Commissioni Riunite III e IV - Giovedì 13 luglio 2006

TESTO AGGIORNATO AL 18 LUGLIO 2006


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ALLEGATO

Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (C. 1288).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con i seguenti:

Capo I
INTERVENTI UMANITARI, DI STABILIZZAZIONE, RICOSTRUZIONE E COOPERAZIONE

Art. 1.
(Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, prioritariamente:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
5. Per le finalità e nei limiti temporali del presente decreto, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.


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7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.
9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 2.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo).

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione è autorizzata la spesa di euro 17.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C-Ministero degli affari esteri della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 3.
(Missione in Iraq).

1. È autorizzata la spesa di euro 129.381.507 per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa alla missione internazionale in Iraq denominata Antica Babilonia, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 550.268 per la proroga della partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 4.
(Missione in Afghanistan).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.631.975 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 5.
(Missioni nel Golfo arabico e nel Mediterraneo).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 25.569.180 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione multinazionale nel Golfo arabico già denominata Risolute Behaviour, operante nel quadro della missione Enduring Freedom e alla missione nel Mediterraneo Active Endeavour, a essa collegata, di cui all'articolo 39-vicies semel,


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comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 6.
(Missioni e altri interventi nei Balcani).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.174.625 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;
d) Albania 2, in Albania.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 28.861.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 641.286 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, che partecipa alla missione Joint Enterprise, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 19, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 45.665 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Kosovo, denominata European Union Planning Team (EUPT), di cui all'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio del 10 aprile 2006.
5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000, da iscrivere in apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri per la partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro.

Art. 7.
(Missioni in Medio Oriente).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 761.702 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 510.598 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 8.
(Missioni in Africa).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 167.692 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2005,


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n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 201.296 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.523.032 per la partecipazione di personale militare alla missione militare a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUFOR RD CONGO, di cui all'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio del 27 aprile 2006.

Art. 9.
(Missione ONU a Cipro).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 126.303 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 10.
(Missioni e programmi di cooperazione delle Forze di polizia).

l. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di curo 95.432 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, lettera d), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 482.804 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF.
3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 582.293 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 20, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.159.702 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 581.491 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.754 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 31.828 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC


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del Consiglio del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese.

Art. 11.
(Corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 199.895 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 39-vicies bis, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.

Art. 12.
(Consigliere diplomatico).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 102.708, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico con l'incarico di consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 13.
(Interventi urgenti a favore delle popolazioni locali).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.010.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni di cui al presente decreto, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

Art. 14.
(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, 1'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIIK in Kosovo;
b) misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al personale militare che partecipa alle missioni


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Antica Babilonia in Iraq, Enduring Freedom e Active Endeavour ISAF in Afghanistan;
c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione in Moldavia e Ucraina e alla missione EUPOL COPPS;
d) misura intera incrementata del trenta per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, e al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM in Bosnia Erzegovina;
e) misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al personale che, nell'ambito della missione Antica Babilonia in Iraq, è impiegato nella NATO Training Mission (NTM), agli esperti militari impiegati in Iraq, nonché al personale militare impiegato in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;
f) misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, in Afghanistan.

2. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Art. 15.
(Trattamento assicurativo).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per l'attribuzione del trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale.

Art. 16.
(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. Al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, CIU, Albania 2, ALTHEA, EUPT, UNMIK, ed EUPM, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, AMIS H, EUPOL Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
3. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno o afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
4. Per i reati di cui al comma 3 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.


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Art. 17.
(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 22.
2. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto ministeriale si provvede a disciplinare le modalità attuative.
3. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo iracheno sei motovedette del Corpo delle capitanerie di porto dismesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.
(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità , i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 19.
(Richiami in servizio degli ufficiali delle forze di completamento).

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2006 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

Art. 20.
(Rinvii normativi).

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni militari internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 21.
(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).

1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 300.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di


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individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Art. 22.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari complessivamente a euro 488.039.565 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a euro 30.181.565, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

TABELLA A

2006

Ministero del lavoro 10.039.565
Ministero degli affari esteri 2.000.000
Ministero dell'istruzione 3.700.000
Ministero dell'interno 8.800.000
Ministero dell'ambiente 642.000
Ministero delle politiche agricole 5.000.000
TOTALE 30.181.565.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.
(Disposizioni di convalida).

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o luglio 2006 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
1. 15.Cossiga.

Sostituire gli articoli da 1 a 4 con i seguenti:

Capo I
INTERVENTI UMANITARI, DI STABILIZZAZIONE, RICOSTRUZIONE E COOPERAZIONE

Art. 1.
(Missione umanitaria, di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui


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all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge lo agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, prioritariamente:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
5. Per le finalità e nei limiti temporali del presente decreto, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219.
7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge lo agosto 2003, n. 219, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.
9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 2.
(Interventi di cooperazione allo sviluppo).

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione è autorizzata la spesa di euro 17.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C-Ministero degli affari esteri della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

Capo II
MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 3.
(Missione in Iraq).

1. È autorizzata la spesa di euro 129.381.507 per la preventivata fase con


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clusiva, entro il 21 dicembre 2006, della missione internazionale in Iraq denominata Antica Babilonia, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 550.268 per la proroga della partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 4.
(Missione in Afghanistan).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.631.975 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, in relazione alla quale non è escluso l'impiego in azioni di combattimento, anche non di natura difensiva, dei reparti italiani.

Art. 5.
(Missioni nel Golfo arabico e nel Mediterraneo).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 25.569.180 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione multinazionale nel Golfo arabico già denominata Risolute Behaviour, operante nel quadro della missione Enduring Freedom e alla missione nel Mediterraneo Active Endeavour, a essa collegata, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 6.
(Missioni e altri interventi nei Balcani).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.174.625 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;
d) Albania 2, in Albania.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 28.861.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).
3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 641.286 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, che partecipa alla missione Joint Enterprise, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 19, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 45.665 per la partecipazione di personale dell'Arma dei


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carabinieri alla missione in Kosovo, denominata European Union Planning Team (EUPT), di cui all'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio del 10 aprile 2006.
5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000, da iscrivere in apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri per la partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro.

Art. 7.
(Missioni in Medio Oriente).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 761.702 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 510.598 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 8.
(Missioni in Africa).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 167.692 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 201.296 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.523.032 per la partecipazione di personale militare alla missione militare a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUFOR RD CONGO, di cui all'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio del 27 aprile 2006.

Art. 9.
(Missione ONU a Cipro).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 126.303 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

Art. 10.
(Missioni e programmi di cooperazione delle Forze di polizia).

l. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di curo 95.432 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, lettera d), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273,


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convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 482.804 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF.
3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 582.293 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 20, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.159.702 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 581.491 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.754 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 31.828 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese.

Art. 11.
(Corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 199.895 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 39-vicies bis, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.

Art. 12.
(Consigliere diplomatico).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 102.708, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico con l'incarico di consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.


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Art. 13.
(Interventi urgenti a favore delle popolazioni locali).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.010.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni di cui al presente decreto, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

Art. 14.
(Indennità di missione).

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, 1'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonché al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIIK in Kosovo;
b) misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al personale militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia in Iraq, Enduring Freedom e Active Endeavour ISAF in Afghanistan;
c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione in Moldavia e Ucraina e alla missione EUPOL COPPS;
d) misura intera incrementata del trenta per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, e al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM in Bosnia Erzegovina;
e) misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al personale che, nell'ambito della missione Antica Babilonia in Iraq, è impiegato nella NATO Training Mission (NTM), agli esperti militari impiegati in Iraq, nonché al personale militare impiegato in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;
f) misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, al consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, in Afghanistan.

2. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del cinquanta per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.


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Art. 15.
(Trattamento assicurativo).

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per l'attribuzione del trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale.

Art. 16.
(Disposizioni in materia penale).

1. Al personale militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. Al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, CIU, Albania 2, ALTHEA, EUPT, UNMIK, ed EUPM, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, AMIS H, EUPOL Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.
3. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno o afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
4. Per i reati di cui al comma 3 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

Art. 17.
(Disposizioni in materia contabile).

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 22.
2. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto ministeriale si provvede a disciplinare le modalità attuative.
3. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo iracheno sei motovedette del Corpo delle capitanerie di porto dismesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.
(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali).

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità , i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai


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fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 19.
(Richiami in servizio degli ufficiali delle forze di completamento).

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2006 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

Art. 20.
(Rinvii normativi).

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni militari internazionali di cui al presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 21.
(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).

1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 300.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Art. 22.
(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari complessivamente a euro 488.039.565 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a euro 30.181.565, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

TABELLA A

2006

Ministero del lavoro 10.039.565
Ministero degli affari esteri 2.000.000
Ministero dell'istruzione 3.700.000
Ministero dell'interno 8.800.000
Ministero dell'ambiente 642.000
Ministero delle politiche agricole 5.000.000
TOTALE 30.181.565.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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Art. 23.
(Disposizioni di convalida).

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o luglio 2006 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
1. 16.Cossiga.

Premettere all'articolo 1 il seguente:

Art. 01.

1. In attesa di una legge quadro sulle missioni internazionali, al fine di adeguare l'impegno delle truppe italiane ai limiti richiesti da missioni legittimate in sede di organismi internazionali, di cui fa parte l'Italia, sono disposti gli interventi contenuti negli articoli della presente legge.
1. 1.Leoluca Orlando, Evangelisti.

Al comma 1, dopo le parole: missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione inserire le seguenti: al fine di fornire sostegno al Governo iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
1. 18.Gamba, Briguglio.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. La sicurezza dei cittadini italiani impegnati in tale missione è affidata, in assenza di reparti italiani schierati in Iraq, alle forze della Coalizione Internazionale ivi presenti o, se presenti e disponibili, alle Forze Armate e di sicurezza irachene.
1. 2.Cossiga.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserite la seguente:
a-bis) alla realizzazione di un programma sanitario di vaccinazioni a favore della popolazione in età inferiore ai 7 anni;.
1. 19.Paoletti Tangheroni.

Al comma 2, lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: ; dell'attivazione e consolidamento del sistema elettrico e del settore idrico-fognario.
1. 20.Paoletti Tangheroni.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
e-bis) all'individuazione e al monitoraggio di aree inquinate dalla presenza di uranio impoverito o altre sostanze patogene derivate dall'uso di materiale bellico e alla conseguente adozione di misure di protezione per le popolazioni e le persone presenti nelle stesse aree;.
1. 21.Paoletti Tangheroni.

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) al sostegno delle attività didattico formative nel settore della pubblica istruzione.
1. 22.Paoletti Tangheroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. II Ministro degli affari esteri e il Ministro dello sviluppo economico riferiscono alle Commissioni parlamentari competenti


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sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo.
1. 24.Paoletti Tangheroni.

Al comma 3, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 1 e comma 2.
1. 3.Cossiga.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: con il compito di valutare con tutti i soggetti iracheni interessati le modalità di realizzazione della stessa.
1. 25.Paoletti Tangheroni.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri, è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche a enti e organismi specializzati e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità, individuate da apposito decreto ministeriale, nei seguenti settori:
a) sanitario, per le finalità di riabilitazione e riorganizzazione delle strutture cliniche assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;
b) infrastrutturale, per le finalità di riabilitazione e risanamento delle infrastrutture viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
c) scolastico, per le finalità di riabilitazione delle strutture scolastiche;
d) conservazione del patrimonio culturale, per le finalità di ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione del patrimonio culturale, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.

In ogni caso, le spese per i predetti incarichi di consulenza non possono essere superiori al totale della spese sostenute nell'anno 2004.
1. 5.Cioffi.

Sostituire il comma 5, con il seguente:
5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri, è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche a enti e organismi specializzati e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità nei seguenti settori:
a) sanitario, per le finalità di riabilitazione e riorganizzazione delle strutture cliniche assistenziali e per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di sanità pubblica, con particolare riferimento alla attività di prevenzione e profilassi delle malattie trasmissibili;
b) infrastrutturale, per le finalità di riabilitazione e risanamento delle infrastrutture viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche, agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
c) scolastico, per le finalità di riabilitazione delle strutture scolastiche;
d) conservazione del patrimonio culturale, per le finalità di ripristino della funzionalità delle strutture destinate alla tutela ed alla gestione del patrimonio culturale, nonché al restauro dei beni culturali danneggiati.
1. 6.Cioffi.


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Al comma 5, dopo le parole: Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
1. 8.Cioffi.

Al comma 5 tra la parola personale e la parola estraneo inserire la seguente: anche.
1. 26.Paoletti Tangheroni.

Al comma 5, sostituire le parole: in possesso di specifiche professionalità con le seguenti: in possesso di specifici requisiti professionali individuati da apposito decreto del Ministero degli Affari Esteri.
1. 9.Cioffi.

Al comma 5, dopo le parole: in possesso di specifiche professionalità aggiungere le seguenti: individuate da apposito decreto del Ministero degli affari esteri.
1. 7.Cioffi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Nell'affidamento degli incarichi ad enti ed a persone, di cui al comma precedente, il Ministero degli affari esteri utilizzerà enti o persone espatriati solo dopo aver attentamente valutato e responsabilmente escluso che localmente non esistono le professionalità richieste. La disposizione di cui sopra sarà oggetto di valutazione in tutte le missioni di monitoraggio previste.
1. 27.Paoletti Tangheroni.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. In ogni caso, le spese per gli incarichi di consulenza di cui al comma precedente non possono essere superiori al totale della spese sostenute nell'anno 2004.
1. 10.Cioffi.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 129, si applica la disposizione di cui all'articolo 15 comma 5 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
1. 12.Cioffi.

Al comma 7 sostituire le parole: di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 con le seguenti: di cui all'articolo 15 comma 5 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
1. 13.Cioffi.

Al comma 10, dopo le parole: è autorizzatà inserire le seguenti: , per l'anno 2006,.
1. 17.I Relatori.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 129.381.507 per la proroga della partecipazione del contingente militare alla missione internazionale in Iraq, denominata Antica Babilonia, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 9 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.
2. 1.Gasparri.

Al comma l sostituire le parole: euro 129.3 81.507 per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa con le parole: euro


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230.000.000 per la proroga, fino al 31 dicembre 2006, della partecipazione del contingente militare.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: euro 488.039.565 con le seguenti: euro 588.658.058, e le parole: quanto a euro 45 .858.000 con le parole: quanto a euro 558.476.493.
2. 29.Gamba, Briguglio.

Al comma 1, sostituire le parole: per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa con le seguenti: per la proroga, fino al 31 dicembre 2006, della partecipazione del contingente militare.
2. 28.Gamba, Briguglio.

Al comma 1, sostituire le parole: per la fase di rientro, entro l'autunno 2006 con le seguenti: per l'attività, fino al 31 dicembre 2006.
2. 2.Gasparri.

Al comma 1 sostituire le parole: fase di rientro, entro l'autunno del contingente militare che partecipa alla missione internazionale in Iraq denominata con le seguenti: preventiva fase conclusiva della missione di pace in Iraq.
2. 7.Cossiga.

Al comma 1 sopprimere le parole: entro l'autunno 2006.
2. 3.Gasparri.

Al comma 1 sostituire la parola: autunno con le seguenti: 31 dicembre.
2. 4.Cicu.

Al comma 1, sostituire la parola: autunno con le seguenti: 21 dicembre.
2. 5.Cossiga.

Al comma 1, sostituire la parola: autunno con le seguenti: 30 frimaio.
2. 6.Cossiga.

Al comma l, dopo le parole: entro l'autunno 2006 aggiungere le seguenti: e, comunque, nei tempi che si renderanno necessari nell'interesse del popolo iracheno, per la maggior sicurezza del nostro contingente militare e delle rappresentanze civili italiane.
2. 16.Bosi.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La presenza italiana è, da sempre, diretta a garantire la cornice di sicurezza essenziale, per consentire l'arrivo degli aiuti umani e per conseguire il ripristino delle infrastrutture e dei servizi essenziali per la popolazione.
2. 31.Paoletti Tangheroni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Considerata la fragilità e la sensibilità del contesto sociale sul quale impattano gli intenti umanitari, è previsto un serrato, costante ed approfondito monitoraggio delle attività svolte dalle ONG e dalle Organizzazioni di volontariato nazionali ed internazionali. Tale monitoraggio sarà affidato a periodiche missioni effettuate da Agenzie specializzate dell'ONU quali OCHA e UNDP.
2. 32.Paoletti Tangheroni.

Al comma 3 premettere alle parole: È autorizzata le seguenti: In funzione della sua conclusione.
2. 19.Cannavò.


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Al comma 3 sostituire la cifra: 136.631.975 con la seguente: 123.000.000.
2. 8.Venier, Galante.

Al comma 3, sostituire le parole: per la proroga della partecipazione del personale militare con le seguenti: per la fase di rientro, entro dicembre 2006, del contingente militare che partecipa.
2. 18.Galante, Sgobio.

Al comma 3, dopo la parola: (ISAF) inserire le seguenti: che non esclude l'impiego in combattimento del contingente italiano.
2. 9.Cossiga.

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il contingente italiano assolve il compito di provvedere alla sicurezza del coniano e missione nonché ad attività di bonifica da ordigni esplosivi ed armi chimiche.
2. 33.Paoletti Tangheroni.

Sopprimere il comma 4.
2. 20.Cannavò.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. È autorizzata la spesa di euro 7.700.000 per il rientro immediato del contingente militare che partecipa alla missione multinazionale in Afghanistan denominata Enduring Freedom, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421, convertito con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, ed alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour ad essa collegate.
2. 11.Galante, Venier.

Al comma 4, sostituire le parole: euro 25.569.180 con le seguenti: euro 12.784.590.

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: euro 95.174.625 con le seguenti: euro 107.959.215.
2. 21.Galante, Sgobio.

Al comma 4, sostituire le parole: per la proroga della partecipazione di personale militare con le seguenti: per la fase di rientro, entro il 30 settembre 2006, del contingente militare che partecipa.
2. 22.Galante, Sgobio.

Sopprimere il comma 26.
2. 24.Cannavò.

Sopprimere il comma 26.

Conseguentemente al comma 27, dopo le parole: al personale militare che partecipa alle missioni aggiungere le seguenti: Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF.
2. 23.Galante, Sgobio, Venier.

Al comma 26, sostituire le parole da: Al personale militare che fino alla parola: ISAF con le seguenti: Al personale militare che partecipa alla missione Antica Babilonia.

Conseguentemente al comma 27, dopo le parole: Al personale militare che partecipa alle missioni aggiungere le seguenti: Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF.
2. 25.Galante, Sgobio, Venier.

Al comma 26 sostituire le parole: codice penale militare di guerra con le seguenti: codice penale militare di pace.
2. 13.Pedrini, Orlando.


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Al comma 27 sostituire le parole da: Al personale militare che partecipa fino a: Cipro con le seguenti: A tutto il personale militare che partecipa a missioni militari all'estero.
2. 26.Cannavò.

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27-bis. Gli appartenenti alle Forze armate impegnate fuori dai confini della Repubblica in missioni o operazioni militari non finalizzate alla difesa del territorio nazionale possono, in qualsiasi momento, per intervenuto contrasto tra i profili d'ingaggio e il contesto operativo della missione, chiedere di rientrare in Italia, restando a disposizione dell'Arma di appartenenza o congedandosi.
2. 27.Cannavò.

Al comma 32, aggiungere in fine le seguenti parole: Il Ministero della difesa è autorizzato alla predisposizione, di concerto con il Governo iracheno, di un programma di addestramento logistico e militare per la ricostituzione e sostegno della guardia costiera irachena.
2. 30.Gamba, Briguglio.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure di prevenzione e sostegno).

1. II Ministro della difesa con proprio provvedimento dispone l'erogazione di contributi, a carico di Difeassist, a favore dei militari e delle loro famiglie che, a seguito di indagini epidemiologiche, risultino o dovessero risultare affetti o deceduti per linfoma di Hodgkin o altre forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente 7.1.3.3 «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per fanno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 01.Paoletti Tangheroni.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure di prevenzione e sostegno).

1. Al personale civile e militare che, a seguito di indagini risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, o ad altre sostanze patogene, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.
2. All'onere derivante dall'attuazione dei presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006-2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'Unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 02.Paoletti Tangheroni.


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Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria).

1. La sanità militare assume (oggettiva responsabilità della tutela della salute del personale militare inviato in missioni militari all'estero. Essa, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e predispone apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell'APAT, dell'ISS, del CNR, dell'ENEA e delle Università pubbliche.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12.5 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 03.Paoletti Tangheroni.