XIII Commissione - Mercoledì 28 giugno 2006


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ALLEGATO

Legge comunitaria 2006 (C. 1042 Governo).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2005 (Doc. LXXXVII, n. 1).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Lo schema di disegno di legge comunitaria 2006, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 24 gennaio 2006 ed in via definitiva il 10 febbraio 2006 (A.S. 3794) e tornato alla riapprovazione del Consiglio dei Ministri per la ripresentazione in Parlamento nell'attuale legislatura il 1o giugno 2006 (A.C. 1042), in larga misura riproduce, sotto il profilo strutturale, lo schema delineato dall'articolo 3 della legge 9 marzo, 1989, n. 86 (cosiddetta «legge La Pergola»), cui del resto si sono sostanzialmente ispirate anche le precedenti «leggi comunitarie».
Infatti la legge comunitaria è lo strumento normativo istituito dalla cennata legge n. 86 del 1989 al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento italiano al diritto comunitario, secondo una peculiare procedura. L'introduzione di tale meccanismo nell'ordinamento italiano intende far fronte alla necessità di assicurare, in primo luogo, la razionalizzazione e l'accelerazione del processo di adattamento al diritto comunitario e di evitare, quindi, di esporsi alle conseguenze ricollegabili all'inadempimento degli obblighi comunitari.
La proposta legislativa in oggetto, consta di 18 articoli, divisi in due capi: il primo capo comprende le norme sui principi e criteri direttivi generali cui dovranno conformarsi i decreti legislativi di attuazione; il secondo contiene, invece, la previsione dei criteri specifici di delega legislativa riguardanti talune direttive e alcune disposizioni volte ad assicurare l'immediato adempimento dei relativi obblighi comunitari.
Infine gli allegati A, B e C contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; in particolare l'allegato B si riferisce alle direttive da attuare previa acquisizione dei pareri degli organi parlamentari competenti, mentre l'allegato A riguarda le direttive per la cui attuazione mediante decreto legislativo non è necessaria l'acquisizione preventiva dei suddetti pareri, a meno che tale attuazione comporti la previsione di sanzioni penali.
In tal caso, il passaggio alle Commissioni parlamentari è stato esteso anche ai decreti legislativi di cui all'allegato A. Inoltre, l'allegato C contiene l'elenco delle direttive per le quali il Governo è autorizzato all'emanazione di regolamenti autorizzati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988.
In relazione a ciò, si reputa opportuno evidenziare l'articolo 11 del citato testo rubricato: «Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari». Tale norma è finalizzata a creare le condizioni per rendere possibile la realizzazione di un sistema nazionale conforme, per i profili sanzionatori, alla normativa comunitaria nel settore della classificazione tradizionale e automatizzata delle carcasse bovine, di cui al regolamento (CEE) n. 344/91. L'articolo in esame interviene, quindi, a sanare la lacuna normativa esistente nei confronti del citato regolamento (CEE) n. 344/91, a


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seguito dell'intervenuta modifica riguardante i controlli delle operazioni di classificazione automatizzata operando, comunque, anche sulle procedure non automatizzate già disciplinate dall'ordinamento, ai sensi della legge 8 luglio 1997, n. 213, nel cui ambito applicativo eventuali violazioni di obblighi e adempimenti sono risultate finora di difficile sanzionabilità. In particolare, il cennato articolo 11 - che sostituisce integralmente l'articolo 3 della citata legge 213/97 - stabilisce sanzioni amministrative nei confronti dei titolari degli stabilimenti interessati, distinte per classificazione tradizionale ed automatizzata (questa ultima procedura è disciplinata dall'articolo 3-bis).
Inoltre, l'articolo 3-ter prevede, in caso di comportamenti non conformi alle norme comunitarie e nazionali di settore, la revoca previa diffida delle prescritte forme di abilitazione e di licenza ad operare, sia per i tecnici classificatori che per i titolari degli stabilimenti autorizzati all'uso di classificazione automatizzata. Infine è stata prevista la cosiddetta clausola di cedevolezza con riferimento agli organi regionali da individuare, per assicurare la necessaria continuità al sistema che attualmente prevede l'Ispettorato centrale repressione frodi di questa amministrazione quale organo dell'Amministrazione preposto alla irrogazione sanzionatoria.
Si osserva, inoltre, che l'articolo 17 recante: «Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva» reca disposizioni attuative degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 865/2004, in materia di organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva, prevedendo obblighi di comunicazione mensili all'AGEA di elementi relativi alla produzione di olio di oliva realizzata. Tali obblighi di comunicazione competono esclusivamente ai frantoi e non anche alle imprese di trasformazione delle olive da tavola.
Oltre a ciò, si riscontra che sono di interesse del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali anche i seguenti articoli:
1. Art. 13: Tale norma prevede due modifiche il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la seconda delle quali è volta ad introdurre il comma 4-bis dell'articolo 20 del citato decreto, prevedendo l'aumento del numero degli esperti della Commissione consultiva prodotti fitosanitari «inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministero della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e delle tutela del territorio, delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente decreto»;
2. Art. 14: è finalizzato a modificare il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari.

Si precisa, infine, che, per quanto di competenza del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, non vi sono particolari osservazioni da formulare sullo schema di provvedimento in esame, mentre nella relazione allegata al citato disegno di legge sono state inserite anche le sottoelencate direttive di competenza di questa amministrazione:
Direttiva 2005/16/CE che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali;
Direttiva 2005/17/CE che modifica alcune disposizioni della direttiva 92/105/CE per quanto riguarda i passaporti delle piante;
Direttiva 2005/18/CE che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;
Direttiva 2005/43/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;


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Direttiva 2005/77/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

Inoltre, si evidenzia che nell'Allegato A del provvedimento (elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo), risulta inserita la direttiva 2005/91/CE relativa ai caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole. Al riguardo, questa amministrazione ha chiesto un apposito emendamento soppressivo della citata direttiva dal menzionato elenco in quanto nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 aprile 2006, concernente: «Modificazioni al decreto 14 gennaio 2004, recante: "Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale: recepimento direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003", con il quale è stata recepita la suddetta direttiva 2005/91/CE».
Dell'accoglimento di tale richiesta ne è stata data conferma nell'apposita riunione tenutasi il 26 giugno 2006 presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.