XII Commissione - Resoconto di marted́ 27 giugno 2006


Pag. 64

AUDIZIONI

Martedì 27 giugno 2006. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Intervengono il ministro della salute Livia Turco e il sottosegretario di Stato per la salute Giampaolo Patta.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Ministro della salute, sen. Livia Turco, sulle linee programmatiche del suo dicastero.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Mimmo LUCÀ, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Dopo aver ringraziato il Ministro, fa presente, con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione, che dovendo allontanarsi alle ore 16, il Ministro ha dato la propria disponibilità a proseguire l'audizione nella giornata di domani.

Domenico DI VIRGILIO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone a nome del proprio gruppo che, terminata la relazione del Ministro, il seguito dell'audizione sia rinviato ad altra seduta, in modo da consentire ai membri della Commissione di approfondire i contenuti della relazione.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) si associa alla richiesta del deputato Di Virgilio.

Katia ZANOTTI (Ulivo) manifesta la disponibilità del proprio gruppo alla prosecuzione dell'audizione nella giornata di domani, a patto che, qualora i tempi lo consentano, sia data la possibilità di intervenire ai deputati che desiderino farlo subito dopo la relazione del Ministro.

Mimmo LUCÀ, presidente, ritiene che si possa procedere secondo buon senso, consentendo nella giornata odierna gli interventi compatibili con gli impegni del Ministro e rinviando a domani, alle ore 14, il seguito dell'audizione.


Pag. 65


Introduce quindi l'audizione e invita i deputati che interverranno successivamente a contenere i tempi degli interventi, in modo da consentire una più ampia discussione.

Il ministro Livia TURCO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Luca VOLONTÈ (UDC), Donatella PORETTI (RosanelPugno), Tommaso PELLEGRINO (Verdi), Luigi CANCRINI (Com.It), Massimo GARAVAGLIA (LNP), Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo), Giuseppe ASTORE (IdV) e Daniela DIOGUARDI (RC-SE).

Mimmo LUCÀ, presidente, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta ed esprime particolare apprezzamento per il dichiarato impegno a valorizzare il ruolo del Parlamento. Rinvia il seguito dell'audizione a mercoledì 28 giugno, alle ore 14.

Luca VOLONTÈ (UDC), con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione, chiede che la seduta successiva sia interamente dedicata allo svolgimento dei numerosi interventi previsti e che sia rinviata alla prossima settimana la conclusione dell'audizione, con l'intervento di replica del Ministro.

Mimmo LUCÀ, presidente, ritiene, avendo acquisito la disponibilità del Ministro, che si possa concludere l'audizione nella giornata di mercoledì 5 luglio, qualora non fosse possibile esaurire gli interventi nella giornata di domani.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 giugno 2006. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ.

La seduta comincia alle 16.10.

Legge comunitaria 2006.
C. 1042 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2005.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria 2006 (C. 1042) e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2005, il cui esame preliminare avverrà congiuntamente. Successivamente, i due procedimenti proseguiranno in forma disgiunta, avranno cioè un iter autonomo.
Ricorda che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge comunitaria 2006 ed il parere sulla relazione annuale entro mercoledì 5 luglio 2006. Per quanto riguarda il disegno di legge comunitaria, la Commissione è chiamata ad esaminare esclusivamente le parti di propria competenza; l'esame si dovrà concludere con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea.
Potranno essere presentati e votati emendamenti alle parti del disegno di legge di competenza della Commissione.


Pag. 66

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione da trasmettere alla XIV Commissione e si riterranno da questa accolti, salvo che non siano respinti da quest'ultima per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. Circa i criteri di ammissibilità degli emendamenti, ricorda che l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005. In particolare, saranno considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio della legge comunitaria gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi recanti modifiche di vigenti discipline attuative di direttive (anche se si tratta di precedenti leggi comunitarie) non incluse nel disegno di legge, salvo che siano riferiti a norme oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.
Ricorda ancora che gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo base da licenziare per l'Assemblea; sarà invece necessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione. I suddetti emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di merito, ove successivamente ripresentati nel medesimo testo presso la XIV Commissione, dovranno da questa essere considerati irricevibili; essi tuttavia potranno essere ripresentati in Assemblea. Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti presentati direttamente presso la XIV Commissione, questi saranno trasmessi alle competenti Commissioni di settore per l'acquisizione dei pareri. Gli emendamenti eventualmente dichiarati inammissibili in Commissione non potranno essere ripresentati in Assemblea.
Dopo la conclusione dell'esame del disegno di legge comunitaria, la Commissione proseguirà l'esame della relazione annuale, che si dovrà concludere con l'approvazione di un parere.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (Ulivo), relatore, ricorda che la legge comunitaria annuale è lo strumento normativo volto ad assicurare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. Tale procedura è stata introdotta dalla legge n. 86 del 1989 (cd. legge La Pergola), ora integralmente abrogata e sostituita dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11. Tale provvedimento ha sensibilmente ampliato i contenuti della legge comunitaria in modo da adeguarli alle nuove esigenze emerse, soprattutto a quelle derivanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione.
Il disegno di legge comunitaria per il 2006 si compone di 18 articoli e di tre allegati (A, B e C) con i quali si prevede il recepimento di 22 direttive. Nella relazione governativa al disegno di legge sono inoltre indicate le direttive da recepire in via amministrativa.
Per quanto riguarda la struttura e il contenuto della legge comunitaria 2006, essi riprendono in larga misura le precedenti leggi comunitarie, pur contenendo alcuni elementi di novità, volti a dare attuazione alla citata riforma della legge La Pergola.
In particolare, segnala che l'articolo 1 contiene - come di consueto - la delega per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B. La disposizione in esame riprende alcune delle innovazioni introdotte dalla legge comunitaria per il 2004 (e confermate dalla legge comunitaria per il 2005).
Passa quindi ad illustrare disposizioni che rivestono uno specifico interesse per la Commissione. L'articolo 7 (Individuazione di princìpi fondamentali in particolari materie


Pag. 67

di competenza concorrente) è volto a individuare i princìpi fondamentali in base ai quali le Regioni e le Province autonome esercitano l'attività legislativa in talune materie di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, limitatamente al recepimento degli atti comunitari contemplati dal disegno di legge in esame. Le materie prese in considerazione nei tre commi dell'articolo sono le seguenti: «tutela e sicurezza del lavoro» (comma 1); «tutela della salute» (comma 2); «professioni» (comma 3). Il comma 4 esclude che dall'attuazione dell'articolo possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 9 (Modifiche all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 sulla titolarità delle farmacie private) interviene sulla disciplina relativa all'esercizio di una farmacia privata in caso di successione. La legislazione vigente (articolo 7 della legge n. 362 del 1991) dispone, in via generale, che la titolarità dell'esercizio di una farmacia privata spetti alle persone fisiche, a società di persone o a cooperative a responsabilità limitata. In caso di società, i soci devono essere farmacisti iscritti all'albo, in possesso del requisito di idoneità prevista dalla legge n. 475 del 1968 (commi 1 e 2). In base al comma 9 dell'articolo 7, colui che acquisisca, per successione, la partecipazione ad una società che gestisca una farmacia privata deve essere in possesso dei requisiti sopra indicati. Peraltro, lo stesso comma 9, secondo periodo, prevede un'eccezione. In particolare, gli eredi (coniuge ovvero erede in linea retta entro il secondo grado) che non abbiano i requisiti stabiliti dalla legge possono cedere la partecipazione entro il compimento del trentesimo anno di età oppure, se hanno superato tale limite di età al momento della successione, devono cedere la partecipazione entro il termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione medesima. In base al comma 10, la medesima disciplina derogatoria si applica anche al caso di gestione transitoria di una farmacia privata in caso di morte del titolare, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, della legge n. 475 del 1968. L'articolo 9 sopprime la deroga prevista a favore degli eredi dal comma 9 dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1991, abrogando contestualmente anche il successivo comma 10. Le disposizioni di cui all'articolo 9, secondo quanto si legge nella relazione di accompagnamento, sono volte a rendere coerenti le disposizioni che regolano il settore farmaceutico. Ricorda inoltre che tale problematica è stata oggetto di uno specifico rilievo da parte della Commissione europea e che, il 13 dicembre 2005, la Commissione ha inviato un parere motivato all'Italia (procedura d'infrazione n. 2004/4928) per violazione del diritto comunitario in materia di restrizioni alla libertà di stabilimento e di circolazione a proposito di società di gestione di esercizi farmaceutici.
L'articolo 10 (Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra) è volto ad ampliare il numero dei laureati in medicina che possono esercitare la professione di odontoiatra, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, concernente i «diritti acquisiti dei dentisti». Le disposizioni di cui all'articolo 10, nel ribadire i principi base della normativa comunitaria, consentono l'esercizio della professione anche:
ai medici che abbiano iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 29 gennaio 1980 e il 31 dicembre 1984, cui l'autorità competente attesti il compimento di un ciclo di studi in materia di almeno tre anni, anche in assenza della prova attitudinale;
ai laureati in medicina che abbiano iniziato la formazione universitaria di medico dopo il 31 dicembre 1984, purché il ciclo di tre anni di studi in materia sia iniziato prima del 31 dicembre 1994.

L'articolo 12 (Modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 sull'immissione sul mercato di biocidi) modifica la disciplina nazionale di recepimento


Pag. 68

delle norme comunitarie sui biocidi (direttiva 98/8/CE) con specifico riferimento all'autorizzazione all'immissione sul mercato di tali sostanze (un tempo definite pesticidi non agricoli), volta a garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, con il nuovo comma 3 dell'articolo 7 del Decreto legislativo n. 174, di cui all'articolo 12, si afferma il divieto di autorizzazione «all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico» per le sostanze classificate pericolose «ai sensi del Decreto legislativo n. 65 del 2003», precisando altresì che resta ferma la possibilità di sottoporre ad eventuali restrizioni d'uso in caso di «impiego professionale e industriale». La relazione illustrativa al disegno di legge puntualizza che tale modifica si rende necessaria al fine di «conformare il decreto legislativo alla disciplina comunitaria», aggiornando contestualmente il riferimento normativo alla normativa interna (attraverso la sostituzione del riferimento al Decreto legislativo n. 285 del 1998, con quello al Decreto legislativo n. 65 del 2003, che all'articolo 20 ha abrogato il primo).
L'articolo 13 (Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in materia di prodotti fitosanitari) introduce modifiche al Decreto legislativo n. 194 del 1995, con cui è stata attuata la direttiva 91/414/CEE, in materia di autorizzazione per l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari. La prima modifica (comma 1 lettera a), attraverso la sostituzione dell'articolo 11, comma 1, del citato Decreto legislativo n. 194 del 1995, consente al Ministro della salute di limitare o proibire provvisoriamente l'uso e la vendita di un prodotto fitosanitario autorizzato dallo stesso ministero o da un altro Stato membro (cosiddetta clausola di salvaguardia). La norma vigente limita infatti tale possibilità di intervento cautelativo solo per i prodotti autorizzati da un altro Stato membro, in contrasto con quanto già stabilito dalla citata direttiva 91/414/CEE (articolo 11, comma 1). La seconda modifica (comma 1, lettera b), è volta ad aumentare da 20 a 50 il numero degli esperti di cui può avvalersi la commissione consultiva di controllo per l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, disponendo che i maggiori oneri sono coperti con le tariffe a carico dei soggetti interessati alle attività della commissione. La relazione illustrativa al disegno di legge si limita a sottolineare che l'incremento del numero degli esperti è dovuto alla mole di lavoro derivante dall'attuazione della normativa comunitaria e che esso non comporta un aumento di spesa perché a carico degli interessati alle attività svolte dalla stessa Commissione.
Per quanto riguarda invece gli allegati A e B, vengono conferite deleghe per il recepimento di diverse direttive. Si riportano di seguito quelle di interesse della XII Commissione, contenute nell'allegato A.
Le Direttive 2005/61/CE e 2005/62/CE (Disposizioni in materia di sicurezza dei servizi trasfusionali) costituiscono un'integrazione ed un completamento della disciplina comunitaria di base in materia di sicurezza del sangue umano e dei componenti del sangue, di cui alla direttiva 2002/98/CE, volta a garantire un livello elevato e comparabile di qualità e di sicurezza delle procedure di trasfusione in tutti gli Stati membri, nel presupposto che l'autosufficienza ed un'adeguata sicurezza possono essere conseguiti solo a livello comunitario. A questo fine sono dettate regole su raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e sono definiti i requisiti essenziali dei test di controllo, obbligatori, sul sangue importato da Stati terzi. La direttiva 2002/98/CE è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 191 del 2005. In particolare, la direttiva 2002/98/CE attribuisce alla Commissione, assistita da Comitati scientifici (articoli 28-30), la definizione e l'aggiornamento della disciplina di dettaglio su aspetti di rilievo quali:
a) requisiti in materia di rintracciabilità del percorso;
b) informazioni da fornire ai donatori;


Pag. 69

c) informazioni da richiedere ai donatori;
d) requisiti relativi all'idoneità dei donatori di sangue e di plasma;
e) requisiti per la conservazione, il trasporto e la distribuzione;
f) requisiti di qualità e sicurezza del sangue e dei suoi componenti;
g) norme specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i centri ematologici;
h) procedura comunitaria di notifica di gravi incidenti o reazioni indesiderate gravi.

Con le due direttive in esame si provvede a disciplinare altri importanti aspetti della materia. In particolare, la direttiva 2005/61/CE riguarda specificamente i profili di cui alle lettere a) e h). A tale riguardo, si prevede:
l'obbligo degli Stati membri di garantire la tracciabilità del sangue e degli emocomponenti attraverso un sistema di identificazione del donatore, del sangue prelevato, di ogni componente preparato, e delle strutture impegnate nelle diverse operazioni; i dati puntualmente indicati nell'allegato I devono essere conservati per almeno 30 anni (articoli 2, 3 e 4);
un efficiente sistema di comunicazione degli effetti indesiderati gravi e degli incidenti gravi, fondato sulla notifica rapida dei presunti effetti indesiderati gravi, cui deve far seguito una relazione alla fine degli accertamenti ed un rapporto annuale generale. Gli allegati II e III alla direttiva indicano in modo dettagliato i dati oggetto delle procedure di notifica (articoli da 5 a 9).

Il termine di recepimento di entrambe le direttive 2005/61 e 2005/62 è stabilito al 31 agosto 2006.
Dà quindi conto delle direttive di interesse della Commissione, tra quelle da attuarsi in via amministrativa e pertanto indicate nella relazione al disegno di legge: direttive 2004/13/CE, 2004/14/CE, 2004/19/CE, 2005/31/CE, 2005/79/CE in materia di sostanze destinate a venire in contatto con i prodotti alimentari; direttive 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE in materia di prodotti cosmetici; direttive 2005/8/CE, 2005/86/CE, 2005/87/CE in materia di sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
Per quanto riguarda, infine, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2005, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla XIV Commissione, ricorda che la parte riguardante materie di competenza della Commissione affari sociali è piuttosto limitata e concerne la materia delle questioni sociali. Si sofferma quindi sul paragrafo intitolato «Occupazione e affari sociali», dove si richiama l'attenzione sulle conseguenze dei cambiamenti demografici e si ribadisce che per conseguire gli obiettivi di Lisbona relativi alla creazione di posti di lavoro più numerosi e qualificati, all'insegna della coesione sociale, occorre potenziare il modello sociale europeo in funzione della modificata struttura della popolazione nonché delle esigenze in termini di conoscenze e di competenze di una società sempre più aperta alle nuove tecnologie.
La relazione pone inoltre l'accento sul Libro verde «Far fronte ai cambiamenti demografici, una nuova solidarietà tra generazioni» (COM(2005)94), che la Commissione ha presentato il 16 marzo 2005 per avviare una consultazione sulle evoluzioni demografiche e la gestione delle loro conseguenze. Alla consultazione, che si è conclusa il 1o settembre 2005, farà seguito - secondo quanto preannunciato dalla Commissione nel suo programma di lavoro per il 2006 - una comunicazione sulla sfida demografica e la solidarietà tra le generazioni.
La relazione sottolinea infine, sempre con riferimento ai cambiamenti demografici, che a livello europeo: i fondi strutturali dovrebbero tener conto maggiormente del capitale umano; dovrebbero essere adottate misure per la conciliazione tra


Pag. 70

vita familiare e vita professionale: dovrebbero essere sviluppate politiche in sostegno alle giovani coppie.
In materia di «Protezione sociale», la relazione annuale sottolinea l'importanza della relazione congiunta sulla protezione sociale e sull'inclusione sociale 2006 (COM(2006)62), che è stata adottata dalla Commissione il 13 febbraio 2006 e successivamente presentata al Consiglio europeo di primavera 2006. È opportuno ricordare al riguardo che il Consiglio europeo della primavera del 2006 ha adottato un nuovo quadro per il processo di protezione e inclusione sociale, sulla base della comunicazione della Commissione «Lavorare insieme, lavorare meglio: un nuovo quadro per il coordinamento aperto delle politiche di protezione sociale e di integrazione nell'Unione europea» (COM(2005)706). In tale ambito sono stati adottati nuovi obiettivi comuni in materia di protezione sociale: si tratta di tre obiettivi generali e di obiettivi relativi a ciascuno dei tre volets: inclusione, pensioni, cure sanitarie e di lunga durata. Sulla base degli obiettivi individuati, gli Stati membri presenteranno nell'autunno del 2006 le strategie nazionali per la protezione sociale e l'integrazione sociale, secondo un quadro razionalizzato che interagisca in modo più efficace con la strategia di Lisbona riveduta.
In ordine alle «Politiche per la disabilità», la relazione annuale sottolinea che la situazione delle persone con disabilità richiede un'attenzione trasversale in tutte le politiche sociali. A tal riguardo pone l'accento sulla comunicazione «La situazione dei disabili nell'Unione europea allargata: il piano d'azione europeo 2006-2007» (COM(2005) 604), presentata dalla Commissione il 28 novembre 2005, a conclusione dell'Anno europeo dei disabili nell'Europa allargata. La Commissione intende monitorare il seguito dell'attuazione delle azioni proposte grazie a un dialogo continuo con tutte le parti in causa. La valutazione intermedia del piano d'azione sarà presentata nel 2008.
Sul Fondo sociale europeo, infine, il Governo sottolinea di condividere l'approccio strategico alla coesione, introdotto nella proposta di regolamento generale dei Fondi strutturali per il 2007-2013, in corso di approvazione (COM(2004) 492).

Mimmo LUCÀ, presidente, propone, per dare un ordine ai lavori della Commissione, di concludere l'esame preliminare per la giornata di giovedì 29 giugno e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti a lunedì 3 luglio, alle ore 13.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 16.25.