V Commissione - Mercoledì 5 luglio 2006


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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2006. (C. 1042 Governo).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2005. (Doc. LXXXVII, n. 1).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Le modalità di copertura degli oneri derivanti dalle leggi comunitarie, finora adottate, hanno consentito di rientrare nei limiti di capienza dei 50 milioni da attingere al fondo di rotazione.
In sede di redazione dei decreti legislativi sarà possibile approntare apposite relazioni tecniche in funzione delle disposizioni concretamente adottate.
Soltanto allora potrà puntualmente evidenziarsi se sussistano o meno determinati oneri. In funzione di tali oneri e del relativo ammontare potrà calibrarsi la copertura sia modulandola con riferimento alle esigenze che scaturiscono dagli altri coevi decreti di recepimento, sia, quale estrema ratio, imposta dalla necessità di recepire una certa direttiva, adottando ulteriori coperture ad hoc con apposito procedimento legislativo. Non può trascurarsi di considerare che la legge n. 11 del 2005 nell'imminente scadenza del termine di recepimento di una direttiva comunitaria prevede la possibilità di adottare apposito decreto d'urgenza.
Va comunque evidenziato quanto dispone l'articolo 2, lettera a), del disegno di legge comunitaria, secondo cui le Amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione delle direttive con le ordinarie strutture amministrative. Ed inoltre va pure evidenziato quanto dispone la lettera d) del medesimo articolo 2, dove si prevede l'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione (ex articolo 5, legge n. 183 del 1987) come ipotesi del tutto residuale, allorquando non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.
Infine va richiamato il disposto dell'articolo 6 del disegno di legge, in base al quale non debbono derivare nuovi o maggiori oneri con riferimento alle direttive da recepire mediante regolamento.
Si tratta di un complesso di disposizioni sistematicamente inserite nel corpo del disegno di legge comunitaria, coerenti con quanto ordinariamente prevede la normativa europea, nel senso che il recepimento delle direttive non deve costituire di norma aggravio di spesa per le finanze pubbliche, bensì deve essere incentrato sulle risorse disponibili, mediante il loro migliore e più razionale utilizzo.
Muovendo da tale imprescindibile premessa, basata proprio sui principi che ispirano l'appartenenza all'Unione europea, la prevista possibilità di attingere alle risorse del citato fondo di rotazione, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro, costituisce estrema, eccezionale, ipotesi. E tale si è rivelata, in concreto, nell'applicazione che se ne è fatta nell'esperienza di tutte le leggi comunitarie finora emanate.
Tutto quanto sopra esposto vale come premessa di metodo, che dovrebbe condurre ad escludere in via di principio, con riguardo alle direttive segnalate dalla Commissione Bilancio (per le quali sono previsti criteri di delega per così dire «standardizzati»), qualsivoglia esigenza di preliminare puntuale quantificazione di


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oneri attesa da un canto l'impossibilità di prevedere nello specifico il concreto atteggiarsi delle disposizioni di recepimento e, d'altro canto, attesi i vincoli recati dai criteri di delega sopra richiamati, che impongono di avvalersi delle risorse assegnate alle amministrazioni competenti per materia, utilizzando al meglio le dotazioni di cui si dispone.
Nello specifico si osserva comunque quanto segue, per quanto è possibile prevedere in questo stato dell'iter procedimentale in cui, come già detto, non è dato conoscere il concreto atteggiarsi della normativa di recepimento.
La direttiva 2004/37/CE prevede incombenti a carico dei datori di lavoro finalizzati a ridurre i rischi di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni. Per lo più si tratterebbe di oneri che investono le imprese di produzione di beni, mediante modifica, alla luce dei dati scientifici più recenti, dei valori limite di esposizione professionale, componente importante del regime generale di protezione del lavoratore. Va segnalato che la direttiva ha natura meramente ricognitiva di disposizioni già introdotte con le direttive 980/394/CEE, 97/42/CE e 99/38/CE. Essa non comporta oneri per la finanza pubblica. Va anche tenuto presente che la prevenzione indurrebbe risparmi nella spesa sanitaria.
La direttiva 2005/33/CE impone adeguamenti per contenere le emissioni di zolfo relative ai motori delle navi. Quanto agli oneri che incomberebbero sulle compagnie di navigazione di proprietà pubblica, andrebbe considerato che analoghe iniziative di prevenzione vanno adottate dalla navi di operatori privati. Dal momento che le navi di proprietà pubblica operano nello stesso mercato delle navi di proprietà privata, il regime dei prezzi dei servizi dovrebbe consentire, alla stessa stregua di quanto avviene per le navi private, l'ammortamento dei costi in questione mediante coerenti rimodulazioni dei prezzi.
Eventuali aiuti alle compagnie di navigazione pubblica potrebbero essere censurati quali aiuti di Stato, che creerebbero distorsioni nella concorrenza a danno delle imprese private. Neppure sarebbe consentito erogare contributi anche alle compagnie private, atteso che ci si esporrebbe alle medesime censure con riguardo alle imprese degli altri Stati membri.
Va comunque detto che le maggiori emissioni inquinanti sono riscontrabili nel naviglio «attempato» e pertanto l'adeguamento in questione potrebbe coincidere con il normale ammodernamento delle flotte nel rispetto degli ordinari programmi di rinnovamento secondo piani d'ammortamento che rientrano nella sana gestione aziendale.
La direttiva 2005/47/CE prevede adempimenti a carico degli operatori europei del settore ferroviario a tutela dei lavoratori, mediante riconoscimento di adeguati periodi di riposo e pause. Le regole del mercato in un sistema di libera concorrenza tra operatori consentirebbero di assorbire tali oneri, mediante coerenti rimodulazioni dei prezzi.
Anche qui occorre tener presente che v'è stata la liberalizzazione del settore e che pertanto non potrebbe consentirsi l'erogazione di sovvenzioni che costituenti forme non consentite di aiuto di Stato.
La direttiva 2005/56/CE riguarda le fusioni transfrontaliere delle società di capitali. Come primo approccio, salve le cautele evidenziate nella premessa metodologica, va detto che la liberalizzazione di operazioni transfrontaliere siffatte indurrebbe un bilanciamento tra gli effetti indotti dalle fusioni che vedono incorporate società nazionali e quelli indotti dalle fusioni che vedono incorporate società di altri Stati membri ad opera di società nazionali.
Le direttiva 2005/61/CE e 2005/62/CE afferiscono alla sicurezza dei servizi trasfusionali. La previsione di un sistema di qualità invero è già contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o settembre 2000, recante atto di indirizzo e di coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale. Si tratta ora di introdurre ulteriori accorgimenti


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che nell'alveo del modello di «miglioramento continuo» della gestione della qualità possono rientrare nelle dotazioni di spese delle amministrazioni competenti. Per quanto concerne la direttiva 2005/61/CE, riguardante le prescrizioni in tema di rintracciabilità, peraltro, viene prospettata la realizzazione del sistema informatizzato centralizzato, già previsto dalla legge n. 219 del 2005, di talché sotto tale profilo quanto a previsione di oneri e relativa copertura andrebbe effettuato un rinvio.
La direttiva 2005/68/CE concerne il controllo sulle imprese di assicurazione. Va detto che gli adempimenti previsti dalla direttiva potrebbero investire la competente Autorità di vigilanza e che eventuali maggiori costi potrebbero trovare copertura mediante rimodulazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese.
La direttiva 2005/71/CE intende favorire l'ammissione e la mobilità dei cittadini di Paesi terzi ai fini di ricerca scientifica per soggiorni di oltre tre mesi, fornendo gli appositi strumenti giuridici. In particolare essa prevede che gli istituti di ricerca (pubblici e privati) che desiderano accogliere un ricercatore debbano essere preventivamente autorizzati dallo Stato membro interessato (articolo 5) e stipulare con il ricercatore una convenzione di accoglienza, purché siano soddisfatte talune condizioni, tra le quali la disponibilità da parte del ricercatore di risorse mensili sufficienti per far fronte alle necessità e alle spese di viaggio di ritorno senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro e di un'assicurazione di malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro.
Pertanto alcuni dei costi dell'accoglienza del ricercatore extracomunitario sono imputati a quest'ultimo dalla stessa direttiva, senza possibilità che si verifichino ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto riguarda poi i diritti del ricercatore accolto (capo IV della direttiva, lettere c) e d) dell'articolo 12) occorre tener presente, in primo luogo, che gli istituti di ricerca pubblici attivano i progetti di ricerca nei limiti delle risorse finanziarie a loro disposizione, vuoi che essi siano affidati a ricercatori italiani, vuoi che essi siano affidati a ricercatori stranieri, per cui la direttiva, lungi dall'imporre un aumento complessivo delle attività di ricerca, si limita a riconoscere ai ricercatori extracomunitari gli stessi diritti dei ricercatori del Paese ospitante. In altri termini, gli istituti di ricerca potranno decidere di far realizzare progetti di ricerca a ricercatori italiani oppure extracomunitari (in tal caso attivando al procedura prevista dalla direttiva in parola), ma dovranno comunque impegnarsi finanziariamente sulla base e nei limiti della consistenza delle proprie risorse.
Per quanto concerne in particolare la parità del trattamento dei ricercatori con riguardo alle agevolazioni fiscali, a parte ogni considerazione sulla configurabilità in concreto delle predette agevolazioni con riguardo all'attività di ricerca disciplinata dalla direttiva, non esisterebbero neppure i presupposti per effettuare una previsione ex ante degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione di eventuali agevolazioni fiscali, quando ancora non si conoscono in concreto le modalità attuative che peraltro investono fattispecie poco rilevanti sotto il profilo dell'entità di gettito.
La direttiva 2005/81/CE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie degli Stati membri con le loro imprese pubbliche, imporrebbe oneri afferenti a più analitica contabilità che dovrebbero, per la logica che presiede alla disciplina delle società pubbliche, essere riassorbiti con i costi di gestione, nell'ambito dell'attività economica svolta.
La direttiva 2005/85/CE concerne lo status di rifugiato, ai fini del riconoscimento e della revoca dello status e per la valutazione delle domande d'asilo. L'attività istruttoria conoscitiva avviata ha evidenziato che la direttiva in argomento, nel suo complesso, è stata già anticipata dalla vigente normativa in materia di riconoscimento dello status di rifugiato contenuta nella legge n. 39 del 1990, di conversione del decreto legge n. 416 del 1989, successivamente modificata dalla legge n. 189 del 2002, nonché dalle norme contenute


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nel decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2004 e nel decreto legislativo n. 140 del 2005, di recepimento della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
Per quanto concerne poi l'obiettivo contenuto nella direttiva di rafforzare l'efficienza e l'equità delle procedure di esame delle domande di asilo, anche in vista della «procedura unica europea», l'Amministrazione competente ha prospettato l'opportunità di incrementare gli organi già in funzione (commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato) e non già la necessità di tale incremento. Al riguardo, sotto il profilo della spesa, andrebbe configurato un più intenso e efficiente utilizzo delle strutture esistenti, salva beninteso l'utilizzazione delle ordinarie dotazioni di bilancio dell'Amministrazione competente, per eventuali incrementi ove ritenuti necessari dall'Amministrazione medesima.
Quanto sopra osservato conduce a valutare in senso critico, in questo contesto di recepimento della direttiva, eventuali proposte tendenti a prevedere rimborsi ai componenti le commissioni territoriali suddette che, a normativa vigente, non sono contemplati per le commissioni medesime.
Quanto all'estensione del gratuito patrocinio prevista dalla direttiva, l'attività istruttoria ha evidenziato che andrebbe tenuto conto sia del trend in diminuzione degli istanti sia dello scarso interesse a presentare ricorso, stante la percentuale di accoglimento delle domande pari al 7 per cento, con la concessione della protezione temporanea ad un altro 35 per cento.
Infine, è emerso che il venir meno del divieto di sospensiva, a seguito del ricorso, dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, conseguente al rigetto dell'istanza (articolo 1-ter, comma 6, legge n. 39 del 1990), seppure potrebbe portare ad un aumento dei soggetti cui occorre prestare accoglienza per un periodo massimo di sei mesi, nondimeno detto aumento potrebbe essere compensato dalla sopra rilevata diminuzione dei soggetti richiedenti asilo.
In estrema sintesi, anche qui le eventuali e non necessarie maggiori esigenze dovrebbero poter essere assorbite dalle complessive capacità del sistema.
La direttiva 2005/94/CE disciplina la prevenzione dell'influenza aviaria. Al riguardo l'Amministrazione della Sanità già dispone, sotto il profilo organizzativo, di apposita struttura, di talché non dovrebbero configurarsi ulteriori rilevanti oneri che non siano fronteggiabili dalle ordinarie dotazioni di bilancio.
La direttiva 2005/14/CE, relativa alla responsabilità civile da circolazione da autoveicoli, dispone un aumento dei massimali. Si è fatta questione circa l'eventuale diminuzione di gettito derivante dalle maggiori deduzioni conseguenti all'innalzamento dei massimali e quindi dei premi. Il competente Dipartimento delle Politiche fiscali investito della questione ha escluso che vi sia una perdita di gettito, attesa la maggiore entità delle imposte erariali sulle assicurazioni, rispetto alle deduzioni ammissibili.
Va pure evidenziato che il maggior gettito delle imposte erariali sulle assicurazioni determina un saldo positivo, tenuto conto dell'assai esigua diminuzione di gettito imputabile all'incremento delle deduzioni d'imposta afferenti alla quota di contributo al Servizio sanitario nazionale.
Tale saldo positivo consentirebbe di compensare eventuali incrementi di oneri dovuti ai più elevati premi a carico delle pubbliche amministrazioni per le autovetture di servizio.
La direttiva 2005/35/CE, concerne il controllo e monitoraggio sulle navi che scaricano in mare prodotti inquinanti. Va evidenziata la possibilità di più razionale utilizzo delle strutture amministrative esistenti.
La direttiva 2005/65/CE riguarda la sicurezza dei porti, con designazione di un'autorità di sicurezza per ciascuna area portuale. Anche qui valgono le osservazioni di cui sopra (possibilità di più razionale utilizzo delle strutture amministrative esistenti).


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La direttiva 2005/45/CE concerne il reciproco riconoscimento degli attestati previsti per la gente di mare, con riguardo anche alla conoscenza della lingua straniera. Vale l'osservazione di cui sopra circa la possibilità di più razionale utilizzo delle strutture amministrative esistenti.
La direttiva 2005/55/CE concerne gli inquinamenti gassosi e i procedimenti da adottare in caso di tali emissioni inquinanti. Vale l'osservazione di cui sopra.
Si fa seguito al fax di codesto Ufficio, pervenuto in data 4 luglio 2006, con allegato un appunto del Servizio Commissioni della Camera dei Deputati, in merito all'argomento in oggetto.
Al riguardo, si comunica di non avete elementi di competenza in ordine alle procedure di infrazione, anche conseguenti ad aiuti di Stato considerati illegittimi dalla Commissione europea, rinviando al parere delle Amministrazioni di settore.
Con riferimento invece alla informativa periodica al Parlamento sui flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'U.E., si condivide l'opportunità di prevedere, tramite apposita norma di legge, l'obbligatorietà delle relazioni già attualmente prodotte dalla Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE.
Per quanto concerne poi la proposta di integrare le informazioni con i dati di utilizzo delle risorse disponibili, si fa presente che la Ragioneria Generale già elabora apposita pubblicazione annuale contenente i, dati richiesti. Anche tale pubblicazione potrebbe essere resa obbligatoria con apposita norma di legge.


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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Atto n. 7.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

VERIFICA NOTA TECNICA PREDISPOSTA DALLA COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/54/CE RELATIVA AI REQUISITI DI SICUREZZA PER LE GALLERIE DELLA RETE STRADALE TRANSEUROPEA. ATTO N. 7. ISCRITTO ALL'O.D.G., DEL 27 GIUGNO 2006.

RELAZIONE

Si dà preliminarmente atto del fatto, evidenziato dalla Commissione, che la relazione tecnica predisposta a corredo del provvedimento non provvede alla quantificazione dei costi che dovranno essere sostenuti degli enti gestori per l'effettiva attuazione delle norme tecniche contenute nella direttiva che si intende recepire. In effetti, l'esatto ammontare dei costi necessari per l'ammodernamento, su base pluriennale, delle gallerie interessate dal provvedimento compete agli enti gestori delle gallerie a gestione diretta ovvero agli enti concessionari i quali, nell'effettuazione della pianificazione pluriennale degli investimenti, dovranno tener conto dei nuovi interventi da attuare. L'articolo 10 del provvedimento, peraltro, prevede una graduazione nel tempo dell'attività per la definizione del programma di adeguamento, che non sono pertanto accettabili - allo stato attuale - nemmeno sulla base di ipotesi previsionali. Tale graduazione, nello specifico, comprende le seguenti fasi; verifica di adeguatezza dello stato di fatto ai nuovi requisiti, proposta di adeguamento da parte dei gestori, approvazione da parte della Commissione per le gallerie, definizione di un programma di adeguamento da parte dei Ministero da presentare alla Comunità entro il 30 aprile 2007 come da articolo 11 della direttiva comunitaria.
Con riferimento agli oneri previsti per l'adeguamento delle gallerie non ancora aperte al traffico, si dà atto che le nuove opere eventualmente da eseguire potrebbero comportare incrementi di spesa per i gestori di cui non è al momento quantificabile l'entità e, quindi, l'ammissibilità tra le somme già stanziate nell'ambito degli appalti in corso. Per quanto riguarda gli aspetti contrattuali. In ogni caso, i nuovi lavori saranno assimilati a varianti in corso d'opera per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici.
Riguardo all'articolo 4, si conferma che l'entità degli oneri per l'istituzione della Commissione permanente per le gallerie, e per il suo successivo funzionamento, sono integralmente coperti dalla clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 17. La previsione, infine, delle indennità, degli emolumenti e dei gettoni di presenza da corrispondere al personale è demandata al decreto che dovrà essere redatto dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione dei contributi a carico dei concessionari.


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Con riferimento all'articolo 13, si fa presente che l'analisi di rischio, ove necessaria è parte essenziale dei progetti di adeguamento. Pertanto, i corrispondenti oneri delle attività della Commissione sono quelli già compresi nell'attività per l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 10.
Riguardo alla previsione di cui all'articolo 1, comma 5, che prevede lo stanziamento 0,5 per mille del valore delle opere per l'attività di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 si dà atto che tale attività è da considerarsi attività distinta da quella di valutazione dell'impatto ambientate, che non è di competenza istituzionale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Con riferimento, infine, ai rilievi riguardanti il decreto previsto dall'articolo 17, si ritiene in primo luogo che i Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze possano certamente provvedere, nel tempo, all'aggiornamento delle previsioni del decreto stesso sulla base dei mutati termini di riferimento; la Commissione potrà, peraltro, valutare una delega espressa in tal senso. In relazione, invece, alla richiesta di mantenimento nel testo della sola clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 17, si rappresenta come l'inserimento delle ulteriori clausole di invarianza di cui agli articoli 9, 10 e 12 è stato effettuato sulla base delle indicazioni fornite dalla ragioneria generale dello Stato, alle cui considerazioni si fa rinvio.
A tale riguardo, si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti con riferimento, segnatamente, all'assenza di nuovi od ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato discendenti dall'entrata in vigore del provvedimento:
Lo schema di decreto legislativo è diretto ad introdurre, nella sostanza, ulteriori requisiti tecnici di sicurezza per le nuove galleria della rete autostradale rispetto e quelli in vigore, prevedendo altresì, per le gallerie già realizzate ovvero in corso di costruzione, un adeguamento differito nel tempo previa valutazione delle ipotesi di fattibilità degli interventi in relazione allo stato di fatto delle gallerie. La finalità perseguita è quella di potenziare la capacità di risposta delle strutture operative in caso di incidente, in modo da permettere una migliore evacuazione delle persone coinvolte nei sinistri, l'azione efficacia dei servizi di pronto intervento e la limitazione dei danni alle strutture; il tutto, attraverso una più funzionale organizzazione del «sistema galleria» sia dal punto di vista strutturale che da quelli, di più diretta percezione, della segnaletica stradale e dell'efficacia della comunicazione fra le autorità competenti ed i servizi di sicurezza;
L'imputazione degli oneri discendenti dagli interventi sopra menzionati deve ritenersi; per definizione, a carico dell'ente gestore ovvero degli enti concessionari. L'obbligo di provvedere alla manutenzione ed adeguamento della rete stradale è insita, infatti, nel rapporto concessorio, con effetti assolutamente neutri per la finanza pubblica. Le eventuali maggiori spese a carico del gestore e delle società concessionarie, laddove non compensate dalla pur ipotizzabile diminuzione degli incidenti susseguente al miglioramento della sicurezza infrastrutturale e dalla correlata e conseguente riduzione dell'entità dei risarcimenti, dovranno essere assorbite nelle ordinarie dinamiche aziendali delle imprese, secondo la pianificazione temporale di cui all'articolo 10 del provvedimento;
In particolare questo vale per ciò che riguarda gli oneri derivanti dall'attività di vigilanza che viene espletata dalla Commissione permanente per le gallerie, che andranno posti a carico delle società a cui è affidata la gestione della rete autostradale. In quest'ultima ipotesi, peraltro, gli oneri in parola sono stati adeguatamente quantificati nella relazione tecnica redatta a corredo del provvedimento, ed è stato previsto un idoneo meccanismo finalizzato ad assicurare l'invarianza della spesa per la finanza pubblica secondo il meccanismo individuato dall'articolo 17 del decreto. La soluzione scelta non è innovativa ma collaudata, poiche in linea con quanto previsto


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dall'articolo 6 della legge comunitaria 2006 e, più in generale, dall'articolo 9, comma 2, della leggo 4 febbraio 2008, n. 11. Non sono ipotizzabili, di conseguenza, oneri di alcun tipo e carico dello Stato, tenuto conto in particolar modo che sia le spese per l'istituzione della Commissione permanente che quelle per il suo successivo funzionamento debbono considerarsi integralmente coperte dall'articolo 17. Con riferimento ad entrambi gli aspetti sopra elencati, peraltro, si rileva come sia proprio la piena attuazione del provvedimento a garantire l'assenza di oneri a carico dello Stato, altrimenti discendenti da un non corretto ovvero mancato recepimento delle direttiva a seguito dell'imposizione di sanzioni da parte della Commissione europea; si riferisce, al riguardo, che risulta già aperto innanzi alla stessa Commissione un procedimento di infrazione per il mancato rispetto dei termine ultimo di recepimento, giunto a scadenza nel mese di aprile 2006;
Con riferimento, infine, alla richiesta di prevedere un obbligo a carico del Governo di comunicare periodicamente al Parlamento gli esiti di un monitoraggio sull'attuazione del provvedimento e sulla sostenibilità dei relativi oneri, si rileva preliminarmente che per le gallerie di nuova costruzione, che saranno interamente costruite sulla base dei nuovi standard, non sembrano potersi ravvisare elementi di criticità in relazione alla pressoché completa assimilazione dei nuovi parametri a monte dell'iter progettuale. Per ciò che riguarda al contrario l'adeguamento delle gallerie attualmente in esercizio, la previsione sembra già poter rientrare nell'ambito dall'articolo 10, comma 6, del provvedimento, nel quale si prevede l'obbligo per il Ministero delle infrastrutture di riferire alla Commissione europea - entro il 30 aprile 2007 - le modalità di attuazione per conformarsi ai requisiti della direttiva e conseguentemente, del decreto di recepimento. Ove ritenuto opportuno, pertanto, potrà prevedersi l'invio di tale relazione anche al Parlamento.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore collaborazione al riguardo.