire tempestivamente le risorse necessarie, le stesse sono attribuite direttamente alla società Trenitalia Spa.
      La copertura dei maggiori oneri previsti dalla disposizione è assicurata mediante la corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 8 aprile 2008, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008 (*).

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di garantire la continuità dei servizi svolti da Trenitalia nel settore dei trasporti regionali;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1o aprile 2008;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

      1. Al fine di garantire la prosecuzione degli attuali servizi, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio, previa definizione del fabbisogno effettivo per la realizzazione dei servizi di trasporto regionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e della rideterminazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 20, comma 7, dello stesso decreto legislativo, è autorizzata nell'anno 2008 la spesa di 80 milioni di euro da corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A.
      2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


        (*) Si veda altresì l'Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.
 

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Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 8 aprile 2008.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Visto, il Guardasigilli: Scotti.


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