Legge comunitaria 2006 (C. 1042 Governo).
La XII Commissione affari sociali,
esaminati gli emendamenti al disegno di legge comunitaria C. 1042 Governo trasmessi dalla XIV Commissione;
considerato in particolare che l'emendamento 9.1, soppressivo dell'articolo 9 del citato disegno di legge, dà soluzione al problema della sovrapposizione delle disposizioni ivi contenute ad alcune disposizioni del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cd. Bersani), già segnalato dalla Commissione nella relazione sul disegno di legge comunitaria;
valutata pertanto positivamente l'abrogazione del citato articolo 9, a favore delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;
ritenuto che l'articolo 13, comma 1, lett. b) - cui è riferito l'emendamento 13.1 - nel modificare la composizione della Commissione consultiva di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, determina una sovrapposizione di norme (il comma 3 dell'articolo 20 del citato decreto e il nuovo comma 4-bis introdotto dalla lettera b) tra loro incompatibili;
valutata pertanto l'opportunità di modificare la lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 - anziché di sopprimerla come proposto dall'emendamento 13.1 - , nel senso di prevedere che la nuova disposizione che la lettera b) è volta ad introdurre sia sostitutiva del comma 3 dell'articolo 20 del D.Lgs n. 194/1995 anziché aggiuntiva del comma 4-bis;
esprime
sugli emendamenti 1.7 e 9.1;
sull'emendamento 1.31, nonché sull'emendamento 13.1 a condizione che esso sia riformulato come segue:
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole «All'articolo 20, comma 5, è premesso il seguente: 4-bis» con le seguenti: «All'articolo 20, il comma 3 è sostituito dal seguente: 3.»
sugli emendamenti 1.29, 7.4, 7.6, 7.7 e 9.2.
Legge comunitaria 2006 (C. 1042 Governo).
La XII Commissione affari sociali,
esaminati gli emendamenti al disegno di legge comunitaria C. 1042 Governo trasmessi dalla XIV Commissione;
considerato in particolare che il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (cosiddetto Bersani) si sovrappone al presente disegno di legge realizzando una variazione pregiudizievole perché comporterebbe la svendita delle farmacie;
esprime
sugli emendamenti 1.31, 1.29 e 9.2;
sugli emendamenti 1.7, 7.4, 7.6, 7.7, 9.1 e 13.1.
Di Virgilio, Moroni, Lucchese, Lisi, Garavaglia.