I Commissione - Resoconto di marted́ 4 luglio 2006

TESTO AGGIORNATO AL 5 LUGLIO 2006


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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 luglio 2006.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 11.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 4 luglio 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Paolo Naccarato.

La seduta comincia alle 14.15.

Decreto-legge 173/2006: Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.
C. 1222 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 29 giugno 2006.

Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sul provvedimento in titolo sono stati espressi i prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva. Avverte altresì che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 1). Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

Angelo PIAZZA (RosanelPugno), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

Il sottosegretario Paolo NACCARATO esprime parere conforme a quello del relatore.

Luciano VIOLANTE, presidente, ricorda che il provvedimento in titolo è iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta dell'Assemblea per lo svolgimento della


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discussione sulle linee generali e fa presente, pertanto, che la Commissione dovrà concludere l'esame in sede referente, con la votazione sul conferimento del mandato al relatore, prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea. A tal fine, tenuto conto dell'elevato numero degli emendamenti presentati e della ristrettezza dei tempi disponibili per il loro esame, fa presente la necessità di procedere alle votazioni secondo principi di economia procedurale. Chiede in proposito ai presentatori se intendano effettuare delle segnalazioni per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 10, del regolamento, avvertendo che in caso contrario verrà posta in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente; in caso di approvazione di tale proposta si intenderanno respinti tutti gli emendamenti.

Gabriele BOSCETTO (FI) interviene al fine di illustrare alcuni emendamenti di cui è firmatario, che intende ripresentare ai fini dell'esame da parte dell'Assemblea. Si sofferma innanzitutto sull'emendamento 1-sexies.4, volto a sostituire l'articolo 1-sexies nel testo predisposto dal Governo, recante disposizioni in materia di docenza universitaria, osservando come tale emendamento intenda recepire il parere del Comitato per la legislazione, nella parte in cui esso richiede una nuove formulazione di tale articolo che, nel testo approvato dal Senato, determina la reviviscenza di una disposizione abrogata. Con riferimento poi all'emendamento Dis. 1.104, sottolinea che esso è diretto a sopprimere i commi 3 e 12 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, che recano deleghe in materia di procedure concorsuali e di modernizzazione di tecniche agricole. Trattandosi di deleghe nuove, ritiene necessario espungerle dal testo anche alla luce del parere espresso dalla XIII Commissione che, seppur favorevole, reca un'osservazione con cui si sottolinea la opportunità di provvedere nella materia oggetto del comma 12 con specifici disegni di legge da parte del Governo.

Giacomo STUCCHI (LNP) illustra gli emendamenti da lui presentati, diretti a sopprimere o a modificare discipline contenute nel decreto-legge e nel relativo disegno di legge di conversione, in particolare finalizzati a ridurre i termini delle numerose e eccessivamente ampie proroghe in esse contenute.

Luciano VIOLANTE, presidente, tenuto conto che non sono state formulate segnalazioni in ordine ad emendamenti specifici da sottoporre a votazione, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire al relatore Angelo Piazza mandato a riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame in senso favorevole. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Luciano VIOLANTE, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 luglio 2006. - Presidenza del presidente Luciano VIOLANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Legge comunitaria 2006.
C. 1042 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 giugno 2006.


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Luciano VIOLANTE, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge comunitaria 2006 (vedi allegato 2). Invita quindi il relatore ad esprimere il parere.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, illustra il contenuto degli emendamenti da lui presentati, facendo presente, in particolare, che gli emendamenti 1.3 e 1.2, identico all'emendamento Franco Russo 1.1, sono finalizzati a spostare dall'allegato A a quello B le due direttive in materia di ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica e di procedure minime per il riconoscimento dello status di rifugiato; l'articolo aggiuntivo 8.01 è invece finalizzato a prevedere specifici principi e criteri direttivi al Governo in sede di adozione del decreto legislativo di attuazione della direttiva in materia di asilo. In particolare propone di prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento con il quale viene adottata la decisione sulla domanda di asilo consenta al richiedente asilo di rimanere nel territorio nazionale in attesa della decisione sul ricorso, nonché di stabilire che nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di uno paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo non possa essere dichiarata infondata solo per tale motivo. L'articolo aggiuntivo 8.02 è infine volto a prevedere che in sede di attuazione della direttiva sull'ingresso nel territorio nazionale per fini di ricerca tale normativa sia resa applicabile anche a coloro che già sono presenti in Italia. Raccomanda, pertanto l'approvazione delle sue proposte emendative ed invita al ritiro dell'emendamento Zeller 7.1, rilevando l'esigenza di non adottare in materia formule difformi da quelle recate dall'articolo 117 della costituzione e dalle norme recate in materia dalla legge n. 11 del 2005.

Giacomo STUCCHI (LNP) dichiara di condividere le finalità degli emendamenti del relatore 1.3 e 1.2, identico all'emendamento Franco Russo 1.1. Dichiara invece la propria contrarietà in ordine all'emendamento Zeller 7.1 in quanto non conforme ai principi costituzionali ed alle disposizioni della legge n. 11 del 2005. Analoga contrarietà esprime sull'articolo aggiuntivo del relatore 8.01, ed in particolare a quanto previsto dalla lettera b), che reca il principio direttivo per cui la provenienza da un paese sicuro non può costituire il solo motivo per respingere una domanda di asilo, pur comprendendo le perplessità in ordine alla difficoltà di classificare i paesi sicuri a prescindere dalle situazioni soggettive dei richiedenti. Esprime infine il proprio orientamento favorevole sull'articolo aggiuntivo del relatore 8.02.

Franco RUSSO (RC-SE), dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto, si sofferma sull'articolo aggiuntivo del relatore 8.02, facendo presente l'esigenza che la normativa attuativa della direttiva comunitaria non divenga uno strumento per operare un drenaggio delle risorse intellettuali dei Paesi del sud del mondo, privilegiando la sola immigrazione di livello qualificato, e ricorda come tal questione sia già stata posta all'attenzione della Commissione dal Ministro dell'interno nel corso della sua recente audizione.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, osserva che il proprio articolo aggiuntivo 8.02 è solo volto a chiarire la portata di un principio già contenuto nella direttiva.

Khaled Fouad ALLAM (Ulivo) osserva che la tendenza europea è quella di favorire l'immigrazione di livello qualificato, invitando tuttavia a prestare attenzione sugli effetti che potrebbero derivarne per i livelli di occupazione interna.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling), ritira il proprio emendamento 7.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 1.3 e


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gli identici emendamenti Franco Russo 1.1 e 1.2. del relatore.

Italo BOCCHINO (AN), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 8.01, osserva come esso sia volto ad intervenire in maniera disorganica sulla normativa vigente in materia di immigrazione. Osserva infatti che dall'approvazione di tale articolo aggiuntivo deriverebbe la possibilità per qualsiasi immigrato di utilizzare strumentalmente la domanda di asilo al solo scopo di restare, privo di sorveglianza, nel territorio nazionale per rendersi irreperibile. Dopo aver invitato il relatore a riflettere sull'opportunità di ritirare l'articolo aggiuntivo in esame, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo ribadendo che esso rappresenta un modo subdolo per aggirare la vigente normativa in materia di immigrazione.

Gabriele BOSCETTO (FI), dopo avere dichiarato di condividere i contenuti dell'intervento del deputato Bocchino, invita il relatore a ritirare l'articolo aggiuntivo 8.01 al fine di consentire al Parlamento di affrontare la questione all'interno dell'esame di un apposito provvedimento in materia di asilo. Preannuncia quindi, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sull'articolo aggiuntivo 8.01.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, rivolto al deputato Bocchino, osserva che il contenuto del proprio articolo aggiuntivo 8.01 non costituisce un intervento «subdolo», come da lui definito, per aggirare la disciplina vigente in materia di immigrazione, ma solo una legittima modalità per dare attuazione ad una direttiva comunitaria all'interno della sede naturale quale è l'esame del disegno di legge comunitaria. Osserva inoltre che quello di asilo è un diritto costituzionalmente garantito al quale va assicurata la stessa tutela che l'ordinamento giuridico assicura agli altri diritti della stessa specie. Con riferimento alla lettera b), osserva che la finalità del principio in essa contenuto è quella di imporre all'organo decidente sulla domanda di asilo una motivazione che non si fondi esclusivamente sul paese di provenienza del soggetto richiedente, ma tenga conto della sua condizione personale. Rileva inoltre che la maggior parte delle persone richiedenti asilo non dispone di un'adeguata assistenza tecnica e legale.

Luciano VIOLANTE, presidente, sottolinea che l'articolo aggiuntivo 8.01 è volto ad impedire che la reiezione della domanda di asilo possa essere disposta solamente in considerazione della provenienza del richiedente asilo da un paese sicuro, ma che essa debba essere motivata sulla base di considerazioni che attengono alla situazione individuale del soggetto in questione.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling) invita il relatore a chiarire in quale stato del complessivo procedimento giurisdizionale si produca l'effetto previsto dall'articolo aggiuntivo 8.01.

Italo BOCCHINO (AN) sottolinea che il problema da lui posto in riferimento all'articolo aggiuntivo 8.01 è quello di impedire che un soggetto che si veda respinta in sede amministrativa la domanda di asilo possa presentare ricorso giurisdizionale avverso tale decisione al solo fine strumentale di essere in condizione di permanere nel territorio nazionale ed eventualmente rendersi irreperibile. Propone pertanto al relatore di integrare la sua proposta emendativi al fine di prevedere che il richiedente asilo, nelle more della decisione giurisdizionale, debba restare nei centri di permanenza temporanea.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, ritiene che la questione prospettata dal deputato Bocchino non possa trovare soluzione in sede di definizione di un principio direttivo, spettando invece al legislatore delegato la scelta di prevedere eventualmente il trattenimento del richiedente asilo nelle more della definizione del ricorso giurisdizionale. Nel richiamare l'attenzione della Commissione sull'esigenza di non assimilare la condizione del richiedente asilo con quella dell'immigrato, è


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disponibile comunque a svolgere un approfondimento della materia.

Italo BOCCHINO (AN) propone al relatore di riformulare l'articolo aggiuntivo 8.01 nel senso di prevedere che il diritto a rimanere nel territorio nazionale nelle more della decisione sul ricorso giurisdizionale sia riconosciuto solamente ai richiedenti asilo che provengono da un paese non sicuro.

Khaled Fouad ALLAM (Ulivo) osserva che in questo modo si darebbe luogo ad una disparità di trattamento tra richiedenti che provengono da un paese sicuro e quelli che provengono da un paese non sicuro.

Franco RUSSO (RC-SE), fa presente che il numero complessivo delle domande di asilo presentate annualmente non è particolarmente elevato; nel 2004, per esempio, le domande sono state meno di 10 mila. Tale dato dimostra che non si è in presenza di un fenomeno generalizzato di ricorso strumentale alla richiesta di asilo, ai fini di ottenere l'ingresso nello Stato italiano da parte di chi intende poi porsi in una situazione di clandestinità.

Luciano VIOLANTE, presidente, attesa la delicatezza delle questioni sottese all'articolo aggiuntivo 8.01 del relatore propone alla Commissione di valutare l'opportunità di accantonarlo al fine di svolgere una ulteriore riflessione in materia.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, nel rilevare che tale riflessione deve tenere comunque conto dell'esigenza di definire principi e criteri direttivi per il legislatore delegato, senza introdurre una disciplina puntuale in materia, invita la Commissione ad approvare l'articolo aggiuntivo 8.01.

Jole SANTELLI (FI), nel rilevare come il suo gruppo ha condiviso l'impostazione complessiva con la quale il relatore ha affrontato i temi posti dal provvedimento in titolo, fa presente che la chiusura da ultimo dimostrata alla richiesta di confronto sulle questioni poste dal suo articolo aggiuntivo 8.01, avrà come conseguenza l'espressione di un voto contrario da parte del suo gruppo sulla relazione al disegno di legge comunitaria.

Italo BOCCHINO (AN) esprime rammarico e preoccupazione per l'atteggiamento assunto dal relatore, e per gli effetti che esso è destinato a produrre, evidenziando come l'introduzione nel disegno di legge comunitaria dell'articolo aggiuntivo 8.01 avrà l'effetto di fare di esso terreno di scontro politico tra maggioranza e opposizione. Invita pertanto il relatore ad accogliere la proposta di approfondimento della materia, come suggerito dal presidente della Commissione.

Franco RUSSO (RC-SE), fa presente che l'atteggiamento di netta contrarietà assunto dai deputati Santelli e Bocchino appare pretestuoso in quanto le proposte emendative del relatore non mettono in discussione l'impianto complessivo della normativa vigente in materia di asilo e di immigrazione.

Riccardo MARONE (Ulivo) fa presente al relatore che l'effetto sospensivo del provvedimento di allontanamento coattivo dal territorio nazionale, conseguente alla reiezione in sede amministrativa della domanda di asilo, può essere disposto dal giudice competente a conoscere nel merito il ricorso avverso tale decisione, mediante adozione di un provvedimento cautelare. Precisa inoltre che i presupposti per disporre tale effetto sospensivo in via cautelare sono la necessità e l'urgenza di provvedere e la ricorrenza del fumus boni iuris, che deve essere valutata in concreto dal giudice di merito. La proposta emendativa del relatore comporta, invece, una presunzione ex lege di tali presupposti.

Roberto ZACCARIA (Ulivo), relatore, nel rilevare l'esigenza che il richiedente asilo non possa essere espulso in pendenza di una decisione dell'autorità giudiziaria, si dichiara disponibile a svolgere un ulteriore approfondimento delle questioni emerse dal dibattito odierno.


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La Commissione delibera di accantonare l'articolo aggiuntivo 8.01 del relatore e approva l'articolo aggiuntivo 8.02.

Luciano VIOLANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, mercoledì 5 luglio 2006.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2005.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).