VI Commissione - Resoconto di mercoledì 14 giugno 2006


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SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 giugno 2006. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 206/06: Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi.
C. 1005 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Laura FINCATO (Ulivo), relatore, illustra il provvedimento, il quale reca, all'articolo 1, disposizioni finalizzate ad assicurare la regolarità dei versamenti riguardanti l'imposta regionale sulle attività produttive. Osserva come l'urgenza di provvedere in materia risieda nell'esigenza di disincentivare fenomeni di ritardato, ovvero di omesso versamento dell'imposta, con conseguenti possibili perdite di gettito, a ridosso della ravvicinata scadenza dei termini di versamento.
Ricorda che una disposizione analoga è stata emanata in prossimità della scadenza del termine per il versamento del saldo IRAP relativo all'anno 2004 e dell'acconto relativo all'anno 2005.
Passando ad esaminare il contenuto del decreto-legge, l'articolo 1 dispone che, per


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il versamento degli acconti per il 2006, nonché del saldo dovuto per il medesimo anno, non trovi applicazione l'istituto del cosiddetto «ravvedimento operoso». Il medesimo articolo esclude altresì l'applicazione della riduzione della sanzione per omesso versamento nel caso di effettuazione del medesimo entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462 del 1997.
Sottolinea come la disposizione in esame intenda raggiungere l'obiettivo di scoraggiare il ritardato versamento dell'acconto IRAP da parte di quei contribuenti che, nel dubbio o nella speranza di veder cancellato il tributo dal giudice comunitario per incompatibilità con l'IVA, preferiscono non anticipare tali somme, riservandosi di versarle solo dopo l'emanazione di una eventuale sentenza sfavorevole, pagando sanzioni ridotte. Se si impedisce, infatti, al contribuente, in presenza di tradivo versamento di acconto IRAP, di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, applicando al contribuente che ritardi, anche solo di poco, il versamento dell'IRAP vengono applicate le sanzioni ordinarie pari al 30 per cento del tributo versato, lo si costringe implicitamente ad effettuare il versamento entro il termine ordinario.
L'articolo 2 del provvedimento dispone la proroga al 30 settembre 2006 del termine per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi, ed è volto a garantire il razionale completamento delle procedure di verifica degli accertamenti tecnici necessari per pervenire alla predetta rideterminazione. Il differimento tende inoltre ad evitare agli operatori delle strutture turistico-ricreative, nell'imminenza della stagione estiva, incertezze circa la misura dei canoni, anche pregressi, da corrispondere. A tal fine viene previsto un nuovo termine per l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge n. 269 del 2003.
Ricorda che, per assicurare maggiori entrate pari ad almeno 140 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2004, la legge finanziaria 2004 aveva previsto che, con apposito decreto interministeriale da emanare entro il 30 giugno 2004, dovessero essere rivalutati i canoni demaniali marittimi e che, in mancanza di tale decreto, i predetti canoni dovessero essere rivalutati nella misura del 300 per cento. Poiché il termine del 1o gennaio 2004 è decorso inutilmente, al fine di consentire il completamento degli accertamenti tecnici in corso per la rideterminazione dei canoni, sono stati adottati diversi provvedimenti urgenti di proroga, l'ultimo dei quali è scaduto il 15 dicembre 2005. Pertanto, se non intervenisse una ulteriore proroga al 30 settembre 2006, si applicherebbe la rivalutazione del 300 per cento dei canoni in questione, con il rischio di compromettere la sopravvivenza dell'intero settore del turismo balneare, e di determinare ripercussioni negative sull'economia italiana. Inoltre, la decorrenza del termine del 15 dicembre 2005 comporterebbe l'obbligo di versamento dei canoni rivalutati a decorrere dal 1o gennaio 2004, con conseguenze traumatiche sulle imprese che operano nel settore, soprattutto di micro e piccola dimensione.
Ritiene quindi in tal senso giustificato il presupposto di urgenza e necessità per il rinvio del termine concernente l'aumento dei canoni.

Maurizio LEO (AN) rileva come l'articolo 1 del decreto-legge riprenda sostanzialmente il contenuto del decreto-legge n. 106 del 2005, escludendo l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso per i versamenti IRAP in acconto ed a saldo relativi all'anno d'imposta in corso, al fine di assicurare il gettito di tale tributo, nell'imminenza della sentenza della Corte di giustizia europea relativa a tale imposta.
Ricorda come tale tributo, istituito nel 1997 dal precedente Governo di centrosinistra, abbia posto, fin dalla sua introduzione, numerosi problemi, relativi in particolare alla definizione della base imponibile, che non risulta di agevole quantificazione, essendo determinata in base al valore della produzione. Ritiene, a tale proposito, che il decreto-legge in esame


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avrebbe potuto costituire l'occasione propizia per risolvere finalmente la questione concernente la sottoposizione all'IRAP dei professionisti privi di un'autonoma struttura organizzativa, i quali, secondo quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 256 del 2001 e da numerose pronunce delle Commissioni tributarie, non sarebbero soggetti al tributo. In mancanza di una esplicita previsione normativa in materia, ritiene infatti che i professionisti che si trovino in tale condizione siano abilitati a non corrispondere il tributo, senza incorrere in alcuna sanzione, applicandosi nei loro confronti la previsione dello Statuto dei diritti del contribuente che esclude l'applicazione di misure sanzionatorie nei confronti dei contribuenti nel caso in cui questi ultimi si trovino in una situazione di oggettiva incertezza circa l'ambito di applicazione dell'imposta.
In tale contesto considera inoltre necessario affrontare la problematica concernente l'eventuale applicazione del meccanismo, previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, che stabilisce la maggiorazione automatica dell'aliquota IRAP in quelle regioni nelle quali si registri uno squilibrio finanziario nella gestione del servizio sanitario regionale: al momento non risulta infatti chiaro se tale eventualità possa comportare conseguenze anche sui versamenti in acconto ed a saldo relativi all'anno in corso.
Ritiene quindi che il provvedimento risulti sostanzialmente condivisibile nelle sue linee essenziali, anche in quanto riprende disposizioni già adottate nel corso della passata legislatura, ma che esso costituisca l'occasione per affrontare in termini maggiormente organici ulteriori questioni afferenti all'IRAP.

Gioacchino ALFANO (FI) con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge, rileva come esso non disponga in merito all'effettuazione dei rimborsi in favore dei contribuenti per i versamenti effettuati a titolo IRAP, nell'eventualità in cui la sentenza della Corte di giustizia europea su tale tributo, che si annuncia ormai imminente, sancisse l'illegittimità comunitaria dell'IRAP, determinandone pertanto l'abolizione.
Per quanto riguarda la formulazione della disposizione, chiede chiarimenti in merito all'ambito di applicazione temporale dell'esclusione del ravvedimento operoso, paventando il rischio che essa non contempli tutte le ipotesi possibili.
Più in generale, evidenzia come il disegno di legge di conversione non sia corredato della relazione tecnica circa gli effetti finanziari del provvedimento.

Ivano STRIZZOLO (Ulivo) sottolinea come il provvedimento sia finalizzato ad affrontare la situazione contingente derivante dalla probabile, prossima sentenza della Corte di giustizia europea circa la legittimità comunitaria dell'IRAP, al fine di evitare i possibili effetti negativi sul gettito conseguenti alla dichiarazione di illegittimità di tale imposta, e non abbia quindi l'obiettivo di risolvere in termini generali tutte le questioni concernenti il tributo, di cui peraltro il Governo dovrà farsi carico nel quadro complessivo delle compatibilità di finanza pubblica. Ritiene quindi che il decreto-legge debba essere convertito in tempi rapidi, così da evitare conseguenze deleterie sui versamenti in acconto ed a saldo relativi all'imposta in corso.

Francesco TOLOTTI (Ulivo) condivide alcune delle considerazioni espresse dal deputato Leo, sottolineando la necessità che il Governo faccia la massima chiarezza circa le eventuali conseguenze per i contribuenti derivanti dall'applicazione del meccanismo automatico di maggiorazione dell'aliquota IRAP in quelle regioni nelle quali si registri uno squilibrio nella gestione finanziaria del Servizio sanitario nazionale; a tale proposito suggerisce l'opportunità di presentare, nel corso della discussione in Assemblea, un ordine del giorno in materia.
Per quanto riguarda l'articolo 2, ritiene che la proroga, al 30 settembre 2006, del termine per l'emanazione del decreto interministeriale di rideterminazione dei canoni


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delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative sia certamente dovuta, al fine di evitare gli effetti negativi, sugli operatori del settore e sugli stessi consumatori, che potrebbero derivare dall'applicazione dell'aumento indiscriminato del 300 per cento dei medesimi canoni nel caso di mancata emanazione del predetto decreto. Rileva, peraltro, come sia necessario affrontare anche il tema relativo all'evasione dell'obbligo di versamento dei canoni di concessione, che costituisce, come evidenziato nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione Finanze su tale materia durante la passata legislatura, una problematica assai grave per l'intero settore.
Considera quindi prioritario assicurare la tempestiva conversione in legge del decreto, cogliendo l'occasione del dibattito per approfondire anche altri aspetti connessi alle tematiche affrontate dal provvedimento.

Antonio BORGHESI (IdV) con riferimento all'articolo 1, chiede di comprendere quali siano le ragioni, anche in termini quantitativi, che hanno indotto il Governo a prevedere la non applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso per i versamenti in acconto ed a saldo relativi all'anno d'imposta in corso esclusivamente con riferimento all'IRAP, rilevando come tale disposizione introduca un elemento di diversificazione rispetto alle altre imposte. A tale riguardo ricorda come, in occasione di analoghi precedenti, nei quali si era giunti alla dichiarazione di illegittimità di un'imposta o alla sua disapplicazione nei confronti di una determinata categoria di contribuenti, si fosse proceduto mediante richieste di rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti.
Per quanto riguarda l'articolo 2, chiede altresì chiarimenti circa le motivazioni che hanno indotto ad un'ulteriore proroga del termine di emanazione del decreto interministeriale di rideterminazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime, rilevando come i prezzi degli stabilimenti balneari per la prossima stagione estiva siano già stati determinati, e come quindi un incremento della misura dei canoni non possa avere effetti immediati sui consumatori. Rileva, inoltre, come i prezzi di tali servizi turistici abbiano registrato, nel corso degli ultimi anni, significativi incrementi, ritenendo quindi necessario quantificare la misura media di tali aumenti al fine di disporre di un dato oggettivo per stabilire l'ammontare di incremento dei canoni di concessione.

Cesare CAMPA (FI) rileva come l'articolo 2 del provvedimento riproponga una questione annosa, ancora non risolta. Si dichiara contrario ad una rivalutazione del canone nella misura fissa del 300 per cento, che creerebbe discriminazioni tra gli operatori del settore, equiparando inopportunamente piccoli e grandi concessionari.
Ritiene pertanto necessario che la rideterminazione dei canoni non si fondi esclusivamente sul criterio dell'estensione dell'area data in concessione, ma su diversi e molteplici parametri, che tengano conto anche della redditività dell'area stessa. Ricorda a tale proposito di aver presentato, nella precedente legislatura, un emendamento identico al contenuto dell'articolo 2, che tuttavia era stato dichiarato inammissibile sotto il profilo della copertura finanziaria, chiedendo, pertanto, al Governo di chiarire il motivo per cui la proroga disposta dal citato articolo 2 non necessiti ora di analoga copertura finanziaria.
In ogni caso, ritiene che, allo stato, la proroga del termine per l'emanazione del decreto interministeriale di rideterminazione dei canoni sia un atto dovuto, giacché nel caso di rivalutazione automatica del 300 per cento, molte aziende fallirebbero, penalizzando in particolare quegli operatori che in molte regioni, quali ad esempio del Veneto, hanno sempre adempiuto correttamente ai loro obblighi di pagamento.

Ermanno VICHI (Ulivo) con riferimento alla questione dei canoni demaniali marittimi, ritiene che la proroga del termine per la rideterminazione dei canoni


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sia un atto dovuto, in quanto il repentino, massiccio aumento dei canoni che deriverebbe dalla mancata conversione del decreto-legge in esame risulterebbe particolarmente dannosa per gli operatori del settore turistico-ricreativo, i quali stabiliscono i prezzi dei servizi relativi alla stagione in corso alla fine dell'anno precedente. Rileva altresì come i criteri per la determinazione dei canoni attualmente vigenti siano iniqui e non omogenei, essendo frequenti le sperequazioni tra beni demaniali di consistenza e redditività analoga ed assai diffusi i fenomeni di evasione. In tale contesto una semplice moltiplicazione percentuale indifferenziata dell'ammontare dei canoni risulterebbe incongrua, essendo invece necessario procedere ad una attenta riflessione sui criteri di rideterminazione dei canoni stessi.
Ritiene inoltre necessario riflettere circa l'opportunità di trasferire alle regioni anche le competenze relative alla determinazione dei canoni, dato che la competenza sulla gestione di tali beni è stata ormai da tempo trasferita a tali enti.

Donatella MUNGO (RC-SE) rileva come dalla discussione emerga un'ampia convergenza sulla necessità di convertire il decreto-legge in esame, il quale affronta delicate questioni, le quali rivestono certamente carattere di particolare urgenza.
Passando ad esaminare taluni aspetti del decreto, rileva, con riferimento all'articolo 1, l'esigenza primaria di affrontare quanto prima la questione concernente gli eventuali rimborsi che occorrerebbe operare in favore dei contribuenti a seguito di una eventuale dichiarazione di illegittimità dell'IRAP da parte della Corte di giustizia.
Concorda inoltre sull'opportunità della proroga prevista dall'articolo 2 del decreto, del termine per l'emanazione del decreto interministeriale di rideterminazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, ritenendo a tale proposito necessario prevedere la possibilità di consentire la rateizzazione dei canoni dovuti da parte degli operatori interessati dalla misura.

Giampaolo FOGLIARDI (Ulivo) con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge, osserva come le misure in esso contenute appaiano imprescindibili, nell'attuale incertezza circa la prossima decisone della Corte di giustizia europea sulla legittimità comunitaria dell'IRAP, rilevando come, spesso, il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso da parte dei contribuenti ha l'unico fine di rinviare il pagamento delle imposte dovute.
Sottolinea altresì come la questione dei rimborsi in favore dei contribuenti per versamenti effettuati relativamente a tributi non dovuti, emersa nel corso della discussione, abbia carattere generale, non riguardando solo l'IRAP ma anche altri tributi quale l'ILOR, e come tale problematica debba essere quanto prima affrontata e risolta in termini complessivi.
In ordine alle questioni connesse all'articolo 2 del decreto, rileva l'esigenza di chiarire preliminarmente se il rapporto tra privato ed amministrazione avente ad oggetto l'utilizzo di beni demaniali marittimi, abbia natura di concessione ovvero di locazione commerciale, in quanto tale qualificazione giuridica avrebbe evidente conseguenze sulla regolazione di tale rapporto.
Quanto ai criteri per la rideterminazione dei canoni, osserva, in relazione alle considerazioni svolte dal deputato Campa, come il riferimento alla redditività anziché all'estensione delle aree concesse potrebbe incentivare molti operatori a dichiarare una minore redditività dei beni stessi, al fine di limitare l'ammontare del canone dovuto.

Cesare CAMPA (FI) con riferimento alle considerazioni emerse nel corso del dibattito relativamente all'articolo 2 del decreto-legge, sottolinea l'esigenza prioritaria di garantire assoluta parità di trattamento tra i soggetti titolari delle concessioni demaniali, rilevando inoltre come la proroga, disposta dal decreto-legge, del termine


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di emanazione del decreto interministeriale per la rideterminazione dei canoni non sia sufficiente a risolvere i problemi esistenti in merito.

Gianfranco CONTE (FI) rileva come, nel corso del dibattito, siano emersi numerosi elementi interessanti, sottolineando l'opportunità che la Commissione affronti approfonditamente i temi oggetto del decreto-legge, evitando che di questioni di tale rilevanza si occupino esclusivamente le strutture governative.
Con riferimento all'articolo 2 rileva, anche sulla base delle numerose audizioni svolte dalla Commissione nel corso della precedente legislatura, come la mera proroga del termine per l'emanazione del decreto interministeriale di rideterminazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non sia di per sé in grado di risolvere i più complessi problemi esistenti in tale settore.
Ritiene infatti che sia necessario tener conto delle esigenze di tutti i soggetti, imprenditoriali ed istituzionali, interessati, risolvendo innanzitutto la questione concernente l'attribuzione in termini chiari delle competenze relative alla gestione dei beni, rispetto alle quali è tuttora in piedi un contenzioso tra capitanerie di porto, comuni e regioni. A tale proposito sottolinea le conseguenze dell'errore, compiuto nel 1994, di prevedere una classificazione delle concessioni in tre categorie, demandando l'onere di ripartire le singole concessioni alle regioni, le quali, nella maggior parte dei casi, non sono state in grado di adempiere a tale compito, pregiudicando in tal modo l'effettivo afflusso dei canoni nella misura prevista.
In secondo luogo occorre disporre di dati certi circa il preciso ammontare dei singoli canoni, nonché in merito al loro effettivo versamento, eliminando le numerose, gravi anomalie che in molti casi si registrano in tale settore.
Sottolinea quindi come l'applicazione di un aumento indiscriminato del 300 per cento risulterebbe un grave errore, trattandosi di una misura che non tiene conto delle diversità delle singole situazioni, la quale era nata con il mero obiettivo di incrementare le entrate derivanti dai canoni di una misura prefissata in astratto.
In tale contesto ritiene che la proroga al 30 settembre 2006 disposta dal decreto-legge non sia certamente sufficiente a risolvere tale complessa problematica, e come sia pertanto prevedibile, che, a quella data, sarà necessario disporre un ulteriore slittamento dei termini, eventualmente in sede di legge finanziaria.
Per quanto riguarda l'articolo 1, ricorda come il gruppo di Forza Italia avesse sempre sostenuto, fin dalla sua istituzione, l'iniquità dell'IRAP, rilevando come la prossima sentenza della Corte di giustizia europea su tale materia stia per confermare quella valutazione negativa: ritiene quindi necessario affrontare al più presto in Commissione una problematica tanto complessa, al fine di individuare una soluzione atta ad assicurare un gettito erariale adeguato a sostituire quello di tale tributo.

Paolo DEL MESE, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12.35 della giornata odierna.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 17.30 di oggi.

La seduta termina alle 11.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 giugno 2006. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 17.

Paolo DEL MESE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso


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l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00019 Leo: Esclusione dell'applicazione di sanzioni per insufficiente versamento nel caso di applicazione del meccanismo di maggiorazione automatica delle aliquote IRPEF ed IRAP nell'ipotesi di mancato rispetto dell'equilibrio finanziario della spesa sanitaria regionale.

Maurizio LEO (AN) illustra la propria interrogazione, la quale riguarda l'applicazione del comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, il quale prevede che, in caso di mancato rispetto dell'equilibrio economico finanziario del Servizio sanitario regionale le regioni interessate siano obbligate ad adottare misure sufficienti a ripianare tale squilibrio, ovvero, in mancanza, che si applichi automaticamente la maggiorazione nella misura massima delle aliquote IRPEF ed IRAP.
In tale contesto l'interrogazione chiede di conoscere l'orientamento del Governo in merito, con particolare riferimento alle conseguenze che tale maggiorazione potrebbe avere sulle prossime scadenze degli adempimenti tributari, onde evitare incertezze per i contribuenti interessati.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Maurizio LEO (AN), replicando, ringrazia il sottosegretario per la puntuale risposta, la quale suscita tuttavia notevoli preoccupazioni e perplessità. Infatti la normativa recata dal comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, come interpretata dall'Amministrazione finanziaria, si configurerebbe come una sorta di disposizione sottoposta a condizione risolutiva, la quale imporrebbe al contribuente di effettuare il versamento in sede di acconto considerando la maggiorazione di aliquota, salvo richiedere successivamente il rimborso della maggiore imposta versata, con tutte le inevitabili lungaggini ed incertezze che tale procedura imporrebbe ai contribuenti stessi.

5-00020 Gioacchino Alfano: Deducibilità delle minusvalenze derivanti da operazioni di ristrutturazione societaria.

Gioacchino ALFANO (FI) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Gioacchino ALFANO (FI), replicando, rileva come le motivazioni addotte nella risposta, relative alle esigenze di gettito che giustificherebbero l'indeducibilità delle minusvalenze in tutti i casi di cessione di titoli partecipativi, non siano sufficienti ad imporre ai contribuenti interessati una sorta di doppia imposizione, in quanto gli stessi hanno già scontato, nelle ipotesi indicate dall'interrogazione, l'imposizione su tali redditi.
Si riserva quindi di intervenire ulteriormente sulla questione, al fine di risolvere la problematica evidenziata nell'atto di sindacato ispettivo.

Paolo DEL MESE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 17.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 giugno 2006. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alfiero Grandi.

La seduta comincia alle 17.45.

DL 206/06: Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi.
C. 1005 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta antimeridiana.


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Il sottosegretario Alfiero GRANDI dissente dalle valutazioni negative espresse da alcuni esponenti dei gruppi di opposizione circa la struttura dell'IRAP, rilevando come il tributo assicuri un gettito di fondamentale importanza per finanziare il Servizio sanitario nazionale, e come anche il precedente Governo, che pure aveva più volte espresso l'intenzione di sopprimere questa imposta, non sia stato in grado di procedere su tale strada, limitandosi ad una modesta riduzione di tale prelievo.
Ritiene inoltre opportuno precisare, comunque, come l'oggetto del decreto-legge in esame non sia la legittimità dell'IRAP, la cui compatibilità con l'ordinamento comunitario è del resto in giudizio dinanzi alla Corte di giustizia europea e dovrebbe essere più energicamente difeso in tale sede, bensì la predisposizione di tutte le misure atte a garantirne il gettito, nelle more della definizione di tale giudizio, ribadendo l'obbligo per i contribuenti di rispettare le scadenze previste per i relativi versamenti.
Osserva inoltre come, anche qualora la Corte dichiarasse l'illegittimità comunitaria dell'IRAP, i contribuenti non avrebbero diritto al rimborso delle somme versate, in quanto, con tutta probabilità, la sentenza si limiterebbe a sancire l'obbligo dello Stato italiano ad eliminare, per il futuro, il tributo, senza pertanto doversi restituire ai contribuenti le somme fino a quel momento versate a tale titolo.
Con riferimento alla questione concernente gli effetti derivanti sui versamenti IRAP dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP applicabile, ai sensi della legge n. 311 del 2004, nelle regioni nelle quali si sia registrato un disavanzo nella gestione del Servizio sanitario regionale, rileva come tale eventualità non avrebbe effetti sui versamenti a saldo relativi al 2005.
Per ciò che concerne invece i versamenti in acconto precisa innanzitutto come, nell'incontro recentemente tenutosi in materia tra il Governo e le regioni interessate, queste ultime abbiano assunto l'impegno ad adottare misure atte a ripianare tale disavanzo, che dovranno evidentemente essere valutate successivamente circa la loro efficacia dai competenti organismi. Allo stato, sulla base della disciplina prevista dalla legge n. 311, i contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento in acconto sulla base dell'aliquota massima del 5,25 per cento, salvo scomputare successivamente, in sede di secondo acconto IRAP, ovvero con altre modalità, le maggiori somme pagate nel caso in cui le predette regioni adottino provvedimenti utili a ridurre il disavanzo. Ritiene quindi che possa essere assunto l'impegno ad assicurare ai contribuenti la possibilità di recuperare l'incremento del versamento in acconto derivante dalla maggiorazione dell'aliquota.
Quanto alla disposizione dell'articolo 2, che prevede lo slittamento al 30 settembre 2006 del termine di emanazione del decreto interministeriale di rideterminazione dei canoni demaniali marittimi rileva, da un lato, come tale misura costituisca l'ultima di una serie di proroghe già disposte in materia nel corso della precedente legislatura, e, dall'altro, come la norma recata dal decreto-legge n. 269 del 2003, che prevede l'automatica rivalutazione dei canoni nella misura del 300 per cento in caso di mancata rideterminazione dei canoni stessi, non sia realisticamente applicabile, in quanto imporrebbe agli operatori del settore un incremento dei costi probabilmente insostenibile.
L'obiettivo da perseguire, sebbene di non facile realizzazione, dovrebbe essere quello di superare la normativa vigente, attraverso l'individuazione di un meccanismo idoneo a risolvere strutturalmente il problema, dichiarando a tale riguardo l'impegno del Governo a presentare una proposta in materia al più presto, coinvolgendo le categorie e gli enti locali interessati.
Invita quindi i presentatori degli emendamenti 2.1 e 2.2, i quali intendono prorogare ulteriormente il termine del 30 settembre 2006 previsto dall'articolo 2 per l'emanazione del decreto interministeriale di rideterminazione dei canoni, a ritirarli,


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sottolineando come non sia possibile prevedere una data di emenazione del predetto decreto successivo all'esercizio in corso, per non pregiudicare le maggiori entrate erariali attese nel 2006 da tale misura, ed assumendo l'impegno a valutare ulteriormente, ai fini della discussione sul provvedimento in Assemblea, se sia possibile prevedere un breve spostamento di tale termine.

Paolo DEL MESE, presidente, avverte che sono stati presentati tre emendamenti al decreto-legge (vedi allegato 3); invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere su di essi il parere.

Laura FINCATO (Ulivo), relatore, invita i presentatori di tutti gli emendamenti presentati, esprimendo altrimenti su di essi parere contrario.

Il sottosegretario Alfiero GRANDI concorda con il parere espresso dal relatore.

Gianfranco CONTE (FI) apprezza la coerenza e lo sforzo di disponibilità compiuto dal Sottosegretario rispetto alla possibilità di prorogare ulteriormente il termine fissato dall'articolo 2, rilevando a tale proposito come l'emendamento Gioacchino Alfano 2.2, sia volto a stabilire una data più realistica per la emanazione del decreto interministeriale di rideterminazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime.
Ritiene infatti che il termine, attualmente previsto dal decreto-legge, del 30 settembre, non sia assolutamente sufficiente a risolvere una problematica assai complessa prima della presentazione del disegno di legge finanziaria. Occorre infatti individuare una soluzione che tenga conto delle diversità oggettive esistenti tra le varie tipologie di concessioni demaniali marittime, eviti di riproporre le attuali sperequazioni esistenti tra i concessionari, elimini il fenomeno dell'evasione del pagamento dei canoni, ridefinire il rapporto in materia tra regioni e comuni, nonché sciolga il nodo relativo all'attribuzione alle regioni degli introiti derivanti dai canoni.
In tale contesto auspica che la maggioranza ed il Governo affrontino la problematica in termini non strumentali, evitando di dare agli operatori un segnale non realistico, ingenerando in tal modo l'illusione che sia possibile dare in tempi brevi soluzione ad una questione tanto complessa.
Per questi motivi chiede di porre in votazione l'emendamento Gioacchino Alfano 2.2.
Per quanto riguarda le tematiche relative ai versamenti IRAP affrontate dall'articolo 1, considera singolare che alcuni Presidenti di regioni governate dal centrosinistra, segnatamente della Regione Lazio, dichiarino di escludere ogni aggravio di imposta, laddove invece il sottosegretario Grandi, dando risposta, nella seduta odierna, ad un'interrogazione a risposta immediata del deputato Leo, abbia dichiarato che, in sede di versamento di acconto IRAP per l'anno di imposta in corso, i contribuenti dovranno tener conto della maggiorazione di aliquota applicabile in quelle regioni nelle quali si sia verificato uno squilibrio finanziario del Servizio sanitario regionale.
Ritiene che tale interpretazione comporterà notevoli difficoltà per i contribuenti e per gli operatori del settore, obbligandoli a richiedere successivamente il rimborso delle maggiori somme versate qualora le regioni predispongano un piano di rientro del disavanzo atto a sostituire la maggiorazione d'aliquota. Per tali motivi chiede altresì di porre in votazione l'emendamento Gioacchino Alfano 1.1, volto appunto ad escludere effetti sui versamenti in acconto della maggiorazione dell'aliquota IRAP.

Maurizio LEO (AN) rileva come il gruppo di Alleanza nazionale fosse inizialmente orientato ad esprimere un voto di astensione sul decreto-legge, in considerazione dell'obiettivo, certamente condivisibile, del provvedimento, di salvaguardare il gettito dell'IRAP nell'imminenza


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della sentenza della Corte di giustizia europea sulla legittimità comunitaria di tale tributo. Tuttavia, le dichiarazioni rese dal sottosegretario Grandi nella seduta odierna in occasione dello svolgimento di una sua interrogazione a risposta immediata, ha indotto la sua forza politica a mutare tale orientamento, al fine di stigmatizzare le gravi conseguenze della posizione assunta dal Governo circa le conseguenze sui versamenti in acconto IRAP delle maggiorazioni di aliquota applicabili in quelle regioni nelle quali si sia registrato uno spostamento rispetto agli equilibri del Servizio sanitario regionale.
Secondo l'interpretazione fornita dal sottosegretario della normativa vigente, i contribuenti risiedenti in quelle regioni sono tenuti a calcolare l'acconto IRAP computando tale maggiorazione, salvo recuperare successivamente la maggiore imposta versata in sede di secondo acconto o di saldo. Tale soluzione, oltre ad essere discutibile, comporterà notevoli complicazioni per tutti i contribuenti IRAP, in particolare per coloro ai quali si applica in via ordinaria l'aliquota ridotta.
Non ritiene inoltre chiaro in che modo tale previsione si coniughi con le diverse modalità di calcolo dell'acconto, il quale, come è noto, può essere determinato applicando il cosiddetto metodo storico ovvero quello revisionale, rilevando altresì le ulteriori conseguenze negative che deriveranno in sede di applicazione degli strumenti informatici ormai generalmente utilizzati per il calcolo dell'imposta.
Invita quindi il Governo a riconsiderare in tempi brevi la questione, rilevando come la discussione in Assemblea del provvedimento avrà luogo quando sarà ormai scaduto il termine per l'effettuazione dei versamenti IRAP.

Antonio BORGHESI (IdV) in relazione al parere espresso dal relatore e dal rappresentate del Governo sul suo emendamento 2.1, rileva come, in sede di predisposizione della proposta emendativa, egli non si fosse posto il problema degli eventuali effetti finanziari derivanti dallo spostamento al 2007 del termine per l'emanazione del decreto interministeriale di rideterminazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime, in quanto risulta oggettivamente difficile ipotizzare che, nello spazio di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge ed il 30 settembre 2006 sia possibile realizzare quell'obiettivo di maggior gettito derivante dalla rideterminazione dei canoni che non si è stati in grado di raggiungere in oltre due anni.
Peraltro, in considerazioni delle dichiarazioni rese dal sottosegretario su tale argomento, ritira il proprio emendamento 2.1, rilevando comunque di non aver avuto ancora risposta alle richieste di chiarimento da lui formulate nel corso del dibattito relative al rapporto quantitativo tra il gettito IRAP ed il gettito delle altre imposte dirette, nonché circa l'andamento dei prezzi registratisi nel settore dei servizi turistici balneari nel corso degli ultimi anni.

Ermanno VICHI (Ulivo) esprime disagio per l'esigenza di dover difendere il contenuto di un provvedimento che riprende sostanzialmente misure adottate dal precedente Governo.
Passando quindi ad alcune considerazioni specifiche, ritiene che la scelta di mantenere al 30 settembre 2006 la data per l'emanazione del decreto interministeriale di rideterminazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime appaia più radicale di un eventuale ulteriore slittamento del termine stesso. Tale considerazione appare fondata non solo per ragioni di bilancio, ma, soprattutto, in ragione del concreto funzionamento del mercato turistico, le cui dinamiche prevedono che i prezzi dei servizi balneari per l'anno successivo siano stabiliti alla fine dell'anno, in occasione delle grandi fiere turistiche internazionali.
Sottolinea quindi come il mantenimento del termine del 30 settembre sia necessario per dare alle categorie ed agli enti locali interessati il segnale che tale


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complessa problematica sarà affrontata e risolta secondo un'impostazione radicalmente diversa da quella seguita nel recente passato, assumendo scelte politiche chiare che eliminino le sperequazioni esistenti ed il fenomeno dell'evasione.

Gian Luca GALLETTI (UDC) considera infondate le argomentazioni addotte dal sottosegretario in difesa dell'IRAP, rilevando come sia stata universalmente riconosciuta la contraddizione insita nella definizione di tale tributo, il quale, sebbene formalmente incida sul reddito, colpisce in realtà anche le imprese in perdita, le quali non producono alcun reddito netto, soprattutto quelle gravate da un più alto costo del lavoro.
Evidenzia inoltre come il decreto-legge in esame presenti rilevanti differenze rispetto al decreto-legge n. 106 del 2005 adottato dal precedente Governo, il quale, nella sua versione originaria, prevedeva il divieto, per i contribuenti, di applicare il criterio revisionale in sede di calcolo del primo acconto: pertanto, in mancanza di tale misura, i contribuenti, nell'anno di imposta in corso, potranno fare ricorso a tale metodo di calcolo dell'acconto, esponendo quindi l'erario al rischio di perdere una parte del gettito IRAP.
Per quanto riguarda gli effetti della maggiorazione dell'aliquota IRAP in quelle regioni nelle quali si registri un disavanzo negli equilibri finanziari del servizio sanitario, ritiene che l'applicazione di tale meccanismo automatico violi i principi dell'autonomia regionale, ponendo quindi la maggioranza in contraddizione rispetto alle intenzioni, più volte espresse, di superare ogni impostazione centralistica in materia.
Concorda inoltre con le considerazioni critiche già espresse dai deputati dell'opposizione circa le gravi conseguenze che deriveranno dall'obbligo, per i contribuenti, di computare tali maggiorazioni d'aliquota in sede di calcolo dell'acconto IRAP per l'anno d'imposta in essere.

Francesco TOLOTTI (Ulivo) in relazione alle considerazioni del deputato Galletti circa la minore capacità del decreto-legge in esame di garantire il gettito IRAP, rileva come esse si pongano in contraddizione con le accuse, avanzate da altri esponenti dei gruppi di opposizione, circa gli eventuali aggravi di imposizione per i contribuenti derivanti dal provvedimento in esame.
Si associa, peraltro, all'esigenza, sottolineata dal deputato Leo, di approfondire le questioni relative al calcolo dei versamenti IRAP, garantendo che le eventuali maggiori somme pagate dai contribuenti a seguito delle maggiorazioni d'aliquota applicate in quelle regioni in cui si verifichi un disavanzo nella gestione finanziaria del servizio sanitario possano essere recuperate in occasione del versamento del secondo acconto ovvero ipotizzando una forma di compensazione. A tale proposito, ricorda, peraltro, che il meccanismo di maggiorazione automatica dell'aliquota IRAP è stato introdotto dal precedente Governo, e che dunque occorre fare i conti con una normativa già vigente riducendo al massimo i disagi che potrebbero derivare per i contribuenti dalla sua applicazione.

Nicola CRISCI (Ulivo) concorda con le indicazioni fornite dal rappresentante del Governo circa l'opportunità di mantenere il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di rideterminazione dei canoni demaniali marittimi al 30 settembre 2006, confidando nell'impegno, assunto dal sottosegretario, di presentare in tempi brevi una proposta che risolva strutturalmente le questioni evidenziate nel corso della discussione.
Si associa quindi all'invito a ritirare gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Paolo DEL MESE, presidente, informa che il Comitato per la legislazione e le Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Trasporti ed Attività produttive hanno espresso il parere di competenza sul provvedimento.


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La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gioacchino Alfano 1.1 e 2.2.
Approva quindi la proposta di conferire al relatore, onorevole Fincato, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento, deliberando altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Paolo DEL MESE, presidente, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazione dei gruppi.

La seduta termina alle 18.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.45 alle 18.50.