V Commissione - Resoconto di mercoledì 28 giugno 2006


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 giugno 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.05.

D.L. 206/2006: Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi.
C. 1005-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lino DUILIO, presidente e relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 14 giugno 2006. In quella occasione, il relatore ha richiesto alcuni chiarimenti al Governo in merito alle conseguenze finanziarie dell'articolo 2 del provvedimento, che prevede il differimento dal 15 dicembre 2005 al 30 settembre 2006 del termine per l'emanazione del decreto ministeriale di rivalutazione dei canoni per la concessione d'uso dei beni demaniali marittimi di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. A tale proposito il rappresentante del Governo ha specificato


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che, prudenzialmente, per l'anno 2005 non era stato scontato nei saldi alcun aumento di gettito relativamente al previsto incremento dei canoni, mentre, per l'anno in corso, è previsto un gettito di 210 milioni di euro, di cui 140 milioni attribuiti alla prevista rivalutazione dei canoni e 70 milioni come gettito a regime dei proventi dei beni del demanio marittimo. Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta. Nella stessa data del 14 giugno 2006 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare ulteriori modifiche. Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, ricorda che l'emendamento 1.10 Leo prevede, tra le altre disposizioni, la determinazione degli acconti da versare tenendo conto solo delle maggiorazioni di aliquota IRAP e la possibilità di compensare, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, i maggiori versamenti dell'acconto IRAP nel caso in cui, successivamente alla scadenza dl termine di versamento, le regioni interessate raggiungano un accordo con il Governo per il rientro del maggior deficit sanitario. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso da parte del Governo in merito alle eventuali conseguenze finanziarie dell'emendamento. Relativamente al subemendamento Galletti 0.1.50.3, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità che lo stesso sia finalizzato ad escludere dalle maggiorazioni i casi in cui le regioni abbiano previsto l'applicazione di una aliquota ridotta, posto che in tale evenienza la proposta emendativa apparirebbe suscettibile di determinare minori entrate. Con riguardo al subemendamento 0.1.50.2 Leo, ricorda che esso prevede la possibilità di compensare, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, i maggiori versamenti dell'acconto IRAP eseguiti successivamente alla conclusione dell'accordo fra le regioni e il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del Servizio sanitario nazionale. Anche in questo caso occorre acquisire l'avviso da parte del Governo. Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento 1.50 della Commissione che prevede, tra l'altro, che il versamento della prima rata di acconto dell'IRAP, effettuato entro il 20 luglio 2006, non è soggetto alla maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso da parte del Governo in merito alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dalla limitazione dell'ambito di applicazione del disposto del quinto periodo del comma 174 dell'articolo 1, della legge n. 311 del 2005, con riferimento sia alle regioni interessate sia alla misura della maggiorazione dell'IRAP prevista, nonché dalla mancata maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse sul versamento della prima rata di acconto IRAP. Con riferimento all'emendamento 1.1 Gioacchino Alfano, ricorda che esso esclude dall'ambito d'applicazione delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 1 la fattispecie prevista dal comma 174, dell'articolo 1, della legge n. 311 del 2004. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso da parte del Governo in merito alle eventuali conseguenze finanziarie dell'emendamento. Con riferimento agli emendamenti 2.12 Buontempo, 2.50 Commissione e 2.2 Gioacchino Alfano, ricorda che essi prevedono un ulteriore differimento, rispettivamente, dal 30 settembre 2006 al 31 ottobre 2006 ovvero al 15 dicembre 2006, del termine per l'emanazione del decreto ministeriale di rivalutazione dei canoni per la concessione d'uso dei beni demaniali marittimi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso da parte del Governo in merito alle eventuali conseguenze in termini di cassa degli emendamenti. Segnala infine che i restanti emendamenti trasmessi non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Mario LETTIERI rileva, con riferimento al comma 1-bis dell'emendamento 1.10 Leo, che il maggior gettito sarebbe già inserito nelle proiezioni del gettito IRAP derivante dalla maggiorazione nelle regioni interessate. Relativamente al comma 1-ter, prima parte, ritiene che la perdita di gettito non sia quantificabile.


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Relativamente al comma 1-ter, seconda parte, non ha nulla da osservare in quanto il recupero della maggiore imposta da parte del contribuente avverrebbe comunque sempre nel corso dell'anno solare, in occasione del versamento del secondo acconto IRAP. Con riguardo all'emendamento 1.50 Commissione, non ha nulla da osservare, considerando comunque che gli effetti di gettito rientrano nel margine di errore insito nelle previsione di risultati e che, pertanto, i medesimi effetti possono essere considerati sostanzialmente in linea con le proiezioni a suo tempo predisposte sulla base della nota metodologica concordata con il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Consegna, al riguardo, un prospetto riepilogativo in cui vengono indicati gli effetti della norma interpretativa in esame sul gettito IRAP derivante dalla maggiorazione nelle regioni interessate (vedi allegato). Con riferimento all'emendamento 1.1 Gioacchino Alfano, segnala che lo stesso è suscettibile di determinare una perdita di gettito in termini di cassa per l'anno 2006 di un miliardo di euro, corrispondente al maggior gettito stimato relativo all'acconto 2006 per l'effetto dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota IRAP, nell'ipotesi in cui tutti i contribuenti delle regioni interessati usufruissero del ravvedimento operoso. Con riferimento agli emendamenti 2.2 Gioacchino Alfano, 2.12 Buontempo e 2.50 Commissione, il Governo non ha nulla da osservare nel presupposto che il termine venga fissato non a ridosso della scadenza dell'anno 2006, facendo notare che altrimenti non vi sarebbe il tempo sufficiente per permettere la riscossione del canone.

Alberto GIORGETTI (AN) fa rilevare che in effetti la mera modifica del termine per l'emanazione del regolamento che ridetermina i canoni marittimi non appare comportare effetti di natura finanziaria, ove fissato, comunque, nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

Lino DUILIO, presidente e relatore, alla luce delle considerazioni svolte dal Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento:
esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi all'Assemblea,
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.10 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

Il sottosegretario Mario LETTIERI interviene nuovamente, scusandosi con la Commissione, alla luce di alcuni e più aggiornati elementi di valutazione che nel frattempo gli sono stati trasmessi sulla base di una più accurata istruttoria da parte dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'emendamento 1.10 Leo, in particolare, relativamente al comma 1-ter, seconda parte, riguardante la possibilità per il contribuente di utilizzare l'eventuale acconto IRAP eccedente per effetto del piano di rientro della regione come credito di imposta in compensazione, segnala una possibile perdita di gettito per effetto della irrilevanza della compensazione ivi prevista ai fini del superamento del limite di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Di conseguenza, anche il subemendamento 0.1.50.2 Leo, che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'emendamento 1.10 Leo, comma 1-ter, seconda parte, è suscettibile di determinare oneri finanziari privi di adeguata copertura. Per


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quanto concerne il subemendamento 0.1.50.3 Galletti, considerato che esso può prestarsi a diverse interpretazioni e che, in particolare, non può escludersi l'eventualità che lo stesso si interpreti nel senso di escludere tutti i casi di riduzione di aliquota dall'aumento dell'1 per cento, prudenzialmente esprime parere contrario.

Lino DUILIO, presidente e relatore, auspica che nel prosieguo dell'attività non si ripeta quanto avvenuto oggi e che i rappresentanti del Governo presenti in Commissione siano posti nella condizione di potersi pronunciare sulle proposte emendative disponendo in tempo utile di tutti gli elementi necessari ad una accurata valutazione. Ricorda inoltre che la Commissione è tenuta a pronunciarsi sui profili finanziari ovvero su aspetti che attengono alla sua competenza e non anche su questioni di merito che possono essere affrontate presso le Commissioni cui i provvedimenti sono assegnati in sede referente. Alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, riformula quindi la sua proposta di parere nei seguenti termini:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento:
esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi all'Assemblea,
esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.10 e 2.2, nonché sui subemendamenti 0.1.50.2 e 0.1.50.3., in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

La Commissione approva la proposta di parere.

D.L. 210/2006: Disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione.
C. 1092-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 14 giugno 2006. In quella occasione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui, da un lato, la quantificazione dell'onere derivante dal provvedimento è fondata su elementi di informazione forniti dal Ministero competente e, dall'altro lato, la limitazione temporale del medesimo onere al solo anno 2006 è da ricondurre presumibilmente alla intenzione di adottare provvedimenti successivi volti a modificare la disciplina del comparto, la Commissione ha espresso un parere di nulla osta. In data 15 giugno 2006, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare ulteriori modifiche rispetto al testo esaminato dalla Commissione bilancio. Per quanto concerne la clausola di copertura di cui al comma 2, dell'articolo 1, rileva come la stessa, pur se corretta sotto il profilo sostanziale, si presta ad alcuni rilievi di carattere formale. In primo luogo, essa indica esplicitamente non solo l'autorizzazione di spesa, ma anche l'unità previsionale di base ed il capitolo del quale è prevista la riduzione. Questa ulteriore specificazione non appare pienamente conforme alla vigente disciplina contabile e alla prassi in quanto, nel caso in esame, l'autorizzazione di spesa è sufficiente ad individuare puntualmente le risorse utilizzate a copertura.


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In secondo luogo, la clausola di copertura fa esplicito riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Tale denominazione è stata introdotta in sede di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri posto in essere con il decreto-legge n. 181 del 2006, in corso di esame al Senato. Al riguardo, si rammenta che il bilancio per l'anno 2006 fa ancora riferimento, invece alla precedente denominazione di «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e, da elementi conoscitivi acquisiti dalla Ragioneria per le vie brevi, non sarà possibile procedere, in tempi rapidi, alla ripartizione delle risorse iscritte in bilancio tra i Ministeri secondo le nuove attribuzioni assegnate con il suddetto decreto-legge.
Ciò premesso, appare quindi opportuno modificare la clausola di copertura di cui al comma 2 dell'articolo 1, limitandosi a fare riferimento alla sola riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge n. 350 del 2003. Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnala che l'emendamento 1.1 Garagnani sostituisce la clausola di copertura di cui al comma 2, prevedendo che all'onere di cui al comma 1, pari a 63 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione degli accantonamenti di parte corrente indicati nella Tabella C della legge finanziaria per il 2006. Al riguardo, segnala che gli accantonamenti di parte corrente di tabella C non dispongono delle risorse sufficienti a far fronte all'onere indicato senza pregiudicare la funzionalità degli enti compresi nella medesima tabella. Con riferimento all'emendamento 1.2 Goisis, esso sostituisce la clausola di copertura di cui al comma 2, ponendo gli oneri di cui al comma 1 a carico degli accantonamenti del fondo speciale 2006-2008 di parte corrente del ministero del lavoro, e dell'interno, per un importo, rispettivamente, pari a 45 milioni di euro e a 18 milioni di e euro per l'anno 2006. Al riguardo, segnala che gli accantonamenti utilizzati non recano la necessaria disponibilità.

Il sottosegretario Mario LETTIERI esprime parere contrario sugli emendamenti inclusi nel fascicolo n. 1. Concorda, quindi, con i rilievi avanzati dal relatore.

Maria LEDDI MAIOLA (Ulivo), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento:
considerato che:
il riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, da attribuire presumibilmente alla nuova denominazione del dicastero prevista dal decreto-legge n. 181 del 2006, in corso di esame al Senato, non appare corretto in quanto il riordino di alcuni ministeri disposto dal citato decreto-legge non si è ancora tradotto, né presumibilmente si tradurrà nel breve periodo, in una modifica dell'assetto del bilancio dello Stato che prevede ancora lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 consente di individuare puntualmente e in termini inequivoci le risorse utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, per cui non appare necessario né conforme alla vigente disciplina contabile l'indicazione dell'unità previsionale di base e del capitolo in cui le medesime risorse sono allocate;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
«All'articolo 1, il comma 2 sia sostituito con il seguente: "2. All'onere di cui al


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comma 1, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".».
sugli emendamenti trasmessi all'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 1.2 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.».

La Commissione approva la proposta di parere.

Legge comunitaria 2006.
C. 1042-A Governo.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2005.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Adriano MUSI (Ulivo), relatore, ricorda che la legge comunitaria è un provvedimento derivante dall'appartenenza italiana alla Comunità Europea e contiene deleghe al Governo per la dovuta armonizzazione legislativa oltreché deleghe per l'adozione di sanzioni amministrative di competenza statale.
Il provvedimento riproduce l'analogo provvedimento presentato nella XIV legislatura (atto Senato n. 3794) ed un primo esame evidenzia l'assenza di elementi di conoscenza per una valutazione consapevole oltreché di quantificazioni realistiche per poter confermare l'assenza di nuovi o maggiori oneri o di minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Nello specifico, con riguardo all'articolo 1, comma 4, rileva che la formulazione della norma non riproduce interamente il dettato di analoghe disposizioni contenute in precedenti leggi comunitarie. In particolare, la previsione della predisposizione della relazione tecnica a corredo degli schemi dei decreti legislativi recanti oneri finanziari, nei termini prospettati dal testo, potrebbe risultare pleonastica in quanto sostanzialmente ripetitiva del comma 2 dell'articolo 11-ter, della legge n. 468 del 1978. Tale comma, infatti, stabilisce l'obbligo della redazione della relazione tecnica per tutti i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie. Pertanto, in assenza di una puntuale elencazione delle direttive la cui attuazione appare suscettibile di determinare «conseguenze finanziarie», la norma sembrerebbe priva di reale contenuto normativo. Sempre dal punto di vista formale, si osserva che il riferimento agli oneri finanziari appare meno efficace del dettato del predetto comma 2 dell'articolo 11-ter, il quale stabilisce l'obbligo della relazione tecnica con riferimento ai provvedimenti che comportano conseguenze finanziarie intendendosi per tali sia i nuovi o maggiori oneri che le minori entrate. Inoltre, rileva come il testo non individua puntualmente le direttive la cui attuazione è suscettibile di determinare conseguenze finanziarie, ma ha una valenza generale che sembra demandare esclusivamente al Governo, in sede di attuazione, l'individuazione delle direttive alle quali si applicano le disposizioni in commento. Ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo sull'opportunità di una parziale riformulazione del comma, nel senso di indicare esplicitamente le direttive che devono essere corredate dalla redazione tecnica e per le quali è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
All'articolo 2, comma 1, lettera d) si richiama il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie presso la Ragioneria generale dello Stato con un limite complessivo di 50 milioni di euro ma, pur non avendo nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, sarebbe utile acquisire, da parte del Governo,


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elementi informativi in ordine alla congruità, alla luce dei consuntivi, degli analoghi stanziamenti previsti dalle precedenti leggi comunitarie per darne attuazione.
All'articolo 4, comma 1, relativo alla copertura degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie, si stabilisce che essi vengono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio con un'evidente attenzione ai costi indiretti che tale norma comunque evoca e che ricadono comunque sul consumatore finale dei prodotti e che andrebbero quantificati viste le decisioni economiche che nei prossimi giorni si sarà chiamati a valutare.
All'articolo 6 sarebbe utile un chiarimento da parte del Governo in ordine alla effettiva possibilità di dare attuazione alla direttiva in materia di lotta all'inquinamento nel rispetto dell'obbligo di neutralità finanziaria sancito dalla norma, tenendo conto della possibilità di dover aggiornare i sistemi di controllo sia della possibilità di poter prevedere incentivi fiscali per i veicoli rispondenti ai requisiti richiesti.
All'articolo 7, relativo a principi in materia di competenza concorrente, si prevede la possibilità per le regioni di introdurre limiti più severi di quelli fissati dallo Stato in materia di tutela e sicurezza del lavoro e di tutela della salute, fermo restando il rispetto dell'obbligo di neutralità finanziaria. Al riguardo, ritiene che, all'indomani dei tragici avvenimenti del cantiere di Siracusa ed in un Paese dove ancora muoiono 3 lavoratori al giorno come media annuale (dati INAIL) per infortuni sul lavoro, si debba riconoscere con chiarezza che l'obiettivo di una maggiore tutela della sicurezza sul lavoro ha carattere assolutamente prioritario, come tale non sacrificabile per ragioni di economia di spesa.
Rileva che sarebbe forse più opportuno una comparazione tra la norma comunitaria e le normative italiane vigenti per verificarne la proiezione sui conti, onde consentire alle Commissioni di valutare l'attuabilità non solo finanziaria, magari indicando una gradualità temporale di attuazione.
Con riguardo all'articolo 8, esso detta criteri relativi all'innalzamento degli importi minimi di copertura in caso di danni alle persone ed alle cose per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. La relazione illustrativa al d.d.l. afferma che dalla disposizione non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato. Rileva sul punto che certamente l'impatto lo subiranno gli assicurati che sicuramente si vedranno incrementare i premi richiesti dalle imprese assicuratrici. Al riguardo, si chiede se anche per lo Stato vi siano conseguenze finanziarie, considerato che anche la pubblica amministrazione possiede numerosi autoveicoli da assicurare.
Si chiede inoltre se all'indomani della relazione annuale dell'ISVAP, che vede diminuire gli incidenti ed aumentare i premi oltre l'inflazione programmata, ha senso accettare i contenuti di una direttiva di cui non si comprendono i criteri di definizione con cui si è pervenuti a tali indirizzi.
Chiede quindi al Governo di fornire ulteriori chiarimenti sulla neutralità finanziaria delle disposizioni anche sugli articoli seguenti (11, 13, 15) che dettano norme per la salvaguardia della salute dei consumatori, tutte con asserite neutralità per le casse dello Stato fino all'articolo 16 dove si prevede tra l'altro l'istituzione di una rete di autorità competenti per il controllo dell'applicazione della normativa riguardante i consumatori con un ampliamento di competenza e di collaborazione, tutte senza costi. Anche qui ritiene che si debba acquisire conferma da parte del Governo che gli unici costi da sopportare sono coperti dalle risorse già disponibili.
Da ultimo ricorda il richiamo che il testo fa all'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005 che impone l'obbligo della relazione al d.d.l. comunitario che riferisca sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione


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dando in particolare conto della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica Italiana; l'obbligo di fornire l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; l'obbligo di dare conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto.
Il disegno di legge, al riguardo, si limita però a indicare la consistenza numerica delle procedure ufficialmente aperte, suddivise per settore, senza però fornire, ad esempio per le 33 procedure di infrazione riferite al settore economia e finanze, l'indicazione di quale tipologia di infrazione si tratta, dello stato degli atti e di eventuali previsioni sulla relativa conclusione dell'iter. Auspica, quindi, che il Governo provveda quanto prima, e comunque in tempo utile per l'espressione del parere di competenza della Commissione, gli elementi di informazione e i dati quantitativi cui ha fatto riferimento.

Lino DUILIO, presidente, ringraziando il relatore ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 5 luglio. Alla luce di tale termine, stabilisce nelle ore 10 di martedì prossimo il termine per la presentazione di emendamenti.

Marino ZORZATO (FI) chiede se il Governo intende produrre la relazione tecnica al provvedimento, tuttora mancante.

Il sottosegretario Mario LETTIERI assicura che la relazione tecnica sarà fornita quanto prima dal Governo, rilevando fin d'ora che non appaiono sussistere oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione del provvedimento e che, in questo senso, i quesiti posti dal relatore trovano una prima risposta già nella relazione illustrativa. Con riguardo ai tragici fatti di Siracusa, ricorda l'impegno del Governo a garantire una maggiore sicurezza sul lavoro nei cantieri. Con riguardo alla questione degli oneri relativi alla responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli, ricorda che l'ISVAP è già stata più volte sollecitata a promuovere un contenimento dei costi dei contratti di assicurazione. Ricorda infine che, nell'ambito di un'azione più generale diretta alla tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi, è stato di recente varato il codice dei consumatori ed è in corso di esame presso il Senato la proposta di legge presentata da lui medesimo e approvata dalla Camera dei deputati volta ad introdurre la class action nell'ordinamento nazionale.

Lino DUILIO, presidente, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla settimana ventura, auspicando che il Governo provveda quanto prima ad adempiere alla richiesta di chiarimenti del relatore in particolare sulle questioni relative ad eventuali oneri di carattere finanziario.

La seduta termina alle 9.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 giugno 2006. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 9.40

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero dell'economia e delle finanze.
Atto n. 5.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame della Relazione all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 giugno 2006.

Massimo VANNUCCI (Ulivo), relatore, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo, in risposta alle obiezioni


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sollevate, aveva manifestato l'orientamento teso a subordinare l'erogazione all'ENAV dei fondi alla stipula del contratto di servizio. Si tratta di un orientamento corretto che deve trovare riscontro nel parere che la Commissione si accinge a votare e un puntuale adempimento da parte del Governo. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 266/2005, la relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero dell'economia e delle finanze (atto n. 5);
esprimendo preoccupazione per il fatto che le risorse stanziate per i contratti di programma e di servizio con imprese pubbliche non sono sufficienti a far fronte agli oneri previsti nei contratti medesimi;
rilevato che nel riparto delle risorse previsto dalla relazione in esame risulta uno stanziamento da attribuire all'ENAV, senza che risulti confluita nel Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese una specifica autorizzazione di spesa in favore dell'ENAV medesimo;
preso atto dei chiarimenti del Governo in base ai quali le risorse previste dall'U.P.B. 3.1.2.43 erano originariamente destinate anche all'ENAV;
auspicando una maggiore trasparenza nella gestione dei Fondi a ripartizione;
considerato che il contratto di servizio con l'ENAV risulta al momento scaduto;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
il trasferimento delle risorse da destinare all'ENAV dal capitolo 1850 dell'U.P.B. 3.1.2.43 al capitolo di pertinenza dell'ENAV sia subordinato alla conclusione del contratto di programma o del contratto di servizio con l'ENAV medesimo.».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti di sicurezza per le gallerie della rete autostradale transeuropea.
Atto n. 7.