II Commissione - Resoconto di marted́ 18 luglio 2006


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SEDE REFERENTE

Martedì 18 luglio 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti e Daniela Melchiorre.

La seduta comincia alle 11.10.

Sui lavori della Commissione.

Gaetano PECORELLA (FI), nel richiamarsi ad un articolo apparso sul settimanale «L'Espresso», rileva con preoccupazione che le proposte provenienti dalla sua parte politica vengono regolarmente fatte oggetto di accuse infamanti. Denuncia il fatto che la sua proposta di legge, volta a recepire le pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo consentendo la revisione dei procedimenti connessi, sia stata considerata dal suddetto periodico come ispirata dalla cosiddetta «agenda Provenzano», nel lamentare che l'articolo giornalistico sia stato in tutta evidenza politicamente orientato. Nel rammentare che il rispetto degli obblighi internazionali è un precipuo compito della maggioranza di governo più che dell'opposizione, è costretto a concludere che il suo atto di responsabilità viene ad essere scambiato


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con un'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa. Invitando quindi il Governo ad assumersi le proprie responsabilità, ritira la proposta di legge a sua firma n. 917.

Pino PISICCHIO, presidente, esprime all'onorevole Pecorella la solidarietà sua e di tutta la Commissione, nella certezza che non vi sia il minimo dubbio che la sua iniziativa legislativa sia stata dettata dall'esigenza di adeguare il nostro ordinamento agli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Rileva peraltro che, in termini procedurali, la proposta di legge è ancora nella sfera di disponibilità del relatore e pertanto prende atto del suo ritiro.

Gaetano PECORELLA (FI) ringrazia il presidente nonché l'onorevole Mazzoni che aveva iniziato l'approfondimento del provvedimento in qualità di relatore.

Erminia MAZZONI (UDC) apprezza la decisione dell'onorevole Pecorella, dichiarando che si apprestava, quale relatore, a sottolineare di essere stata impropriamente anticipata dalla stampa. Da componente della Commissione che subisce la vicenda, ringrazia comunque il presidente ed invita il Governo ad assumersi le sue responsabilità. Nella consapevolezza della necessità di bilanciare il rispetto degli obblighi internazionali e il dubbio sulle relative conseguenze già emerso nella scorsa legislatura, afferma che avrebbe senz'altro manifestato, qualora avesse potuto svolgere la sua relazione, piena disponibilità ad approfondire la questione per la gravità delle preoccupazioni emerse. Resta quindi aperta l'esigenza di una scelta di politica nazionale ed internazionale del Governo circa l'inadempienza nei confronti del Consiglio d'Europa.

Enrico BUEMI (Rosanelpugno), relatore, nel manifestare all'onorevole Pecorella la solidarietà sua personale e della sua parte politica, osserva come ormai in Italia sia facile essere fraintesi quando si cerca di fare del bene assumendo una posizione politicamente scomoda, soprattutto sui temi della giustizia. A suo avviso, neanche i trattati internazionali o le norme costituzionali riescono ad impedire le strumentalizzazioni. Evidenzia come un tale atteggiamento si stia riflettendo anche sulla concessione dell'indulto, al cui riguardo le posizioni non sono oggettive, ma spesso dettate dal favore o dal dispetto. In tal modo, la legge finisce per non essere più la soluzione di un problema, ma la valorizzazione dell'una o dell'altra parte politica. Si dichiara, quindi, disponibile a ripresentare a sua firma la proposta di legge dell'onorevole Pecorella.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda all'onorevole Buemi che può senz'altro presentare una sua proposta di legge nell'identico testo di quella appena ritirata dall'onorevole Pecorella.

Francesco FORGIONE (RC-SE), ricordando che ogni eventuale dissenso con l'onorevole Pecorella è sempre stato da parte sua inteso in termini di lealtà e di serietà, senza escludere la possibilità di convergenze istituzionali, invita la Commissione a non farsi condizionare dagli articoli di stampa. Richiama poi la posizione non pregiudizialmente ostile della sua parte politica sulla proposta di legge in oggetto, manifestata sin dalla scorsa legislatura. Rileva tuttavia l'esistenza di aspetti delicati soprattutto sotto il profilo della retroattività. Richiamandosi poi al diritto-dovere del Parlamento di legiferare anche indipendentemente dagli effetti sull'opinione pubblica, e quindi confermando piena solidarietà al collega Pecorella, invita ad affrontare con rigore i termini della questione nel corso di una serena riflessione che possa tenere conto di un'informativa del Governo, che esorta comunque a prendere un'iniziativa in relazione agli obblighi internazionali vigenti.

Manlio CONTENTO (AN) esprime all'onorevole Pecorella la solidarietà di Alleanza nazionale, rilevando come l'articolo de «L'Espresso» vada al di là del diritto di critica, a conferma di come spesso la


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stampa si inserisca nei dibattiti parlamentari senza rispetto alcuno. Nel ritenere che il mancato adeguamento agli obblighi internazionali sia essenzialmente un compito del Governo, ne auspica un'immediata iniziativa. Apprezza il gesto del collega Pecorella quale unica risposta politica ad una polemica pretestuosa ed invita a riflettere sull'inopportunità della depenalizzazione quando viene messa in discussione l'onorabilità personale.

Alessandro MARAN (Ulivo) prende atto della decisione dell'onorevole Pecorella a tutela della sua reputazione e della sua funzione, rilevando però come la stampa abbia amplificato, sia pure con il suo stile tipico, perplessità che erano già emerse, a proposito delle quali sarebbe opportuno ascoltare il Governo prima ancora dell'eventuale ripresentazione della proposta di legge preannunciata dall'onorevole Buemi.

Giulia BONGIORNO (AN), manifestando piena solidarietà all'onorevole Pecorella, ritiene tuttavia che egli avrebbe dovuto insistere nella sua iniziativa legislativa.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), esprimendo all'onorevole Pecorella una doverosa solidarietà in nome del rispetto verso il Parlamento cui sono tenuti anche i giornali, osserva che la questione è però alquanto complessa e richiede un'ulteriore riflessione indipendentemente dalle indiscrezioni della stampa. Ritiene opportuno sospendere la discussione ed attendere l'espressione del punto di vista del Governo con particolare riguardo alle pressioni provenienti dal Consiglio d'Europa. Nell'escludere perentoriamente che in seno alla Commissione Giustizia ci sia qualcuno che voglia mettere in libertà i boss mafiosi, ribadisce tuttavia l'opportunità che il Governo si pronunci preventivamente.

Pino PISICCHIO, presidente, precisa che l'esame è comunque precluso a seguito del ritiro da parte del deputato presentatore della proposta di legge.

Il Sottosegretario Daniela MELCHIORRE risponde alla presunta inerzia dell'esecutivo, rilevando innanzitutto l'inadeguatezza dello strumento della revisione per procedere all'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. La revisione, a suo avviso, richiederebbe la sopravvenienza di fatti nuovi e non potrebbe essere piegata a finalità meramente procedurali. Osserva, quindi, che, sia pure in un faticoso equilibrio, il sistema processuale italiano offre adeguate garanzie a tutela della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, soprattutto dopo la modifica dell'articolo 111 della Costituzione. Evidenzia poi come la maggior parte dei rilievi della Corte di Strasburgo riguardi l'eccessiva durata dei processi, che tuttavia è purtroppo causata soprattutto dalle lungaggini procedurali per cui sarebbe inutile l'ennesimo provvedimento-tampone quando occorrerebbe invece mettere mano al quadro generale. Anche su altri aspetti, quali ad esempio il diritto all'interrogatorio dei testimoni a carico, l'ordinamento italiano si è progressivamente conformato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In conclusione, ritiene che la proposta di legge dell'onorevole Pecorella avrebbe creato un forte scompenso interno perché avrebbe consentito la sostanziale riapertura dei processi generalizzando il ricorso ad un mezzo di impugnazione avente natura straordinaria.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che la discussione in corso è limitata all'ordine dei lavori. Ha tuttavia considerato opportuno lo svolgimento dell'intervento del rappresentante del Governo per la delicatezza della materia e l'utilità comunque rivestita per il dibattito in cui peraltro più volte tale intervento era stato sollecitato.

Gaetano PECORELLA (FI) esprime dubbi sull'avvenuto adeguamento agli obblighi internazionali da parte del Governo, alla luce del fatto che l'ultimo richiamo da


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parte del Consiglio d'Europa risale allo scorso febbraio. Nell'osservare come in molti paesi i processi siano normalmente sottoposti a revisione, ricorda che la Corte d'appello di Bologna ha recentemente sollevato una questione di costituzionalità proprio perché la vigente normativa in materia di revisione non contempla il caso dell'attuazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Federico PALOMBA (IdV), nel condividere l'amarezza del collega Pecorella per le interferenze esterne subite, chiede al Governo di presentare una proposta in materia, stante la necessità di adempiere ad obblighi internazionali.

Manlio CONTENTO (AN) ripropone al Governo la necessità di assumere un'iniziativa in una così delicata materia. Nel rilevare come l'intervento del rappresentante del Governo confermi la contraddizione tra l'esigenza di adeguarsi all'ordinamento internazionale e la certezza che siano sufficienti gli strumenti già a disposizione, sollecita dall'esecutivo una risposta politica precisa.

Pino PISICCHIO, presidente, nel concludere la discussione sui lavori della Commissione, ne rinvia il prosieguo nel merito a quando e se saranno presentate ulteriori iniziative parlamentari ovvero governative.

Introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura.
C. 915 Pecorella, C. 1206 Forgione e C. 1279 Suppa.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 13 luglio 2006.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ricordando l'impegno assunto nella precedente seduta, formula una proposta di testo unificato (vedi allegato 1), illustrandone i punti fondamentali quali la riduzione dei margini della pena edittale e la qualificazione del reato comune unitamente all'aggravante relativa ai pubblici ufficiali. Si sofferma poi sulla previsione dell'aggravamento della pena in caso di lesioni ovvero di morte. Ribadisce l'esclusione dell'ipotesi di un fondo in favore delle vittime per la mancanza della copertura finanziaria.

Francesco FORGIONE (RC-SE) invita il relatore a verificare l'eventualità di individuare la copertura finanziaria per la dotazione del fondo in favore delle vittime.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, si impegna ad effettuare la verifica richiesta dall'onorevole Forgione ed a tenerne conto in sede di presentazione degli emendamenti, riaffermando comunque che la responsabilità dell'individuazione della copertura finanziaria rientra nell'ambito dell'iniziativa legislativa.

Nino MORMINO (FI), nel riservarsi di presentare emendamenti al testo proposto, richiama l'attenzione del relatore sulla clausola di non punibilità che, a suo avviso, non dovrebbe consentire l'esercizio di una condotta attiva ma limitarsi unicamente a tutelare i comportamenti legittimi.

Rosa SUPPA (Ulivo) ribadisce, quale spunto di riflessione, l'opportunità che non sia esplicitata l'esimente, che rientrerebbe tra quelle generali, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) propone che le sofferenze causate dalla tortura possano essere sia fisiche che mentali e non necessariamente congiunte, come sembrerebbe emergere dal testo proposto.

Giulia BONGIORNO (AN) richiama l'osservazione già svolta in una precedente seduta circa l'opportunità di non collegare necessariamente la condotta penalmente rilevante ad un atto, come sostrato dell'acquisizione delle informazioni o confessioni.


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Enrico COSTA (FI), rifacendosi all'intervento dell'onorevole Bongiorno, precisa che l'atto dovrebbe riferirsi esclusivamente all'ipotesi della confessione, mentre l'informazione ne dovrebbe essere disgiunta.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, nell'accogliere sin d'ora i suggerimenti degli onorevoli Buemi e Mormino, riformula la proposta di testo unificato (vedi allegato 2). Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 782 Contento.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Federico PALOMBA (IdV), relatore, osserva che la proposta di legge in oggetto intende colmare il vuoto normativo creatosi, in materia di accertamenti coattivi a fini di perizia, a seguito della sentenza del 9 luglio 1996, n. 238, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del secondo comma dell'articolo 224 del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla legge. Il provvedimento è pertanto finalizzato ad introdurre nel codice di rito penale una disciplina che possa costituire un corretto bilanciamento tra le esigenze del processo e l'inviolabilità della libertà personale dell'individuo, garantita dall'articolo 13, secondo comma della Costituzione. Illustra, quindi, il contenuto dei cinque articoli che costituiscono il provvedimento.
L'articolo 1, a proposito della perizia, prevede l'introduzione, nel codice di procedura penale, degli articoli 224-bis, ter e quater. L'articolo 224-bis stabilisce (primo comma) la possibilità per il giudice - fuori dei casi espressamente previsti dalla legge - di disporre anche senza il consenso dell'interessato, accertamenti peritali potenzialmente idonei ad incidere sulla libertà della persona.
L'accertamento «invasivo» trova legittimazione in due presupposti: uno positivo ed uno negativo: il primo è ricavabile dal secondo comma dell'articolo 224-bis e consiste nella «indispensabilità» dell'atto peritale (lettera b); il presupposto negativo è individuato dal successivo articolo 224-ter che afferma l'impossibilità di disporre atti che, in considerazione delle circostanze, possano mettere in pericolo la salute della persona. Il citato secondo comma dell'articolo 224-bis precisa i contenuti dell'ordinanza che dispone l'accertamento peritale. L'accompagnamento coattivo, ai sensi del nuovo articolo 224-quater, segue la disciplina generale dell'articolo 132 del codice di rito. L'articolo 2 integra il contenuto dell'articolo 360 del codice di procedura penale. prendendo in considerazione l'eventualità in cui, nella fase delle indagini preliminari, vi sia l'esigenza di compiere accertamenti tecnici non ripetibili che incidono sulla libertà personale dell'indagato. Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 360 prevede l'applicabilità della descritta disciplina, introdotta dai nuovi articoli 224-bis, ter e quater. In tal modo, si garantisce che sia il giudice a vagliare l'opportunità del provvedimento emesso dal pubblico ministero e che i risultati di quell'attività si rendano pienamente utilizzabili, da parte del giudice, nelle successive fasi processuali, in quanto inseribili nel fascicolo del dibattimento (articolo 431, lettera c), senza necessità di rinnovare l'atto invasivo. L'articolo 3 della proposta di legge introduce nel codice penale il nuovo articolo 373-bis che sanziona, con la reclusione fino a quattro anni, l'illecito proprio del soggetto accompagnato coattivamente ai sensi degli articoli 224-quater e 360-bis e consistente nel rifiuto di collaborare all'esecuzione dell'atto. In queste ipotesi, nessuna coazione sarebbe praticabile, ma la condotta di rifiuto potrà integrare un delitto contro


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l'amministrazione della giustizia, considerando che quell'accertamento tecnico era stato ritenuto assolutamente indispensabile per conoscere la verità nel processo penale. Analoga soluzione risulta del resto adottata dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), a proposito della guida sotto l'influenza di alcool o di sostanze stupefacenti. Ad un regolamento di attuazione - da adottare con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Garante della privacy - è delegata la disciplina della istituzione di apposite banche dati per la raccolta e la gestione dei prelievi di reperti biologici finalizzati all'analisi ed al confronto del DNA. L'accesso alla banca dati è consentito solo previa autorizzazione della magistratura (articolo 4). L'articolo 5 è, infine, relativo all'entrata in vigore della proposta di legge.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 luglio 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti e Daniela Melchiorre.

La seduta comincia alle 12.15.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2007-2011.
Doc. LVII, n. 1.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 13 luglio 2006.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che la Commissione dovrà esprimere entro domani il parere richiesto e, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Legge comunitaria 2006.
C. 1042 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame emendamenti e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti.

Pino PISICCHIO, presidente, sostituendo il relatore Mantini, avverte che la Commissione XIV Politiche dell'Unione europea ha richiesto il parere della Commissione Giustizia su un solo emendamento presentato dal deputato relatore. L'emendamento aggiunge all'articolo 11, comma 1, capoverso «Art. 3», un ulteriore comma contenente l'abrogazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, sopprimendo conseguentemente il comma 3 dello stesso articolo. Rammentando che la materia in questione è quella della classificazione delle carcasse bovine e del relativo sistema sanzionatorio, rileva che l'emendamento consiste nel mero spostamento di una norma che questa stessa Commissione, nella relazione di sua competenza, aveva giudicato superflua sulla base del principio generale per cui gli effetti abrogativi sono da considerarsi sempre immediati e permanenti.
Rende noto che il Comitato per la legislazione ha tuttavia ritenuto opportuno, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, di conservare comunque nella nuova formulazione dell'articolo 3 della legge n. 213 del 1997 - così come disposta dall'articolo 11, comma 1, capoverso «Art. 3» - l'esplicita abrogazione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29 ivi originariamente prevista. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole, ritenendosi conseguentemente superato l'emendamento approvato dalla Commissione


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nella seduta del 4 luglio 2006 volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 11.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 luglio 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.35.

Amnistia e indulto.
Nuovo testo C. 525 Buemi, C. 662 Boato, C. 663 Boato, C. 1122 Giordano, C. 1266 Capotosti, C. 665 Forlani, C. 1323 Crapolicchio, C. 372 Jannone e C. 1333 Balducci.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2006.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 3) al testo base adottato nella seduta del 13 luglio 2006.

Enrico BUEMI (Rosanelpugno), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Maran 1.3 e Palomba 1.47, nonché sull'emendamento Lussana 1.7. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.85. Manifesta un orientamento favorevole, fatta salva la necessità di ulteriori approfondimenti, sugli emendamenti Crapolicchio 1.41, Mazzoni 1.81 e Palomba 1.52. Esprime parere favorevole sull'emendamento Lussana 1.31 al comma 4, purché riformulato nel seguente testo: «4. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più delitti non colposi per i quali sia stato condannato complessivamente ad una pena detentiva non inferiore a due anni».
Si riserva di esprimersi sugli emendamenti Lussana 1.59 e 1.60, in attesa di chiarimenti da parte del presentatore. Invita al ritiro, salvo parere contrario, degli emendamenti Maran 1.2, Lussana 1.5, Forgione 1.57, Palomba 1.48 e 1.49, Balducci 1.43 e 1.42, Lussana 1.22 e Crapolicchio 1.39. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il Sottosegretario Luigi LI GOTTI, nel rimettersi alla Commissione riguardo agli emendamenti di iniziativa parlamentare, presenta alcuni emendamenti volti a prevedere ulteriori ipotesi di esclusioni oggettive inerenti ai reati con finalità di terrorismo, mafia, razzismo e odio religioso (vedi allegato 3).

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, passa alla votazione degli emendamenti presentati.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lussana 1.90, Gasparri 1.6, Lussana 1.91 e 1.64.

Carolina LUSSANA (LNP), nel riferirsi ai dati forniti dal Ministero della giustizia, che giudica utili ma insufficienti perché non adeguatamente rielaborati, fa presente - a proposito dell'emendamento 1.65 a sua firma - di aver formulato proposte volte a ridurre a scalare l'entità dell'indulto e richiede in proposito ulteriori e più specifici dati al Governo.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che la Commissione è ormai impegnata nella votazione degli emendamenti, avendo concluso la fase istruttoria.

Il Sottosegretario Luigi LI GOTTI precisa che il Ministero della giustizia ha depositato in Commissione una serie di tabelle che distinguono la popolazione carceraria per reato commesso.


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Federico PALOMBA (IdV) chiede che il Ministero indichi quanti detenuti sarebbero scarcerati in relazione alle diverse ipotesi di entità dell'indulto, ritenendo opportuno che la Commissione possa licenziare il testo con piena cognizione di causa.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lussana 1.65, 1.66 e 1.67, nonché gli identici emendamenti Lussana 1.8 e Palomba 1.45.

Manlio CONTENTO (AN) chiede chiarimenti al relatore circa il suo emendamento 1.85.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che l'emendamento 1.85, ponendo un limite all'indulto delle pene pecuniarie, introdurrebbe una disparità di trattamento poco comprensibile, con riguardo in particolare a coloro i quali, non disponendo dei mezzi di pagamento, subirebbero ulteriori afflizioni.

Pino PISICCHIO, presidente, rammenta che un'analoga previsione era contenuta nell'ultimo provvedimento di indulto concesso nel 1990.

Enrico BUEMI (Rosanelpugno), relatore, richiamandosi al principio di ragionevolezza motiva la presentazione del proprio emendamento in relazione alla tendenza manifestatasi di punire gravi reati soltanto in via pecuniaria.

La Commissione approva l'emendamento 1.85 del relatore.

Pino PISICCHIO, presidente, a seguito della votazione intervenuta, dichiara preclusi gli emendamenti Lussana 1.63 e 1.62.

La Commissione respinge l'emendamento Lussana 1.68.

Carolina LUSSANA (LNP), intervenendo sugli emendamenti a sua firma 1.69 e 1.70, lamenta il fatto che il testo base predisposto dal relatore estenda l'indulto anche ai recidivi ed ai delinquenti abituali e professionali, invocando la necessità di tutelare la sicurezza dei cittadini.

Enrico BUEMI (Rosanelpugno), relatore, fa presente all'onorevole Lussana di aver tenuto conto di tale esigenza proponendo una riformulazione del suo emendamento 1.31.

Carolina LUSSANA (LNP) ritiene che la pur positiva proposta del relatore si configuri comunque come un intervento a posteriori ed invita a tenere maggiormente in conto la posizione delle vittime dei reati.

Edmondo CIRIELLI (AN), nell'associarsi all'onorevole Lussana, si appella al gruppo di Forza Italia che nella scorsa legislatura ha votato l'inasprimento della recidiva, auspicando un atteggiamento che sia coerente con quel voto e ne dissipi quindi ogni dubbio a suo tempo ventilato.

Mario PEPE (FI) fa presente all'onorevole Lussana che il carcere non è una scuola montessoriana, ma una scuola di malavita, oggi caratterizzata da un'insostenibile condizione logistica. Rilevando che i detenuti anche recidivi prima o poi lasceranno il carcere, invita a non farne dei nemici dello Stato. L'indulto, a suo avviso, coniuga clemenza e sicurezza ed è un atto di saggezza politica, al di là di ogni buonismo.

Giuseppe CONSOLO (AN), nell'apprezzare l'intento del relatore di accettare una riformulazione dell'emendamento Lussana 1.31, ritiene tuttavia che il suo ultimo intervento ne stravolga la motivazione e suggerisce una pausa di riflessione. Rammentando che la sua parte politica aveva richiesto al Governo impegni di carattere generale che non sono sin qui intervenuti, rileva come nel caso dei recidivi e dei delinquenti abituali e professionali si sia già dimostrata l'impossibilità della rieducazione prevista dall'articolo 27 della Costituzione. Condivide, pertanto, gli emendamenti presentati al riguardo dall'onorevole


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Lussana che anche il suo gruppo avrebbe potuto presentare, se non avesse assunto un diverso atteggiamento generale.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo), nell'esprimere la sua contrarietà agli emendamenti Lussana, ritiene che essi siano in contrasto con le finalità clemenziali dell'indulto, mentre considera ampiamente soddisfatte le esigenze di sicurezza dalla riformulazione del comma 4 ipotizzata dal relatore.

Gaetano PECORELLA (FI) ribadisce l'eccezionalità dell'attuale situazione carceraria che, a suo avviso, pone oggi gli stessi recidivi in una condizione di vita impossibile. Quanto ai delinquenti abituali o professionali, considera prevalenti altre misure di sicurezza, riaffermando che l'indulto è oggi un atto dovuto perché non si è in grado di garantire ai detenuti il diritto alla rieducatività della pena sicché, lungi dall'essere il frutto del perdonismo ovvero del buonismo, è piuttosto una forma di risarcimento.

Erminia MAZZONI (UDC) si dichiara favorevole agli emendamenti Lussana, non condividendo le argomentazioni dell'onorevole Pecorella. Confermando il sostegno del suo gruppo all'atto di clemenza rappresentato dall'indulto in ragione del disagio carcerario, ritiene che debba però essere salvaguardata anche la sicurezza dei cittadini. Alla luce del doloroso realismo, talora dissacrante, espresso dall'onorevole Pepe, rinnova il suo appello al Governo per misure strutturali di riforma del sistema penitenziario e dell'amministrazione della giustizia in generale, sinora non riscontrabili nel programma di governo.

Paola BALDUCCI (Verdi), concordando con gli onorevoli Tenaglia e Pecorella, ricorda che, secondo la proposta formulata dal relatore, sarebbe la prima volta che si sottoporrebbe l'indulto ad una condizione decennale. Fa poi presente ai parlamentari del centro-destra che la cosiddetta legge «ex Cirielli» si è rivelata in tema di recidiva particolarmente penalizzante.

Manlio CONTENTO (AN), apprezzando il clima sereno della discussione, si dichiara tuttavia in disaccordo con le considerazioni svolte dall'onorevole Pecorella circa i recidivi e i delinquenti abituali e professionali. Ritiene poi che l'emendamento 1.68 non avrebbe dovuto essere posto prima in votazione, perché meno ampio nelle sue conseguenze effettive.

Carolina LUSSANA (LNP), dissentendo dall'onorevole Tenaglia, invita il relatore ad un ripensamento, invitando a non essere clementi verso chi ha già dimostrato di non apprezzarlo.

Daniele FARINA (RC-SE) rammenta che anche l'indulto concesso nel 1990 era esteso ai recidivi ed ai delinquenti abituali e professionali. Ritiene poi che in maggioranza la recidiva riguardi la commissione di reati bagatellari ed esprime perplessità sulle stime diffuse dal Ministero della giustizia sugli effetti dell'indulto. Manifesta altresì dubbi su alcune formule codicistiche riferite ai delinquenti «per tendenza» che andrebbero a suo avviso rivisitate, superando gli antichi precetti lombrosiani.

Enrico BUEMI (Rosanelpugno), relatore, pur apprezzando le preoccupazioni emerse, ritiene che il principio della rieducazione della pena sancito dall'articolo 27 della Costituzione riguardi anche i recidivi ovvero i delinquenti abituali e professionali. Invita a dare un messaggio di fiducia e speranza ai detenuti, pur sotto la condizione della revocabilità dell'indulto, facendo così un investimento sociale. Mantiene pertanto il suo parere negativo sugli emendamenti Lussana.

Enrico COSTA (FI), pur comprendendo la passione del relatore, invita a tenere conto anche della fiducia nelle istituzioni dei cittadini che i reati non li hanno commessi. Sostiene pertanto gli emendamenti


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in questione, suggerendo eventualmente una loro riformulazione.

Giuseppe CONSOLO (AN) invita il relatore ad individuare i margini di una mediazione, ipotizzando un profilo di incostituzionalità nella parità di trattamento di situazioni tanto diverse. Propone un accantonamento.

Enrico BUEMI (Rosanelpugno), relatore, non accetta la proposta dell'onorevole Consolo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lussana 1.69 e 1.70 e Mazzoni 1.79.

Alessandro MARAN (Ulivo) ritira l'emendamento 1.2, aderendo all'invito del relatore.

Carolina LUSSANA (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 1.5, identico a quello appena ritirato, invita la Commissione a non introdurre nell'indulto un'ulteriore deroga al codice penale includendovi anche le pene accessorie.

Gaetano PECORELLA (FI) afferma che non sussiste alcuna deroga, dal momento che le pene accessorie erano contemplate anche nell'indulto concesso nel 1990.

Carolina LUSSANA (LNP), precisando di essersi rivolta prioritariamente al relatore, ribadisce la natura derogatoria della norma in oggetto e chiede precisazioni in materia, con particolare riguardo alle conseguenze per gli immigrati extracomunitari espulsi.

Edmondo CIRIELLI (AN) respinge l'idea di considerare alla stregua di un «vangelo» il provvedimento del 1990. Si domanda quale sia la necessità di includere nell'indulto le pene accessorie, se la finalità è quella di intervenire sul sovraffollamento carcerario.

Pierluigi MANTINI (Ulivo), pur condividendo in linea di principio gli argomenti degli onorevoli Lussana e Cirielli in quanto le pene accessorie non incidono direttamente sulla popolazione carceraria, si rifà comunque al parere del relatore ritenendo che l'emendamento del suo gruppo, relativo alla soppressione del secondo periodo del comma 2, si farebbe comunque carico almeno parzialmente dei rilievi espressi. Richiamandosi all'autorevole dottrina a suo tempo formulata da Gustavo Zagrebelsky circa gli eccessi di indulgenza, ribadisce che la priorità resta il sovraffollamento carcerario.

Enrico BUEMI (Rosanelpugno), relatore, fa presente l'esigenza che i detenuti rimessi in libertà grazie all'indulto possano rientrare in rapporto con la società civile per reinserirvisi pienamente, sicché diventa essenziale la loro condizione giuridica. Conferma comunque di essere favorevole all'emendamento Maran 1.3.

Mario PEPE (FI) si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Paola BALDUCCI (Verdi) rileva che, sulla base dei precedenti indulti, sarebbe una novità proprio l'esclusione delle pene accessorie. Richiamandosi all'articolo 27 della Costituzione, ritiene che il reinserimento sia ricompreso nella rieducazione.

Carolina LUSSANA (LNP) invita il relatore a tenere un atteggiamento più disponibile, anche perché il suo gruppo si sta limitando ad un ruolo propositivo e non certo ostruzionistico. Invita ad escludere almeno le pene accessorie previste a tutela delle vittime, citando i casi della violenza sessuale e del maltrattamento familiare.

Pino PISICCHIO, presidente, dà atto all'onorevole Lussana della correttezza del comportamento parlamentare del suo gruppo, ritenendo tuttavia che la Commissione nel suo complesso stia procedendo correttamente, salvo qualche battuta estemporanea.


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Enrico BUEMI (Rosanelpugno), relatore, scusandosi per il tono che può avere talora assunto, precisa che la violenza sessuale è comunque esclusa dall'indulto.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lussana 1.5 e Mazzoni 1.71.

Carolina LUSSANA (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 1.59, ne ribadisce la formulazione.

Enrico BUEMI (Rosanelpugno), relatore, rileva che l'approvazione dell'emendamento 1.59 Lussana appesantirebbe gravemente la procedura di concessione dell'indulto.

Giuseppe CONSOLO (AN) ipotizza il ritiro dell'emendamento da parte dell'onorevole Lussana, se il relatore prendesse in considerazione il successivo emendamento Lussana 1.60.

Enrico BUEMI (Rosanelpugno), relatore, non accetta l'ipotesi avanzata dall'onorevole Consolo.

La Commissione respinge l'emendamento Lussana 1.59.

Carolina LUSSANA (LNP) invita il relatore ad accogliere il suo emendamento 1.60 a tutela delle esigenze delle vittime dei reati, richiamando anche il suo successivo emendamento 1.61.

Gaetano PECORELLA (FI) condivide l'attenzione dell'onorevole Lussana verso le persone offese dai reati. Ritiene però che, essendo intervenuta la condanna, l'eventualità del risarcimento sia già stata esperita. Considerando poi che l'indulto è tanto più efficace quanto più è automatico, esprime dubbi sulla possibilità di ricercare eventuali patrimoni occulti per corrispondere a mancati risarcimenti. Con riferimento all'emendamento 1.61, dichiara che la carcerazione non può in alcun modo dipendere dall'espressione della volontà di un privato.

Enrico COSTA (FI) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Pecorella.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lussana 1.60 e 1.61.

Federico PALOMBA (IdV) ritira l'emendamento 1.46.

Gaetano PECORELLA (FI), intervenendo sull'emendamento Maran 1.3, dichiara di prescindere dall'eventuale ispirazione ad personam e si riferisce piuttosto al principio per cui, se con l'indulto la pena viene ridotta al di sotto dei 5 anni, dovrebbe intervenire una condizione di parità rispetto alla situazione di un'originaria condanna inferiore alla stessa soglia. Si associa in proposito alla riflessione svolta dal relatore circa l'opportunità di garantire la possibilità di una vita giuridica a chi riceva il beneficio dell'indulto.

Pierluigi MANTINI (Ulivo), ribadendo che non esiste un nesso necessario tra pena principale e pena accessoria, ritiene che la valutazione del legislatore in proposito resti libera. Sottolinea la prevalente motivazione del sovraffollamento carcerario e si domanda quale sia la ratio dell'inclusione automatica delle pene accessorie. Afferma che il ritorno alla piena capacità giuridica, ovvero il ripristino delle funzioni precedentemente svolte, non si configura come un diritto costituzionalmente garantito e quindi può essere tranquillamente escluso, anche per non ricadere nei casi criticati dalla già citata dottrina Zagrebelsky. Dichiara poi di non voler eludere l'iniziale considerazione dell'onorevole Pecorella ed invita ad affrontare la questione alla luce del sole e nella massima trasparenza. A suo avviso, non è l'emendamento 1.3 ad essere stato ispirato dalla situazione personale dell'onorevole Previti, ma lo è piuttosto stata la formulazione del testo base.

Gaetano PECORELLA (FI), nel rammentare che il testo base è stato predisposto dal relatore come nuovo testo della


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sua originaria proposta di legge, dichiara di aver ritrovato l'affermazione del collegamento tra l'emendamento ed il citato caso personale sul quotidiano «L'Unità».

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo), concordando con l'onorevole Mantini, distingue la finalità dell'indulto rispetto all'applicazione del sistema generale delle pene, rammentando che la condanna a 5 anni comporta automaticamente la pena accessoria dell'interdizione definitiva. Ne consegue, a suo avviso, che l'indulto sopravveniente non potrebbe modificare la sentenza originaria, mentre il sistema stesso offre un altro strumento di intervento quale la riabilitazione, ove ne ricorrano le circostanze.

Rosa SUPPA (Ulivo) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Tenaglia.

Enrico COSTA (FI), concordando con l'onorevole Pecorella, ritiene che sia opportuno includere comunque le pene accessorie, senza fare riferimento ai casi personali. L'applicazione dell'indulto comporterebbe, a suo avviso, quale effetto sostanziale il venire meno delle pene accessorie connesse con la precedente pena principale.

Pino PISICCHIO, presidente, nell'imminenza di votazioni in Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 18.50.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che nella seduta pomeridiana di oggi l'Assemblea ha deliberato, su proposta della Commissione giustizia, lo stralcio dalle proposte di legge in esame delle disposizioni riferite all'istituto dell'amnistia. L'esame in Commissione, pertanto, prosegue sulle proposte di legge C. 525-bis Buemi, C. 662- bis Boato, C. 663-bis Boato, C. 1122-bis Giordano, C. 1266-bis Capotosti, C. 665- bis Forlani, C. 1323-bis Crapolicchio, C. 372 Jannone e C. 1333-bis Balducci. In particolare, la Commissione prosegue l'esame degli emendamenti presentati al nuovo testo della proposta di legge C. 525, adottato come testo base, nella seduta del 13 luglio 2006. Avverte che l'onorevole Crapolicchio ha ritirato gli emendamenti da lui presentati.

Edmondo CIRIELLI (AN) ritiene che il provvedimento in materia di indulto all'esame della Commissione rappresenti una vera e propria «pietra tombale» per la giustizia, in quanto porterà alla scarcerazione di un numero estremamente rilevante di soggetti pericolosi per la società. Sarebbe quanto meno opportuno non prevedere l'indulto anche delle pene accessorie.

Enrico BUEMI (Rosanelpugno), relatore, considera in linea di principio che l'indulto della pena principale debba essere esteso anche alla pena accessoria, in quanto altrimenti il soggetto beneficiato dell'indulto rischia di trovarsi nella sostanziale impossibilità di reinserirsi nella società civile. Tuttavia, considerato che sarebbe necessaria una rivisitazione complessiva del sistema delle pene accessorie, ritiene opportuno che il provvedimento che il Parlamento si accinge ad approvare si limiti ad estinguere le sole pene accessorie temporanee. Per tale ragione, ribadisce parere favorevole sugli identici emendamenti 1.3 e 1.47.

Paola BALDUCCI (Verdi) dichiara di condividere le osservazioni dell'onorevole Tenaglia e del relatore circa l'opportunità di riformare il sistema delle pene e, in particolare, quello delle pene accessorie.

Rosa SUPPA (Ulivo), dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni dell'onorevole Tenaglia, sottolinea che l'istituto dell'indulto è finalizzato in primo luogo a ridurre la pena detentiva. Per quanto riguarda le pene accessorie, ritiene che l'estinzione non debba estendersi anche a quelle definitive, considerata la loro finalità preventiva.


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Francesco FORGIONE (RC-SE), dopo aver sottolineato l'esigenza di un intervento legislativo che abbia per oggetto la disciplina delle pene accessorie, dichiara di condividere gli emendamenti 1.3 e 1.47 diretti a escludere l'estinzione delle pene accessorie perpetue, sia pure nel solo caso in cui la pena detentiva risultante dall'applicazione dell'indulto risulti inferiore ai cinque anni di reclusione. A tale proposito, sottolinea l'incongruenza del criterio utilizzato dalla disposizione relativa alle pene accessorie perpetue, in quanto non ritiene corretto ancorare l'estinzione della pena accessoria all'entità della pena residua, anzichè alla pena comminata al soggetto condannato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Maran 1.3 e Palomba 1.47.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione degli emendamenti 1.3 e 1.47, non sarà posto in votazione l'emendamento 1.72. Propone di accantonare gli emendamenti Mazzoni 1.78 e Lussana 1.75.

La Commissione approva la proposta di accantonamento degli emendamenti Mazzoni 1.78 e Lussana 1.75 e respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lussana 1.73 e 1.74 e Mazzoni 1.80.

Daniele FARINA (RC-SE) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.57, in quanto è volto a consentire l'applicazione dell'indulto al reato di associazioni sovversive, di cui all'articolo 270 del codice penale, che progressivamente viene applicato anche ad ipotesi che sono estranee alla fattispecie descritta dalla predetta disposizione. A seguito dell'introduzione nell'ordinamento di una serie di reati associativi con finalità di terrorismo, l'articolo 270 ha finito per essere applicato a condotte marginali che di per sé non sono in grado, come richiede invece tale articolo, di sovvertire violentemente ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico del medesimo.

La Commissione respinge l'emendamento Forgione 1.57.

Federico PALOMBA (IdV), dopo aver ribadito l'opportunità di escludere dall'indulto i reati contro la personalità dello Stato, ritira l'emendamento 1.48, in quanto la sua formulazione è da ritenere eccessivamente generica, comprendendo anche reati di non particolare pericolosità. Ritiene più opportuno che l'esclusione oggettiva si riferisca a specifici reati, considerati ciascuno in base alla intrinseca gravità.

Gaetano PECORELLA (FI) dichiara di non condividere l'emendamento del Governo 1.102 in quanto è formulato in maniera tale che l'applicazione dell'indulto prevista dal provvedimento in esame viene fatta dipendere da un fattore del tutto soggettivo quale è la comparazione, da parte del giudice, delle circostanze aggravanti ed attenuanti. L'emendamento, infatti, esclude l'applicazione dell'indulto nel caso in cui ricorra la circostanza aggravante della finalità di terrorismo. Questa, come altre circostanze aggravanti, potrebbe non essere applicata al fatto concreto in ragione della prevalenza (del tutto valutata soggettivamente) di eventuali circostanze attenuanti. Ritiene che ancorare il meccanismo dell'applicazione dell'indulto a valutazioni soggettive, come quelle effettuate dal giudice nel comparare le circostanze, sia estremamente rischioso.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di non condividere le preoccupazioni dell'onorevole Pecorella, in quanto l'emendamento è formulato in maniera tale da escludere l'indulto non solamente nel caso in cui la circostanza della finalità di terrorismo sia ritenuta prevalente, bensì in tutte le ipotesi in cui sia configurabile tale circostanza.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che la formulazione dell'emendamento non


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consenta una applicazione della esclusione oggettiva in esso prevista nel senso richiamato dall'onorevole Palomba.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI ritiene che non siano corrette le osservazioni dell'onorevole Pecorella, in quanto il giudizio di comparazione non esclude la configurabilità della circostanza aggravante, ma incide unicamente sulla determinazione della pena.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.102 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.102 del Governo.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.102, non verrà posto in votazione l'emendamento Palomba 1.49.

La Commissione approva l'emendamento Lussana 1.7.

Federico PALOMBA (IdV), raccomandando l'approvazione del suo emendamento 1.50, sottolinea l'esigenza che dall'indulto siano esclusi reati socialmente pericolosi quali sono quelli contro la pubblica amministrazione.

Enrico BUEMI (Rosanelpugno), relatore, pur ritenendo che tra i reati contro la pubblica amministrazione ve ne siano anche alcuni di una certa gravità, non ritiene che sussistano ragioni oggettive per escluderli da una misura clemenziale, quale è l'indulto.

Edmondo CIRIELLI (AN) evidenziando la pericolosità per la società dei reati contro la pubblica amministrazione, invita la Commissione ad escluderli dal beneficio dell'indulto.

La Commissione respinge l'emendamento Palomba 1.50.

Carolina LUSSANA (LNP) intervenendo sull'emendamento da lei presentato 1.7, appena approvato dalla Commissione, dichiara che avrebbe voluto ritirarlo, ma che non è stata in grado di farlo a causa del rapido susseguirsi delle votazioni.

Francesco FORGIONE (RC-SE) ritiene che la votazione dell'emendamento 1.7 possa essere ripetuta.

Roberto GIACHETTI (Ulivo) ricorda che la Commissione ha espresso il proprio voto sull'emendamento Lussana 1.7, per cui occorre procedere all'esame dei restanti emendamenti.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) rammenta di aver espresso il proprio orientamento favorevole sugli emendamenti Crapolicchio 1.41, successivamente ritirato dal presentatore, e Mazzoni 1.81, volti ad escludere dall'indulto i delitti contro la pubblica amministrazione nella ipotesi in cui non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti. Dichiara di fare proprio l'emendamento Crapolicchio 1.41.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che gli emendamenti citati dal relatore presentino profili di incostituzionalità in ordine alla disparità di trattamento tra reati di diversa natura e tra i soggetti condannati per i reati contro la pubblica amministrazione. Sottolinea, a tale proposito, l'incongruità di prevedere solamente per alcuni reati, come quelli contro la pubblica amministrazione, la possibilità di limitare l'inapplicabilità dell'indulto in base a condotte riparatrici da parte del soggetto condannato. Inoltre, si creerebbe una disparità di trattamento per ragioni economiche, a favore di coloro che sono in grado di restituire le somme indebitamente sottratte. A parte le considerazioni sulla incostituzionalità della disposizione in esame, evidenzia la difficoltà applicativa della medesima, in quanto essa presuppone una verifica in concreto da parte dei magistrati in ordine alla avvenuta restituzione


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delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), pur comprendendo le preoccupazioni espresse dall'onorevole Pecorella, dichiara di condividere la ratio degli emendamenti in esame, essendo questi diretti ad evitare che un soggetto che abbia beneficiato dell'indulto possa successivamente godere dei beni indebitamente sottratti.

Gaetano PECORELLA (FI) ricorda che il bene indebitamente sottratto è oggetto di confisca.

Enrico COSTA (FI) evidenzia l'incongruità di prevedere la condizione del risarcimento del danno solamente per alcuni dei reati oggetto di indulto.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) pur comprendendo le perplessità espresse dall'onorevole Pecorella, dichiara di condividere la previsione per i reati contro la pubblica amministrazione di una particolare condizione per poter applicare l'indulto. Si tratta di reati odiosi, che possono essere oggetto di sconto di pena solamente nelle ipotesi in cui le somme ed i beni indebitamente sottratti siano restituiti.

Giuseppe CONSOLO (AN) ritiene irragionevole prevedere solamente per i reati contro la pubblica amministrazione la condizione del risarcimento del danno o comunque del comportamento operoso da parte del soggetto condannato. Ribadisce che il gruppo di Alleanza nazionale è favorevole ad una previsione generale, per l'applicazione dell'indulto, del requisito del risarcimento del danno o comunque della riparazione del medesimo.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) dichiara di non condividere gli emendamenti diretti a prevedere per ipotesi particolari la condizione della restituzione delle somme o dei beni indebitamente sottratti, in quanto rischiano di creare delle irrazionali disarmonie nel provvedimento di indulto. A tale proposito, evidenzia che non troverebbe giustificazione la previsione di tale condizione solamente per i reati contro la pubblica amministrazione e non anche per i reati societari.

Nino MORMINO (FI) dichiara di condividere le perplessità espresse dagli onorevoli Pecorella e Tenaglia. Ritiene che la reiezione degli emendamenti 1.59 e 1.60, volti a prevedere in generale il requisito della eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero del risarcimento del danno, precluda l'esame degli emendamenti diretti a prevedere tali condizioni in relazione a specifici reati.

Pino PISICCHIO, presidente, osserva come l'ambito applicativo degli emendamenti già respinti dalla Commissione sia più ampio rispetto a quello degli emendamenti ora in esame, per cui tra questi non vi è un rapporto di preclusione.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) rileva che dalla discussione che si è appena svolta in Commissione è emersa una contrarietà nei confronti dei reati contro la pubblica amministrazione, considerati particolarmente odiosi e gravi, senza tuttavia giungere ad una esclusione oggettiva di tali reati dall'applicazione dell'indulto. In astratto l'esclusione potrebbe essere condizionata alla mancata restituzione delle somme o dei beni indebitamente sottratti. L'ulteriore discussione ha evidenziato una serie di difficoltà applicative di tale condizione oltre che alcuni dubbi di costituzionalità della medesima. Ritiene che la questione dei reati contro la pubblica amministrazione debba essere affrontata in maniera organica, tenendo conto di tutte le problematiche ad essa connesse. Ritira pertanto l'emendamento Crapolicchio 1.41, da lui fatto proprio.

Erminia MAZZONI (UDC) alla luce del dibattito svoltosi in ordine ai dubbi di costituzionalità relativi alla previsione della condizione della restituzione dei beni sottratti in riferimento ai soli reati contro la pubblica amministrazione, ritira l'emendamento 1.81, pur sottolineando che i


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reati contro la pubblica amministrazione presentano un loro specificità a causa della condizione soggettiva del reo.

Carolina LUSSANA (LNP) ritiene che il relatore abbia tenuto un comportamento non coerente, in quanto da un lato ha evidenziato la pericolosità dei reati contro la pubblica amministrazione e dall'altro ha ritirato l'emendamento diretto ad escludere l'applicazione dell'indulto a tali reati.

La Commissione respinge l'emendamento Lussana 1.81.

Carolina LUSSANA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.9 diretto ad escludere dall'indulto il reato di concussione. Invita il relatore a modificare il proprio parere sull'emendamento in esame, evidenziando che questo non presenta i problemi applicativi connessi alla previsione della condizione della restituzione delle somme o dei beni indebitamente sottratti. Lamenta che la posizione del relatore possa essere conseguente a patti politici tra alcuni gruppi dell'opposizione e la maggioranza.

Enrico BUEMI (Rosanelpugno), relatore, ribadendo il parere contrario sull'emendamento, sottolinea che dall'indiscussa gravità del reato di concussione non debba derivare necessariamente l'esclusione del medesimo dal beneficio dell'indulto, in quanto tale istituto si ispira a principi esclusivamente clemenziali.

La Commissione respinge gli emendamenti Lussana 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.51 volto ad escludere dall'indulto il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

La Commissione respinge l'emendamento Palomba 1.51.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI raccomanda l'approvazione dell'emendamento del Governo 1.101, diretto ad escludere dall'indulto le ipotesi in cui il reato sia aggravato dalla finalità di mafia. Ricorda, infatti, che la limitazione dell'esclusione dell'indulto al solo reato di associazione di stampo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale, comporterebbe l'indulto di tutti i «reati-fine» del predetto reato associativo.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) dichiara il suo parere favorevole sull'emendamento 1.101 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.101 del Governo.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.101 non porrà in votazione l'emendamento 1.52 Palomba.

Carolina LUSSANA (LNP) ritira gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.77.

Paola BALDUCCI (Verdi), in considerazione del parere contrario espresso dal relatore e della volontà della Commissione di limitare le esclusioni oggettive, ritira il suo emendamento 1.43, pur evidenziando la gravità dei reati da esso richiamati.

La Commissione respinge l'emendamento Lussana 1.23.

Carolina LUSSANA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.24, ritenendo che sia incongruo non escludere dall'indulto il grave reato di omicidio.

La Commissione respinge gli emendamenti Lussana 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.44 e 1.30.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.103 del Governo, diretto ad escludere dall'indulto i reati con finalità di razzismo ed odio religioso.


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Enrico BUEMI (RosanelPugno) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.103 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento 1.103 del Governo.

Paola BALDUCCI (Verdi) ritira il suo emendamento 1.42.

La Commissione respinge gli emendamenti Lussana 1.58 e Palomba 1.53 e 1.54, e Lussana 1.56.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che il relatore ha espresso parere favorevole sull'emendamento Lussana 1.31 a condizione che sia riformulato nel senso di trasformarlo in emendamento sostitutivo del comma 4 dell'articolo 1 e prevedendo che il beneficio dell'indulto sia revocato di diritto se chi ne abbia usufruito commetta, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più delitti non colposi per i quali sia stato condannato complessivamente ad una pena detentiva non inferiore a due anni.

Carolina LUSSANA (LNP) riformula il suo emendamento nel senso proposto dal relatore (vedi allegato 3).

Enrico COSTA (FI) ritiene che la previsione del termine di dieci anni sia eccessiva, in quanto finisce per consentire la revocabilità dell'indulto per un periodo di tempo che va ben oltre quello riferibile alla commissione del reato per il quale è stato concesso l'indulto. sarebbe più opportuno limitare tale periodo a cinque anni.

Gaetano PECORELLA (FI) dichiara di condividere le osservazioni dell'onorevole Costa, ritenendo che l'applicazione della pena possa svolgere una corretta funzione solo nel caso in cui sia comminata entro un periodo di tempo non eccessivamente distante da quello della commissione del reato,

Pierluigi MANTINI (Ulivo) pur comprendendo le preoccupazioni espresse dai deputati Costa e Pecorella, ritiene condivisibile l'emendamento Lussana 1.31 (seconda formulazione), in quanto consente di revocare il beneficio dell'indulto nel caso in cui siano commessi nuovi reati. Sottolinea l'esigenza di prevedere nel provvedimento di indulto anche disposizioni che abbiano una efficacia preventiva.

Francesco FORGIONE (RC-SE) dichiara la propria contrarietà all'emendamento Lussana 1.31 seconda formulazione ritenendo che la previsione di un periodo di tempo di dieci anni entro il quale l'indulto sia revocabile di fatto significa vanificare la finalità della misura clemenziale in esame. a tale proposito ritiene che sarebbe sufficiente prevedere la revocabilità entro un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore della legge di indulto.

Federico PALOMBA (IdV), pur ribadendo la propria contrarietà all'indulto, dichiara l'incongruità della previsione del termine di dieci anni per la revocabilità della misura di clemenza.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) ritiene che il termine di dieci anni sia eccessivamente lungo e non coerente con altri termini previsti dall'ordinamento per ipotesi simili a quelle oggetto dell'emendamento in esame. Tali termini, solitamente, non superano i cinque anni. Una eccezione è prevista per la revoca della riabilitazione, il cui termine è fissato in sette anni dalla sentenza di riabilitazione.

Carolina LUSSANA (LNP) ricorda che il relatore ha motivato la sua contrarietà agli emendamenti diretti ad escludere l'applicazione dell'indulto ai recidivi ed ai delinquenti professionali, abituali o per tendenza proprio in considerazione della disposizione diretta a prevedere la revocabilità dell'indulto per un periodo di dieci anni, nel caso in cui siano commessi nuovi reati. Ritiene, tuttavia, che in ragione della eccessiva durata dei processi, difficilmente nel periodo di dieci anni potranno essere


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emanate sentenze di condanna definitiva per i reati commessi successivamente all'applicazione del beneficio dell'indulto. Per tale ragione sarebbe stato più opportuno escludere dall'indulto i soggetti più pericolosi.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) dichiara di essere favorevole all'emendamento in esame, in considerazione della sua finalità preventiva. Tale emendamento è diretto a introdurre una vera e propria remora alla commissione di nuovi reati da parte dei soggetti che abbiano beneficiato dell'indulto.

Giuseppe CONSOLO (AN) sottolinea l'esigenza di approvare l'emendamento Lussana 1.31 (seconda formulazione), in quanto controbilancia in parte la mancata previsione della esclusione dell'indulto per i soggetti più pericolosi, come, ad esempio, i recidivi. Ritiene, tuttavia, che potrebbe essere opportuno limitare a sette anni il termine entro il quale l'indulto può essere revocato.

Paola BALDUCCI (Verdi) dichiara di essere favorevole alla previsione del termine di sette anni, così come previsto per la riabilitazione, per la revocabilità dell'indulto.

Enrico COSTA (FI) ritiene che sarebbe più opportuno prevedere un termine che tenga conto del termine di prescrizione dei reati e, in particolare, del termine minimo di prescrizione, che il codice penale fissa in sei anni per i delitti.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) non condivide le perplessità espresse nel corso del dibattito sul termine di dieci anni per la revocabilità dell'indulto. Evidenzia, a tale proposito, l'esigenza di prevedere un periodo ragionevole di tempo entro il quale il soggetto che ha beneficiato di uno sconto di pena non debba commettere nuovi reati. Ritiene che alla previsione dell'indulto debba corrispondere la previsione di una disposizione di efficacia preventiva, che garantisca la collettività in ordine alla reiterazione di reati da parte di un soggetto la cui pena detentiva sia stata ridotta per legge. Tuttavia, in considerazione dei rilievi espressi circa l'eccessiva durata del termine, presenta un subemendamento all'emendamento 1.31 (seconda formulazione) diretto a delimitare a sette anni il termine di revocabilità (vedi allegato 3).

Alessandro MARAN (Ulivo) propone di accantonare l'emendamento 1.31 (seconda formulazione) e gli altri emendamenti riferiti al comma 4 dell'articolo 1, ritenendo opportuno che la Commissione rifletta ulteriormente sulla questione della revocabilità dell'indulto ed in particolare del termine relativo.

La Commissione approva la proposta di accantonamento dell'onorevole Maran e respinge gli emendamenti Lussana 1.37 e 1.38.

Giuseppe CONSOLO (AN) ritiene che la Commissione possa esaminare gli emendamenti accantonati al fine di concludere l'esame degli emendamenti entro la seduta odierna.

Francesco FORGIONE (RC-SE) e Alessandro MARAN (Ulivo) dichiarano di essere d'accordo con l'onorevole Consolo.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) ritiene che siano preferibili le formulazioni sulla revocabilità dell'indulto adottate dagli ultimi provvedimenti di indulto.

Alessandro MARAN (Ulivo) dichiara di essere contrario all'emendamento 1.31 (seconda formulazione), preferendo l'ipotesi di revoca dell'indulto prevista dal comma 4 del testo base.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) dopo aver ritirato il suo subemendamento 0.1.31(seconda formulazione).1 dichiara di rimettersi alla Commissione sull'emendamento 1.31 (seconda formulazione).

Carolina LUSSANA (LNP) stigmatizza l'atteggiamento del relatore che, per evi
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di essere smentito dalla propria maggioranza, ha mutato parere sull'emendamento la cui formulazione è stata da lui stesso proposta.

Giuseppe CONSOLO (AN) prende atto con rammarico del comportamento del relatore, che, per evitare problemi alla maggioranza, sconfessa un accordo che oramai si era raggiunto in Commissione sulla questione della revocabilità dell'indulto.

Enrico BUEMI (Rosanelpugno), relatore, dichiara di non aver modificato la propria posizione, ma di aver tenuto conto del dibattito svoltosi in Commissione.

Carolina LUSSANA (LNP) osserva che dalla discussione è emerso un punto di equilibrio sulla fissazione a sette anni del termine di revocabilità dell'indulto. Dichiara di fare proprio il subemendamento 0.1.31(seconda formulazione).1 del relatore.

Erminia MAZZONI (UDC), dichiarando di condividere la limitazione a sette anni del termine di revocabilità dell'indulto, sottolinea la necessità di prevedere nel provvedimento di indulto una disposizione che abbia una finalità preventiva rispetto alla commissione di reati da parte dei soggetti beneficiari.

Mario PEPE (FI) ritiene che il relatore abbia tratto profitto dal dibattito. A nome del gruppo di Forza Italia dichiara il voto contrario all'emendamento Lussana 1.31 (seconda formulazione), nonchè al correlato subemendamento.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) dichiara la propria astensione, considerando necessaria la previsione di misure dissuasive nei confronti dei beneficiari dell'indulto. Ritiene che in occasione dell'esame in Assemblea sarà opportuno trovare una migliore formulazione della disposizione in esame.

Roberto GIACHETTI (Ulivo) non condivide le critiche al relatore espresse dai deputati dell'opposizione, in quanto la posizione del relatore è stata conseguenza della dinamica del dibattito svoltosi in Commissione.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) dichiara di astenersi sugli emendamenti relativi alla revocabilità dell'indulto, ritenendo che la questione debba essere portata all'attenzione dell'Assemblea.

Francesco FORGIONE (RC-SE) dichiara il voto contrario al subemendamento fatto proprio dall'onorevole Lussana ed al relativo emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento 0.1.31 (seconda formulazione).1 fatto proprio dall'onorevole Lussana e l'emendamento Lussana 1.31 (seconda formulazione).

Carolina LUSSANA (LNP) ritira i propri emendamenti 1.32, 1.34, 1.33, 1.35 e 1.36.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti precedentemente accantonati Mazzoni 1.78 e Lussana 1.75.

Pino PISICCHIO, presidente, assicura che il testo base, come risultante dagli emendamenti approvati, verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.
C. 917 Pecorella.