V Commissione - Giovedì 6 luglio 2006


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ALLEGATO

Legge comunitaria 2006.
(C. 1042 Governo).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2005.
(Doc. LXXXVII, n. 1).

PARERI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

LEGGE COMUNITARIA 2006.
(C. 1042 GOVERNO).

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge comunitaria 2006 (A.C. 1042)
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
all'attuazione di alcune delle direttive incluse negli elenchi allegati le amministrazioni competenti non potranno far fronte esclusivamente avvalendosi delle ordinarie risorse già previste a legislazione vigente;
a tale fine, opportunamente la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, consente l'utilizzo del fondo di rotazione delle politiche comunitarie per far fronte ad eventuali spese derivanti dall'attuazione delle direttive alla cui copertura non si può provvedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate;
la misura di 50 milioni di euro quale limite di utilizzo del fondo risulta coerente con quanto avvenuto negli scorsi anni e con gli elementi di informazione forniti dalle amministrazioni competenti;
appare comunque necessario che all'attuazione delle medesime direttive si provveda per via legislativa e che i relativi schemi di decreti legislativi siano corredati dalla relazione tecnica e trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, al fine di consentire una puntuale verifica della sostenibilità finanziaria delle disposizioni ivi previste;
considerato che:
appare opportuno acquisire informazioni puntuali sulle procedure di infrazione che riguardano il nostro Paese, in quanto suscettibili di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica, nonché sulle iniziative adottate allo scopo di rispondere ai rilievi avanzati dalle autorità comunitarie;
appare altresì opportuno assicurare al Parlamento una informazione aggiornata e puntuale sui flussi finanziari con l'Unione europea e sullo stato di utilizzo delle risorse finanziarie di provenienza comunitaria;
rilevato che:
il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, è già previsto dall'articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Tale articolo reca, peraltro, principi e criteri direttivi puntuali, nonché un'apposita clausola di invarianza finanziaria, che mancano invece nel testo del disegno di legge in esame;


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delibera di riferire favorevolmente
nel presupposto che gli eventuali oneri che dovessero manifestarsi nell'attuazione delle direttive, eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio a disposizione delle amministrazioni competenti, siano contenuti entro il limite di spesa, indicato alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, di 50 milioni di euro;
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, al comma 4, sostituire le parole: «oneri finanziari» con le seguenti: «conseguenze finanziarie» e aggiungere in fine il seguente periodo:
«La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2004/37/CE, 2005/14/CE, 2005/32/CE, 2005/33/CE, 2005/35/CE, 2005/47/CE, 2005/55/CE, 2005/56/CE, 2005/61/CE, 2005/62/CE, 2005/65/CE, 2005/71/CE, 2005/81/CE, 2005/85/CE e 2005/94/CE»;
all'Allegato A, sopprimere la direttiva 2003/71/CE;
all'Allegato A, sopprimere le direttive 2004/37/CE, 2005/33/CE, 2005/47/CE, 2005/56/CE, 2005/61/CE, 2005/62/CE, 2005/71/CE, 2005/81/CE, 2005/85/CE e 2005/94/CE ed inserirle nell'Allegato B;
all'Allegato C, sopprimere la direttiva 2005/55/CE ed inserirla nell'Allegato B;

dopo l'articolo 18, inserire i seguenti:

«Art. 18-bis.
(Relazione al Parlamento sulle sentenze e sulle procedure di contenzioso riguardanti l'Italia).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente l'elenco delle procedure di infrazione avviate ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato e dei procedimenti di esame di aiuti di Stato avviati, ai sensi degli articoli 87-88, dalla Commissione europea, nei confronti dell'Italia.
2. Nella relazione di cui al comma 1 devono essere inserite:
informazioni sintetiche sull'oggetto del procedimento e sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
informazioni aggiornate sullo stadio di ciascuna procedura con indicazione delle date presunte per ulteriori sviluppi e fasi procedurali;
puntuali informazioni sulle attività svolte, le iniziative adottate e gli orientamenti che il Governo ovvero gli enti territoriali competenti hanno assunto o intendono assumere in ciascun procedimento al fine di illustrare e sostenere la propria posizione;
una sintesi del dispositivo delle sentenze eventualmente adottate;
elementi di valutazione sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario delle pronunce definitive adottate in esito a ciascuna procedura dalle competenti istituzioni europee.

Art. 18-ter.
(Relazione al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ogni tre mesi al Parlamento una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportate la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche interessate.».
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere l'articolo 9, i cui contenuti


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appaiono largamente trasfusi nelle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 223 del 2006.

RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALL'ANNO 2005.

(DOC. LXXXVII, n. 1).

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminata la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2005,
considerati:
il carattere prioritario della Strategia di Lisbona ai fini del rafforzamento della competitività delle economie europee e la necessità di privilegiare in tale ambito gli obiettivi della incentivazione della ricerca, dell'innovazione tecnologica e della formazione continua, delle liberalizzazioni, del potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali, della sostenibilità e dell'adozione di misure volte a superare il divario di produttività tra le diverse aree del Paese;
la necessità di provvedere tempestivamente ad una puntuale ricognizione degli interventi già inseriti nel Piano nazionale per la crescita e l'occupazione (PICO) e di definire il quadro finanziario relativo al piano medesimo;
l'opportunità che in sede di concreta attuazione della direttiva sulla libera circolazione dei servizi, come recentemente modificata, sia tenuta in debita considerazione l'esigenza di garantire il mantenimento dei sistemi nazionali volti ad assicurare un'alta qualità dei servizi e la tutela dei consumatori e dei lavoratori, fermo restando che la particolare natura dei beni pubblici universali non consente di applicare agli stessi una disciplina di carattere generale sui servizi, se non subordinatamente a precise cautele. Ciò vale in particolare per la distribuzione e la fornitura idrica, relativamente alle quali si dovrà attentamente valutare se non sia preferibile stabilire esplicitamente l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva;
l'opportunità di seguire con attenzione la procedura di modifica della disciplina sugli aiuti di Stato, in modo da garantire, nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, congrui spazi di intervento delle legislazioni nazionali volte a rimuovere gli squilibri territoriali o alla valorizzare la competitività delle imprese;
auspicato che il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea raggiunga un sufficiente grado di certezza e che le risorse dell'Unione, per quanto limitate, siano indirizzate ad interventi volti a sostenere la crescita e lo sviluppo;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguente osservazioni:
appare necessario che il Governo segua con maggiore attenzione, valutando in particolare le ricadute sull'ordinamento interno, le modalità di formazione e i procedimenti di approvazione degli atti comunitari, in particolare di quelli da cui possano derivare maggiori costi, diretti o indiretti, per i cittadini in termini di prezzi, tariffe o premi, oltre che per la finanza pubblica;
al fine di evitare l'emersione di oneri, anche di carattere finanziario, derivanti dai procedimenti di infrazione per violazione degli obblighi previsti dall'ordinamento comunitario, appare opportuno un riesame, teso anche alla semplificazione, delle procedure volte all'attuazione dei suddetti obblighi, in modo da garantire un tempestivo adempimento dei medesimi. In proposito si sottolinea l'esigenza di una corresponsabilizzazione di tutti i soggetti tenuti, nel quadro costituzionale, all'attuazione degli obblighi comunitari e in primo luogo di regioni ed enti locali;
appare altresì necessario individuare modalità procedurali idonee a sottoporre ad una valutazione da parte del Parlamento il Piano nazionale per la crescita e l'occupazione (PICO).