II Commissione - Resoconto di marted́ 25 luglio 2006


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SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 11.35

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.
C. 40/B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).


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La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro MARAN (Ulivo), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulle modifiche apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera, le quali, in massima parte, attengono alla competenza della Commissione Giustizia.
In particolare, il Senato ha soppresso l'articolo 4 del testo della Camera, volto a prevedere una specifica procedura aggravata per l'adozione, da parte della Commissione d'inchiesta, di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite ed ha previsto espressamente al comma 2 dell'articolo 1 il divieto, per la Commissione, di «adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.»
All'articolo 5, comma 4, è stata introdotta la limitazione della possibilità dell'autorità giudiziaria di ritardare, per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti dalla Commissione. Il testo approvato dalla Camera, così come l'ultima legge istitutiva della Commissione antimafia, prevedeva che ciò potesse avvenire con decreto motivato efficace per sei mesi e rinnovabile finché persistessero le ragioni ostative. Il testo approvato dal Senato precisa che tale rinnovo può avvenire una sola volta. Dopo un anno dalla richiesta, quindi, l'autorità giudiziaria, anche in deroga all'articolo 328 codice di procedura penale è comunque obbligata a trasmettere alla Commissione d'inchiesta copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso.
Per quanto riguarda la soppressione della disposizione diretta a prevedere la procedura aggravata per l'adozione di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite, ricorda che questa era stata introdotta sulla base della considerazione che per tali provvedimenti la Costituzione non consente di prevedere, come avviene per gli atti di medesima natura emanati dall'autorità giudiziaria, un sistema di controllo affidato ad un organo terzo rispetto all'organo che procede nelle indagini. Il quorum qualificato, determinando il coinvolgimento di maggioranza ed opposizione nella delibera di adozione di tali atti, era stato considerato come l'unico strumento idoneo a ridurre il rischio di un abuso della utilizzazione dei mezzi di indagini che la Costituzione mette a disposizione delle Commissioni d'inchiesta. Tra questi ve ne sono alcuni, si pensi alle intercettazioni telefoniche od all'accompagnamento coattivo dei testimoni, che limitano interessi costituzionalmente garantiti. Non è stato ritenuto possibile procedere ad una esclusione ex lege del potere di emanare provvedimenti di tale contenuto in quanto l'articolo 82 della Costituzione prevede espressamente che «la Commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». La norma costituzionale appare chiara nel porre un preciso parallelo tra i poteri di indagine ed esame dell'autorità giudiziaria e quelli delle Commissioni d'inchiesta. La circostanza che i provvedimenti di indagine dell'autorità giudiziaria limitativi delle libertà siano emessi da un organo terzo (il giudice per le indagini preliminari) su proposta dell'organo di indagine (il pubblico ministero), mentre quelli della Commissione d'inchiesta siano emessi direttamente dall'organo di indagine (la Commissione stessa) non fa venir meno il parallelismo tra i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria e quelli della Commissione d'inchiesta, ma è la conseguenza diretta della diversa natura e legittimazione dei due organi. Dalla natura politica della Commissione d'inchiesta deriva necessariamente l'autonomia della medesima nel disporre dei poteri che la Commissione le attribuisce. Il richiamo nel testo della Costituzione alle limitazioni che sono poste all'autorità giudiziaria sta a significare unicamente che la Commissione può esercitare i poteri di indagine dell'autorità giudiziaria solo nei casi in cui questa può esercitarli. Le intercettazioni telefoniche, ad esempio, possono essere disposte solo in alcuni casi.
Sottolinea, inoltre, che la limitazione dei poteri di inchiesta attivabili dalla Commissioni


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comporterebbe il rischio di pregiudicare l'efficacia della attività di inchiesta, soprattutto con riferimento alla impossibilità di disporre l'accompagnamento coattivo di un testimone.
La scelta del Senato, oltre a non essere coerente con il dettato costituzionale, appare inopportuna anche sotto il profilo politico, in quanto priva la Commissione «antimafia» di sostanziali poteri di inchiesta, configurandola, di fatto, come una Commissione di indagine.
Dalla legittima preoccupazione per il rischio di un abuso nella utilizzazione da parte della Commissione dei poteri di indagine dell'autorità giudiziaria non può derivare l'esclusione da parte del legislatore ordinario di tutti quei poteri di indagine che coinvolgono interessi attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, come, invece, previsto dal Senato.
Per le ragioni esposte ritiene opportuno sopprimere all'articolo 1, comma 2, le parole: «In nessun caso può adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione».
Non ritiene condivisibile neanche la modifica apportata dal Senato al regime di opponibilità del segreto istruttorio da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto non appare ragionevole presumere ex lege che le ragioni di natura istruttoria che impediscono di derogare al segreto di cui all'articolo 329 codice di procedura penale vengano comunque meno dopo un anno dalla richiesta di trasmissione di atti di indagini in corso. Più corretto è il sistema che rimette all'autorità giudiziaria la scelta di concedere o negare con decreto motivato la trasmissione di atti di indagine alla Commissione d'inchiesta. Ricorda, a tale proposito, che il termine massimo delle indagini preliminari per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è fissato in due anni.
Considerato che non appare giustificata qualsiasi soluzione che sottragga all'autorità giudiziaria la valutazione delle ragioni di natura istruttoria relative all'opportunità di trasmettere ad un organo terzo atti di una indagine in corso, propone di sopprimere all'articolo 4, comma 4, le parole: una sola volta. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

Gaetano PECORELLA (FI) dichiara di non condividere i rilievi espressi dal relatore sulla disposizione introdotta dal Senato volta a limitare espressamente quei poteri della Commissione di inchiesta che vanno ad incidere su diritti di libertà costituzionalmente garantiti. A tale proposito, ritiene che l'articolo 82 della Costituzione debba essere interpretato nel senso di attribuire alla Commissione d'inchiesta, quale organo di indagine, esclusivamente i poteri che la legge assegna alla magistratura requirente. Presenta pertanto una proposta di parere alternativo (vedi allegato 2).

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) dichiara di non condividere la proposta di parere del relatore nella parte in cui viene fatto riferimento ad un totale parallelismo tra i poteri di indagine della Commissione d'inchiesta e quelli dell'autorità giudiziaria, in quanto tale parallelismo viene meno ogni qual volta all'autorità giudiziaria siano attribuiti poteri limitativi della libertà personale, i quali sono estranei alle funzioni attribuite dalla Costituzione alle Commissione d'inchiesta.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) condivide le osservazioni dei deputati Pecorella e Tenaglia, preferendo il testo trasmesso dal Senato.

Manlio CONTENTO (AN) dichiara di condividere nella sostanza la proposta di parere del relatore, anche se ritiene non opportuno affrontare in maniera diretta la questione della interpretazione dell'articolo 82 della Costituzione. Invita il relatore a trasformare la condizione relativa alla soppressione della disposizione sulla limitazione dei poteri della Commissione di inchiesta, in quanto tale condizione rischierebbe di creare una situazione di conflittualità


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tra la Camera ed il Senato che porterebbe ad un non auspicabile ritardo dell'approvazione della legge istitutiva della Commissione. Conclude sottolineando l'esigenza do approvare prima della pausa estiva il provvedimento istitutivo della Commissione d'inchiesta antimafia.

Alessandro MARAN (Ulivo), relatore, accogliendo l'invito dell'onorevole Contento riformula la propria proposta di parere (vedi allegato 3).

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore, la cui eventuale approvazione precluderà la votazione della proposta di parere alternativa presentata dall'onorevole Pecorella, che sarà invece posta in votazione in caso di reiezione.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti.
C. 17/B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gaetano PECORELLA (FI), relatore, osserva che il Senato ha soppresso l'articolo 4 del testo della Camera, volto a prevedere una specifica procedura aggravata per l'adozione, da parte della Commissione d'inchiesta, di provvedimenti limitativi delle libertà costituzionalmente garantite ed ha previsto espressamente al comma 3 dell'articolo 1 il divieto, per la Commissione, di adottare provvedimenti attinenti la libertà personale e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Dopo aver rilevato che l'articolo 82 della Costituzione prescrive che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, ritiene che la predetta disposizione debba essere interpretata nel senso che alla Commissione d'inchiesta siano attribuiti esclusivamente i poteri d'indagine che la legge assegna autonomamente alla magistratura inquirente. Presenta, pertanto, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

Alessandro MARAN (Ulivo) ritiene che contrasti con il dettato costituzionale la disposizione introdotta dal Senato diretta a limitare i poteri della Commissione di inchiesta. Presenta pertanto una proposta di parere alternativo (vedi allegato 5).

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore, la cui eventuale approvazione precluderà la votazione della proposta di parere alternativo presentata dall'onorevole Maran, che sarà invece posta in votazione in caso di reiezione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge la proposta di parere del relatore ed approva la proposta di parere alternativo presentata dall'onorevole Maran.

La seduta termina alle 12.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 luglio 2006. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle ore 12.

Introduzione nell'ordinamento di disposizioni penali in materia di tortura.
C. 915 Pecorella, C. 1206 Forgione, C. 1279 Suppa e C. 1272 De Zulueta.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 19 luglio 2006.


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Pino PISICCHIO, presidente relatore, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato 6) al testo unificato adottato dalla Commissione in data 18 luglio 2006.
Invita al ritiro dell'emendamento 1.3, si rimette alla Commissione in ordine all'emendamento 1.2, invita al ritiro degli identici emendamenti 1.1 e 1.6 e dell'emendamento 1.4, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5 e sull'articolo aggiuntivo 1.03 e, ove riformulato nel senso di prevedere una adeguata copertura finanziaria, sull'articolo aggiuntivo 1.03, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo 1.02.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI esprime parere contrario sugli emendamento 1.3 e1.2, ritenendo che questi non siano conformi al principio di determinatezza della fattispecie penale, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 1.1 e 1.6, in quanto non ritiene coerente prevedere che le disposizioni incriminatici introdotte nell'ordinamento dal provvedimento in esame non si applicano al dolore o alle sofferenze risultanti da sanzioni legittime, in quanto non è configurabile l'ipotesi in cui le condotte descritte dalle disposizioni incriminatrici siano astrattamente applicabili nel caso di applicazione legittima delle sanzioni previste dalla legge. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.4, pur ritenendo preferibile l'approvazione degli emendamenti soppressivi 1.1 e 1.6. In ordine al quinto comma in materia di immunità diplomatica, sottolinea l'opportunità di sopprimere tale disposizione, ritenendo che la materia sia demandata alle convenzioni internazionali.
Si rimette alla Commissione sugli articoli aggiuntivi 1.03, 1.02 e 1.01, diretti ad istituire il fondo per le vittime del reato di tortura.

Manlio CONTENTO (AN), in relazione alla opportunità, manifestata dal rappresentante del Governo, di sopprimere la disposizione relativa alla immunità diplomatica di soggetti condannati per il reato di tortura, evidenzia che né il Governo né il relatore hanno presentato emendamenti soppressivi.
Invita pertanto la Commissione a valutare in maniera approfondita la questione sollevata dal rappresentate del Governo in ordine alla riserva a favore dei trattati internazionali della materia dell'immunità diplomatica.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ritiene che la questione evidenziata dal rappresentante del Governo potrà essere affrontata in maniera adeguata dalla Commissione alla luce del parere che la Commissione Affari esteri esprimerà sul testo che la Commissione giustizia si accinge ad elaborare.

Enrico BUEMI (RosanelPugno), dichiarando di condividere i rilievi del rappresentante del Governo, sottolinea l'esigenza che la Commissione sopprima di propria iniziativa il quinto comma dell'articolo 613-bis, in quanto è evidente che questo ha per oggetto una materia rimessa ai trattati internazionali.

Tana DE ZULUETA (Verdi) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.01, sottolineando che la previsione di un fondo diretto a tutelare le vittime del reato di tortura è sancita dalla Convenzione di New York sulla tortura.

Rosa SUPPA (Ulivo) illustra gli emendamenti da lei presentati 1.3 e 1.2, raccomandandone l'approvazione. Questi sono diretti a svincolare il reato di tortura dalla commissione di uno o più atti da parte del soggetto agente. In caso contrario tale reato sarebbe difficilmente distinguibile da reati di natura istantanea che sono comunque in grado di infliggere ad una persona dolore o sofferenze fisiche o mentali. Ritenendo che tale obiettivo possa essere raggiunto approvando il suo emendamento 1.2, ritira l'emendamento 1.3.

La Commissione approva l'emendamento Suppa 1.2.


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Rosa SUPPA (Ulivo) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1, evidenziando come in base ai principi generali la condotta di colui che adempie ad un dovere sia scriminata.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) ritiene opportuno che il testo precisi che le disposizioni incriminatrici non siano applicabili nel caso in cui le sofferenze mentali risultino unicamente da sanzioni legittime. Tale precisazione è utile per evitare incertezze interpretative.

Giulia BONGIORNO (AN) sottolinea l'esigenza di sopprimere il quarto comma dell'articolo 613-bis. Tale disposizione non può essere condivisa in quanto ruota intorno alla nozione di sanzione legittima, senza tenere conto che in base ai principi generali non costituisce reato la condotta di colui che applica una sanzione legittima.

Paola BALDUCCI (Verdi) dichiara di condividere i rilievi espressi dall'onorevole Buongiorno sul quarto comma dell'articolo 613-bis.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ribadisce che la finalità della disposizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 613-bis è quella di evitare dubbi interpretativi come evidenziato dall'onorevole Buemi.

Lanfranco TENAGLIA (Ulivo) ritiene che la disposizione possa essere modificata riformulandola come una nuova causa di giustificazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Suppa 1.1 e De Zulueta 1.6.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che a seguito dell'approvazione degli emendamenti soppressivi del quarto comma dell'articolo 613-bis non sarà posto in votazione l'emendamento Suppa 1.4.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI rappresenta l'opportunità di sopprimere il quinto comma, volto ad escludere l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. Ribadisce che tale materia è riservata alle Convenzioni internazionali. Qualora la Commissione non ritenesse di sopprimere il quinto comma, ritiene che questo possa essere sostituito da una disposizione formulata in tal senso: «I cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale per delitto di tortura sono estradati verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata la sentenza di condanna o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.»

Giulia BONGIORNO (AN) ritiene che la disposizione illustrata dal rappresentante del Governo non possa essere inserita in una normativa di natura sostanziale, trattandosi di disposizione processuale.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, il sottosegretario Luigi LI GOTTI e il deputato Rosa SUPPA (Ulivo) condividono l'osservazione dell'onorevole Bongiorno

Tana DE ZULUETA (Verdi) ritiene opportuno non sopprimere il quinto comma dell'articolo 613-bis, in quanto esso è diretto a sopperire la mancata adozione della normativa di attuazione del tribunale penale internazionale.

Manlio CONTENTO (AN), alla luce dei rilievi espressi dal rappresentante del Governo, rappresenta l'opportunità di sopprimere la disposizione relativa alla immunità diplomatica, conferendo mandato al Governo di chiarire se tale materia sia necessariamente rimessa ai trattati internazionali.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, condividendo l'osservazione dell'onorevole


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Contento, presenta un emendamento volto a sopprimere il quinto comma dell'articolo 613-bis.

La Commissione approva l'emendamento 1.10 del relatore.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) esprime perplessità sugli articoli aggiuntivi volti ad istituire un nuovo fondo a favore delle vittime di un particolare reato. Al fine di ridurre una eccessiva burocratizzazione e le conseguenti spese, evidenzia l'opportunità di istituire un fondo unico per le vittime di reati in generale.

Marilena SAMPERI (Ulivo) dichiara di condividere le perplessità espresse dall'onorevole Buemi sulla proliferazione di fondi a favore delle vittime di particolari reati. A tale proposito evidenzia come spesso le commissioni che gestiscono i fondi comportino delle spese superiori alle stesse somme che sono complessivamente erogate a favore delle vittime dei reati. Per tali ragioni ritiene che sia opportuno riunificare i fondi per le vittime dei reati.

Daniele FARINA (RC-SE) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.03 da lui presentato, sottolineando come questo, anche in considerazione della ridotta dotazione annua prevista, abbia un valore più che altro simbolico.

Rosa SUPPA (Ulivo) ritiene che si debba prevedere come finalità del fondo anche la completa riabilitazione psicofisica delle vittime del reato di tortura.

Manlio CONTENTO (AN) non ritiene corretta la nozione di equo risarcimento prevista dall'articolo aggiuntivo 1.03 in quanto la nozione di equità è connessa esclusivamente a quella di indennizzo. Dichiara comunque di non condividere l'istituzione del fondo per le vittime del reato di tortura, anche in considerazione delle diverse questioni applicative che questo determinerebbe. Non è chiaro, ad esempio, il rapporto tra la eventuale responsabilità di un pubblico ufficiale condannato per il reato di tortura e lo Stato. Inoltre, occorrerebbe specificare se beneficiari del fondo siano anche cittadini stranieri per fatti commessi all'estero da parte di altri cittadini stranieri. Dichiara pertanto di votare contro gli articoli aggiuntivi diretti a istituire il fondo per le vittime dei reati di tortura.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, condividendo i rilievi espressi dall'onorevole Suppa e, per quanto riguarda l'equo risarcimento, dall'onorevole Contento, invita i presentatori dell'articolo aggiuntivo 1.03 a riformularlo in tal senso.

Daniele FARINA (RC-SE) riformula l'articolo aggiuntivo 1.03 nel senso proposto da relatore (vedi allegato 6)

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, invita i presentatori a riformulare l'articolo aggiuntivo 1.01 secondo quanto previsto dall'articolo aggiuntivo 1.03 (seconda formulazione).

Tana DE ZULUETA (Verdi) riformula l'articolo aggiuntivo 1.01 nel senso proposta dal relatore (vedi allegato 6).

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Forgiane 1.02 (seconda formulazione) e De Zulueta 1.01 (seconda formulazione).

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, dopo aver assicurato che il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle commissioni competenti per l'espressione del parere, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 luglio 2006 - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 12.55.


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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.
C. 40/B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul testo della proposta di legge C. 40/B risultante dagli emendamenti appena approvati dalla Commissione Affari costituzionali alla luce anche del parere espresso nella mattinata odierna dalla Commissione Giustizia sul testo trasmesso dal Senato.

Alessandro MARAN (Ulivo), relatore, illustrando le modifiche apportate dalla Commissione Affari costituzionali al testo approvato dalla Camera e modificato dal Senato, evidenzia che queste sostanzialmente accolgono i rilievi espressi dalla Commissione giustizia nel parere già espresso nella seduta odierna. Propone pertanto di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge C. 40/B come modificata dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni in materia di indulto.
C. 525-bis ed abb./A.

Il Comitato si è riunito dalle 14.10 alle 14.20 e dalle 16 alle 16.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.
C. 782 Contento.

Istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori.
C. 412 D'Agrò.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI