V Commissione - Marted́ 4 luglio 2006


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ALLEGATO 1

D.L. 173/2006: Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

RELAZIONI ILLUSTRATIVE PERVENUTE DALLE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI SUL PROVVEDIMENTO

Articolo 1 legge di conversione.

Commi 2, 3 e 4 - Con la fine della XIV legislatura è decaduto, per mancata approvazione da parte del Senato, il disegno di legge recante «Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni» (già approvato dalla Camera dei deputati); intanto non sono venute meno le ragioni che - in occasione della promulgazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, recante modifiche alle disposizioni di carattere sostanziale e processuale in materia di adozione - avevano ispirato la contestuale proroga delle previgenti norme relative ai procedimenti davanti al tribunale per i minorenni. La legge 28 marzo 2001, n. 149, prevede infatti il patrocinio obbligatorio del difensore per la dichiarazione dello stato di adottabilità e in genere in tutti i procedimenti davanti al tribunale per i minorenni disciplinati dall'articolo 336 del codice civile; tuttavia essa non contiene specifiche norme in ordine alle modalità della scelta e della nomina del difensore d'ufficio dei genitori e del minore, né in ordine all'onere delle relative spese processuali eventualmente a carico dello Stato.
In considerazione del fatto che il prossimo 30 giugno 2006 cesserà il regime transitorio disciplinato dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, è necessaria la proroga, prevista a mezzo dell'inserimento del comma 2, del termine di efficacia del regime processuale transitorio sino al 10 luglio 2007 in attesa di una compiuta regolamentazione della disciplina della difesa di ufficio e del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili.
Si prevede poi, con il comma 3 che inserisce un nuovo comma 5-bis all'articolo 1 della legge di delega n. 80 del 2005, l'introduzione della possibilità, da parte del Governo, di adottare disposizioni integrative e correttive della riforma organica delle procedure concorsuali entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell'esercizio della delega, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi nonché delle procedure già previste dalla legge di delegazione.
Tale misura, originariamente non prevista nella delega, appare necessaria al fine di consentire al Governo, dopo una prima attuazione della legge, di migliorare e correggere alcuni punti della nuova disciplina recante la «Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali», emanata, in attuazione della delega sopra indicata, con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, che entrerà in vigore il 16 luglio 2006, fatti salvi gli articoli 45, 46, 47, 151 e 152, i quali, a norma dell'articolo 153, sono entrati in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si provvede infine, con il comma 4, a prorogare il termine di esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 40 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,


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per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative applicate ai sensi del Titolo XI del Libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993. n. 124. L'intervento è reso necessario dalla impossibilità di esercitare la delega entro il termine originariamente fissato dalla legge di delegazione, termine che scadrà il 12 luglio prossimo.
(Ved. anche all. 1 Relazione tecnica Giustizia).

Comma 10 - Proroga dal 16 giugno 2007 al 31 dicembre 2007 il termine ultimo per l'esercizio della delega al Governo, prevista dalla legge di semplificazione 2005, ossia la legge n. 246 del 2005, per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla semplificazione delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e al rafforzamento dello sportello unico delle attività produttive. La disposizione in esame novella l'articolo 5 della citata legge di semplificazione sostituendo l'espressione «diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le parole «il 31 dicembre 2007». La predetta delega, che esclude dal riassetto le disposizioni concernenti gli adempimenti amministrativi fiscali, previdenziali e di quelli gravanti sulle imprese in qualità di datori di lavoro, viene esercitata secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:
1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle diverse fasi dell'attività d'impresa (svolgimento, cessazione e trasformazione), inclusi la certificazione e gli aspetti inerenti l'iscrizione al registro delle imprese, anche con la previsione di un coordinamento con le attività degli sportelli unici;
2) previsione di forme di autoregolazione, laddove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l'accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;
3) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
4) sostituzione delle norme precettive, quando possibile, con sistemi di incentivazione e disincentivazione;
b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.

Comma 14 - Proroga adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi del codice delle assicurazioni e del codice di tutela dei consumatori.
Il 23 ottobre 2005 e il 1o gennaio 2006 sono entrati in vigore il Codice delle assicurazioni decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e il decreto legislativo 6 settembre 2006 (Codice dei consumatori). Si tratta di due decreti legislativi di «riassetto normativo» predisposti ai sensi degli articoli 7 e 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229 - legge di semplificazione per il 2001.
In considerazione della complessità dell'opera di codificazione, predisposta con l'articolo 18 della legge 246/05 - legge di semplificazione per il 2005 - è stato introdotto l'articolo 20-bis nella legge 229/03, che prevede l'emanazione di decreti legislativi integrativi e correttivi.
Le procedure di adozione, i principi, nonché i criteri correttivi sono gli stessi dei «codici» da correggere/integrare: deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Unificata, delle Commissioni parlamentari e deliberazioni


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definitive del Consiglio dei Ministri. Il termine previsto dall'articolo 20-bis della legge 229/03 è di un anno dalla data di entrata in vigore dei codici principali.
In considerazione della procedura sopra descritta e della necessità di approfondire gli aspetti su cui realizzare gli interventi correttivi/integrativi, non essendo peraltro stata ancora predisposta alcuna bozza di provvedimento dal passato Governo, si richiede la proroga di un anno.

Articolo 1-octies - Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006.
La modifica apportata con la lettera a) del nuovo articolo 1-bis che si introduce nel decreto-legge n. 173/06 apporta una modificazione all'ordinamento nazionale per renderlo coerente con quanto richiesto a livello comunitario, in seguito alla Decisione della Commissione del 4 aprile 2005, relativamente alla procedura di infrazione 2005/4311 ex articolo 226 del Trattato. La Commissione europea ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana relativamente ad un aspetto del sistema di qualificazione del contraente generale per l'esecuzione di lavori nell'ambito di infrastrutture di interesse strategico. Pertanto si impone la corrispondente modificazione, peraltro in questo caso priva di effetti finanziari.
Le disposizioni contenute nelle restanti lettere del comma 1 sono volte ad individuare una data di efficacia per l'applicazione di taluni istituti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (contemplati nelle lettere b) e c) del comma 1) diversa da quella originariamente indicata nell'articolo 257 del codice (1o luglio 2006). Viene così precisato che per i citati istituti le rispettive disposizioni si applicano alle procedure che hanno inizio a decorrere dal 1o febbraio 2007.
Si rammenta che gli istituti interessati sono i seguenti:
centrali di committenza (articolo 33);
avvalimento (articolo 48, limitatamente al comma 10, che impedisce alle imprese ausiliarie di assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o di subappaltatore);
dialogo competitivo (articolo 58);
accordi quadro (articolo 59);
contratti integrati di progettazione ed esecuzione (articolo 3, comma 7);
procedura negoziata con bando di gara (articolo 56);
procedura negoziata senza bando di gara (articolo 57).

Le ragioni dell'indicazione della diversa data di efficacia sono legate all'esigenza di disporre di un più congruo lasso di tempo per potere valutare gli effetti degli istituti citati, tutti innovativi per il nostro ordinamento e per molti dei quali è già stata evidenziata l'esigenza di consentire alle amministrazioni di dotarsi di strumenti adeguati per superare i costi troppo elevati connessi a tali metodi di aggiudicazione degli appalti.
La disposizione non ha riflessi finanziari. Infatti, interviene limitatamente alla determinazione della data a decorrere dalla quale si applicano concretamente alcuni istituti la cui introduzione nell'ordinamento giuridico nazionale (con il decreto legislativo n. 163/06) non è stata accompagnata da alcun riflesso finanziario di sorta, né di segno positivo, né negativo.
A riprova di tanto, basti considerare la relazione tecnica allegata al citato decreto legislativo n. 163/06 che non fa menzione di alcuna delle disposizioni sopra citate.
Come si può notare, allora, non possono neppure ipotizzarsi effetti riflessi di carattere finanziario connessi con le disposizioni che fissano un nuovo termine di efficacia in quanto si tratta comunque sempre di istituti a carattere facoltativo per le amministrazioni.
Neppure possono ipotizzarsi diseconomie di carattere amministrativo o ipotetici effetti negativi in sede contenziosa. Infatti, il comma 2 dell'articolo proposto sancisce il principio secondo il quale tutte le procedure di affidamento di lavori,


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servizi o forniture proseguono sino al termine applicando unicamente (e per intero) la disciplina vigente alla data in cui hanno avuto formalmente inizio (che corrisponde alla data in cui i bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alla data di invio degli inviti a presentare le offerte). Pertanto, ciascun procedimento al momento in cui è avviato consente sempre di conoscere con certezza la disciplina allo stesso applicabile sino alla sua conclusione, senza alcun pericolo di sopravvenuta introduzione di disposizioni diverse, che possano - per ipotesi - imporre la rinnovazione di talune fasi del procedimento, o considerare non più utili altre già concluse.
Anche la modifica introdotta con la lettera d) del comma 1 si limita a fissare una diversa data di efficacia della disposizione (articolo 8, comma 6 del decreto legislativo n. 163/06) in forza della quale viene istituito il ruolo del personale dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.
Si allegano ulteriori note pervenute dalle amministrazioni competenti.


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