II Commissione - Marted́ 4 luglio 2006


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ALLEGATO 1

5-00034 Crapolicchio e Diliberto: Su un programma televisivo da realizzarsi all'interno della Casa circondariale di Viterbo.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione degli onorevoli Crapolicchio e Diliberto riguarda il progetto di realizzare un programma televisivo sulla vita quotidiana nella Casa circondariale di Viterbo, di cui è autore Maurizio Costanzo. L'interrogazione è finalizzata:
a conoscere se l'autorità politica responsabile non ritenga che quella iniziativa possa violare i diritti relativi alla tutela della privacy dei detenuti;
se non reputi inopportuno trasmettere nel circuito televisivo la vita quotidiana della popolazione reclusa;
e, infine, in forza di quali requisiti professionali siano stati individuati i responsabili del progetto per la parte di competenza dell'Amministrazione penitenziaria.

Sia consentito iniziare questa risposta dall'ultimo punto.
In data 9 gennaio 2006, è pervenuta al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria una lettera del dottor Costanzo, con la quale si faceva presente che, durante alcuni incontri - avvenuti ad altro titolo - con il Vice Commissario Santoro e il Vice Ispettore Lo Cascio, era nata l'idea di realizzare il programma televisivo in questione. I contatti tra i predetti operatori e la produzione televisiva scaturivano dalla loro partecipazione a una serie di progetti trattamentali (Argo, Un libro una voce, Recupero del patrimonio ambientale, Vite in gabbia e altri ancora): e per i quali progetti lo stesso Costanzo aveva mostrato attenzione nel corso della propria attività professionale.
Con nota del successivo 9 maggio, il dottor Costanzo formulava l'intenzione di dare vita al progetto e chiedeva la disponibilità alla partecipazione di Santoro e Lo Cascio, considerati dall'autore essenziali alla realizzazione del progetto.
È del tutto evidente che - senza nulla togliere al contributo ideativo del Vice Commissario Santoro e del Vice Ispettore Lo Cascio e alla possibilità che essi collaborino alla eventuale, futura realizzazione del programma - spetterà ai competenti Uffici delle Relazioni esterne e informazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, della Direzione generale detenuti e trattamento, del Provveditorato del Lazio e della Direzione dell'Istituto di Viterbo, spetti a questi soggetti - dicevo - determinare qualità e forme del coinvolgimento del personale dell'Amministrazione penitenziaria nella realizzazione del programma.
Quanto agli altri punti sollevati dagli interroganti, è ben presente al Ministero della giustizia la delicatezza del progetto proposto. Come è del tutto evidente, esso può rappresentare una opportunità informativa e conoscitiva della realtà penitenziaria e, nello stesso tempo, un rischio di spettacolarizzazione della peculiare condizione di sofferenza cui sono costrette le persone detenute.
Per questi motivi, il sottoscritto ha personalmente incontrato gli autori del programma, chiedendo precise garanzie e puntuali condizioni per la sua realizzazione. E non solo sono state richiesti rigorosi impegni rispetto all'ovvio consenso dei detenuti e dei lavoratori impiegati nella Casa circondariale di Viterbo per


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essere ripresi a fini di trasmissione televisiva, ma è stato sollecitato un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Nella richiesta al Garante si è posto l'accento non solo sulla irrinunciabilità della protezione della sfera privata di ognuno, ma anche sul rispetto delle condizioni complessive - ambientali, sociali, relazionali - di quel sistema chiuso che è il carcere.
Nel corso degli incontri avuti con gli autori del programma, ci è stato assicurato che non di un reality si dovrebbe trattare, ma di una trasmissione informativa e documentaria sulla vita e il lavoro in carcere, senza alcun intento di futile spettacolarizzazione delle immagini che, comunque, verranno selezionate e trasmesse in differita.
Ciò nonostante, abbiamo ritenuto di dover ribadire - anche pubblicamente - che il Ministero della giustizia e l'Amministrazione penitenziaria restano in attesa della definizione del progetto e delle valutazioni dell'Autorità garante della privacy per verificare l'esistenza delle condizioni che - esse sole - garantiscono della positività dell'iniziativa. E, dunque, per consentire, per quanto di propria competenza, alla realizzazione del programma.


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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2006.
C. 1042 Governo

EMENDAMENTI

ART. 7.

Sopprimere il comma 3.
*7. 1.Contento.

Sopprimere il comma 3.
*7. 2.Pignataro.

Al comma 3, dopo la parola: professioni inserire le seguenti: , eccetto le professioni in ambito sanitario,.
7. 3. Zeller, Brugger, Widman, Bezzi, Nicco.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 1.Contento.

Al comma 2, capoverso «Art. 3-ter», comma 1, sostituire le parole: dell'illecito di cui all'articolo 3, comma 4, con le seguenti: degli illeciti di cui all'articolo 3, commi 1, 3 e 4 della presente legge.
11. 2.Servodio.

Sopprimere il comma 3.
11. 3.Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.
11. 4.Il Relatore.

ART. 15.

Sopprimerlo.
15. 1.


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ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2006.
C. 1042 Governo

PROPOSTA DI RELAZIONE APPROVATA

La II Commissione,
esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge C. 1042, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee-Legge comunitaria 2006»;
I) in riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), recante i principi ed i criteri direttivi di delega che regolano l'adozione delle disposizioni sanzionatorie, la cui emanazione sia ritenuta necessaria per punire le infrazioni di disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie inserite negli allegati alla legge comunitaria:
a) condivise le scelte di adottare la natura dell'interesse leso come criterio per la individuazione della sfera della illiceità penale rispetto a quella della illiceità amministrativa, riservando la tutela penale ai soli interessi costituzionalmente protetti, di salvaguardare la normativa penale vigente e di prevedere soglie minime e massime per le pene detentive (fino a tre anni) e per quelle pecuniarie (da 150 a 150.000 euro) e per le sanzioni amministrative pecuniarie (da 150 a 150.000 euro);
b) richiamato il diverso il regime giuridico dei delitti e delle contravvenzioni (si pensi, ad esempio, alla inammissibilità del tentativo per le contravvenzioni od alla minore durata del termine minimo di prescrizione delle contravvenzioni rispetto a quello dei delitti), non appare adeguata alla gravità dei fatti puniti la configurazione esclusivamente come contravvenzioni delle infrazioni delle disposizioni contenute nei predetti decreti legislativi anche quando esse siano lesive di interessi costituzionalmente protetti, quali, ad esempio, il diritto alla salute, sembrando,invece, coerente con il sistema penale vigente distinguere le ipotesi di reato di danno da quelle di pericolo, prevedendo che le prime siano punite come delitti e le seconde come contravvenzioni;
c) ritenuto opportuno prevedere la pena detentiva congiunta con quella pecuniaria qualora all'interesse costituzionalmente protetto sia recato un danno di particolare gravità;
d) espressa una forte perplessità per la mancanza di criteri, come potrebbe essere quello della gravità del reato, che regolino il principio che attribuisce al legislatore delegato il potere di prevedere, in luogo delle pene detentive e pecuniarie, le pene alternative previste per i reati di competenza del giudice di pace, trasferendone conseguentemente a questi la competenza, ritenendo che sarebbe opportuno prevedere tale possibilità solo nel caso delle ipotesi contravvenzionali;
e) sottolineata l'opportunità di prevedere, almeno per le sole fattispecie delittuose, la possibilità di applicare la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che consente di punire con sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive l'ente in relazione ai reati commessi nel suo interesse o a suo


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vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti;
f) ritenuto, pertanto, che il sistema sanzionatorio che potrebbe essere adottato per punire le violazioni di disposizioni contenute in decreti legislativi attuativi delle direttive individuate dagli allegati potrebbe essere il seguente:
1) applicabilità al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti;
2) riserva della tutela penale per i soli interessi costituzionalmente riconosciuti;
3) previsione di soglie minime e massime per le pene detentive (fino a tre anni) e per quelle pecuniarie (da 150 a 150.000 euro) e per le sanzioni amministrative pecuniarie (da 150 a 150.000 euro);
4) distinzione tra delitti e contravvenzioni in base al criterio della offensività della condotta, prevedendo i delitti per le ipotesi di danno e le contravvenzioni per le ipotesi di messa in pericolo del bene;
5) previsione della pena detentiva congiunta con la pecuniaria per i delitti che rechino un danno di particolare gravità;
6) possibilità di prevedere le sole pene alternative previste dalla legislazione vigente in materia di competenza penale del giudice di pace solo per le ipotesi contravvenzionali e conseguente conferimento della competenza a tale giudice;
7) possibilità di prevedere anche la responsabilità amministrativa degli enti per le fattispecie delittuose;
II) in riferimento all'articolo 7 volto ad individuare i princìpi fondamentali in base ai quali informare l'esercizio, da parte delle regioni e delle province autonome, dell'attività legislativa nelle materie di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione:
a) rilevato che il comma 3 rinvia, per la definizione dei principi fondamentali in materia di professioni, a quelli individuati dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), il quale tuttavia già qualifica espressamente tali principi quali principi fondamentali in materia di professioni;
III) in riferimento all'articolo 11, comma 1, recante disposizioni in materia di violazioni relative all'identificazione e classificazione delle carcasse bovine presso gli stabilimenti di macellazione, di cui all'articolo 3 della legge n. 213/1997:
a) rilevato come la più puntuale previsione delle tipologie degli illeciti, unitamente alla distizione soggettiva in tema di ascrivibilità al titolare dello stabilimento ovvero al tecnico classificatore, contribuisca a rendere più rigoroso e coerente l'impianto sanzionatorio vigente;
b) espresse perplessità sulle disposizioni abrogative di cui ai commi 3 e 4, considerato che:
1) la prima, relativa all'abrogazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, sembrerebbe dettata dalla nuova formulazione dell'articolo 3 della legge 213/1997, non recante più esplicitamente detta abrogazione, tuttavia essa appare impropria in quanto gli effetti abrogativi sono immediati e permanenti e non sarebbe in alcun modo ipotizzabile alcuna reviviscenza;
2) la seconda, relativa all'abrogazione dell'articolo 4 della legge 213/1997, contenente meramente la clausola dell'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, essa appare allo stesso modo impropria non


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essendo in alcun modo ipotizzabile una retrodatazione della novella intervenuta;
IV) in riferimento all'articolo 15, recante disposizioni in materia di alimenti per animali e diretto a conferire al Governo una delega ad adottare uno o più decreti legislativi per trasformare in illeciti amministrativi le violazioni previste come reato dagli articoli 22 e 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281 e dall'articolo 9 del d.lgs. 10 maggio 2004, n. 149, nonchè a modificare l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie vigenti in materia di alimentazione animale;
rilevata l'assenza dei principi e criteri direttivi prescritti dall'articolo 76, comma 2 della Costituzione, essendo espressa in tale articolo una soltanto una mera finalità;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 7, sia soppresso il comma 3;
b) all'articolo 11, siano soppressi i commi 3 e 4;
c) sia abrogato l'articolo 15;

e con la seguente osservazione:
all'articolo 2, comma 1, lettera c), la Commissione di merito valuti l'opportunità di modificare i principi e criteri direttivi in materia sanzionatoria secondo quanto indicato nella parte motiva della relazione.


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ALLEGATO 4

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2005.
Doc. LXXXVII, n. 1.

PROPOSTA DI PARERE APPROVATA

La Commissione Giustizia,
esaminata la Relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2005;
evidenziata l'importanza dell'esame, da parte del Parlamento, della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, quale strumento fondamentale per le Commissioni di merito di incidere sul processo legislativo comunitario nella cosiddetta fase ascendente;
valutando positivamente gli effetti delle nuove norme introdotte dalla legge 4 febbraio 2005 n. 11, con particolare riguardo alla tendenziale riduzione sia delle direttive inattuate sia delle procedure di infrazione;
auspicando la conclusione degli importanti negoziati in corso nelle materie relative alla giustizia ed agli affari interni, da cui deriverebbero significativi ravvicinamenti sia in ambito civile che penale;
apprezzando i progressi compiuti a livello comunitario nelle misure du contrasto del terrorismo internazionale e della criminalità organizzata ed al tempo stesso considerando necessario il loro bilanciamento con la tutela delle garanzie procedurali;
rilevata infine l'esigenza di ampliare e armonizzare il quadro delle disposizioni penali con riferimento ai reati di incitamento a commettere atti terroristici e di reclutamento a scopo di terrorismo, già avanzata presso il Consiglio d'Europa e le Nazioni Unite;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.