VIII Commissione - Mercoledì 12 luglio 2006


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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/54/CE, relativa ai requisiti di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. (Atto n. 7).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (atto n. 7);
osservato che lo schema di decreto si applica alle gallerie della rete stradale transeuropea situate sul territorio nazionale e che circa il sessanta per cento delle gallerie della rete stradale transeuropea si trova in Italia;
preso atto dei dati forniti dal Governo, che ha accertato che il numero delle gallerie della rete transeuropea interessate dal provvedimento corrisponde effettivamente a 600 (così come stimato nella relazione di accompagnamento al provvedimento), di cui l'80 per cento di competenza delle società autostradali ed il 20 per cento a gestione diretta da parte dell'ANAS, il tutto per un totale di 598 chilometri, di cui 495 chilometri di gestione a cura delle società autostradali e 103 chilometri di gestione da parte dell'ANAS;
valutato positivamente che l'applicazione del provvedimento sia limitata alle gallerie superiori a cinquecento metri, pur nella consapevolezza che - in prospettiva - è necessario garantire anche la sicurezza delle gallerie inferiori a tale lunghezza;
osservato che il provvedimento prevede la scadenza del 30 aprile 2019 per il completamento dei lavori di adeguamento delle gallerie già in esercizio;
segnalato che, all'articolo 13, rispetto alla corrispondente disposizione comunitaria, la norma non traspone l'obbligo di comunicare alla Commissione la metodologia applicata per l'analisi di rischio;
rilevato che la previsione, contenuta nell'articolo 10, comma 2, di ispezioni a campione sulle gallerie in esercizio da parte della Commissione permanente per le gallerie, al fine di verificare la corrispondenza delle schede asseverate consegnate dal gestore, risulterebbe non pienamente corrispondente all'articolo 11 della direttiva comunitaria, che sembra richiedere un'ispezione per ciascuna galleria;
considerato, infine, che la clausola generale contenuta nell'articolo 17 prevede, in particolare, che gli oneri connessi alle attività previste in varie disposizioni siano posti a carico dei gestori sulla base del costo effettivo del servizio e sulla base di tariffe da determinare con successivo decreto interministeriale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 10, comma 2, sia prevista in via preliminare l'acquisizione di notizie precise, completate con opportune ispezioni, che consentano di individuare un ordine di priorità degli interventi, basato sullo stato delle gallerie già in esercizio;


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b) al fine di garantire il monitoraggio degli adempimenti e degli oneri connessi all'attuazione del programma di introduzione dei requisiti minimi di sicurezza sulle gallerie della rete stradale transeuropea, sia inserito, all'articolo 15, un comma aggiuntivo del seguente tenore: «Il Ministro delle infrastrutture presenta annualmente una relazione al Parlamento sugli interventi di adeguamento posti in essere nel corso dell'anno e su quelli che si intendono realizzare nell'anno successivo, sulla base di priorità connesse al volume del traffico e alla potenziale pericolosità della galleria, indicando altresì i costi diretti e indiretti per la finanza pubblica e le relative modalità di copertura. La prima relazione è trasmessa al Parlamento entro il 30 giugno 2007»;
c) nell'intero provvedimento, sia sostituito - ovunque ricorra - il riferimento al «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con il riferimento al «Ministero delle infrastrutture», in considerazione della riorganizzazione dei ministeri operata con il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

e con le seguenti osservazioni:
1) andrebbe verificata la congruità della definizione di «rete stradale transeuropea», contenuta nel primo punto dell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, in quanto nella direttiva comunitaria si fa riferimento alla rete stradale definita nella sezione 2 dell'allegato I della citata decisione comunitaria «ed illustrata da carte geografiche e/o descritta nell'allegato II» di tale decisione, mentre il testo della corrispondente disposizione nazionale pone qualche dubbio interpretativo, facendo riferimento alla rete stradale definita alla sezione 2 del medesimo allegato «ed illustrata da carte geografiche eventualmente descritta nell'allegato II di tale decisione»;
2) all'articolo 4, istitutivo della Commissione permanente per le gallerie, andrebbe valutata l'eventuale esigenza che a detta Commissione facessero riferimento tutti gli altri organi amministrativi che - ad oggi - svolgono funzioni connesse con la sicurezza nelle gallerie;
3) all'articolo 6, in relazione alla figura del responsabile della sicurezza, andrebbe verificata l'opportunità di definire i rapporti e le procedure di coordinamento tra tale soggetto e il centro di controllo previsto dall'allegato 2 per talune tipologie di gallerie.