V Commissione - Marted́ 27 giugno 2006


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti di sicurezza per le gallerie della rete autostradale transeuropea (Atto n. 7)

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Articoli da 1 a 17 - per ciò che concerne gli aspetti rilevati dalla Commissione con riferimento all'ANAS, si precisa che il medesimo ente farà fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle misure di sicurezza contenute nello schema di decreto legislativo suindicato, a valere sulle risorse finanziarie a propria disposizione programmate nel corso degli anni, tenuto conto che il campo e l'oggetto di applicazione del citato schema rientrano nei compiti principali assegnati dalla legge mediante concessione alla stessa azienda.
Per ciò che riguarda, invece, le questioni sollevate in relazione alle società concessionarie, si rinvia ai chiarimenti dell'Amministrazione proponente.
Articolo 4 - si conferma la neutralità finanziaria della disposizione, atteso che l'articolo 17 ha rinviato al sistema delle tariffe, da determinarsi di concerto con la scrivente Amministrazione, l'integrale copertura degli oneri, riferiti, in senso onnicomprensivo, alle attività della Commissione. Sarà, pertanto, cura dello scrivente vigilare in sede di predisposizione del citato decreto interministeriale, sull'osservanza del criterio della copertura dei costi effettivi Si rinvia all'Amministrazione competente la valutazione circa l'idoneità della dotazione di personale della Commissione, allo svolgimento delle funzioni previste, tenendo conto dell'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.
Articolo 13 - si rimanda al Ministero proponente la segnalazione della Commissione Bilancio, circa la necessità di riformulare il comma 1. Per ciò che concerne, invece, le attività previste a carico della Commissione, si evidenzia che le medesime non sembrano comportare effetti onerosi, atteso che la formazione e l'aggiornamento del catalogo delle analisi di rischio, di cui al comma 5, rientrano tra le funzioni di autorità amministrativa enunciate dal comma 1, dell'articolo 4, incluso tra le disposizioni elencate dal comma 1, dell'articolo 17, per le quali vengono previste apposite tariffe. In ogni caso, si sottolinea che la clausola di neutralità per la finanza pubblica, stabilita dal comma 2, del medesimo articolo 17, si riferisce all'attuazione di tutte le disposizioni del presente decreto.
Comunque, ai fini di una lettura inequivocabile della norma, l'articolo 13 potrebbe figurare tra quelli elencati nel comma 1, dell'articolo 17.
Articolo 17 - si ritiene che, in sede di definizione del decreto tariffe, vadano interamente valutati i costi da coprire a carico dei Gestori, In ogni caso, il medesimo decreto potrà prevedere, come per altri casi analoghi, l'aggiornamento biennale delle tariffe stesse.


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Relativamente, poi, alla richiesta di chiarimenti sulla portata del rinvio operato all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 245/2005, si precisa che il contributo in questione viene coperto dal costo generale dell'opera.
Articolo 17, comma 2 - si evidenzia che la clausola ivi apposta non si configura come clausola di salvaguardia, ai sensi del decreto-legge n. 194/2002, convertito nella legge n. 246/2002.
La disposizione in esame, infatti, è unicamente volta ad evitare, in sede di attuazione del provvedimento l'insorgenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.