XII Commissione - Mercoledì 5 luglio 2006


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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2006 (A.C. 1042).

EMENDAMENTI

ART. 1

Al comma 1, allegato A, sopprimere le seguenti parole: 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.

Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, aggiungere le seguenti parole: 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
1. 1.Franco Russo, Mascia, Frias.

ART. 7.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: con particolare riguardo all' con le seguenti: , mediante l'.
7. 3. Zeller, Brugger, Wildmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimere il comma 2, lettera b).
7. 4. Zeller, Brugger, Wildmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: nell'ambito degli atti a settori di intervento interessati.
7. 1. Zeller, Brugger, Wildmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: più severi di quelli fissati dallo Stato con le seguenti: , appropriate alle esigenze locali delle stesse.
7. 2. Zeller, Brugger, Wildmann, Bezzi, Nicco.

ART. 9

Sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 12, della legge 2 aprile 1968, n. 475, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro tre anni.
*9. 2. Dioguardi, Pellegrino, Fortugno, Dorina Bianchi, Zanotti, Rocco Pignataro, Di Girolamo, Porfidia.

Sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 12, della legge 2 aprile 1968, n. 475, sostituire le parole: entro un anno con le seguenti: entro tre anni.
*9. 3. Moroni, Barani, Garavaglia, Di Virgilio, Gardini, Lucchese, Ulivi, Lisi, Mancuso.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**9. 1. Ulivi, Lisi, Angela Napoli, Conti, Mancuso.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**9. 5. Lucchese.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**9. 4. Moroni, Bocciardo, Ceccacci, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.


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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2006 (A.C. 1042).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1042 recante «Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2006»;
valutati favorevolmente gli interventi normativi contenuti nel disegno di legge comunitaria relativi gli aspetti di competenza della Commissione;
considerato tuttavia che l'articolo 9, nel modificare la normativa in materia di acquisizione a titolo di successione della partecipazione in una società titolare di farmacia privata, si sovrappone ad alcune disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto Bersani) che hanno abrogato, tra l'altro, i commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1991, oggetto invece di un diverso intervento di cui all'articolo 9 del disegno di legge comunitaria;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito i profili di compatibilità tra l'articolo 9 del disegno di legge comunitaria e le disposizioni di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto Bersani) che incidono sulla medesima materia.


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ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2006 (A.C. 1042).

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1042 recante «Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2006»;
ritenuto che l'articolo 9, nel modificare la normativa in materia di acquisizione a titolo di successione della partecipazione in una società titolare di farmacia privata, genera una ingiustificata disparità di trattamento tra eredi di titolari singoli ed eredi di titolari di partecipazioni in società,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
l'articolo 9 sia modificato nel senso di prevedere per entrambe le categorie di eredi citate in premessa un tempo non inferiore a tre anni per la cessione, rispettivamente, della titolarità della farmacia e della partecipazione alla società titolare della farmacia.
Di Virgilio, Gardini, Lucchese.


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ALLEGATO 4

Legge comunitaria 2006 (A.C. 1042).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1042 recante «Disposizioni urgenti per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2006»;
valutati favorevolmente gli interventi normativi contenuti nel disegno di legge comunitaria relativi gli aspetti di competenza della Commissione;
considerato tuttavia che l'articolo 9, nel modificare la normativa in materia di acquisizione a titolo di successione della partecipazione in una società titolare di farmacia privata, si sovrappone ad alcune disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto Bersani) che hanno abrogato, tra l'altro, i commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1991, oggetto invece di un diverso intervento di cui all'articolo 9 del disegno di legge comunitaria,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito i profili di compatibilità tra l'articolo 9 del disegno di legge comunitaria e le disposizioni di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto Bersani) che incidono sulla medesima materia, in modo da evitare ingiustificate disparità di trattamento tra eredi di titolari singoli ed eredi di titolari di partecipazioni in società.