XIV Commissione - Marted́ 18 luglio 2006

TESTO AGGIORNATO AL 26 LUGLIO 2006


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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2006 (C. 1042 Governo)

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il termine di diciotto mesi» con le seguenti: «entro il termine di dodici mesi».
1. 1.Il Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le direttive il cui termine di recepimento è già scaduto ovvero scade nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è ridotto a sei mesi.
1. 2.Il Governo.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
1. 3.Il Governo.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CE del Consiglio).
1. 27.Il relatore.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
2005/33/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2005/32/CE, inserire la seguente direttiva:
2005/33/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
* 1. 4.La VIII Commissione.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
2005/33/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2005/32/CE, inserire la seguente direttiva:
2005/33/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica


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la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
* 1. 5.Il Governo.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.

Conseguentemente, ai medesimi commi, allegato B, inserire la seguente direttiva:
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
1. 6.La XI Commissione.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva e inserirla all'allegato B:
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.
1. 28.Il relatore.

Ai commi 1 e 3 allegato A, sopprimere le seguenti direttive:
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi;
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.
1. 7.Il Governo.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere le seguenti direttive e inserirle all'allegato B:
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi;
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.
1. 29.Il relatore.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
1. 8.Il Governo.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale


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sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
1. 26.Il Governo.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

Conseguentemente, ai medesimi commi, allegato B, dopo la direttiva 2005/35/CE, inserire la seguente:
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
1. 9.La VIII Commissione.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva e inserirla all'allegato B:
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
1. 10.La I Commissione.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguenti direttiva e inserirla all'allegato B:
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.
1. 30.Il relatore.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
* 1. 11.La I Commissione.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Conseguentemente, al medesimo comma, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
* 1. 24.Il Governo.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
2005/91/CE della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole.
** 1. 12.La XIII Commissione.


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Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
2005/91/CE della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2003/90 che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda di caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole.
** 1. 25.Il Governo.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:
2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima dell'IVA.
1. 13.Il Relatore.

Ai commi 1 e 3, allegato A, sopprimere la seguenti direttiva e inserirla all'allegato B:
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
1. 31.Il Relatore.

Ai commi 1 e 3, allegato A, inserire la seguente direttiva:
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa ella gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE.
1. 14.Il Governo.

Ai commi 1 e 3, allegato B, aggiungere le seguenti direttive:
96/97/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa alla attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale;
2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
1. 15.Falomi, Cardano.

Ai commi 1 e 3, allegato B, inserire la seguente direttiva:
2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.

Conseguentemente all'articolo 6, allegato C, sopprimere la seguente direttiva:
2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.
1. 32.Il Relatore.


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Ai commi 1 e 3, allegato B, inserire la seguente direttiva:
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.
1. 16.Il Governo.

Ai commi 1 e 3, allegato B, inserire la seguente direttiva:
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.
1. 17.Il Governo.

Ai commi 1 e 3, allegato B, inserire la seguente direttiva:
2006/23/CE del Parlamenta europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.
1. 18.Il Governo.

Ai commi 1 e 3, allegato B, inserire la seguente direttiva:
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
1. 19.Il Governo.

Ai commi 1 e 3, allegato B inserire la seguente direttiva:
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
1. 20.Il Governo.

Ai commi 1 e 3, allegato B, inserire la seguente direttiva:
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.
1. 22.Il Governo.

Ai commi 1 e 3, allegato B, inserire la seguente direttiva:
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).
1. 21.Il Governo.

Ai commi 1 e 3, allegato B, inserire le seguenti direttive:
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività, degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione);
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione);
1. 23.Il Governo.

Al comma 4, sostituire le parole: oneri finanziari con le seguenti: conseguenze finanziarie e aggiungere infine il seguente periodo:
La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2005/14/CE, 2005/32/CE, 2005/33/CE,


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2005/35/CE, 2005/47/CE, 2005/55/CE, 2005/56/CE, 2005/61/CE, 2005/62/CE, 2005/65/CE, 2005/71/CE, 2005/81/CE, 2005/85/CE e 2005/94/CE.
1. 33.Il Relatore.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.
1. 34.Il Relatore.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Nelle materie di competenza concorrente od esclusiva delle regioni, qualora siano comminate allo Stato italiano sanzioni pecuniarie determinate dal mancato o inadeguato recepimento o attuazione di norme comunitarie, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla ripartizione dell'onere tra le Regioni alle quali è imputabile la responsabilità per l'inadempimento.
3. 01.Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele.

ART. 6.

Sopprimere dall'allegato C, la seguente direttiva:
2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.
6. 1.Il Governo.

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

Capo I-bis.
Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11

Art. 6-bis.

Dopo l'articolo 15, della legge n. 11 del 2005, è inserito il seguente:

Art. 15-bis.
(Informazione al Parlamento sulle sentenze e sulle procedure di contenzioso riguardanti l'Italia).

1. Al fine di assicurare il tempestivo adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti relativi a procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del trattato istitutivo della Comunità europea.


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2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono altresì ogni sei mesi alle Camere un elenco:
a) delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
b) delle cause sollevate in via pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea, da organi giurisdizionali italiani;
c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del medesimo trattato;
d) dei procedimenti di esame di aiuti di Stato avviati, ai sensi degli articoli 87-88 del Trattato, dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia;
3. Gli elenchi di cui alla lettera a) del comma 2 comprendono una sintesi del dispositivo delle singole sentenze in essi contenute e un'informazione qualificata sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario delle medesime sentenze, nonché sul loro impatto sull'ordinamento e sul sistema produttivo italiano.
4. Gli elenchi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 sono articolati in base al settore e alla materia cui si riferiscono e comprendono:
a) informazioni sintetiche sull'oggetto del procedimento e sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
b) informazioni aggiornate sullo stadio di ciascuna procedura con indicazione delle date presunte per ulteriori sviluppi e fasi procedurali;
c) un'informazione qualificata sulle attività svolte e sugli orientamenti che il Governo ovvero gli enti territoriali competenti hanno assunto o intendono assumere in ciascun procedimento al fine di illustrare e sostenere la propria posizione;
d) una valutazione delle eventuali conseguenze di carattere finanziario, nonché del possibile impatto sull'ordinamento e sui sistema produttivo italiano di eventuali pronunce definitive adottate in esito a ciascuna procedura dalle competenti istituzioni europee.
6. 01.Il Relatore.

Dopo il Capo I, inserire il seguente:

Capo I-bis.

Art. 6-bis.

Dopo l'articolo 15, della legge n. 11 del 2005, è inserito il seguente:

Art. 15-bis.
(Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea).

1. Il Governo presenta ogni tre mesi al Parlamento una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportate la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.
6. 02.Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
b)
possibilità per le regioni e le province autonome di adottare atti di recepimento di norme comunitarie sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro» e per i singoli settori di intervento interessati, salvaguardando gli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima materia dalla


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legislazione statale, nel rispetto della esigenza di uniformità di cui alla precedente lettera a).
7. 1.Castiello, Lo Presti, Migliori, Airaghi, Nespoli.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di introdurre, inserire le seguenti: laddove la situazione lo renda necessario.
7. 2.La XI Commissione.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: più severi di con le seguenti: ulteriori rispetto a.
7. 3.La XI Commissione.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: a livello nazionale inserire le seguenti: i livelli essenziali delle prestazioni concernenti.
7. 4.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: materie concernenti sopprimere le seguenti: la tutela della salute e.
7. 6.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole della persona interessata inserire le seguenti: eccettuate le medicine e le pratiche alternative o non convenzionali.
7. 7.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Sopprimere il comma 3.
* 7. 8.La II Commissione.

Sopprimere il comma 3.
* 7. 9.Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

1. Alla legge 25 gennaio 2006, n. 29, dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
(Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e dei Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli).

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante della circolazione dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:
1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
2) nel caso di danni alle cose, euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);


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c) prevedere, ai fini dei risarcimento da parte dei Fondo di garanzia per le vittime della strada presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap Spa, in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subito i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, allegato B, sopprimere la seguente voce: 2005/14/CE del Parlamento europeo e dei Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
8. 1.Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) sostituire le parole delle vittime con le parole dei mezzi coinvolti.
8. 3.Pini.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola cinque con la parola due.
8. 4.Pini.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis)
prevedere, al fine di garantire una maggiore trasparenza nella determinazione delle tariffe obbligatorie per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che l'ISVAP svolga una funzione di vigilanza sull'attività esercitata dalle compagnie di assicurazione, in particolare segnalando al Parlamento e al Governo eventuali incrementi delle tariffe assicurative obbligatorie che potrebbero scaturire dall'attuazione della presente direttiva.
8. 2.Pini, Gibelli.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente principio direttivo: a) prevedere che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del paese terzo si trova già sul territorio dello Stato italiano.
8. 01.La I Commissione.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento con il quale viene adottata la decisione sulla domanda di asilo consenta al richiedente asilo di rimanere nel territorio nazionale in attesa di una decisione del giudice, stabilendo, in coerenza con i principi della direttiva, il tipo di decisione giurisdizionale cui collegare tale effetto; prevedere termini certi per la presentazione del ricorso e per le relative decisioni e gli strumenti per dare effettività ai principi di cui all'articolo 11 della direttiva;


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b) nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo non possa essere dichiarata infondata solo per tale motivo.
8. 02.La I Commissione.

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 1.Il Governo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole è abrogato con le seguenti è sostituito dal seguente: «10. Il comma 9 è applicato anche qualora esercitino l'attività di farmacia gli aventi diritto ai sensi del comma 12, della legge 2 aprile 1968, n.475, e successive modificazioni».
9. 2.Pini.

ART. 11.

Al comma 1, capoverso Art. 3, aggiungere, infine, il seguente comma: 5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, è abrogato.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.
11. 3.Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.
11. 1.La II Commissione.

Sopprimere il comma 4.
11. 2.La II Commissione.

ART. 13.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
13. 1.Il Relatore.

ART. 14.

All'emendamento 14.1, comma 1-bis, lettera a), sopprimere le parole: quando non venduti con denominazione di fantasia.
0. 14. 1. 1. Il Relatore.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il Governo è altresì autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 38 del regolamento di cui al comma 1, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, nonché degli obblighi derivanti dall'osservanza del diritto comunitario, che il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia moliti, sia ventilati, gli zolfi ramati ed il solfato ferroso, i prodotti elencati nell'allegato II B del Regolamento (CEE) n. 2092 del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, ed i prodotti elencati nell'allegato 2 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, siano soggetti a una procedura semplificata di autorizzazione, quando non siano venduti con denominazione di fantasia;
b) demandare ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'individuazione delle modalità tecniche di attuazione della procedura semplificata di cui alla lettera a), in modo da garantire il rispetto dei requisiti di tutela della salute previsti dalla normativa comunitaria.
14. 1. La XIII Commissione.


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ART. 15.

Sopprimerlo.
15. 1. La II Commissione.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Applicazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

1. Ai fini della corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE i finanziamenti e gli incentivi pubblici sono concedibili esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definita dall'articólo 2 della medesima direttiva 2001/77/CE.
2. I benefici previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 per gli impianti di incenerimento, di co-combustione, di coincenerimento possono essere concessi soltanto a quegli impianti la cui costruzione sia iniziata dopo l'entrata la vigore del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e prima del 9 giugno 2006.
15. 01. Piro.

ART. 16.

Al comma 4, sostituire le parole: può definire forme stabili di collaborazione con la parola: collabora.
16. 1. Pini.

ART. 17.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio d'oliva e di olive da tavola.
* 17. 1. La XIII Commissione.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio d'oliva e di olive da tavola.
* 17. 2. Il Governo.

Al comma 1, dopo la parola: mensilmente inserire le seguenti: , anche attraverso le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
17. 3. Misuraca, Giuseppe Fini, Iannarilli, Minardo, Russo, Marinello, Grimaldi, Licastro Scardino, Romele.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In relazione alla nuova disciplina dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva di cui al citato regolamento (CE) n. 865/2004, all'articolo 7, comma 3, della legge 27 gennaio 1968, n. 35, come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, di attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblìcità dei prodotti alimentari, dopo le parole: «quantità nominali unitarie seguenti espressi in litri» inserire il seguente numero: «0.05».
17. 5. La XIII Commissione.


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ART. 18.

Sopprimerlo.
18. 1. Il Governo.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 1990, n. 428).

1. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, all'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «norme comunitarie» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indebitamente riscossi in applicazione di disposizioni nazionali non rilevanti per l'ordinamento comunitario»;
2) dopo le parole: «altri soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari, a mezzo di presunzioni».
b) il comma 3 è abrogato.
18. 01.Il Governo.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 è sostituito dal seguente: «Art. 14. - 1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B del presente decreto e, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministero dei trasporti, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione».
18. 02.Il Governo.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla legge 16 aprile 1987, n. 183).

1. L'articolo 4 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è abrogato.
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1937, n. 183, sono soppressi.
18. 03.Il Governo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo le parole: «ai commi 1 e 2 dell'articolo 3», sono aggiunte le seguenti: «o quando tali progetti ed atti riguardino il campo della ricerca e siano incompatibili con l'ordinamento italiano».
18. 04.Pini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 4 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 vertano su qualunque aspetto inerente la ricerca nel campo della bioetica il Governo appone, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare.


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I competenti organi parlamentari esprimono obbligatoriamente il proprio parere entro il termini di 20 giorni.
18. 05.Pini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 4 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Il comma 2 si applica anche su richiesta di uno dei due rami del Parlamento.
*18. 06.Pini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 4 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Il comma 2 si applica anche su richiesta di uno dei due rami del Parlamento.
*18. 07.Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo, Lisi, Mancuso.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 4 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Il comma 2 si applica anche su richiesta di uno dei due rami del Parlamento.
*18. 08.Volontè, Lucchese, Santolini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 4 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Nell'ambito delle procedure di adozione di atti per le azioni di cui all'articolo 164, paragrafo 1, lettere a) e b), del Trattato istitutivo delle Comunità europee e sue modificazioni, come risultante da ultimo con le modifiche introdotte dal Trattato di Nizza ratificato con legge 11 maggio 2002 n. 102, il Governo qualora le azioni previste dall'atto comunitario risultino incompatibili con l'ordinamento italiano e precludano l'accesso ai finanziamenti per le attività di ricerca da svolgere sul territorio nazionale, appone, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.
3-ter. Decorso il termine di venti giorni dal predetto invio, qualora le Camere non abbiano adottato un atto di indirizzo, il Governo è comunque tenuto ad esprimere un voto contrario all'adozione dell'atto comunitario».
18. 09.Volontè, Lucchese, Santolini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Nell'ambito delle procedure di adozione di atti per le azioni di cui all'articolo 164, paragrafo 1, lettere a) e b), del Trattato istitutivo delle Comunità europee e sue modificazioni, come risultante da ultimo con le modifiche introdotte dal


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Trattato di Nizza ratificato con legge 11 maggio 2002, n. 102, il Governo qualora le azioni previste dall'atto comunitario risultino incompatibili con l'ordinamento italiano e precludano l'accesso ai finanziamenti per le attività di ricerca da svolgere sul territorio nazionale, appone in sede di Consiglio dei ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.
2. Decorso il termine di venti giorni dal predetto invio, qualora le Camere non abbiano adottato un atto di indirizzo, il Governo è comunque tenuto ad esprimere un voto contrario all'adozione dell'atto comunitario.
18. 010.Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo, Lisi, Mancuso.


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ALLEGATO 2

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2005 (Doc. LXXXVII, n. 1).

PROPOSTA DI RELAZIONE

L'esame della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea costituisce uno dei principali strumenti a disposizione del Parlamento sia per intervenire nella cosiddetta fase ascendente del processo decisionale comunitario sia per acquisire «a consuntivo» elementi di informazione e valutazione sulle posizioni assunte e gli obiettivi conseguiti dal Governo nelle competenti sedi europee.
In base all'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la relazione deve distinguere chiaramente i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso, illustrando:
gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari;
l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione;
i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni, della Conferenza permanente Stato-regioni e della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;
l'elenco e i motivi delle eventuali impugnazioni da parte del Consiglio dei Ministri delle decisioni del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee destinate alla Repubblica italiana.

La relazione relativa all'anno 2005 presenta alcuni elementi di criticità, in parte attinenti a procedure e tempi con i quali il documento viene esaminato quest'anno, in parte al contenuto e ai criteri di redazione della relazione che - come già avvenuto in anni precedenti - possono forse ridurne l'efficacia e l'utilità.
Va infatti rilevato che l'esame del documento, per effetto del rinnovo delle Camere, è stato avviato a lunga distanza dalla sua predisposizione e presentazione, per cui molte delle indicazioni e degli orientamenti in esso contenuti sono in parte superati.
Appare opportuno tuttavia che il nuovo Governo, per evitare ulteriori ritardi nell'esame parlamentare, abbia deciso di non elaborare e presentare una nuova relazione.
Al tempo stesso, occorre richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità che le prossime relazioni siano pienamente conformi al dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, illustrando non solo l'attività svolta dal Governo nelle sedi europee, ma anche - in modo più sistematico ed organico - gli orientamenti che intende assumere per l'anno in corso.
Sotto questo profilo, va considerato con estremo favore il fatto che il Ministro


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Bonino, abbia fornito, sia nell'ambito dell'esame della relazione sia nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del suo ministero, svolta lo scorso 11 luglio presso la XIV Commissione, indicazioni aggiornate e puntuali sugli orientamenti che il Governo intende assumere su alcuni dei principali temi e proposte all'esame delle Istituzioni europee.
Ciò ha consentito alla XIV Commissione di acquisire nuovi e preziosi elementi di conoscenza e di valutazione che saranno tenuti in considerazione anche in vista della predisposizione della risoluzione che sarà sottoposta all'approvazione dell'Aula.
Al di là della situazione contingente di quest'anno, potrebbe essere forse avviata una riflessione comune su una possibile revisione delle attuali procedure di esame della relazione annuale. L'esame congiunto con il disegno di legge comunitaria, attualmente previsto dai regolamenti di Camera e Senato, pur dotato di una sua logica interna, impedisce ad almeno un ramo del Parlamento un tempestivo esame della relazione annuale. Potrebbe invece essere esplorata la via di un abbinamento dell'esame della relazione annuale all'esame dei programmi della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea - che avviene annualmente alla Camera con procedura analoga - adeguandone naturalmente le scadenze temporali. Tale abbinamento potrebbe in futuro contribuire a concentrare in un'unica fase l'esame e la valutazione degli indirizzi di carattere generale da perseguire nella formazione delle politiche dell'Unione europea.
La presente relazione è dunque divisa in tre parti. Nella prima parte, vengono esaminate le grandi questioni e le strategie di carattere generale a livello europeo, alla luce delle scadenze previste nei mesi a venire. Nella seconda parte, vengono esaminati i settori in cui sono in corso di discussione o verranno presentate proposte politiche o legislative di particolare interesse per l'Italia. Nella terza parte vengono analizzati i meccanismi di raccordo tra Governo e Parlamento in materia comunitaria e di partecipazione dell'Italia ai processi decisionali ed attuativi comunitari.

1. PROCESSI E STRATEGIE DI CARATTERE GENERALE

1.1 Il processo di riforma costituzionale e il rilancio dell'integrazione.

Il rafforzamento e l'approfondimento del processo d'integrazione europea e, soprattutto, delle sue dimensioni politiche e sociali, devono rappresentare l'obiettivo prioritario dell'azione dell'Italia, sia sul piano interno, che su quello internazionale. In particolare, viste le recenti difficoltà dell'Unione Europea, ed alla luce del suo tradizionale impegno europeista, l'Italia deve attivarsi per rafforzare la democrazia europea, favorire l'avvio di nuovi progetti concreti che rispondano ai bisogni ed alle attese degli europei, promuovere iniziative ed alleanze con tutti i paesi più favorevoli ad un approfondimento dell'integrazione.
Il Consiglio europeo del 15-16 giugno scorso, oltre ad aver auspicato il proseguimento del processo di ratifica del Trattato costituzionale, ha aperto un nuovo percorso e definito nuove scadenze al fine di giungere ad una decisione sulle modalità per proseguire il processo di riforma costituzionale europea. Il percorso delineato è il seguente: adozione di una dichiarazione politica del Consiglio europeo il 25 marzo 2007; presentazione di una relazione e di proposte da parte della Presidenza tedesca entro giugno 2007; assunzione delle iniziative ritenute necessarie sotto la Presidenza francese entro il secondo semestre 2008; il processo di riforme dovrebbe essere completato entro il giugno del 2009. Le prossime elezioni europee del giugno 2009, infatti, possono costituire l'occasione per sottoporre la soluzione istituzionale che verrà adottata - direttamente o indirettamente - al giudizio dei cittadini europei. A tal fine, è opportuno che il Governo lavori in stretto contatto con la futura Presidenza tedesca e


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con tutti i Paesi che hanno ratificato il trattato costituzionale o manifestato la volontà di farlo. Occorre infatti creare una massa critica di stati che hanno ratificato il trattato costituzionale e mantenere una dinamica positiva al fine di recuperare l'intero testo, o, se venisse constatata l'impossibilità di procedere in tal senso, utilizzare il progetto di trattato costituzionale come base di partenza e punto di riferimento costante dei futuri negoziati. È auspicabile a proposito che il Governo e il Parlamento italiani, anche cogliendo l'occasione del cinquantesimo anniversario dei Trattati di Roma, vogliano assumere iniziative utili a rilanciare il processo.
In questa fase i Parlamenti nazionali possono svolgere insieme al Parlamento europeo un ruolo significativo, rilanciando il dibattito, sensibilizzando i cittadini, e contribuendo alla definizione di possibili soluzioni. Il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali si sono riuniti in occasione di un primo forum sul futuro dell'Europa a Bruxelles l'8-9 maggio scorso; un secondo forum si svolgerà il 4 e 5 dicembre 2006 ed esso potrebbe essere la sede per un confronto tra i Parlamenti dell'Unione, anche in vista della dichiarazione politica che verrà adottata al termine del vertice del 25 marzo 2007 a Berlino. Alla luce delle conclusioni del Consiglio Europeo di giugno, si ritiene poi possibile e opportuno avviare dei progetti concreti in settori strategici come: sicurezza, controllo frontiere, lotta al terrorismo, politica energetica. Occorre poi sviluppare l'eurogruppo avviando delle cooperazioni rafforzate aperte a tutti coloro che vogliano parteciparvi nella zona euro, rafforzando il coordinamento delle politiche economiche, lanciando iniziative in campo sociale, fiscale e societario, proponendo una rappresentanza unitaria della zona euro a livello internazionale. Come infatti rilevato di recente dalla stessa Commissione Europea, la scarsità di posizioni comuni tra le autorità della zona-euro e la mancanza di obiettivi chiari da parte degli Stati membri su problemi ritenuti da tutti di importanza strategica, mette in difficoltà l'Europa nel mostrare la sua globale leadership economica.
Non va al riguardo sottovalutato che la prossima adesione della Slovenia all'Unione economica e monetaria, il 1o gennaio 2007, può rappresentare l'occasione per il lancio di nuove iniziative nella zona euro.
Il Consiglio europeo di giugno ha sottolineato inoltre l'esigenza di sfruttare al meglio le possibilità offerte dai trattati esistenti accogliendo, in particolare, con favore l'impegno della Commissione europea di mettere a disposizione dei Parlamenti nazionali tutte le nuove proposte legislative e i documenti di consultazione, chiedendo loro di esprimere osservazioni e pareri. Il Consiglio europeo a tale proposito ha invitato la Commissione a prendere in debita considerazione le osservazioni dei Parlamenti nazionali, in particolare per quanto riguarda i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale previsione - che potrebbe anche configurarsi come una sorta di anticipazione dei meccanismi previsti dal Trattato costituzionale, a cui in generale l'Italia è contraria - costituisce comunque un'importante nuova opportunità per i Parlamenti nazionali. Sarà necessario che la Camera utilizzi pienamente tale opportunità esprimendosi soprattutto nel merito delle scelte politiche in via di formazione nelle sedi europee.
Infine Governo e Parlamento dovrebbero valutare l'opportunità di sostenere lo sforzo della Commissione Europea per sviluppare una nuova politica di comunicazione fondata sul diritto all'informazione e alla libertà di espressione, inclusione, diversità e partecipazione, attraverso in particolare l'educazione civica ed azioni regionali e locali.

1.2 Il processo di allargamento dell'UE.

Per quanto concerne il processo di allargamento, nella relazione annuale il Governo italiano dichiara l'intenzione di intensificare nel 2006 la propria azione volta a sostenere l'ingresso della Bulgaria e della Romania a partire dal 1o gennaio


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2007 e l'avanzamento dei negoziati per l'adesione della Turchia e della Croazia. In merito all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia - rispetto a cui la relazione annuale segnala con grande soddisfazione la concessione dello status di paese candidato in occasione del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 - è positivo che il nuovo Governo intenda sostenerne attivamente il cammino europeo.
Occorre, più in generale, ribadire la necessità che l'Unione europea mantenga un atteggiamento di apertura circa la prospettiva di adesione per i Paesi balcanici, senza imporre nuovi criteri specifici rispetto ai precedenti allargamenti, come ribadito dal Ministro degli Esteri D'Alema nell'audizione svolta il 14 giugno 2006 presso le Commissioni Esteri della Camera e del Senato. Ciò appare di particolare importanza anche in considerazione dei possibili rischi di ulteriore frammentazione politica nella regione, dopo il conseguimento dell'indipendenza da parte del Montenegro. È inoltre di estrema importanza valorizzare in questa prospettiva le opportunità offerte, nel quadro del Processo di stabilizzazione ed associazione (PSA) dei Balcani, dalla promozione di commercio, sviluppo economico, movimento di persone, istruzione e ricerca, energia, cooperazione regionale e dialogo con la società civile.
Al tempo stesso, va valutata con attenzione, nell'ambito del dibattito in sede europea sui futuri allargamenti, la riflessione sulla capacità di assorbimento dell'Unione europea, ivi compresa l'attuale e futura capacità di comprensione del processo di allargamento da parte dei cittadini dell'Unione europea. A tal fine sarebbe opportuno chiedere alla Commissione Europea che faccia una valutazione obiettiva sull'impatto del futuro allargamento e sulle varie politiche comuni nel rapporto che dovrà presentare al Consiglio Europeo nel dicembre di quest'anno. In ogni caso, tale valutazione - pur necessaria - non deve portare all'introduzione di nuovi criteri d'adesione aggiuntivi rispetto agli impegni assunti dall'Unione Europea nei confronti di tutti i Paesi che aspirano a divenire membri dell'Unione Europea e, in particolare, dei Balcani occidentali.
In questo contesto, comunque, il compimento del processo di riforma costituzionale assume sicuramente carattere decisivo. La capacità di assorbimento dipende infatti anche dall'adeguatezza dell'assetto istituzionale dell'Unione a garantire il corretto funzionamento dei processi decisionali pur con un numero accresciuto di Stati membri.

1.3 La politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Per quanto riguarda la Politica estera e di sicurezza comune (PESC), il Governo manifesta l'intenzione di impegnarsi con le istituzioni europee e con gli altri paesi membri dell'Unione europea nella realizzazione dei numerosi ed importanti obiettivi che l'Unione europea si è prefissa al fine di sviluppare le sue capacità di azione esterna e consolidare la sua posizione internazionale.
In questo contesto appare prioritario perseguire l'obiettivo, indicato dal Consiglio europeo dello scorso giugno, di prendere in considerazione, sulla base dei trattati esistenti, nuove misure per migliorare, tra l'altro, la pianificazione strategica, la coerenza tra i vari strumenti di politica esterna dell'Unione nonché la cooperazione tra le istituzioni dell'Unione europea e tra queste ultime e gli Stati membri.
Più in generale si avverte in maniera sempre più pressante la necessità di una vera politica estera e di difesa comune. Anche in assenza del trattato costituzionale quindi si ritiene necessario rafforzare la coerenza tra i tre pilastri (Comunitario, PESC-PESD e GAI) ed insistere affinché gli strumenti esistenti vengano utilizzati con più coerenza (buoni esempi appaiono le azioni dell'Unione europea ad Aceh ed in Kossovo). In particolare appare necessario sfruttare pienamente tutto il potenziale della dimensione esterna delle politiche comuni (mercato interno, trasporti, ambiente, ricerca, istruzione,...). Ciò vale in


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particolare nella politica di vicinato, che riveste un'importanza strategica per l'Italia soprattutto nel bacino mediterraneo. A tal fine occorre anche sfruttare meglio gli strumenti esistenti, come ad esempio, la Fondazione Anna Lindh per il dialogo interculturale o l'Assemblea Euromediterranea, e creare nuovi strumenti per rafforzare il dialogo politico e la governance economica e sociale. In questo contesto occorre sostenere gli sforzi del Governo volti a creare una Banca Euromediterranea e a favorire un dialogo ed una cooperazione più strutturati in campo economico e finanziario, per promuovere nuove politiche di sviluppo condivise.
Occorre poi assicurare un adeguato finanziamento di tale politica. A questo proposito si ricorda che sono tuttora all'esame delle istituzioni dell'Unione europea le proposte relative ai nuovi strumenti di finanziamento dell'assistenza esterna dell'Unione europea, tra i quali figura anche lo strumento europeo di vicinato e partenariato.
Appare altresì fondamentale proseguire gli sforzi a livello europeo per contribuire a risolvere le crisi in Medio Oriente, anche alla luce degli ultimi eventi. Nella citata audizione svoltasi il 14 giugno 2006, il Ministro D'Alema ha opportunamente richiamato, per quanto concerne due punti di crisi nel Medio Oriente, la questione israelo-palestinese e quella del nucleare iraniano, la rilevanza del ruolo dell'Unione europea e le grandi aspettative per un incremento del peso politico internazionale della Unione europea.
Segnalo poi che la III Commissione della Camera dei Deputati, nell'esprimere parere favorevole sulla relazione annuale, ha formulato un'osservazione in cui richiede a questa Commissione di evidenziare la necessità che nella prossima relazione annuale del Governo sia dedicato un maggiore approfondimento al tema delle relazioni tra Unione europea e paesi ACP, evidenziando il contributo dell'Italia in materia.
Altre priorità per il 2006 su cui il Governo in ambito europeo dovrebbe concentrarsi sono: le relazioni con l'Unione Africana, Libia, Congo, Sudan (Darfur), Corno d'Africa.

1.4 Libertà, sicurezza e giustizia.

Nel settore in questione - fondamentale per il rilancio del processo di integrazione, poiché include alcune delle questioni per le quali maggiori sono le aspettative dei cittadini - la relazione annuale illustra le iniziative in atto finalizzate all'attuazione del nuovo programma pluriennale di misure (2005-2009) per il rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea, il cosiddetto programma dell'Aia.
Numerose sono le proposte legislative e i temi di rilievo all'esame delle Istituzioni europee, richiamati anche nelle conclusioni del recente Consiglio europeo, in primo luogo in relazione ad alcuni obiettivi strategici, assolutamente prioritari per l'Italia, quali l'approccio globale in materia di immigrazione e la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. A tale proposito il parere favorevole della commissione Giustizia sulla relazione in esame sottolinea come sia necessario bilanciare le misure di contrasto a tali fenomeni con la tutela delle garanzie procedurali e come sia necessario ampliare e armonizzare il quadro delle disposizioni penali con riferimento ai reati di incitamento a commettere atti terroristici e di reclutamento a scopo di terrorismo.
Credo sia inoltre importante definire la posizione italiana in merito al cosiddetto «pacchetto Frattini» che tende ad individuare i progressi compiuti e a valutare il livello di attuazione a livello dell'Unione europea e nazionale delle misure adottate; a introdurre un meccanismo per un'analisi approfondita dei risultati; a formulare proposte per il futuro volte a migliorare il funzionamento delle politiche di libertà, sicurezza e giustizia.
Di particolare rilevanza appare l'intenzione della Commissione di proporre agli Stati membri, nel corso della Presidenza finlandese, di ricorrere alla cosiddetta «clausola passerella» di cui all'articolo 42 del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 67,


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paragrafo 2, secondo trattino, del Trattato CE: ulteriori materie relative a libertà, sicurezza e giustizia - cooperazione di polizia e giudiziaria penale, immigrazione legale - potrebbero così essere esaminate con procedura di codecisione e con il voto a maggioranza qualificata del Consiglio.
La relazione annuale non fa purtroppo riferimento alla Convenzione Prüm (stipulata il 27 maggio 2005 da Germania, Francia, Spagna, Austria, Belgio, Lussemburgo ed Olanda) che stabilisce tra i paesi contraenti forme di cooperazione di polizia nella lotta alla criminalità transfrontaliera, ulteriori rispetto a quelle previste dall'attuale normativa dell'Unione europea.
Mentre il precedente Governo italiano non ha ritenuto di aderire a tale convenzione, il nuovo Governo ha immediatamente assunto iniziative intese ad un rapido ingresso dell'Italia tra i pesi aderenti. In particolare, lo scorso 4 luglio 2006 il Ministro degli interni Amato ha sottoscritto con il tedesco Wolfgang Schaueble una dichiarazione comune sull'adesione dell'Italia alla convenzione.
L'iniziativa del Governo va considerato con estremo favore. Pur essendo la Convenzione Prüm esterna all'ordinamento dell'Unione europea, va infatti considerato che potrebbe avere effetti su di esso, analogamente a quanto avvenuto in precedenza con gli Accordi di Schengen.
È fondamentale che l'Italia contribuisca all'avanzamento dei lavori in questo settore. Al tempo stesso è quanto mai opportuno che il Parlamento svolga un ruolo attivo attraverso la definizione di indirizzi su materie che, per propria natura, rivestono una evidente delicatezza, incidendo su diritti e libertà fondamentali, nonché su aspetti strutturali del nostro sistema giuridico.
Infine, solo di recente, a Vienna, l'Italia ha tolto la riserva sulla decisione-quadro sul razzismo e la xenofobia, di grande significato politico nell'attuale contesto europeo.

1.5 La strategia di Lisbona.

Il successo della strategia di Lisbona, dopo la revisione intermedia operata dal Consiglio europeo di Bruxelles di marzo 2005, dipende soprattutto dalla capacità dei singoli Stati membri di dare effettiva esecuzione alle misure previste, sia per quanto attiene all'attuazione degli atti normativi comunitari adottati al riguardo, sia con riferimento agli interventi di riforma da porre in essere a livello nazionale.
In quest'ottica, è fondamentale verificare se il Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione (PICO), adottato dal Governo lo scorso anno richieda interventi di adeguamento, soprattutto in relazione alle osservazioni espresse dalla Commissione.
La Commissione ha ritenuto che il PICO contenga molte misure valide e realistiche; osserva tuttavia che le iniziative principali per il periodo 2005-2008 non sono sempre accompagnate da una tabella di marcia o informazioni sulle procedure di monitoraggio e valutazione.
A questo riguardo, l'aspetto che forse riveste maggiore criticità - e sul quale sarebbe utile avere indicazioni dal Governo - è costituito dall'adeguatezza, ai fini dell'attuazione del PICO, degli stanziamenti previsti al riguardo dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 357-360, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266/05) (1).

(1) Con tali disposizioni è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, finalizzato a finanziare principalmente i progetti individuati dal PICO. Il comma 358 stabilisce che gli interventi e i progetti previsti dal Fondo possono essere realizzati solo previo reperimento delle risorse finanziarie necessarie da parte di appositi provvedimenti legislativi nonché previa identificazione di ulteriori coperture finanziarie, concordate con la Commissione europea, ai fini della compatibilità con gli impegni comunitari in sede di valutazione del programma italiano di stabilità e crescita. La realizzazione degli interventi è, comunque, subordinata al perseguimento degli obiettivi posti dall'articolo 1, comma 5, della medesima legge finanziaria in materia di riduzione del debito pubblico.


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È inoltre di particolare importanza che il Governo indichi gli strumenti e le risorse per assicurare il conseguimento entro il 2010 dell'obiettivo fondamentale di destinare almeno il 2,5 per cento del PIL alle spese per la ricerca, che costituisce un'area cruciale per la strategia di Lisbona e per le prospettive di sviluppo dell'Europa e dell'Italia in particolare, rimasta indietro su questo terreno.
A questo riguardo, appare fondamentale la scadenza costituita dalla presentazione entro il mese di ottobre del primo rapporto sullo stato di attuazione del PICO (Relazione che il governo dovrà presentare alla Commissione Europea entro il 15 ottobre 2006). anche alla luce dell'adozione da parte della Commissione stessa di criteri metodologici più rigorosi e puntuali per la relativa valutazione. Come prospettato dal Ministro Bonino, il Parlamento dovrà essere pienamente coinvolto in questa fase, contribuendo non soltanto alla mera verifica dello stato di attuazione ma anche alla eventuale ridefinizione delle priorità politiche e delle relative azioni.
Per quanto riguarda le politiche per l'occupazione, la Commissione europea ha riconosciuto che il piano nazionale di riforma italiano considera il rafforzamento dell'istruzione e della formazione la priorità principale nel campo dell'occupazione; tuttavia ritiene che avrebbero dovuto essere profusi «maggiori sforzi per portare alla media europea i livelli di educazione e di formazione». La Commissione ritiene gli stanziamenti troppo limitati e considera poco valorizzato l'apporto delle regioni e delle parti sociali alla politica per l'occupazione. Osserva inoltre che sarebbe stata necessaria una descrizione più precisa, nel piano nazionale, del metodo scelto per aumentare il tasso d'occupazione e ridurre le disparità regionali in materia di occupazione (il tasso di occupati del 57.6 per cento rimane molto al di sotto degli obiettivi di occupazione previsti dalla strategia di Lisbona: un tasso del 70 per cento in generale; un tasso del 60 per cento per l'occupazione femminile).
Anche sulla scorta di quanto rilevato dalla Commissione, appare opportuno che il Governo fornisca elementi ulteriori circa le eventuali intenzioni di aggiornamento o modifica del Piano nazionale per la crescita e l'occupazione. Occorre rendere più coerente e stretto il coordinamento anche in termini di presentazione di rapporti ed adozione di nuove misure «Lisbona» tra paesi della zona euro al fine di sviluppare un più ampio coordinamento in materia economica e sociale.
Il riesame della strategia di Lisbona nella primavera 2005 ha evidenziato infatti l'importanza della dimensione sociale della strategia; in tale prospettiva è stata richiamata l'interazione tra le politiche di protezione sociale e d'inclusione sociale e quelle per la crescita e l'occupazione. L'attuale dibattito sul futuro del modello sociale europeo, inoltre, ha dato un importante rilievo politico alle politiche per la protezione sociale e l'integrazione sociale, ciò assume una rilevanza particolare proprio all'interno della zona Euro. Alcune interessanti indicazioni al riguardo sono contenute nella relazione congiunta sulla protezione sociale e sull'inclusione sociale 2006 - sulla quale richiama l'attenzione la relazione del Governo - che è stata adottata dalla Commissione nello scorso febbraio e successivamente presentata al Consiglio europeo di primavera 2006. In vista della elaborazione, prevista per l'autunno del 2006, delle strategie nazionali per la protezione sociale e l'integrazione sociale, sarebbe opportuno che il Governo informasse gli organi parlamentari in sede di elaborazione dei relativi documenti, prima della loro presentazione in sede europea.
In tale contesto si ricorda inoltre che la Commissione ha presentato - ad aprile 2006 - una comunicazione sui servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea, con la quale ha avviato una consultazione per acquisire elementi che le consentano di tener conto delle specificità di questi servizi in fase di attuazione della legislazione comunitaria. Sarebbe utile conoscere gli orientamenti del Governo al riguardo.
Di particolare rilevanza, per le sue connessioni con l'attuazione della Strategia


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di Lisbona e la salvaguardia del modello sociale europeo è anche il tema dei cambiamenti demografici, richiamata dalla relazione del Governo. Per conseguire gli obiettivi di Lisbona relativi alla creazione di posti di lavoro più numerosi e qualificati, all'insegna della coesione sociale, occorre potenziare il modello sociale europeo in funzione della modificata struttura della popolazione nonché delle esigenze in termini di conoscenze e di competenze di una società sempre più aperta alle nuove tecnologie.
Nel 2005 la Commissione europea ha avviato al riguardo una consultazione sulla base del Libro verde «Far fronte ai cambiamenti demografici, una nuova solidarietà tra generazioni». sul quale pone l'accento la relazione in esame.
In particolare il Governo rileva che l'Unione europea dovrebbe: promuovere scambi e fare analisi periodiche dei cambiamenti demografici e del loro impatto sulla società e sulle politiche pertinenti; prestare maggiore attenzione a quelle aree su cui più direttamente possono incidere gli andamenti demografici.
Infine, il Governo dovrebbe poi valutare la necessità di integrare il PICO con le nuove priorità identificate dal Consiglio Europeo del marzo 2006: migliorare il potenziale competitivo delle imprese, investire in conoscenza ed innovazione, incrementare l'occupazione giovanile e femminile, creare una politica energetica, aumentare la competizione nell'industria e nei servizi.

1.6 L'attuazione del quadro finanziario 2007-2013.

Il nuovo quadro finanziario dell'Unione europea per il periodo 2007-2013, approvato con l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, ha un'estrema rilevanza per la concreta attuazione di tutte le politiche dell'Unione europea. Ad esso sono infatti collegate numerose proposte legislative che fissano obiettivi e relativi stanziamenti in diversi settori dell'Unione europea, il cui esame dovrebbe essere concluso nei prossimi mesi.
All'approvazione di tali strumenti legislativi dell'Unione europea dovrà fare seguito, in settori quali la politica di coesione e la politica agricola, l'adozione a livello nazionale, d'intesa con la Commissione europea, di importanti decisioni di programmazione e di spesa.
È fondamentale quindi che il Governo promuova una sollecita approvazione delle principali proposte pendenti nelle sedi europee, che appaiono comunque in avanzato stato di esame, e attivi i circuiti decisionali interni volti alla definizione degli strumenti di programmazione.
Di particolare rilevanza per il nostro Paese tra le proposte collegate al quadro finanziario 2007-2013, va considerata la proposta di regolamento per l'istituzione di un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
Va inoltre ricordato che è prevista una revisione delle prospettive finanziarie sulla base di un riesame generale e approfondito di tutti gli aspetti relativi alle spese dell'Unione europea, compresa la politica agricola comune, e alle risorse proprie, inclusa la correzione per il Regno Unito. A questo proposito la Commissione presenterà un documento nel 2008/2009.
Questa revisione assume un'estrema rilevanza non soltanto per gli aspetti strettamente finanziari, ma per la definizione stessa del ruolo dell'Unione europea e della sua capacità di contribuire con il proprio bilancio all'attuazione delle proprie competenze ed obiettivi. Particolarmente significativo in questo contesto è poi il dibattito sulla revisione del sistema di finanziamento europeo al fine di introdurre eventualmente delle reali risorse proprie dell'Unione Europea.
È importante quindi che su tale tema il Parlamento d'intesa con il Governo promuova immediatamente una riflessione che conduca alla definizione di una chiara posizione dell'Italia. Considerata la natura dei negoziati con implicazioni finanziarie in ambito europeo, solo una tempestiva presa di posizione dell'Italia su tali argomenti consentirà al nostro Governo di


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esercitare un reale influsso sulla revisione del quadro finanziario e del sistema delle risorse proprie.

2. SETTORI DI PARTICOLARE INTERESSE PER L'ITALIA

2.1 Mercato interno e concorrenza.

In alcuni ambiti settoriali, sono in corso di discussione o verranno presentate proposte di particolare interesse per l'Italia, sulle quali è opportuno attirare l'attenzione del Garante e del Parlamento.
Nel settore del mercato interno sono pendenti alcune importanti proposte e iniziative volte a rimuovere ostacoli di natura giuridica e tecnica alla esplicazione delle quattro libertà e a semplificare l'ambiente regolamentare, contribuendo così agli obiettivi della strategia di Lisbona.
In questo contesto è anzitutto importante favorire una rapida approvazione della proposta di direttiva sui servizi sulla base del testo su cui il Consiglio competitività del 29 maggio 2006 ha raggiunto l'accordo politico in vista della posizione comune che sarà adottata in una delle prossime sessioni.L'accordo politico si basa su un testo di compromesso che si attiene strettamente al testo adottato dal PE e dalla Commissione e che, alla luce dell'andamento del negoziato sinora svoltosi, può forse considerarsi un equilibrio avanzato tra le differenti esigenze ed interessi manifestati.
Su questo terreno, e nel solco delle misure previste dalla Strategia di Lisbona, si collocano gli interventi di liberalizzazione previsti dal recente decreto legge Bersani che costituiscono un importante stimolo alla competitività e alla crescita del settore dei servizi.
Tra le questioni all'esame delle istituzioni europee, particolare rilevanza ha anche la proposta di regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), sulla quale la relazione del Governo richiama l'attenzione.
La proposta, sulla quale non si è svolto un adeguato dibattito nel nostro Paese come avvenuto invece in altri Stati membri, mira a creare un nuovo sistema integrato, denominato REACH, per la registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche che garantisca la diffusione e lo scambio delle informazioni necessarie lungo tutta la catena industriale allo scopo di ridurre i rischi per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente.
L'impatto della proposta sul sistema produttivo è quindi particolarmente rilevante e richiederebbe una specifica attenzione da parte di Parlamento e Governo.
Di estrema rilevanza sono inoltre le iniziative avviate della Commissione in vista di un ulteriore sviluppo del mercato interno. Il 20 aprile 2006 la Commissione ha predisposto infatti un documento per l'elaborazione di nuovi orientamenti nel settore del mercato interno, che effettua una valutazione della situazione attuale ed individua una serie di priorità politiche future.
Relativamente alle priorità future, la Commissione individua cinque settori di intervento:
a) incoraggiare il dinamismo e l'innovazione nel mercato interno mediante azioni in settori quali la proprietà intellettuale, gli appalti, nuove forme di finanziamento per i progetti innovativi, un migliore accesso al mercato per i servizi;
b) garantire un quadro normativo di alta qualità soprattutto al fine di favorire lo sviluppo delle PMI;
c) migliorare l'attuazione e l'applicazione della normativa, anche attraverso l'istituzione di un sistema di informazione del mercato interno (SIMI) per favorire lo scambio di informazioni fra le amministrazioni dei vari Stati membri;
d) rispondere più efficacemente alla globalizzazione, introducendo adeguamenti nel mercato interno al fine di attrarre investimenti esteri e di consentire alle imprese europee di essere competitive a livello internazionale;


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e) migliorare l'informazione dei cittadini e delle imprese sulle opportunità offerte dal mercato interno per consentire loro di trarne i massimi benefici.

Si tratta di obiettivi ambiziosi ed importanti per la cui attuazione appare opportuno che il Governo, in stretto raccordo con il Parlamento, si adoperi nelle sedi comunitarie competenti.
Appare inoltre opportuno che il Parlamento e il Governo seguano con attenzione l'attuazione del Libro bianco sulla politica comunitaria nel settore dei servizi finanziari 2005-2010, presentato dalla Commissione europea lo scorso anno.
Il documento disegna, infatti, il quadro delle iniziative dell'Unione europea nel settore in materia nel periodo di riferimento, le quali si iscrivono nel contesto delle attività finalizzate all'attuazione della Strategia di Lisbona.
Particolare importanza riveste infine la proposta di regolamento sulle tariffe di roaming, presentata lo scorso 12 luglio dalla Commissione europea. La proposta mira infatti a ridurre sensibilmente, sino al 70 per cento, il costo dell'uso dei telefoni cellulari all'estero, garantendo che i prezzi pagati dagli utenti dei servizi di roaming all'interno dell'Unione europea non siano ingiustificatamente più alti di quelli praticati per le chiamate nel proprio paese d'origine.
È quindi importante che anche su tale iniziativa il Governo e il Parlamento definiscano quanto prima la posizione italiana nelle sedi negoziali europee

2.2 La politica di coesione nel periodo 2007-2013.

Dopo l'accordo sul nuovo quadro finanziario, le proposte legislative relative alla politica di coesione nel periodo 2007-2013 sono state approvate dal Parlamento europeo il 4 luglio 2006 e dovrebbero essere definitivamente adottate dal Consiglio il 20 luglio prossimo. Si apre pertanto a questo punto una fase non meno importante intesa alla concreta definizione da parte di ciascuno stato membro, di concerto con la Commissione, di obiettivi, priorità e programmi di spesa sulla cui base saranno concretamente erogati gli stanziamenti dei fondi strutturali.
La nuova disciplina dei fondi disegna a questo riguardo - come ricordato dalla relazione del Governo - un vero e proprio ciclo strategico inteso a garantire il pieno coinvolgimento di tutti i livelli di governo interessati e la conseguente coerenza degli obiettivi e delle azioni realizzate.
È importante quindi, anche alla luce del fatto che le risorse disponibili nel 2007-2013 saranno inferiori rispetto al passato, che la definizione del quadro strategico nazionale per il nostro Paese e dei programmi operativi che ad esso daranno attuazione sia tale da garantire la definizione di obiettivi ed assi di spesa effettivamente prioritari.
Come prospettato dagli stessi strumenti normativi relativi ai fondi strutturali, sarà essenziale assicurare che gli interventi strutturali siano concentrati sul raggiungimento degli obiettivi di crescita, occupazione e competitività previsti dalla Strategia di Lisbona. È importante che il Governo dia indicazioni su come intende agire a tali fini.

2.3 Politica fiscale.

Nel settore della politica fiscale sono in corso alcune importanti iniziative - che la relazione del Governo descrive soltanto -, intese ad eliminare alcune distorsioni alla concorrenza e a semplificare gli obblighi per i contribuenti, provvedendo al rilancio della competitività.
Di estrema rilevanza è anzitutto l'elaborazione, avviata dalla Commissione Europea nel 2004, di una proposta legislativa volta a definire una base imponibile comune consolidata per le società. La proposta, che dovrebbe essere presentata entro il 2008, dovrebbe definire un nucleo di regole comuni per determinare il reddito imponibile delle imprese che svolgono la loro attività in vari paesi dell'Unione, ferma restando la piena sovranità degli Stati membri nella fissazione delle aliquote


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di imposta, al fine di attenuare il fenomeno della concorrenza fiscale dannosa.
L'iniziativa è di particolare importanza per il nostro Paese in quanto è intesa a ridurre talune distorsioni derivanti dalla concorrenza fiscale tra Stati membri dell'Unione europea, soprattutto in relazione all'applicazione di regimi di tassazione sulle imprese molto vantaggiosi da parte di alcuni dei nuovi Paesi membri.
Nella XIV legislatura la Camera ha già mostrato attenzione al tema formulando indirizzi e osservazioni nelle risoluzioni approvate in esito al programma legislativo annuale della Commissione europea e alla relazione annuale del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.
In secondo luogo, sono attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio alcune proposte legislative relative al regime IVA delle imprese per quanto riguardo il luogo di prestazione dei servizi ai fini del pagamento dell'Iva e la semplificazione degli obblighi transfrontalieri in modo da creare uno sportello unico che semplifichi registrazione e dichiarazione IVA. Tale proposta riveste notevole importanza per le PMI italiane.

2.4 Ambiente.

Nel settore dell'ambiente sono in corso alcune importanti iniziative di cui la relazione del Governo dà conto.
Un primo aspetto significativo è rappresentato dall'avvio in sede di Unione europea dell'esame della strategia a medio e lungo termine sui cambiamenti climatici. Sull'argomento anche il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno scorso ha richiamato l'attenzione nell'ambito delle misure intese ad assicurare lo sviluppo sostenibile, invitando la Commissione europea a formulare proposte. È quindi importante che il Parlamento definisca orientamenti al riguardo in un fase precoce, considerando il delicato equilibrio che la tematica presenta tra le esigenze di protezione ambientale e quelle del sistema produttivo.
Di particolare rilievo è altresì la proposta di direttiva che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità al servizio della politica ambientale (INSPIRE). Tale infrastruttura avrebbe la finalità di formulare, attuare, monitorare e valutare le politiche comunitarie a tutti i livelli e di fornire informazioni al cittadino, rendendo più accessibili e interoperabili i dati territoriali.

2.5 Trasporti.

Per quanto concerne il settore dei trasporti la relazione del precedente Governo si limita a fornire un elenco, peraltro parziale, delle principali misure all'esame dell'Unione europea alla data del 31 dicembre 2005.
Tra le iniziative tuttora in corso alcune rivestono particolare importanza per il nostro Paese e sarebbe opportuno che l'attuale Governo precisi i propri orientamenti in materia.
Di particolare importanza è il «terzo pacchetto ferroviario», presentato dalla Commissione il 3 marzo 2004, al fine di creare, nel più breve tempo possibile, uno spazio ferroviario europeo integrato, con l'obiettivo di rendere i trasporti per ferrovia più competitivi e attraenti.
L'attuazione entro le scadenze previste dei progetti di reti transeuropee di trasporto riguardanti l'Italia assume carattere prioritario.
Si tratta, infatti, di realizzare grandi corridoi di interesse europei necessari ad assicurare collegamenti rapidi ed efficaci che assumono, soprattutto dopo l'allargamento e in vista dei futuri possibili allargamenti ai Paesi balcanici, notevole importanza non solo per lo sviluppo economico e la coesione territoriale del nostro Paese, ma anche per il suo stesso ruolo nel contesto europeo.
Un significativo rilievo riveste poi la proposta di regolamento recante norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, in quanto mira ad aggiornare il quadro normativo in vigore, adottato dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, con una nuova disciplina ispirata a criteri di semplificazione, armonizzazione e chiarezza.


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Va considerato con particolare attenzione da parte italiana anche il terzo pacchetto di misure legislative per la sicurezza marittima dell'Unione europea (c.d. Erika III). Le proposte sono intese essenzialmente al conseguimento di due obiettivi principali: una migliore prevenzione degli incidenti e dell'inquinamento e un più efficiente trattamento delle conseguenze degli incidenti.
Occorre infine tenere presente che la Commissione europea intende riaprire il dibattito sulla liberalizzazione dei servizi portuali attraverso l'avvio di una consultazione. La Commissione intende raccogliere le opinioni delle parti interessate per elaborare una nuova proposta legislativa che presenterebbe una forte rilevanza e impatto per il nostro Paese. Una prima proposta di direttiva sull'accesso al mercato dei servizi portuali è stata ritirata dalla Commissione il 17 marzo 2006. Esaminata secondo la procedura di codecisione, la proposta è stata rigettata in prima lettura dal Parlamento europeo il 18 gennaio 2006, mentre in seno al Consiglio, a causa di forti contrasti, non è stato possibile raggiungere alcun accordo.

2.6 Energia.

L'attuale scenario energetico mondiale ha posto l'Europa di fronte a numerose questioni: le forti tensioni sui mercati del petrolio e del gas, la crescita della domanda mondiale mentre le riserve di idrocarburi sono in esaurimento, la forte dipendenza dalle importazioni, i cambiamenti climatici. Tutto ciò ha portato la questione energetica, a cui la relazione annuale non fa riferimento, ad occupare i primi posti nell'agenda delle istituzioni europee.
La Commissione europea ha presentato il 3 marzo 2006 il Libro verde «Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura» che ha gettato le basi per una politica europea in campo energetico, delineando tre obiettivi fondamentali da perseguire: la sostenibilità, attraverso la diversificazione del mix energetico che deve poter tenere conto di tutte le diverse fonti di energia, la competitività, innanzitutto attraverso la piena realizzazione di un mercato interno dell'elettricità e del gas, la sicurezza dell'approvvigionamento, attraverso l'elaborazione di una politica energetica esterna comune.
È poi intenzione della Commissione presentare, nel prossimo dicembre, il primo riesame strategico della politica energetica dell'Unione europea.
Particolarmente importante è dunque conoscere gli orientamenti del Governo in materia di politica dell'energia, assolutamente strategica per il nostro Paese, più ancora che per l'intera Europa, volta a dare piena attuazione al mercato interno.

2.7 La politica agricola comune.

In campo agricolo la relazione non fa riferimento alla preparazione di riforme in settori come il settore vitivinicolo e quello ortofrutticolo - sui quali la Commissione europea ha presentato rispettivamente una comunicazione ed avviato una consultazione - particolarmente importanti per l'agricoltura nazionale e sui quali a livello comunitario è in corso un dibattito che si concretizzerà nel corso di alcuni mesi in proposte legislative vere e proprie.
Per quanto riguarda il settore vitivinicolo europeo, l'Italia è il secondo maggior produttore (prima è la Francia) con 51 milioni di ettolitri (28,5 per cento della produzione dell'Unione europea), ma è il primo per occupati con i suoi 500 mila produttori; nel 2004 la produzione vitivinicola ha costituito il 10 per cento del valore delle produzioni agricole italiane. Bastano questi dati a evidenziare l'importanza di tale settore per l'agricoltura italiana. Occorrerà seguire quindi con attenzione gli sviluppi della discussione sulla proposte della Commissione europea che stanno già suscitando le preoccupazioni delle organizzazioni italiane di categoria. Secondo tali proposte, accanto ad una politica di sostegno della qualità dei vini, sarebbe prevista la dismissione in cinque anni di 400.000 ettari di vigneti (su base volontaria e fortemente incentivata dal


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punto di vista economico) e l'abolizione delle misure di gestione del mercato tra cui il sostegno alla distillazione dei vini che verrebbe sostituita da una sorta di rete di sicurezza finanziata da una dotazione nazionale assegnata a livello comunitario.

2.8 Società dell'informazione.

Di estremo rilievo è la proposta di modifica della direttiva «TV senza frontiere», finalizzata, come illustrato nella relazione del Governo, all'adeguamento allo sviluppo tecnologico e agli sviluppi del mercato nel settore audiovisivo in Europa.
La modernizzazione della disciplina in questione, che rientra nella strategia «i-2010: una società dell'informazione per la crescita e l'occupazione», adottata dalla Commissione il 1o giugno 2005, ha evidenti ricadute per il settore in questione e per gli utenti dei relativi servizi e richiede un'indicazione da parte del Governo degli orientamenti che intende seguire durante il negoziato.

2.9 Politica marittima.

Lo sviluppo di una vera politica marittima dell'Unione europea che coordini in modo sistematico le politiche concernenti tutti i settori che hanno un impatto su mari e oceani, costituisce una priorità per l'Italia, tenuto conto dell'importanza economica, culturale e sociale che le relative attività rivestono per il nostro Paese. In questo contesto, la presentazione da parte della Commissione europea nel giugno 2006 del Libro verde «Verso una politica marittima dell'Unione: una visione europea degli oceani e dei mari» rappresenta un'occasione molto importante e che richiede una definizione chiara degli interessi nazionali del nostro paese in materia. Il documento, che apre una fase di consultazione destinata a chiudersi entro il 30 giugno 2007, prospetta un nuovo approccio integrato delle politiche europee concernenti tutti i settori collegati al mare al fine di liberare il potenziale non ancora valorizzato in termini di crescita e occupazione, rafforzando al tempo stesso la protezione dell'ambiente marino.

3. PROCEDURE E MECCANISMI DI PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI PROCESSI COMUNITARI

La partecipazione dell'Italia ai processi comunitari sia nella fase ascendente che nella fase discendente dipende, tra l'altro, dall'efficacia dei meccanismi e delle procedure previste a tal fine. Appare dunque opportuno attirare l'attenzione del Governo su alcuni aspetti legati ai raccordi tra Governo e Parlamento e all'attuazione tempestiva delle direttive comunitarie e delle sentenze della Corte di Giustizia.

3.1 Il rafforzamento della partecipazione italiana nel processo decisionale europeo e il ruolo del Parlamento.

La definizione di procedure e strumenti per una partecipazione più efficace del nostro Paese nelle sedi decisionali europee costituisce, come sottolineato dal Ministro Bonino nel corso dell'audizione dell'11 luglio 2006, una delle questioni prioritarie da affrontare in questa legislatura.
Una partecipazione adeguata al processo decisionale costituisce, infatti, non soltanto la condizione imprescindibile per la tutela degli interessi del Paese e per un contributo all'avanzamento del processo di integrazione europea, ma anche un presupposto imprescindibile per assicurare un più alto grado di conformità dell'ordinamento nazionale a quello europeo.
A tal fine, occorre, per un verso definire in modo tempestivo ed adeguato la posizione nazionale sulle priorità politiche e sui progetti normativi dell'Unione europea, coinvolgendo tutti i soggetti interessati sul piano nazionale. Per altro verso, è necessario che il flusso di elementi di conoscenza e valutazione acquisiti attraverso la partecipazione alle sedi decisionali dell'Unione europea sia adeguatamente riportato presso le istituzioni e


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amministrazioni nazionali competenti nella fase dell'attuazione della normativa in sede nazionale.
La legge n. 11 del 2005 ha previsto a tal fine un apparato di strumenti e procedure che, se pienamente e correttamente utilizzati possono determinare un sensibile salto di qualità.
In questo contesto è fondamentale il pieno coinvolgimento del Parlamento, come riconosciuto nel corso della richiamata audizione dal Ministro Bonino, che ha dimostrato particolare sensibilità e disponibilità al riguardo.
Estremamente significativo è l'avvio dallo scorso mese di aprile, per iniziativa dell'allora Ministro per le politiche comunitarie La Malfa, della trasmissione diretta dei documenti dal Governo alle Camere e agli altri soggetti interessati, in attuazione della legge in questione.
Va peraltro segnalata la necessità che, avvalendosi della collaborazione del Governo, siano anzitutto gli stessi organi parlamentari ad attivare tutti gli strumenti e le procedure a loro disposizione in relazione alla cosiddetta «fase ascendente», quali quelli previsti dalla legge n. 11, dal regolamento della Camera o introdotti in via di prassi. Notevoli potenzialità sembra presentare in questo contesto l'organizzazione, attraverso un'applicazione più sistematica dell'articolo 127-ter del Regolamento, di audizioni degli europarlamentari italiani e di esperti europei sulle questioni europee più rilevanti per l'Italia invitando a parteciparvi rappresentanti del Governo, come raccomandato con lettera del Presidente Casini ai Presidenti delle Commissioni permanenti del 10 ottobre 2005.
Attraverso tali incontri si faciliterebbe un confronto complessivo tra i vari soggetti che in modi diversi intervengono direttamente o indirettamente nel processo decisionale europeo.
Un secondo aspetto attiene all'esigenza che le Camere, attraverso la relazione e tutti gli altri strumenti conoscitivi appropriati, ricevano un'informazione qualificata su tutte le attività del Governo nelle sedi decisionali europee anche di natura informale e preparatoria. In particolare, potrebbe risultare utile che nella relazione annuale si forniscano un'informazione ed una valutazione di carattere generale sulle modalità di partecipazione italiana ai comitati e ai gruppi di lavoro che assistono le Istituzioni dell'Unione europea nelle varie fasi del processo decisionale.
Va infine evidenziato che un contributo fondamentale alla democraticità e all'efficienza delle politiche dell'Unione europea potrebbe essere offerto da una ulteriore valorizzazione del ruolo delle regioni e delle autonomie locali sia nella formazione delle politiche europee sia nella loro attuazione.
A tal fine, occorre anzitutto dare piena attuazione agli strumenti di informazione e partecipazione delle regioni previsti dalla legge n. 11 del 2005 sia con riferimento alla fase ascendente che a quella discendente del processo decisionale comunitario.
In secondo luogo, appare opportuno promuovere un maggiore ricorso da parte delle regioni italiane a strumenti innovativi e flessibili quali, in particolare, i contratti e le convenzioni tripartite e il dialogo con le associazioni locali e regionali. Tali strumenti, infatti, favorirebbero sicuramente un ruolo più attivo delle regioni nell'attuazione di alcune politiche comunitarie settoriali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale cooperazione.

3.2 Le procedure di infrazione e i procedimenti giurisdizionali riguardanti l'Italia.

L'attività di recepimento della normativa comunitaria nel corso del 2005 è stata notevolmente influenzata dalle innovazioni recate in materia dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11 («Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»), che ha ridisegnato il quadro normativo primario in materia, con lo scopo principale di adeguare l'attività di adempimento degli obblighi comunitari alle innovazioni di sistema recate dalla legge costituzionale


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18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V della Costituzione.
Tuttavia, il numero delle procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia rimane elevatissimo sia in valori assoluti sia in comparazione alle performance di altri Stati membri.
I dati diffusi recentemente dal Ministro Bonino (alla data del 28 giugno scorso risultano pendenti 244 procedure di cui 80 nel settore ambientale e circa 62 nel settore del mercato interno) sullo stato delle procedure di infrazione riguardanti l'Italia appare perciò decisamente preoccupante. Il peggioramento del grado di conformità del nostro ordinamento a quello comunitario, se può ascriversi in parte al rallentamento dell'attività legislativa per il cambio di legislatura, sembra discendere da fattori strutturali più che occasionali.
Da un'analisi articolata delle procedure pendenti, sembrerebbero esserci grossi «blocchi» di infrazioni dovute a mancanza di comunicazione degli atti di recepimento delle direttive, che indicherebbero ritardi nella trasposizione delle stesse in diritto italiano. Queste infrazioni da non comunicazione spiegano poi l'alto numero di archiviazioni nell'anno che segue. Le altre infrazioni appaiono essere infrazioni di sostanza, specialmente in materia di ambiente e di tutela dei consumatori. Resta quindi l'impressione complessiva (quasi 300 procedimenti aperti in un anno!) della necessità di un ulteriore miglioramento da parte dell'Italia per l'adeguamento delle varie normative nazionali al diritto comunitario. Ancora più significativo l'elenco delle cause iniziate nel 2005 dalla Commissione contro l'Italia: 34 iscritte a ruolo in Corte di giustizia in un solo anno, contro ad esempio 13 contro la Germania e 10 contro la Francia.
Anzitutto, le difficoltà e i ritardi nell'attuazione sembrano il risultato di una partecipazione non sistematica ed efficiente alla fase di formazione delle decisioni comunitarie. Pur se la situazione è migliorata l'assenza di un efficace circuito informativo e di indirizzo organico in tutte le fasi del processo decisionale determina il risultato che le amministrazioni interessate e lo stesso Parlamento giungono largamente impreparati al momento del recepimento o dell'attuazione della normativa europea.
In secondo luogo, in alcuni settori, come quello della politica ambientale, si registrano livelli così elevati e preoccupanti di infrazione, da parte non solo dello Stato ma anche e soprattutto di Regioni ed enti locali, che occorre forse chiedersi se non sussistano difficoltà di ordine politico ad adeguarsi agli obiettivi alle regole definite a livello europeo.
Va al riguardo evidenziato che la Commissione ha sensibilmente accelerato le procedure che in base all'articolo 228 del Trattato le consentono di chiedere alla Corte di condannare ad una sanzione pecuniaria uno Stato membro che persista nel suo inadempimento al diritto comunitario anche dopo una prima sentenza di condanna; e nel contempo essa ha deciso di non desistere più da questi ricorsi anche nel caso in cui lo Stato ponga nel frattempo fine all'inadempimento. Dal canto suo, con una recente giurisprudenza, la Corte di giustizia ha aperto la strada ad un inasprimento delle sanzioni, che possono ora portare ad assommare la penalità di mora giornaliera per ogni giorno di ritardo nell'attuazione della nuova sentenza di condanna e una somma forfettaria per il ritardo pregresso. E basta guardare alle cifre indicate dalla stessa Commissione (almeno 10 milioni di euro per la somma forfettaria, e fino a 700.000 euro al giorno per la penalità di mora) per capire quanto pesante può diventare, dal punto di vista finanziario, l'incapacità di adempiere nei tempi dovuti gli obblighi che ci impone la normativa comunitaria.
Il Governo, come del resto prospettato dal Ministro per le politiche europee nel corso dell'audizione dell'11 luglio scorso, potrebbe valutare alcune nuove piste per migliorare il grado di adempimento, ad esempio:
ritornare a dodici mesi come termine generale per l'esercizio da parte del Governo


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della delega a recepire le direttive, invece dei diciotto mesi previsti dalle due ultime leggi comunitarie;
anticipare la preparazione dei decreti legislativi, iniziando il lavoro fin dal momento dell'inoltro del Disegno di legge comunitaria alle Camere, senza aspettare, come avviene di regola oggi, l'approvazione definitiva della Legge (sarebbe in realtà anche auspicabile che le prime attività di preparazione cominciassero dal momento successivo all'adozione dell'atto in sede comunitaria);
arrivare ad una sessione comunitaria dei lavori parlamentari, che garantisca tempi programmati e certi di approvazione della legge comunitaria, in vista anche di eventuale futuro passaggio della stessa ad una periodicità semestrale;
monitorare in modo costante e più attento l'attività di recepimento svolta dalle singole Amministrazioni, in particolare con riferimento alle direttive da attuare in via amministrativa (articolo13 della Legge 11/2005);
per quanto riguarda le direttive si potrebbe eventualmente in alcuni casi legiferare direttamente, e non con delega, attraverso la legge comunitaria;
inoltre si potrebbe anche valutare l'opportunità di avviare una sorta di «due diligence» da parte di ciascuna amministrazione sulle procedure d'infrazione rientranti nella propria competenza al fine di avere un quadro più chiaro sulle reali cause di difficoltà;
infine è opportuno individuare, come già richiesto dal Ministro Bonino, un responsabile per gli affari europei in ciascun Ministero.

Un primo importante passo in questa direzione sarebbe quello di assicurare, come del resto richiesto in diverse occasioni dalla Camera, la trasmissione tempestiva e sistematica in forme appropriate di dati e informazioni utili a dare un'adeguata informazione agli organi parlamentari, anche al fine di prevenire violazioni dell'ordinamento comunitario o di porvi adeguato rimedio.
Potrebbe a tal fine valutarsi la possibilità che il Presidente del Consiglio o il Ministro per le politiche europee trasmetta alle Camere elenchi delle procedure di infrazione di cui agli articoli 226 e 228 del trattato CE e dei procedimenti di esame di aiuti di Stato, di cui agli articoli 87-88 del medesimo trattato, avviati nei confronti dell'Italia
A questi dati potrebbero eventualmente aggiungersi anche le sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano, nonché le cause sollevate in via pregiudiziale da organi giurisdizionali italiani.
Gli elenchi in questione, che potrebbero essere articolati in base al settore e alla materia cui si riferiscono potrebbero comprendere informazioni sintetiche sull'oggetto del procedimento e sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia, sullo stadio di ciascuna procedura, sulle attività svolte e sugli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in ciascun procedimento al fine di illustrare e sostenere la propria posizione.
Va pertanto considerato con estremo favore a questo riguardo l'approvazione in Commissione di un emendamento al disegno di legge comunitaria che, novellando la legge n. 11 del 2005, prevede la trasmissione sistematica dei documenti e delle informazioni in questione dal Governo al Parlamento.
Un ulteriore osservazione riguarda il fatto che alcune infrazioni sembrano dovute a comportamenti non conformi agli obblighi comunitari di regioni ed enti locali (ad esempio appalti). A tal fine si


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potrebbe valutare l'opportunità di una maggiore sensibilizzazione dei soggetti diversi dallo Stato al riguardo, anche ai fini del rafforzamento delle rispettive capacità legislative e amministrative, tenuto anche delle rilevanti conseguenze finanziarie che l'imposizione di sanzioni per le violazioni dei medesimi soggetti può determinare.
Infine e più in generale sulla partecipazione delle regioni alla fase ascendente o discendente dei processi dell'Unione europea si potrebbe valutare l'opportunità di effettuare una prima verifica sul ruolo delle regioni, con riferimento all'attuazione delle disposizioni previste dalla Legge La Loggia e dalla legge n. 11 del 2005.